Articolo 21 del Regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 2074
Articolo 20Articolo 22
Versione
1 maggio 1919
Art. 21.


I funzionari appartenenti alle attuali cinque classi di bibliotecari saranno collocati nel nuovo ruolo dei bibliotecari direttori, occorrendo anche in soprannumero, qualora una apposita Commissione esprima giudizio favorevole sul complesso dei servizi da essi prestati nelle biblioteche, e sulle loro attitudini ad esercitare le funzioni proprie del grado di bibliotecario direttore.

I funzionari, rispetto ai quali la predetta Commissione non dia parere favorevole all'assegnazione al grado di bibliotecario direttore, saranno collocati nel ruolo dei bibliotecari.

In quest'ultimo ruolo saranno del pari collocati gli attuali sottobibliotecari.

Degli ordinatori distributori in servizio alla data di applicazione del presente decreto, saranno collocati nel nuovo grado di coadiutori gli appartenenti alla prima, alla seconda ed alla terza delle attuali classi, ai quali venga riconosciuto da apposita Commissione il possesso delle attitudini necessarie al disimpegno delle funzioni inerenti al suddetto grado di coadiutore.

Gli altri ordinatori distributori saranno collocati nel ruolo degli assistenti.

Gli uscieri compresi nelle quattro classi dell'organico attuale saranno collocati nel primo grado (custode) della nuova categoria del personale subalterno.
Entrata in vigore il 1 maggio 1919