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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/03/2025, n. 9914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9914 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: AZ RO AN MI - Presidente - AN LL PIERANGELO CIRILLO - Relatore - NI UL RORIA NO Sent. n. sez. 2265/2024 UP - 17/12/2024 R.G.N. 33539/2024 ha pronunciato la seguente sui ricorsi proposti da: SE AU nato a [...] il [...] AL ON nato a [...] il [...] SE UE nato a [...] il [...] VI IN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore Generale SIMONETTA CICCARELLI, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 23 novembre 2023 dalla Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Siena, che Penale Sent. Sez. 5 Num. 9914 Anno 2025 Presidente: MI AZ RO AN Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 17/12/2024 2 aveva condannato FU RA, SI NI, FU UE e NT NC per il reato di cui agli artt. 56, 624-bis e 625 cod. pen. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, gli imputati avrebbero tentato di introdursi nell'abitazione di ET AU, al fine di impossessarsi dei beni ivi custoditi. In particolare, dopo avere spostato le telecamere di sicurezza, in modo tale che non inquadrassero l'abitazione, segavano le sbarre dell'inferriata della porta finestra dell'abitazione, non riuscendo a portare a termine l'intento criminoso per cause indipendenti dalla loro volontà, in quanto scattava l'allarme antifurto;
venivano poi bloccati dal personale di sicurezza. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, gli imputati, con due separati atti, hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del loro difensore di fiducia. 3. Il ricorso presentato dall’avv. Nicola Muncibì, nell’interesse di FU UE, si compone di tre motivi. 3.1. Con i primi due motivi, esposti in maniera unitaria, deduce i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di mancata assunzione di una prova decisiva. Contesta la valutazione della prova indiziaria operata dai giudici di merito. In particolare, sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, sarebbe privo di «univoco significato» l'elemento costituito dalla presenza degli imputati in un luogo vicino a quello dove era stato compiuto il tentativo di furto, atteso che si trattava di una strada comunale di pubblico transito. Analogamente, scarsa rilevanza assumerebbero le immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza di un podere confinante a quello di proprietà della vittima del tentato furto, atteso che si trattava di immagini non nitide che non consentivano di identificare gli autori del reato. Al riguardo, evidenzia che tale valutazione era in stata implicitamente condivisa dal giudice di primo grado, che, all'udienza del 16 settembre 2020, aveva disposto l'acquisizione del video originale e la nuova escussione dei testi di polizia giudiziaria che le avevano acquisite. Il provvedimento, tuttavia, pur non essendo stato mai formalmente revocato, non aveva avuto seguito, probabilmente perché altro magistrato era subentrato nel ruolo di giudice monocratico. Scarso rilievo assumerebbero anche gli esiti della perquisizione, atteso che le due torce e il cacciavite sottoposti a sequestro sarebbero attrezzi non necessariamente destinati alla perpetrazione di furti. 3.2. Con un terzo motivo deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen. 3 Contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sostenendo che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente valutato le argomentazioni spese al riguardo dalla difesa. Sotto altro profilo, lamenta l'applicazione all'imputato del medesimo trattamento sanzionatorio riservato agli altri imputati, pur essendo questi ultimi gravati da precedenti penali specifici. 4. Il ricorso presentato dall’avv. Fabrizio Bordoni, nell’interesse di FU RA, SI NI e NT NC, si compone di un unico motivo, con il quale viene dedotto il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 179, 420 e 420-bis cod. proc. pen. I ricorrenti rappresentano che: all'udienza del 25 maggio 2023, il difensore di FU RA e di SI NI aveva eccepito il difetto di notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello;
la Corte di appello, in accorgimento dell'eccezione, aveva rinviato il processo all'udienza del 14 settembre 2023, nel corso della quale la difesa aveva nuovamente eccepito il difetto di notifica;
la Corte di appello pertanto aveva rinviato il processo all'udienza del 23 novembre 2023, nella quale, avendo ritenuto ritualmente costituite le parti, disponeva la trattazione del giudizio. Tanto premesso, il ricorrente sostiene che la Corte di appello, all'udienza del 23 novembre 2023, avrebbe dichiarato l'assenza degli imputati in mancanza dei necessari presupposti, non avendo gli interessati mai ricevuto notifica del decreto di citazione a giudizio;
né potrebbero avere rilievo le notificazioni effettuate ai difensori, in assenza di qualsiasi verifica sull’inidoneità del domicilio eletto. 5. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi. 1. Preliminarmente, deve essere rilevato che il difensore ha depositato la copia di una ricevuta di avvenuta consegna di una richiesta di trattazione orale del procedimento, indirizzata a «cassazione@penale.ptel.giustiziacert.it». Va, tuttavia, osservato che tale indirizzo non corrisponde all’indirizzo di posta elettronica “istituzionale” dedicato alla ricezione delle istanze di trattazione orale. La Presidente titolare di questa sezione, pertanto, non ha disposto la trattazione orale del presente procedimento, che, conseguentemente, in conformità alle disposizioni in materia, viene trattato in forma “non partecipata”. 4 2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 3. Il ricorso di FU UE deve essere dichiarato inammissibile. 3.1. I primi due motivi di ricorso sono inammissibili. Con essi, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi. Va ricordato che, «nel giudizio di legittimità, il sindacato sulla correttezza del procedimento indiziario non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, in quanto ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve tradursi nel controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali dettati dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. e se siano state coerentemente applicate le regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori» (Sez. 1, n. 42933 del 25 settembre 2008, Pipa, Rv. 241826). Si tratta, dunque, di un sindacato di natura eminentemente logico-giuridica sulla correttezza del ragionamento probatorio del giudice di merito, che non deve risultare inficiato da manifesta illogicità o contrarietà ai criteri legali di valutazione dettati dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 4663 del 10/12/2013, Larotondo, Rv. 258721). Nel caso in esame, la Corte di appello non è incorsa in alcun vizio logico né in alcuna violazione dei criteri legali di valutazione della prova, neppure con riferimento agli elementi posti in rilievo dal ricorrente. Va al riguardo precisato che la Corte di appello non ha dato rilievo al mero dato della presenza degli imputati sul luogo del delitto, ma alla circostanza che questi venivano sorpresi, nell’immediatezza del fatto, mentre, a bordo di un'automobile, si allontanavano ad alta velocità dal luogo dove si trovava la casa della vittima del tentato furto, evidenziando che: la strada percorsa era una stradina di campagna;
l'autovettura proveniva dal posto dove si trovavano solo la casa della vittima e un'altra abitazione a questa confinante. Ha poi posto in rilievo che gli imputati non avevano saputo fornire alcuna fondata giustificazione in ordine alla loro presenza nei pressi del luogo del delitto, atteso che la loro tesi, secondo la quale stavano cercando la casa di un amico, non solo era poco compatibile con caratteristiche del posto (dove si trovavano solo due abitazioni) e con l'alta velocità della vettura a bordo della quale stavano viaggiando, ma era anche rimasta completamente priva di riscontro, in quanto i 5 quattro imputati non avevano mai indicato (neppure in dibattimento) il nome dell'amico che stavano cercando. Quanto alle immagini del sistema di videosorveglianza, vanno precisati gli effettivi elementi che i giudici di merito hanno tratto da quelle immagini. In particolare, va chiarito che essi non hanno identificato il volto degli imputati sulla base di quelle immagini, ma si sono limitati a verificare che i rei avevano il viso parzialmente travisato con sciarpe e cappelli e che indossavano dei guanti. Hanno poi posto in rilievo che proprio tali indumenti erano stati rinvenuti dalla polizia giudiziaria all'interno dell'autovettura, occultati all'interno del piantone dello sterzo e sotto il “tunnel” del cambio. Rispetto a tale utilizzo delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza, la censura con la quale il ricorrente lamenta la mancata acquisizione dell’originale del filmato e della nuova escussione dei testi di polizia giudiziaria, sostenendo la scarsa nitidezza delle immagini visionate in dibattimento, risulta completamente priva del carattere della decisività, in ordine alla quale il ricorrente, in ogni caso, nulla ha rilevato. Quanto al rinvenimento delle torce e del cacciavite, la Corte di appello non si è limitata a dare rilievo al fatto che si trattava di strumenti utili alla perpetrazione del furto, ma ha anche evidenziato che gli imputati avevano tentato di disfarsene lanciandoli dal finestrino dell'autovettura. Si tratta di valutazioni prive di contraddizioni, rispetto alle quali il ricorrente non ha evidenziato alcun vizio deducibile in sede di legittimità. 3.2. Il secondo motivo è inammissibile. Con esso, il ricorrente prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l’esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pagina 8 della sentenza impugnata). Quanto alla censura relativa alle attenuanti generiche, va rilevato che i giudici di merito hanno rilevato che non erano emersi elementi che ne giustificassero il riconoscimento. Al riguardo, deve essere ribadito che «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini 6 della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489). 4. I ricorsi di FU RA, SI NI e NT NC devono essere dichiarati inammissibili. 4.1. L’unico motivo dei ricorsi è manifestamente infondato. Va premesso che il motivo non riguarda NT NC, atteso che i ricorrenti fanno riferimento alla mancata notificazione del decreto di citazione agli altri due imputati. Tanto premesso, va rilevato che, dal verbale del 14 settembre 2023 (che può essere analizzato, essendo stata posta questione di carattere processuale), risulta che: il difensore del FU e dell’SI aveva eccepito solo il mancato rispetto dei termini per comparire, chiedendo «un semplice rinvio per consentire che per la prossima data di udienza possa decorrere il termine»; la Corte di appello ha accolto la richiesta della difesa, rinviando all’udienza del 23 novembre 2023, concedendo in tal modo, per intero, un nuovo termine per comparire. Non si pone, dunque, una questione di mancata notifica, ma di mero rispetto dei termini per comparire. Al riguardo, deve essere ricordato che, «in tema di impugnazioni, nel caso in cui all'imputato sia stato regolarmente notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello, ma non sia stato osservato il termine dilatorio per comparire di cui all'art. 601 cod. proc. pen., nessuna nullità si verifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine di venti giorni, senza disporre la notificazione dell'ordinanza di rinvio all'imputato assente, in quanto l'avviso orale della successiva udienza rivolto al difensore vale anche come comunicazione all'interessato, spettando al primo la rappresentanza del proprio assistito» (Sez. 5, n. 8896 del 18/01/2021, Mottarlini, Rv. 281136; Sez. 2, n. 630 del 25/10/2022, Pavese, Rv. 284342; Sez. 2, n. 11986 del 05/02/2020, Borsani, Rv. 278832). Nel caso in esame, appare evidente che alcuna nullità si è determinata, atteso che la Corte di appello, nell’accogliere la richiesta della difesa, ha rinviato all’udienza del 23 novembre 2023, concedendo in tal modo, per intero, un nuovo termine per comparire. 5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
P.Q.M.
7 Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 17 dicembre 2024. Il Consigliere estensore Il Presidente NG LO RA RO NA OL
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore Generale SIMONETTA CICCARELLI, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 23 novembre 2023 dalla Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Siena, che Penale Sent. Sez. 5 Num. 9914 Anno 2025 Presidente: MI AZ RO AN Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 17/12/2024 2 aveva condannato FU RA, SI NI, FU UE e NT NC per il reato di cui agli artt. 56, 624-bis e 625 cod. pen. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, gli imputati avrebbero tentato di introdursi nell'abitazione di ET AU, al fine di impossessarsi dei beni ivi custoditi. In particolare, dopo avere spostato le telecamere di sicurezza, in modo tale che non inquadrassero l'abitazione, segavano le sbarre dell'inferriata della porta finestra dell'abitazione, non riuscendo a portare a termine l'intento criminoso per cause indipendenti dalla loro volontà, in quanto scattava l'allarme antifurto;
venivano poi bloccati dal personale di sicurezza. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, gli imputati, con due separati atti, hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del loro difensore di fiducia. 3. Il ricorso presentato dall’avv. Nicola Muncibì, nell’interesse di FU UE, si compone di tre motivi. 3.1. Con i primi due motivi, esposti in maniera unitaria, deduce i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di mancata assunzione di una prova decisiva. Contesta la valutazione della prova indiziaria operata dai giudici di merito. In particolare, sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, sarebbe privo di «univoco significato» l'elemento costituito dalla presenza degli imputati in un luogo vicino a quello dove era stato compiuto il tentativo di furto, atteso che si trattava di una strada comunale di pubblico transito. Analogamente, scarsa rilevanza assumerebbero le immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza di un podere confinante a quello di proprietà della vittima del tentato furto, atteso che si trattava di immagini non nitide che non consentivano di identificare gli autori del reato. Al riguardo, evidenzia che tale valutazione era in stata implicitamente condivisa dal giudice di primo grado, che, all'udienza del 16 settembre 2020, aveva disposto l'acquisizione del video originale e la nuova escussione dei testi di polizia giudiziaria che le avevano acquisite. Il provvedimento, tuttavia, pur non essendo stato mai formalmente revocato, non aveva avuto seguito, probabilmente perché altro magistrato era subentrato nel ruolo di giudice monocratico. Scarso rilievo assumerebbero anche gli esiti della perquisizione, atteso che le due torce e il cacciavite sottoposti a sequestro sarebbero attrezzi non necessariamente destinati alla perpetrazione di furti. 3.2. Con un terzo motivo deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen. 3 Contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sostenendo che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente valutato le argomentazioni spese al riguardo dalla difesa. Sotto altro profilo, lamenta l'applicazione all'imputato del medesimo trattamento sanzionatorio riservato agli altri imputati, pur essendo questi ultimi gravati da precedenti penali specifici. 4. Il ricorso presentato dall’avv. Fabrizio Bordoni, nell’interesse di FU RA, SI NI e NT NC, si compone di un unico motivo, con il quale viene dedotto il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 179, 420 e 420-bis cod. proc. pen. I ricorrenti rappresentano che: all'udienza del 25 maggio 2023, il difensore di FU RA e di SI NI aveva eccepito il difetto di notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello;
la Corte di appello, in accorgimento dell'eccezione, aveva rinviato il processo all'udienza del 14 settembre 2023, nel corso della quale la difesa aveva nuovamente eccepito il difetto di notifica;
la Corte di appello pertanto aveva rinviato il processo all'udienza del 23 novembre 2023, nella quale, avendo ritenuto ritualmente costituite le parti, disponeva la trattazione del giudizio. Tanto premesso, il ricorrente sostiene che la Corte di appello, all'udienza del 23 novembre 2023, avrebbe dichiarato l'assenza degli imputati in mancanza dei necessari presupposti, non avendo gli interessati mai ricevuto notifica del decreto di citazione a giudizio;
né potrebbero avere rilievo le notificazioni effettuate ai difensori, in assenza di qualsiasi verifica sull’inidoneità del domicilio eletto. 5. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi. 1. Preliminarmente, deve essere rilevato che il difensore ha depositato la copia di una ricevuta di avvenuta consegna di una richiesta di trattazione orale del procedimento, indirizzata a «cassazione@penale.ptel.giustiziacert.it». Va, tuttavia, osservato che tale indirizzo non corrisponde all’indirizzo di posta elettronica “istituzionale” dedicato alla ricezione delle istanze di trattazione orale. La Presidente titolare di questa sezione, pertanto, non ha disposto la trattazione orale del presente procedimento, che, conseguentemente, in conformità alle disposizioni in materia, viene trattato in forma “non partecipata”. 4 2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 3. Il ricorso di FU UE deve essere dichiarato inammissibile. 3.1. I primi due motivi di ricorso sono inammissibili. Con essi, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi. Va ricordato che, «nel giudizio di legittimità, il sindacato sulla correttezza del procedimento indiziario non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, in quanto ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve tradursi nel controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali dettati dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. e se siano state coerentemente applicate le regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori» (Sez. 1, n. 42933 del 25 settembre 2008, Pipa, Rv. 241826). Si tratta, dunque, di un sindacato di natura eminentemente logico-giuridica sulla correttezza del ragionamento probatorio del giudice di merito, che non deve risultare inficiato da manifesta illogicità o contrarietà ai criteri legali di valutazione dettati dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 4663 del 10/12/2013, Larotondo, Rv. 258721). Nel caso in esame, la Corte di appello non è incorsa in alcun vizio logico né in alcuna violazione dei criteri legali di valutazione della prova, neppure con riferimento agli elementi posti in rilievo dal ricorrente. Va al riguardo precisato che la Corte di appello non ha dato rilievo al mero dato della presenza degli imputati sul luogo del delitto, ma alla circostanza che questi venivano sorpresi, nell’immediatezza del fatto, mentre, a bordo di un'automobile, si allontanavano ad alta velocità dal luogo dove si trovava la casa della vittima del tentato furto, evidenziando che: la strada percorsa era una stradina di campagna;
l'autovettura proveniva dal posto dove si trovavano solo la casa della vittima e un'altra abitazione a questa confinante. Ha poi posto in rilievo che gli imputati non avevano saputo fornire alcuna fondata giustificazione in ordine alla loro presenza nei pressi del luogo del delitto, atteso che la loro tesi, secondo la quale stavano cercando la casa di un amico, non solo era poco compatibile con caratteristiche del posto (dove si trovavano solo due abitazioni) e con l'alta velocità della vettura a bordo della quale stavano viaggiando, ma era anche rimasta completamente priva di riscontro, in quanto i 5 quattro imputati non avevano mai indicato (neppure in dibattimento) il nome dell'amico che stavano cercando. Quanto alle immagini del sistema di videosorveglianza, vanno precisati gli effettivi elementi che i giudici di merito hanno tratto da quelle immagini. In particolare, va chiarito che essi non hanno identificato il volto degli imputati sulla base di quelle immagini, ma si sono limitati a verificare che i rei avevano il viso parzialmente travisato con sciarpe e cappelli e che indossavano dei guanti. Hanno poi posto in rilievo che proprio tali indumenti erano stati rinvenuti dalla polizia giudiziaria all'interno dell'autovettura, occultati all'interno del piantone dello sterzo e sotto il “tunnel” del cambio. Rispetto a tale utilizzo delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza, la censura con la quale il ricorrente lamenta la mancata acquisizione dell’originale del filmato e della nuova escussione dei testi di polizia giudiziaria, sostenendo la scarsa nitidezza delle immagini visionate in dibattimento, risulta completamente priva del carattere della decisività, in ordine alla quale il ricorrente, in ogni caso, nulla ha rilevato. Quanto al rinvenimento delle torce e del cacciavite, la Corte di appello non si è limitata a dare rilievo al fatto che si trattava di strumenti utili alla perpetrazione del furto, ma ha anche evidenziato che gli imputati avevano tentato di disfarsene lanciandoli dal finestrino dell'autovettura. Si tratta di valutazioni prive di contraddizioni, rispetto alle quali il ricorrente non ha evidenziato alcun vizio deducibile in sede di legittimità. 3.2. Il secondo motivo è inammissibile. Con esso, il ricorrente prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l’esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pagina 8 della sentenza impugnata). Quanto alla censura relativa alle attenuanti generiche, va rilevato che i giudici di merito hanno rilevato che non erano emersi elementi che ne giustificassero il riconoscimento. Al riguardo, deve essere ribadito che «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini 6 della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489). 4. I ricorsi di FU RA, SI NI e NT NC devono essere dichiarati inammissibili. 4.1. L’unico motivo dei ricorsi è manifestamente infondato. Va premesso che il motivo non riguarda NT NC, atteso che i ricorrenti fanno riferimento alla mancata notificazione del decreto di citazione agli altri due imputati. Tanto premesso, va rilevato che, dal verbale del 14 settembre 2023 (che può essere analizzato, essendo stata posta questione di carattere processuale), risulta che: il difensore del FU e dell’SI aveva eccepito solo il mancato rispetto dei termini per comparire, chiedendo «un semplice rinvio per consentire che per la prossima data di udienza possa decorrere il termine»; la Corte di appello ha accolto la richiesta della difesa, rinviando all’udienza del 23 novembre 2023, concedendo in tal modo, per intero, un nuovo termine per comparire. Non si pone, dunque, una questione di mancata notifica, ma di mero rispetto dei termini per comparire. Al riguardo, deve essere ricordato che, «in tema di impugnazioni, nel caso in cui all'imputato sia stato regolarmente notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello, ma non sia stato osservato il termine dilatorio per comparire di cui all'art. 601 cod. proc. pen., nessuna nullità si verifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine di venti giorni, senza disporre la notificazione dell'ordinanza di rinvio all'imputato assente, in quanto l'avviso orale della successiva udienza rivolto al difensore vale anche come comunicazione all'interessato, spettando al primo la rappresentanza del proprio assistito» (Sez. 5, n. 8896 del 18/01/2021, Mottarlini, Rv. 281136; Sez. 2, n. 630 del 25/10/2022, Pavese, Rv. 284342; Sez. 2, n. 11986 del 05/02/2020, Borsani, Rv. 278832). Nel caso in esame, appare evidente che alcuna nullità si è determinata, atteso che la Corte di appello, nell’accogliere la richiesta della difesa, ha rinviato all’udienza del 23 novembre 2023, concedendo in tal modo, per intero, un nuovo termine per comparire. 5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
P.Q.M.
7 Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 17 dicembre 2024. Il Consigliere estensore Il Presidente NG LO RA RO NA OL