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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/03/2025, n. 3844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3844 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 25.3.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 44928 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. ZINNO GENNARO
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
RESISTENTE contumace
OGGETTO: Carta Docente
RAGIONI DELLA DECISIONE
La docente in epigrafe lavora alle dipendenze del (oggi Controparte_1
), in forza di contratti a termine, ed ha richiesto in via Controparte_1
giudiziale di poter usufruire, per gli anni indicati in ricorso, del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), riservato dalla legge ai soli docenti di ruolo.
Malgrado la rituale notifica del ricorso e del decreto di comparizione, il CP_1
non si è costituito.
Sulla questione per cui è causa è intervenuta la S.C. che, con la sentenza n.
29961/2023 resa all'esito del rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Taranto, sulla scorta di motivazioni del tutto condivise da questo giudice e qui da intendersi richiamate, ha fissato i seguenti principi di diritto (per quanto qui rileva):
1 1. La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n.
124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Ciò posto, dalla documentazione depositata in atti dai ricorrenti emerge che la ricorrente ha prestato servizio dall'a.s. 2021/2022 all'attualità in forza di contratti a termine tutti sino al termine dell'attività didattiche (30.6).
Accertato pertanto che i contratti a termine per cui è causa sono tutti stipulati ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124 del 1999 e che, nel contempo, la ricorrente, ad oggi è ancora interna al sistema delle docenze scolastiche;
deve dichiararsi il diritto della a Pt_1
fruire della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche” di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 per il servizio prestato negli suddetti a.s., per il valore nominale complessivo di € 2.000,00, con conseguente condanna del convenuto all'adempimento in forma specifica e, dunque, a CP_1 provvedere all'attribuzione di tale “Carta”, consentendo l'accesso delle ricorrenti alla piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti, nell'importo sotto indicato.
2 Le spese di lite si pongono a carico del soccombente e si quantificano CP_1
come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (scaglione sino a 5.200,00) e delle tariffe in vigore, ridotte del 50%, attesa la serialità del contenzioso, ed esclusa la fase istruttoria ed applicato l'aumento del 10% ai sensi del comma 1 bis dell'art. 4 del DM
55/94.
P.Q.M.
Dichiara il diritto della ricorrente a fruire della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche” di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 e per l'effetto condanna il convenuto all'adempimento CP_1 in forma specifica e, dunque, a provvedere all'attribuzione di tale “Carta”, consentendo l'accesso della docente alla piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti, per l'importo di € 2.000,00. condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, CP_1
liquidate in € 1.132,00 oltre rimborso spese al 15%, iva e cap da distrarsi in favore del procuratore costituto ex art. 93 c.p.c..
Si comunichi
Roma 28.3.2025
Il Giudice
F. R. Pucci
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 25.3.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 44928 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. ZINNO GENNARO
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
RESISTENTE contumace
OGGETTO: Carta Docente
RAGIONI DELLA DECISIONE
La docente in epigrafe lavora alle dipendenze del (oggi Controparte_1
), in forza di contratti a termine, ed ha richiesto in via Controparte_1
giudiziale di poter usufruire, per gli anni indicati in ricorso, del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), riservato dalla legge ai soli docenti di ruolo.
Malgrado la rituale notifica del ricorso e del decreto di comparizione, il CP_1
non si è costituito.
Sulla questione per cui è causa è intervenuta la S.C. che, con la sentenza n.
29961/2023 resa all'esito del rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Taranto, sulla scorta di motivazioni del tutto condivise da questo giudice e qui da intendersi richiamate, ha fissato i seguenti principi di diritto (per quanto qui rileva):
1 1. La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n.
124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Ciò posto, dalla documentazione depositata in atti dai ricorrenti emerge che la ricorrente ha prestato servizio dall'a.s. 2021/2022 all'attualità in forza di contratti a termine tutti sino al termine dell'attività didattiche (30.6).
Accertato pertanto che i contratti a termine per cui è causa sono tutti stipulati ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124 del 1999 e che, nel contempo, la ricorrente, ad oggi è ancora interna al sistema delle docenze scolastiche;
deve dichiararsi il diritto della a Pt_1
fruire della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche” di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 per il servizio prestato negli suddetti a.s., per il valore nominale complessivo di € 2.000,00, con conseguente condanna del convenuto all'adempimento in forma specifica e, dunque, a CP_1 provvedere all'attribuzione di tale “Carta”, consentendo l'accesso delle ricorrenti alla piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti, nell'importo sotto indicato.
2 Le spese di lite si pongono a carico del soccombente e si quantificano CP_1
come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (scaglione sino a 5.200,00) e delle tariffe in vigore, ridotte del 50%, attesa la serialità del contenzioso, ed esclusa la fase istruttoria ed applicato l'aumento del 10% ai sensi del comma 1 bis dell'art. 4 del DM
55/94.
P.Q.M.
Dichiara il diritto della ricorrente a fruire della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche” di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 e per l'effetto condanna il convenuto all'adempimento CP_1 in forma specifica e, dunque, a provvedere all'attribuzione di tale “Carta”, consentendo l'accesso della docente alla piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti, per l'importo di € 2.000,00. condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, CP_1
liquidate in € 1.132,00 oltre rimborso spese al 15%, iva e cap da distrarsi in favore del procuratore costituto ex art. 93 c.p.c..
Si comunichi
Roma 28.3.2025
Il Giudice
F. R. Pucci
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