Sentenza 15 giugno 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/06/2004, n. 11261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11261 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - rel. Consigliere -
Dott. GENOVESE Francesco A. - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EG MA, elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Medaglie d'Oro 157, presso l'avv. Antonio Pellegrini con l'avv. Alessandro Mencarelli del Foro di Pistola, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Prefetto di Pistoia;
- intimato -
avverso il decreto del Tribunale di Pistola del 29.01.2003. Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 12.02.04 dal Relatore Cons. Luigi Macioce.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Abbritti Pietro che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RILEVATO
CHE il Prefetto di Pistola espelleva dal territorio nazionale ex art. 13 c. 2 lett. a) D.Leg. 286/98 il cittadino albanese GA MA e l'espulso proponeva opposizione al Tribunale di Pistola:
CHE l'adito Tribunale con decreto motivato del 29.1.2003 respingeva il ricorso;
CHE per la cassazione di tale decreto il GA ha proposto ricorso in data 28.3.2003 e l'intimato Prefetto non ha svolto difese;
CONSIDERATO
CHE il ricorso è stato proposto dal difensore del GA avv. Alessandro Mencarelli del Foro di Pistola avvalendosi della procura speciale che lo straniero aveva al medesimo rilasciato per il giudizio innanzi al Tribunale;
CHE pertanto il ricorso in questa sede proposto è privo della procura speciale richiesta dagli artt. 83 e 365 c.p.c., requisito evidentemente necessario anche nel ricorso ex art. 13 e 13 bis del T.U. sugli stranieri (Cass. 10846/03);
CHE il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, senza provvedere sulle spese in difetto di attività dell'intimato;
P.Q.M.
la Corte di Cassazione, dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2004