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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 12/12/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Pavia
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 1474/2025
Il Giudice DR NC RC, all'udienza del 11/12/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(c.f. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. RUSSI GIUSEPPE.
ricorrente contro
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. TARZIA MARIO ROBERTO CP_1 P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “condannare l' , in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21 e Agenzia di Milano Sud, Via
Pietro Martire d'Anghiera n. 2 Milano, accertata l'infondatezza della decisione del Comitato CP_ Provinciale dell' di rifiuto del pagamento diretto del T.F.R., a pagare alla ricorrente la somma di € 10.619,20, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa, da distrarsi a favore degli avv. Giuseppe Russi, Sara Russi e
RT ES, antistatari, che hanno anticipato le prime e non riscosse le altre. In via
Istruttoria: poiché la causa è documentalmente istruita se ne chiede l'immediata discussione.”.
Per la parte resistente: “Voglia l'on.le Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, per i motivi esposti in atti, in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare la propria incompetenza per territorio per essere competente il Tribunale di Pavia;
in subordine, in via preliminare e/o pregiudiziale, rigettare l'avverso ricorso e tutte le avverse domande per intervenuta prescrizione del diritto al TFR e/o anche per mancato assolvimento dell'onere probatorio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE CP_
1. ha convenuto in giudizio l' rassegnando le Parte_1 conclusioni dianzi evidenziate per il cui accoglimento ha allegato:
- di essere stata alle dipendenze della società dal 02.04.2007 al 28.02.2015, con CP_2 la qualifica di operaia di 3° livello;
- che il tribunale di Milano ha accertato, con sentenza passata in giudicato, il proprio diritto di credito nei confronti della datrice di lavoro per l'ammontare di € 15.773,46, per differenze retributive ed indennità di fine rapporto, oltre ad € 10.619,28 lordi a titolo di T.F.R.;
- che con sentenza del 20/4/2023 la società è stata posta in liquidazione CP_2 giudiziale;
- di essersi insinuata al passavo del fallimento che è stato dichiarato esecutivo per mancata opposizione;
CP_
- di aver chiesto in data 27 maggio 2024 al fondo di garanzia dell' il pagamento del tfr;
CP_
- che la richiesta non ha avuto buon esito in quanto l' ha ritenuto il proprio diritto di credito prescritto. CP_
1.1. Si è costituito in giudizio l' insistendo nella prescrizione del diritto di credito della ricorrente.
2. Venendo al merito della controversia si osserva che ai sensi dell'art. 2 della legge n.
297 del 1982 “È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto”.
La stessa disposizione prevede che “Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte”. CP_
Ne consegue che il diritto di chiedere all' il pagamento a carico del fondo di garanzia sorge solo a seguito della dichiarazione di esecutività del passivo fallimentare.
Nel caso di specie tale circostanza si è verificata in data 18 gennaio 2024.
Pag. 2 di 5 La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che “In tema di intervento del
Fondo di Garanzia dell' di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1992, il trattamento di fine CP_1 rapporto, che il Fondo è tenuto a versare in sostituzione del datore di lavoro in caso di insolvenza di quest'ultimo, costituisce un'obbligazione di contenuto corrispondente a quella gravante sul datore di lavoro, definitivamente accertata con l'ammissione allo stato passivo esecutivo della procedura concorsuale” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 10713 del 24/04/2008; Sez.
L, Sentenza n. 9231 del 19/04/2010).
È stato poi ulteriormente specificato che “L'esecutività dello stato passivo che abbia accertato in sede fallimentare l'esistenza e l'ammontare d'un credito (nella specie, per trattamento di fine rapporto) in favore del dipendente dell'imprenditore dichiarato fallito importa, ai sensi dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, il subentro dell' nel CP_1 debito del datore di lavoro insolvente, senza che l'istituto previdenziale possa contestare l'assoggettabilità alla procedura concorsuale e l'accertamento ivi operato, al quale resta vincolato sotto il profilo dell'"an" e del "quantum debeatur" (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n.
24231 del 13/11/2014) e ciò a prescindere dalla partecipazione alla procedura concorsuale, CP_ l' al subentro nel debito del datore di lavoro insolvente, posto che l'art. 2 della l. n. 297 del
1982 ha la finalità di garantire i crediti insoddisfatti dei lavoratori e di evitare loro ulteriori e defatiganti accertamenti (Cass. Sez. L, Sentenza n. 24730 del 04/12/2015).
Tali orientamenti risultano coerenti con quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla distinzione tra il diritto azionato nei confronti del datore di lavoro e CP_ quello esercitabile nei confronti dell'
Costituisce un'interpretazione consolidata quella secondo la quale il diritto del lavoratore di ottenere dall' , in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione CP_1 del T.F.R. a carico dello speciale fondo di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n.297, abbia natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, e sia perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), così come tale diritto si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge
(insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei CP_1 confronti del Fondo di garanzia (Cass. Sez. L. 3939 del 2014, n. 12971del 09/06/2014, Cass.
Pag. 3 di 5 Sez . L. 27917 del 19/12/2005 Cass. Sez. L, Sentenza n. 16617 del 28/07/2011; 12971/14;
26819/2016).
L'applicazione del principio al caso di specie consente di escludere la fondatezza dell'eccezione formulata dall' convenuto sul presupposto del decorso di un tempo CP_3 superiore a 5 anni tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la data del deposito del ricorso per ottenere l'accertamento giudiziale del tfr.
La natura previdenziale dell'obbligazione assunta dal è stata affermata dalla CP_4
Suprema Corte con riguardo anche all'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. (Cass. 23 dicembre 2004, n. 23930); alla necessità del previo esperimento del procedimento amministrativo e alla conseguente sospensione della prescrizione durante il suo svolgersi
(Cass. 15 novembre 2004, n. 21595); soprattutto, per evidenziarne la totale autonomia rispetto a quella del datore di lavoro, con la conseguente inapplicabilità della disciplina delle obbligazioni in solido e, in particolare, dell'art. 1310 c.c., non trattandosi di un'unica obbligazione con pluralità di debitori, ma di distinte obbligazioni di diversa natura (Cass. 18 aprile 2001, n. 5663; 12971 del 2014). La natura previdenziale dell'obbligazione del CP_4 non contraddice la ripetuta, nella giurisprudenza della Corte, qualificazione della fattispecie in termini di accollo ex lege. La stessa giurisprudenza, infatti, ha più volte riconosciuto che il termine "accollo" non evoca tecnicamente l'istituto di cui all'art. 1275 c.c., ma esprime il significato complessivo dell'intento del legislatore: accollare al Fondo un'obbligazione corrispondente nel contenuto (determinato per relationem) a quella gravante sul datore di lavoro. L'istituzione del Fondo di garanzia rende evidente l'attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria (con relativa obbligazione contributiva posta ad esclusivo carico del datore di lavoro), con la sola particolarità che l'interesse del lavoratore alla tutela è conseguito mediante l'assunzione da parte dell'ente previdenziale, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, di un'obbligazione pecuniaria il cui quantum è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo. Tale meccanismo non è certamente incompatibile con la qualificazione di prestazione previdenziale, sulla base degli elementi sopra richiamati. Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo - previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge. CP_
Pertanto, diversamente da quanto sostenuto da parte convenuta, l' non può considerarsi obbligato, in solido con il datore di lavoro, per il pagamento del trattamento di fine rapporto, con la conseguenza di ritenere fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale di questo credito, sollevata dal (ritenuto) condebitore solidale, al quale non era opponibile la
Pag. 4 di 5 rinuncia alla prescrizione del credito (art. 1310 c.c., comma 3). Invece, deve affermarsi che l'obbligazione retributiva rappresenta soltanto il presupposto del sorgere di una distinta ed autonoma obbligazione previdenziale, condizionata alla sussistenza di specifici requisiti, soltanto al verificarsi dei quali può decorrere la prescrizione (ed eventualmente può operare la decadenza ai sensi della L. n. 639 del 1970, art. 47).
Nel caso di specie dunque alcuna prescrizione può affermarsi maturata in ragione del tempo trascorso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la introduzione del giudizio di merito per l'accertamento del tfr e di quello per l'insinuazione al passivo fallimentare.
In definitiva, la domanda deve essere integralmente accolta di modo che la resistente deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 10.619,28 lordi a titolo di T.F.R. oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 18 gennaio 2024.
3. Alla soccombenza di parte resistente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore di parte ricorrente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro 5.200 3 26.000, rito previdenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: CP_
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 10.619,28 lordi a titolo di T.F.R. oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 18 gennaio 2024; CP_
2. condanna, altresì, l' al pagamento in favore del procuratore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in euro 3.727 oltre il rimborso delle spese generali pari al 15% dei compensi, nonchè c.p.a. e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge.
Pavia, 12/12/2025
Il Giudice
DR NC RC
Pag. 5 di 5
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 1474/2025
Il Giudice DR NC RC, all'udienza del 11/12/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(c.f. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. RUSSI GIUSEPPE.
ricorrente contro
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. TARZIA MARIO ROBERTO CP_1 P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “condannare l' , in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21 e Agenzia di Milano Sud, Via
Pietro Martire d'Anghiera n. 2 Milano, accertata l'infondatezza della decisione del Comitato CP_ Provinciale dell' di rifiuto del pagamento diretto del T.F.R., a pagare alla ricorrente la somma di € 10.619,20, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa, da distrarsi a favore degli avv. Giuseppe Russi, Sara Russi e
RT ES, antistatari, che hanno anticipato le prime e non riscosse le altre. In via
Istruttoria: poiché la causa è documentalmente istruita se ne chiede l'immediata discussione.”.
Per la parte resistente: “Voglia l'on.le Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, per i motivi esposti in atti, in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare la propria incompetenza per territorio per essere competente il Tribunale di Pavia;
in subordine, in via preliminare e/o pregiudiziale, rigettare l'avverso ricorso e tutte le avverse domande per intervenuta prescrizione del diritto al TFR e/o anche per mancato assolvimento dell'onere probatorio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE CP_
1. ha convenuto in giudizio l' rassegnando le Parte_1 conclusioni dianzi evidenziate per il cui accoglimento ha allegato:
- di essere stata alle dipendenze della società dal 02.04.2007 al 28.02.2015, con CP_2 la qualifica di operaia di 3° livello;
- che il tribunale di Milano ha accertato, con sentenza passata in giudicato, il proprio diritto di credito nei confronti della datrice di lavoro per l'ammontare di € 15.773,46, per differenze retributive ed indennità di fine rapporto, oltre ad € 10.619,28 lordi a titolo di T.F.R.;
- che con sentenza del 20/4/2023 la società è stata posta in liquidazione CP_2 giudiziale;
- di essersi insinuata al passavo del fallimento che è stato dichiarato esecutivo per mancata opposizione;
CP_
- di aver chiesto in data 27 maggio 2024 al fondo di garanzia dell' il pagamento del tfr;
CP_
- che la richiesta non ha avuto buon esito in quanto l' ha ritenuto il proprio diritto di credito prescritto. CP_
1.1. Si è costituito in giudizio l' insistendo nella prescrizione del diritto di credito della ricorrente.
2. Venendo al merito della controversia si osserva che ai sensi dell'art. 2 della legge n.
297 del 1982 “È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto”.
La stessa disposizione prevede che “Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte”. CP_
Ne consegue che il diritto di chiedere all' il pagamento a carico del fondo di garanzia sorge solo a seguito della dichiarazione di esecutività del passivo fallimentare.
Nel caso di specie tale circostanza si è verificata in data 18 gennaio 2024.
Pag. 2 di 5 La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che “In tema di intervento del
Fondo di Garanzia dell' di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1992, il trattamento di fine CP_1 rapporto, che il Fondo è tenuto a versare in sostituzione del datore di lavoro in caso di insolvenza di quest'ultimo, costituisce un'obbligazione di contenuto corrispondente a quella gravante sul datore di lavoro, definitivamente accertata con l'ammissione allo stato passivo esecutivo della procedura concorsuale” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 10713 del 24/04/2008; Sez.
L, Sentenza n. 9231 del 19/04/2010).
È stato poi ulteriormente specificato che “L'esecutività dello stato passivo che abbia accertato in sede fallimentare l'esistenza e l'ammontare d'un credito (nella specie, per trattamento di fine rapporto) in favore del dipendente dell'imprenditore dichiarato fallito importa, ai sensi dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, il subentro dell' nel CP_1 debito del datore di lavoro insolvente, senza che l'istituto previdenziale possa contestare l'assoggettabilità alla procedura concorsuale e l'accertamento ivi operato, al quale resta vincolato sotto il profilo dell'"an" e del "quantum debeatur" (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n.
24231 del 13/11/2014) e ciò a prescindere dalla partecipazione alla procedura concorsuale, CP_ l' al subentro nel debito del datore di lavoro insolvente, posto che l'art. 2 della l. n. 297 del
1982 ha la finalità di garantire i crediti insoddisfatti dei lavoratori e di evitare loro ulteriori e defatiganti accertamenti (Cass. Sez. L, Sentenza n. 24730 del 04/12/2015).
Tali orientamenti risultano coerenti con quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla distinzione tra il diritto azionato nei confronti del datore di lavoro e CP_ quello esercitabile nei confronti dell'
Costituisce un'interpretazione consolidata quella secondo la quale il diritto del lavoratore di ottenere dall' , in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione CP_1 del T.F.R. a carico dello speciale fondo di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n.297, abbia natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, e sia perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), così come tale diritto si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge
(insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei CP_1 confronti del Fondo di garanzia (Cass. Sez. L. 3939 del 2014, n. 12971del 09/06/2014, Cass.
Pag. 3 di 5 Sez . L. 27917 del 19/12/2005 Cass. Sez. L, Sentenza n. 16617 del 28/07/2011; 12971/14;
26819/2016).
L'applicazione del principio al caso di specie consente di escludere la fondatezza dell'eccezione formulata dall' convenuto sul presupposto del decorso di un tempo CP_3 superiore a 5 anni tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la data del deposito del ricorso per ottenere l'accertamento giudiziale del tfr.
La natura previdenziale dell'obbligazione assunta dal è stata affermata dalla CP_4
Suprema Corte con riguardo anche all'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. (Cass. 23 dicembre 2004, n. 23930); alla necessità del previo esperimento del procedimento amministrativo e alla conseguente sospensione della prescrizione durante il suo svolgersi
(Cass. 15 novembre 2004, n. 21595); soprattutto, per evidenziarne la totale autonomia rispetto a quella del datore di lavoro, con la conseguente inapplicabilità della disciplina delle obbligazioni in solido e, in particolare, dell'art. 1310 c.c., non trattandosi di un'unica obbligazione con pluralità di debitori, ma di distinte obbligazioni di diversa natura (Cass. 18 aprile 2001, n. 5663; 12971 del 2014). La natura previdenziale dell'obbligazione del CP_4 non contraddice la ripetuta, nella giurisprudenza della Corte, qualificazione della fattispecie in termini di accollo ex lege. La stessa giurisprudenza, infatti, ha più volte riconosciuto che il termine "accollo" non evoca tecnicamente l'istituto di cui all'art. 1275 c.c., ma esprime il significato complessivo dell'intento del legislatore: accollare al Fondo un'obbligazione corrispondente nel contenuto (determinato per relationem) a quella gravante sul datore di lavoro. L'istituzione del Fondo di garanzia rende evidente l'attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria (con relativa obbligazione contributiva posta ad esclusivo carico del datore di lavoro), con la sola particolarità che l'interesse del lavoratore alla tutela è conseguito mediante l'assunzione da parte dell'ente previdenziale, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, di un'obbligazione pecuniaria il cui quantum è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo. Tale meccanismo non è certamente incompatibile con la qualificazione di prestazione previdenziale, sulla base degli elementi sopra richiamati. Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo - previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge. CP_
Pertanto, diversamente da quanto sostenuto da parte convenuta, l' non può considerarsi obbligato, in solido con il datore di lavoro, per il pagamento del trattamento di fine rapporto, con la conseguenza di ritenere fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale di questo credito, sollevata dal (ritenuto) condebitore solidale, al quale non era opponibile la
Pag. 4 di 5 rinuncia alla prescrizione del credito (art. 1310 c.c., comma 3). Invece, deve affermarsi che l'obbligazione retributiva rappresenta soltanto il presupposto del sorgere di una distinta ed autonoma obbligazione previdenziale, condizionata alla sussistenza di specifici requisiti, soltanto al verificarsi dei quali può decorrere la prescrizione (ed eventualmente può operare la decadenza ai sensi della L. n. 639 del 1970, art. 47).
Nel caso di specie dunque alcuna prescrizione può affermarsi maturata in ragione del tempo trascorso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la introduzione del giudizio di merito per l'accertamento del tfr e di quello per l'insinuazione al passivo fallimentare.
In definitiva, la domanda deve essere integralmente accolta di modo che la resistente deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 10.619,28 lordi a titolo di T.F.R. oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 18 gennaio 2024.
3. Alla soccombenza di parte resistente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore di parte ricorrente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro 5.200 3 26.000, rito previdenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: CP_
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 10.619,28 lordi a titolo di T.F.R. oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 18 gennaio 2024; CP_
2. condanna, altresì, l' al pagamento in favore del procuratore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in euro 3.727 oltre il rimborso delle spese generali pari al 15% dei compensi, nonchè c.p.a. e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge.
Pavia, 12/12/2025
Il Giudice
DR NC RC
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