Trib. Catania, sentenza 07/09/2025, n. 4432
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Sentenza 7 settembre 2025

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Il Tribunale di Catania, Sezione Terza Civile, ha pronunciato sentenza nella causa promossa da un creditore, attore, nei confronti di un debitore (contumace) e del figlio di quest'ultimo, convenuto. L'attore, creditore di una somma derivante da una sentenza del 2013 e da un pignoramento presso terzi, ha impugnato un atto di trasferimento immobiliare stipulato tra il debitore e il figlio in data 14.03.2019, chiedendone la dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. L'attore ha dedotto che tale atto, pur qualificato come contratto di mantenimento, configurasse in realtà una donazione sostanziale, posta in essere in pregiudizio delle sue ragioni creditorie, e ha altresì chiesto la restituzione dei canoni di locazione incassati dal figlio a partire dal 01.08.2019, nonché il risarcimento dei danni. Il convenuto, figlio del debitore, ha resistito alle domande, eccependo preliminarmente l'inammissibilità delle domande di ripetizione d'indebito e risarcitoria per intervenuto giudicato esterno, derivante da un precedente procedimento sommario, e contestando nel merito l'azione revocatoria per difetto dei presupposti di legge. Il debitore, debitamente citato, è rimasto contumace.

Il Tribunale ha rigettato integralmente le domande dell'attore. In primo luogo, ha dichiarato la contumacia del debitore. Quanto all'azione revocatoria, ha ritenuto che l'attore non avesse fornito la prova dei fatti costitutivi della domanda, ai sensi dell'art. 2697 c.c. Il Giudice ha evidenziato che l'atto impugnato era un contratto di mantenimento, a titolo oneroso, e non una donazione, e che l'attore non aveva formulato una domanda di accertamento della simulazione relativa né allegato gli elementi necessari a tal fine, incorrendo nel vizio di ultra o extra petizione. Inoltre, ha sottolineato che i presupposti per l'azione revocatoria di un atto a titolo oneroso, quali la participatio fraudi del terzo acquirente, non erano stati provati dall'attore. Le domande di ripetizione d'indebito e risarcitoria sono state dichiarate inammissibili per violazione del principio del ne bis in idem, stante la perfetta coincidenza di parti, petitum e causa petendi con il giudizio sommario conclusosi con ordinanza passata in giudicato. Di conseguenza, le ulteriori questioni di merito sono state assorbite. Le spese processuali sono state poste a carico dell'attore e liquidate in favore del convenuto costituito, mentre nessuna condanna è stata disposta nei confronti del debitore contumace, non avendo quest'ultimo svolto attività processuale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Catania, sentenza 07/09/2025, n. 4432
    Giurisdizione : Trib. Catania
    Numero : 4432
    Data del deposito : 7 settembre 2025

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