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Sentenza 7 settembre 2025
Sentenza 7 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/09/2025, n. 4432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4432 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2022/12010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12010/2022 R.G., promossa da:
(C.F. ), domiciliato in CATANIA, VIA V. Parte_1 C.F._1
GIUFFRIDA N. 4, rappresentato e difeso dall'Avv. IMMACOLATA PEREZ, giusta procura in atti
ATTORE
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
contro
(C.F. ), domiciliato in ACIREALE, VIA PIEMONTE CP_2 C.F._3
N. 18, rappresentato e difeso dall'Avv. GIOVANNI ROSARIO PATTI, giusta procura in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.03.2025, le parti hanno concluso riportandosi integralmente ai rispettivi atti difensivi e ai precedenti verbali di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.).
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
e , per sentire dichiarare l'inefficacia nei propri confronti ai sensi dell'art. 2901
[...] CP_2
c.c. dell'atto stipulato il 14.03.2019 con cui ha trasferito in favore del figlio Controparte_1 CP_2
la proprietà di alcuni immobili siti nel comune di Aci Catena.
[...]
In particolare, per come precisato nella prima memoria istruttoria ex art. 183, comma VI, c.p.c.,
l'attore ha dedotto:
- Di essere creditore nei confronti di della complessiva somma di €.11.905,61, Controparte_1
scaturente dalla sentenza del Tribunale di Catania, ex sezione distaccata di Acireale, n.
269/2013;
- Di avere dato esecuzione alla predetta sentenza notificando nel 2018 atto di pignoramento presso terzi, introduttivo della procedura esecutiva mobiliare n. 500/2018 R.G.E., nell'ambito della quale è stata emessa l'ordinanza di assegnazione delle somme dovute dal terzo
[...]
, conduttrice degli immobili di proprietà , in favore di a titolo CP_3 CP_1 Controparte_1
di canoni di locazione giusta contratto di locazione ad uso commerciale del 01.08.2011;
- Che, con decorrenza dal 01.08.2019 la conduttrice ha interrotto il pagamento delle somme dovute all'attore in forza dell'ordinanza di assegnazione somme, deducendo l'avvenuta risoluzione del contratto di locazione con ed il subentro del figlio Controparte_1 CP_2
, in qualità di locatore;
[...]
- Che, per tale causa, l'attore è venuto a conoscenza dell'atto pubblico del 14.03.2019, con cui ha ceduto al figlio gli immobili oggetto del contatto di Controparte_1 CP_2
locazione, “sostanzialmente donandoli” in quanto ceduti senza il pagamento di alcun corrispettivo da parte del beneficiario;
- Che, infatti, pur trattandosi nominativamente di un contratto di mantenimento (con cui ha ceduto i beni al figlio in cambio del mantenimento materiale da parte di Controparte_1
quest'ultimo vita natural durante), secondo la ricostruzione di parte attrice si tratterebbe in sostanza di un atto di donazione, di cui ha, pertanto, chiesto disporsi la revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c., ricorrendo i presupposti codicistici legittimanti l'accoglimento dell'actio
pauliana avente ad oggetto un atto di disposizione patrimoniale a titolo gratuito posto in essere successivamente all'insorgenza del credito.
Inoltre, l'attore ha chiesto condannarsi il convenuto alla restituzione – a titolo di CP_2
ripetizione d'indebito – delle somme incamerate a titolo di canoni di locazione dal 01.08.2019, in quanto afferenti ad un contratto “inefficace” nei propri confronti (nella specie del secondo contratto di locazione tra e la conduttrice ) perché concluso in violazione degli CP_2 CP_3
artt. 2917 c.c. e 388 c.p.
Infine, parte attrice ha insistito per la condanna dei convenuti al risarcimento del danno subito in conseguenza della loro condotta, posta in essere in violazione dei canoni di diligenza e buona fede ai sensi degli artt. 1175 e 1176 c.c.
Si è costituito in giudizio il solo convenuto , il quale ha resistito alle domande di CP_2
parte attrice, chiedendone l'integrale rigetto. In particolare, quanto all'azione revocatoria, ne contesta l'infondatezza per difetto dei requisiti di cui all'art. 2901 c.c., mentre con riferimento alle domande di ripetizione d'indebito e risarcitoria, ne eccepisce in primo luogo l'inammissibilità per contrasto con il principio di “ne bis in idem”, essendo state le medesime domande proposte e rigettate nel merito dall'ordinanza n. 3666/2022 conclusiva del procedimento sommario di cognizione n. 1394/2020 R.G.
(passata in giudicato), contestandone poi comunque la fondatezza.
Seppur regolarmente citato in giudizio, è rimasto invece MA il convenuto CP_1
.
[...]
Istruita la causa documentalmente, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.03.2025
– preso atto delle conclusioni come precisate dalle parti – questo decidente ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Ciò premesso brevemente in punto di fatto, in diritto deve ritenersi che le domande spiegate da parte attrice non meritino accoglimento e debbano, pertanto, essere integralmente rigettate.
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia del convenuto , non Controparte_1
costituito in giudizio seppur regolarmente citato.
Ciò premesso, per quanto attiene alla domanda di revocatoria dell'atto “di trasferimento della
proprietà (…) avvenuto senza alcun corrispettivo e dunque sostanzialmente donato (…)” stipulato il
14.03.2019 tra e , parte attrice non allega (né, men che meno, prova) la CP_1 CP_2
sussistenza dei fatti costitutivi della domanda, con conseguente necessario rigetto della stessa per violazione del principio di ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.
Innanzi tutto, va rilevato che – contrariamente a quanto dedotto ed argomentato dall'attore –
l'atto di cui si chiede la revocatoria non è un atto di donazione, quanto piuttosto un contratto di mantenimento. Chiedendo l'inefficacia relativa dell'atto di donazione, presuppone Parte_1
un implicito prodromico accertamento del carattere simulato del negozio di mantenimento, in quanto dissimulante un atto di donazione;
tuttavia, non solo non spiega alcuna esplicita domanda in tal senso,
ma neppure allega gli elementi costitutivi per tale declaratoria di simulazione relativa, sicchè non è
possibile per questo decidente procedere ad un'eventuale riqualificazione giuridica della domanda senza incorrere nel vizio di ultra e/o extra petizione. Invero, la giurisprudenza di legittimità è
consolidata nel ritenere che “In materia di procedimento civile, l'applicazione del principio iura novit
curia, di cui all' art. 113, comma 1, c.p.c. , importa la possibilità per il giudice di assegnare una
diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in
causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame,
potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente
richiamati dalle parti. Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di
ultra o extra-petizione, di cui all' art. 112 c.p.c. , in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti
costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato
oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da
quello domandato” (Cass. Civ. 03/03/2021 n. 5832; in senso conforme, tra tante, Cass. Civ.
17/04/2024 n. 10402).
E del resto, non vi è dubbio che i presupposti dell'azione di accertamento della simulazione siano totalmente differenti da quelli richiesti ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria,
così come chiarito dalla Corte nomofilattica, secondo cui “L'azione di simulazione e quella
revocatoria sono del tutto diverse, per contenuto e finalità. La prima, infatti, mira ad accertare la
esistenza di un negozio apparente, la seconda tende a ottenere la declaratoria di inefficacia di un
contratto esistente e realmente voluto, previo accertamento dell'eventus damni e, nei negozi a titolo
oneroso, anche della esistenza del consilium fraudis, elementi da cui si prescinde nella simulazione.”
(Cass. Civ. 02/08/2019 n. 20875).
Peraltro, neppure può ritenersi che – sulla base degli elementi allegati dall'attore – si possa riqualificare la domanda di revocatoria ordinaria come volta alla declaratoria di inefficacia del contratto di mantenimento in luogo dell'atto di donazione (per come, invece, espressamente richiesto). Ed infatti, è pacifico che il contratto di mantenimento è un contratto atipico, a titolo oneroso e prestazioni corrispettive, il cui sinallagma è costituito dall'assunzione di un obbligo di fare in cambio della cessione di un bene o un diritto, spesso di natura immobiliare, in favore del mantenente.
In questo negozio manca lo spirito di liberalità tipico della donazione, vi è al contrario un corrispettivo, una controprestazione che si sostanzia in un vantaggio economico per entrambe le parti:
da un lato la cessione dell'immobile, dall'altro la prestazione assistenziale per tutta la via del venditore beneficiario.
Orbene, ai fini dell'art. 2901 c.c., i presupposti per la declaratoria di inefficacia del contratto di mantenimento (che è un negozio a titolo oneroso) sono diversi da quelli prescritti per la donazione
(atto a titolo gratuito), sotto il profilo soggettivo. Infatti, se dal punto di vista oggettivo in entrambi i casi si richiede la sussistenza di un credito (o di una ragione di credito) in capo all'attore, la presenza di un atto di disposizione patrimoniale posto in essere dal debitore, nonché un conseguente pregiudizio alle dette ragioni creditorie (eventus damni), sul piano soggettivo l'art. 2901 c.c. richiede,
oltre al consilium fraudis, ossia la consapevolezza del debitore disponente di arrecare col proprio atto un tale pregiudizio, altresì e soprattutto, per i soli atti dispositivi a titolo oneroso, la participatio fraudi
del terzo acquirente, ossia un'analoga consapevolezza in capo al terzo del pregiudizio arrecato con l'atto dispositivo (in tal senso, Cass. Civ. 12/02/2020 n. 3375).
Nel caso di specie, l'attore non ha allegato la ricorrenza della partecipatio fraudi del terzo CP_2
, limitandosi ad argomentare in ordine alla “consapevolezza” del pregiudizio in capo al
[...]
debitore . Controparte_1
Alla luce delle argomentazioni che precedono, la domanda di revocatoria ordinaria deve essere rigettata.
Quanto alle altre due domande (di ripetizione d'indebito e risarcitoria), si appalesa meritevole di accoglimento la preliminare eccezione di giudicato sollevata dal convenuto . CP_2
Invero, considerato che tali domande sono le medesime già spiegate dall'attore nei confronti di nell'ambito del giudizio sommario di cognizione n. 1394/2020 R.G. definito con CP_2
l'ordinanza n. 3666/2022, passata in giudicato, che le ha rigettate nel merito, essendovi perfetta coincidenza di petitum, causa petendi e di parti, non vi è dubbio che la loro riproposizione in questa sede sia inammissibile perché comporta la violazione del principio di “ne bis in idem”, essendosi su di essere oramai formato il giudicato esterno (in tal senso, tra tante, Cass. Civ. 18/05/2025 n. 13169,
secondo cui “Il giudicato esterno opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi
dell'azione, presupponendo che soggetti, petitum e causa petendi siano comuni alla causa anteriore
e a quella successivamente intrapresa”.).
Di conseguenza, le domande di ripetizione l'indebito e risarcitoria devono essere dichiarate inammissibili.
Dall'accoglimento dell'eccezione preliminare e pregiudiziale scaturisce l'assorbimento delle altre questioni di merito.
Le spese del presente giudizio seguono la totale soccombenza di parte attrice, sicchè Pt_1
deve essere condannato al pagamento delle spese legali del presente giudizio in favore di
[...]
, che si liquidano come in dispositivo, alla luce del valore della causa (scaglione CP_2
compreso tra €. 1.100,01 ed €.5.200,00, pari al valore della domanda rigettata, in base al criterio del
“disputatum”: in tal senso, per tutte, Cass. Civ. SS.UU. 23/07/2025 n.20805), previa applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 al valore minimo per tutte le fasi (tenuto conto dell'esiguità
dell'attività difensiva e della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate), oltre rimborso forfetario per spese generali 15%, Iva e CPA, come per legge.
Nessuna condanna alle spese deve invece essere disposta in favore del convenuto MA
, non avendo questi espletato alcuna attività processuale per la quale possa avere Controparte_1
maturato il diritto al rimborso di spese (in tal senso, Cass. Civ. 15.05.2019 n. 12897, secondo cui “la
condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di
evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per
ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in
favore del MA (o intimato in sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi, non
avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto”).
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 12010/2022 R.G.;
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) condanna alla refusione in favore di delle spese del presente Parte_1 CP_2
giudizio, che si liquidano in complessivi €.1.278,00 per compensi, oltre rimborso per spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 7 settembre 2025 Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12010/2022 R.G., promossa da:
(C.F. ), domiciliato in CATANIA, VIA V. Parte_1 C.F._1
GIUFFRIDA N. 4, rappresentato e difeso dall'Avv. IMMACOLATA PEREZ, giusta procura in atti
ATTORE
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
contro
(C.F. ), domiciliato in ACIREALE, VIA PIEMONTE CP_2 C.F._3
N. 18, rappresentato e difeso dall'Avv. GIOVANNI ROSARIO PATTI, giusta procura in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.03.2025, le parti hanno concluso riportandosi integralmente ai rispettivi atti difensivi e ai precedenti verbali di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.).
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
e , per sentire dichiarare l'inefficacia nei propri confronti ai sensi dell'art. 2901
[...] CP_2
c.c. dell'atto stipulato il 14.03.2019 con cui ha trasferito in favore del figlio Controparte_1 CP_2
la proprietà di alcuni immobili siti nel comune di Aci Catena.
[...]
In particolare, per come precisato nella prima memoria istruttoria ex art. 183, comma VI, c.p.c.,
l'attore ha dedotto:
- Di essere creditore nei confronti di della complessiva somma di €.11.905,61, Controparte_1
scaturente dalla sentenza del Tribunale di Catania, ex sezione distaccata di Acireale, n.
269/2013;
- Di avere dato esecuzione alla predetta sentenza notificando nel 2018 atto di pignoramento presso terzi, introduttivo della procedura esecutiva mobiliare n. 500/2018 R.G.E., nell'ambito della quale è stata emessa l'ordinanza di assegnazione delle somme dovute dal terzo
[...]
, conduttrice degli immobili di proprietà , in favore di a titolo CP_3 CP_1 Controparte_1
di canoni di locazione giusta contratto di locazione ad uso commerciale del 01.08.2011;
- Che, con decorrenza dal 01.08.2019 la conduttrice ha interrotto il pagamento delle somme dovute all'attore in forza dell'ordinanza di assegnazione somme, deducendo l'avvenuta risoluzione del contratto di locazione con ed il subentro del figlio Controparte_1 CP_2
, in qualità di locatore;
[...]
- Che, per tale causa, l'attore è venuto a conoscenza dell'atto pubblico del 14.03.2019, con cui ha ceduto al figlio gli immobili oggetto del contatto di Controparte_1 CP_2
locazione, “sostanzialmente donandoli” in quanto ceduti senza il pagamento di alcun corrispettivo da parte del beneficiario;
- Che, infatti, pur trattandosi nominativamente di un contratto di mantenimento (con cui ha ceduto i beni al figlio in cambio del mantenimento materiale da parte di Controparte_1
quest'ultimo vita natural durante), secondo la ricostruzione di parte attrice si tratterebbe in sostanza di un atto di donazione, di cui ha, pertanto, chiesto disporsi la revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c., ricorrendo i presupposti codicistici legittimanti l'accoglimento dell'actio
pauliana avente ad oggetto un atto di disposizione patrimoniale a titolo gratuito posto in essere successivamente all'insorgenza del credito.
Inoltre, l'attore ha chiesto condannarsi il convenuto alla restituzione – a titolo di CP_2
ripetizione d'indebito – delle somme incamerate a titolo di canoni di locazione dal 01.08.2019, in quanto afferenti ad un contratto “inefficace” nei propri confronti (nella specie del secondo contratto di locazione tra e la conduttrice ) perché concluso in violazione degli CP_2 CP_3
artt. 2917 c.c. e 388 c.p.
Infine, parte attrice ha insistito per la condanna dei convenuti al risarcimento del danno subito in conseguenza della loro condotta, posta in essere in violazione dei canoni di diligenza e buona fede ai sensi degli artt. 1175 e 1176 c.c.
Si è costituito in giudizio il solo convenuto , il quale ha resistito alle domande di CP_2
parte attrice, chiedendone l'integrale rigetto. In particolare, quanto all'azione revocatoria, ne contesta l'infondatezza per difetto dei requisiti di cui all'art. 2901 c.c., mentre con riferimento alle domande di ripetizione d'indebito e risarcitoria, ne eccepisce in primo luogo l'inammissibilità per contrasto con il principio di “ne bis in idem”, essendo state le medesime domande proposte e rigettate nel merito dall'ordinanza n. 3666/2022 conclusiva del procedimento sommario di cognizione n. 1394/2020 R.G.
(passata in giudicato), contestandone poi comunque la fondatezza.
Seppur regolarmente citato in giudizio, è rimasto invece MA il convenuto CP_1
.
[...]
Istruita la causa documentalmente, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.03.2025
– preso atto delle conclusioni come precisate dalle parti – questo decidente ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Ciò premesso brevemente in punto di fatto, in diritto deve ritenersi che le domande spiegate da parte attrice non meritino accoglimento e debbano, pertanto, essere integralmente rigettate.
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia del convenuto , non Controparte_1
costituito in giudizio seppur regolarmente citato.
Ciò premesso, per quanto attiene alla domanda di revocatoria dell'atto “di trasferimento della
proprietà (…) avvenuto senza alcun corrispettivo e dunque sostanzialmente donato (…)” stipulato il
14.03.2019 tra e , parte attrice non allega (né, men che meno, prova) la CP_1 CP_2
sussistenza dei fatti costitutivi della domanda, con conseguente necessario rigetto della stessa per violazione del principio di ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.
Innanzi tutto, va rilevato che – contrariamente a quanto dedotto ed argomentato dall'attore –
l'atto di cui si chiede la revocatoria non è un atto di donazione, quanto piuttosto un contratto di mantenimento. Chiedendo l'inefficacia relativa dell'atto di donazione, presuppone Parte_1
un implicito prodromico accertamento del carattere simulato del negozio di mantenimento, in quanto dissimulante un atto di donazione;
tuttavia, non solo non spiega alcuna esplicita domanda in tal senso,
ma neppure allega gli elementi costitutivi per tale declaratoria di simulazione relativa, sicchè non è
possibile per questo decidente procedere ad un'eventuale riqualificazione giuridica della domanda senza incorrere nel vizio di ultra e/o extra petizione. Invero, la giurisprudenza di legittimità è
consolidata nel ritenere che “In materia di procedimento civile, l'applicazione del principio iura novit
curia, di cui all' art. 113, comma 1, c.p.c. , importa la possibilità per il giudice di assegnare una
diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in
causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame,
potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente
richiamati dalle parti. Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di
ultra o extra-petizione, di cui all' art. 112 c.p.c. , in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti
costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato
oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da
quello domandato” (Cass. Civ. 03/03/2021 n. 5832; in senso conforme, tra tante, Cass. Civ.
17/04/2024 n. 10402).
E del resto, non vi è dubbio che i presupposti dell'azione di accertamento della simulazione siano totalmente differenti da quelli richiesti ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria,
così come chiarito dalla Corte nomofilattica, secondo cui “L'azione di simulazione e quella
revocatoria sono del tutto diverse, per contenuto e finalità. La prima, infatti, mira ad accertare la
esistenza di un negozio apparente, la seconda tende a ottenere la declaratoria di inefficacia di un
contratto esistente e realmente voluto, previo accertamento dell'eventus damni e, nei negozi a titolo
oneroso, anche della esistenza del consilium fraudis, elementi da cui si prescinde nella simulazione.”
(Cass. Civ. 02/08/2019 n. 20875).
Peraltro, neppure può ritenersi che – sulla base degli elementi allegati dall'attore – si possa riqualificare la domanda di revocatoria ordinaria come volta alla declaratoria di inefficacia del contratto di mantenimento in luogo dell'atto di donazione (per come, invece, espressamente richiesto). Ed infatti, è pacifico che il contratto di mantenimento è un contratto atipico, a titolo oneroso e prestazioni corrispettive, il cui sinallagma è costituito dall'assunzione di un obbligo di fare in cambio della cessione di un bene o un diritto, spesso di natura immobiliare, in favore del mantenente.
In questo negozio manca lo spirito di liberalità tipico della donazione, vi è al contrario un corrispettivo, una controprestazione che si sostanzia in un vantaggio economico per entrambe le parti:
da un lato la cessione dell'immobile, dall'altro la prestazione assistenziale per tutta la via del venditore beneficiario.
Orbene, ai fini dell'art. 2901 c.c., i presupposti per la declaratoria di inefficacia del contratto di mantenimento (che è un negozio a titolo oneroso) sono diversi da quelli prescritti per la donazione
(atto a titolo gratuito), sotto il profilo soggettivo. Infatti, se dal punto di vista oggettivo in entrambi i casi si richiede la sussistenza di un credito (o di una ragione di credito) in capo all'attore, la presenza di un atto di disposizione patrimoniale posto in essere dal debitore, nonché un conseguente pregiudizio alle dette ragioni creditorie (eventus damni), sul piano soggettivo l'art. 2901 c.c. richiede,
oltre al consilium fraudis, ossia la consapevolezza del debitore disponente di arrecare col proprio atto un tale pregiudizio, altresì e soprattutto, per i soli atti dispositivi a titolo oneroso, la participatio fraudi
del terzo acquirente, ossia un'analoga consapevolezza in capo al terzo del pregiudizio arrecato con l'atto dispositivo (in tal senso, Cass. Civ. 12/02/2020 n. 3375).
Nel caso di specie, l'attore non ha allegato la ricorrenza della partecipatio fraudi del terzo CP_2
, limitandosi ad argomentare in ordine alla “consapevolezza” del pregiudizio in capo al
[...]
debitore . Controparte_1
Alla luce delle argomentazioni che precedono, la domanda di revocatoria ordinaria deve essere rigettata.
Quanto alle altre due domande (di ripetizione d'indebito e risarcitoria), si appalesa meritevole di accoglimento la preliminare eccezione di giudicato sollevata dal convenuto . CP_2
Invero, considerato che tali domande sono le medesime già spiegate dall'attore nei confronti di nell'ambito del giudizio sommario di cognizione n. 1394/2020 R.G. definito con CP_2
l'ordinanza n. 3666/2022, passata in giudicato, che le ha rigettate nel merito, essendovi perfetta coincidenza di petitum, causa petendi e di parti, non vi è dubbio che la loro riproposizione in questa sede sia inammissibile perché comporta la violazione del principio di “ne bis in idem”, essendosi su di essere oramai formato il giudicato esterno (in tal senso, tra tante, Cass. Civ. 18/05/2025 n. 13169,
secondo cui “Il giudicato esterno opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi
dell'azione, presupponendo che soggetti, petitum e causa petendi siano comuni alla causa anteriore
e a quella successivamente intrapresa”.).
Di conseguenza, le domande di ripetizione l'indebito e risarcitoria devono essere dichiarate inammissibili.
Dall'accoglimento dell'eccezione preliminare e pregiudiziale scaturisce l'assorbimento delle altre questioni di merito.
Le spese del presente giudizio seguono la totale soccombenza di parte attrice, sicchè Pt_1
deve essere condannato al pagamento delle spese legali del presente giudizio in favore di
[...]
, che si liquidano come in dispositivo, alla luce del valore della causa (scaglione CP_2
compreso tra €. 1.100,01 ed €.5.200,00, pari al valore della domanda rigettata, in base al criterio del
“disputatum”: in tal senso, per tutte, Cass. Civ. SS.UU. 23/07/2025 n.20805), previa applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 al valore minimo per tutte le fasi (tenuto conto dell'esiguità
dell'attività difensiva e della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate), oltre rimborso forfetario per spese generali 15%, Iva e CPA, come per legge.
Nessuna condanna alle spese deve invece essere disposta in favore del convenuto MA
, non avendo questi espletato alcuna attività processuale per la quale possa avere Controparte_1
maturato il diritto al rimborso di spese (in tal senso, Cass. Civ. 15.05.2019 n. 12897, secondo cui “la
condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di
evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per
ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in
favore del MA (o intimato in sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi, non
avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto”).
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 12010/2022 R.G.;
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) condanna alla refusione in favore di delle spese del presente Parte_1 CP_2
giudizio, che si liquidano in complessivi €.1.278,00 per compensi, oltre rimborso per spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 7 settembre 2025 Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011