Rigetto
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 10/07/2025, n. 6027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6027 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06027/2025REG.PROV.COLL.
N. 03241/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3241 del 2025, proposto dal Comune di ZO, dal Comune di ET e dal Comune di RA, in persona dei rispettivi sindaci pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Giorgio Aschieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
la Regione Veneto, in persona del presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Pierpaolo Agostinelli, Luisa Londei e Giacomo Quarneti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
nei confronti
della società BMH21 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Magrì e Massimino Crisci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
della società SNAM Rete gas s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano D'Ercole e Carolina Eunice Loria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
del Comune di AR, della Polizia locale Media pianura veronese Distretto Vr 5c – Comune di Bovolone, dell'Autorità del bacino distrettuale del fiume Po, del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero della cultura, del Consorzio di bonifica veronese, dell'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera, dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, di Terna Rete Italia s.p.a., della Provincia di Verona, dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto, del Ministero dell'interno, di E-Distribuzione s.p.e. e di ENAV s.p.a., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) per il Veneto, Sez. IV, 10 marzo 2025, n. 331, resa tra le parti, con la quale è stato dichiarato irricevibile il ricorso proposto per l'annullamento del decreto della Regione Veneto n. 2 del 17 gennaio 2024, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 17 del 2 febbraio 2024, avente ad oggetto: « Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano da 500 Smc/h in via Volta a AR (VR). Ditta proponente: BMH21 S.r.l. D. Lgs 387/2003; D. Lgs 152/2006; D.Lgs. 28/2011; D.M. 2.03.2018 L.R. 11/2001 » e di ogni atto presupposto.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di BMH21 s.r.l., della Regione Veneto e di SNAM Rete gas s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2025 il Cons. Martina Arrivi e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 9 aprile 2025 e depositato il 22 aprile 2025, i Comuni di ZO, di ET e di RA hanno appellato la sentenza del T.A.R. Veneto n. 331 del 10 marzo 2025, notificata in pari data, con la quale è stato dichiarato irricevibile il ricorso da essi proposto avverso l'autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. 387/2003, rilasciata dalla Regione Veneto alla società BMH21 s.r.l., per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di biometano nel territorio comunale di AR (decreto regionale n. 2 del 17 gennaio 2024).
Il T.A.R. ha statuito che l'intervento rientrasse tra quelli finanziati con il PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) e che, pertanto, il giudizio fosse sottoposto al rito accelerato di cui all'art. 12- bis d.l. 68/2022, con conseguente dimidiazione dei termini processuali. Pertanto, il giudice di primo grado ha ritenuto tardiva la trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al capo dello Stato, originariamente proposto dai Comuni, in quanto avvenuta oltre trenta giorni dall'atto di opposizione esercitato, ex art. 48 cod. proc. amm., dalla società BMH21 s.r.l.
I Comuni appellanti hanno contestato la sentenza, sostenendo che la progettazione dell'impianto di biometano non possa considerarsi un intervento finanziato con il PNRR, poiché l'accesso al predetto finanziamento pubblico avviene a valle di un bando indetto dal GSE (Gestore dei servizi energetici), al quale l'operatore può partecipare solo dopo aver ottenuto il provvedimento autorizzativo, e dopo l'esecuzione dei lavori. In subordine, i Comuni hanno sostenuto che il T.A.R., riscontrando l'applicazione del rito accelerato a fronte di un quadro normativo non chiaro, avrebbe dovuto concedere loro l'errore scusabile ex art. 37 cod. proc. amm. Infine, gli appellanti hanno riproposto i motivi di censura articolati in primo grado contro il provvedimento autorizzativo impugnato.
2. Si sono costituiti, in resistenza al gravame, BMH21 s.r.l., la Regione Veneto e SNAM Rete gas s.p.a., riproponendo le plurime eccezioni preliminari già sollevate in primo grado. In particolare, le appellate hanno dedotto: l'inammissibilità originaria del ricorso straordinario su controversie concernenti interventi finanziati dal PNRR; l'irricevibilità del ricorso anche in applicazione del rito accelerato di cui all'art. 119 cod. proc. amm., al quale comunque la controversia sarebbe soggetta, poiché l'autorizzazione unica ha valore di vincolo preordinato all'esproprio (art. 119, co. 1, lett. f, cod. proc. amm.); l'inammissibilità del ricorso collettivo dei tre Comuni, poiché aventi differenti posizioni sostanziali; l'inammissibilità del gravame per difetto di interesse, in quanto i Comuni non sarebbero direttamente incisi dal provvedimento autorizzativo dell'impianto.
3. La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 19 giugno 2025.
4. L'appello deve essere respinto, in ragione dell'infondatezza delle censure di merito rivolte al provvedimento impugnato e con l'assorbimento di tutte le questioni preliminari sollevate tanto nell'atto di appello quanto negli atti di costituzione delle parti appellate. Per l'effetto, la sentenza deve essere confermata, sebbene con diversa motivazione.
5. Con il primo motivo (VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/2003 E DEGLI ARTT. 7, 9, 10, 11 E 14 DELLA L. N. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, CARENZA DI ISTRUTTORIA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE), i Comuni appellanti si dolgono di non essere stati invitati alla conferenza di servizi propedeutica al rilascio dell'autorizzazione ambientale, alla quale avrebbero, invece, la legittimazione a partecipare quali "amministrazioni interessate" ex art. 12, co. 4, d.lgs. 387/2003, nonché in quanto ricompresi nei soggetti indicati dall'art. 7 l. 241/1990, come richiamato dall'art. 14, co. 5, l. 241/1990 in materia di conferenza di servizi. Infatti, tutti i Comuni sono limitrofi all'impianto; inoltre, sul Comune di ZO insiste buona parte della via Volta, ossia la strada extraurbana secondaria dalla quale si accede all'area di intervento, e sul territorio dei Comuni di RA e ET si trova la strada regionale 10, che deve essere percorsa per accedere alla via Volta. Pertanto, i Comuni avrebbero dovuto essere coinvolti nel procedimento per valutare gli impatti viabilistici e odorigeni dell'impianto sul loro territorio.
Il motivo è privo di fondamento.
Ai sensi dell'art. 12, co. 3 e 4, d.lgs. 387/2003, al procedimento funzionale all'autorizzazione unica degli impianti di produzione di energie rinnovabili devono partecipare, all'interno della conferenza di servizi all'uopo indetta, « tutte le amministrazioni interessate », locuzione che deve essere riempita di significato alla luce delle regole generali sulla partecipazione al procedimento e, segnatamente, dell'art. 7 l. 241/1990 (richiamato, del resto, dall'art. 14, co. 5, l. 241/1990 in materia di conferenza di servizi), che attribuisce il "diritto" di intervento al procedimento « ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi », nonché ai controinteressati, ossia ai soggetti individuati o facilmente individuabili a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento stesso.
I Comuni appellanti non rientrano nelle predette categorie: non sono, infatti, destinatari di effetti diretti del provvedimento, il cui contenuto autorizzativo è indirizzato unicamente nei confronti della società istante; non sono amministrazioni chiamate a intervenire nel procedimento per legge, poiché non vantano competenze specialistiche in relazione agli interessi pubblici coinvolti, né attribuzioni giustificate da legami territoriali con l'impianto, che insiste unicamente sul territorio comunale di AR (ente, difatti, convocato alla conferenza di servizi); infine, non possono dirsi controinteressati, tali essendo, per giurisprudenza pacifica, solo i soggetti, individuati o facilmente individuabili dagli atti del procedimento, che vantano un interesse legittimo uguale e contrario a quello del destinatario del provvedimento ( ex multis , Cons. Stato, Sez. IV, 1 agosto 2018, n. 4736; Id., 18 gennaio 2023, n. 622). I Comuni di ZO, RA e ET subiscono soltanto gli effetti riflessi della nuova attività produttiva, in termini di incremento della viabilità sulle strade di collegamento ai loro territori e in relazione agli odori promananti dall'impianto, i quali, però, non li pongono in una posizione differenziata idonea a giustificare una pretesa di partecipare alla conferenza di servizi.
6. Con il secondo motivo di ricorso (VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/2003, DEL D.M. DEL 10/09/2010 RECANTE "LINEE GUIDA PER L'AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI", DEGLI ARTT. 7, 9, 10, 11 E 14 DELLA L. N. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE), gli esponenti contestano le misure compensative degli impatti ambientali dell'impianto, fissate per il solo Comune di AR. Assumendo la violazione dell'allegato 2 d.m. del 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), dei crismi della partecipazione procedimentale e dei principi generali dell'azione amministrativa, gli appellanti si dolgono che le misure siano state stabilite dal solo Comune di AR (che ha concluso un accordo ex art. 11 l. 241/1990 con BMH21 s.r.l.) e senza il coinvolgimento dei Comuni appellanti. Le misure stabilite da tale Comune, consistendo in soli contributi economici a esso rivolti, avrebbero, inoltre, natura meramente patrimoniale e sarebbero, come tali, vietate dall'allegato 2, co. 2, lett. f, d.m. del 10 settembre 2010. Né sarebbe una misura compensativa la sistemazione della via Volta, a cui pure la società si è impegnata, trattandosi di un'opera di urbanizzazione primaria obbligatoria e che, comunque, andrebbe solo a beneficio di BMH21 s.r.l., i cui mezzi di trasporto si avvalgono della strada. Infine, l'autorizzazione regionale avrebbe omesso di indicare le misure compensative, limitandosi a richiamare l'accordo concluso tra il Comune di AR e BMH21 s.r.l.
Per quanto di interesse ai presenti fini, l'allegato 2 delle Linee guida ministeriali approvate con il d.m. 10 settembre 2010, stabilisce, al co. 2, che «[f] ermo restando […] che per l'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non è dovuto alcun corrispettivo monetario in favore dei Comuni, l'autorizzazione unica può prevedere l'individuazione di misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, a favore degli stessi Comuni e da orientare su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi, nel rispetto dei seguenti criteri: […] f) le misure compensative sono definite in sede di conferenza di servizi, sentiti i Comuni interessati, anche sulla base di quanto stabilito da eventuali provvedimenti regionali e non possono unilateralmente essere fissate da un singolo Comune »; al co. 3 è previsto, inoltre, che «[l] 'autorizzazione unica comprende indicazioni dettagliate sull'entità delle misure compensative e sulle modalità con cui il proponente provvede ad attuare le misure compensative, pena la decadenza dell'autorizzazione unica ». In sintesi, le Linee guida facoltizzano l'inserimento, nell'autorizzazione unica, di misure di compensazione degli impatti ambientali degli impianti di produzione di energie rinnovabili in favore dei comuni interessati; le misure devono essere determinate in sede di conferenza di servizi e non devono avere contenuto esclusivamente patrimoniale ( rectius , pecuniario), perché i comuni non possono ricevere dei corrispettivi a fronte del consenso alla realizzazione dell'opera.
Tanto premesso, il motivo deve essere disatteso.
Anzitutto, la previsione di misure compensative è una mera possibilità, la cui decisione spetta all'autorità procedente (la Regione Veneto) secondo i criteri decisionali propri della conferenza di servizi. Pertanto, il singolo comune non vanta alcuna pretesa diretta alle misure predette.
In secondo luogo, le misure coinvolgono i comuni direttamente interessati all'intervento, dunque anche legittimati a partecipare al procedimento, e tali non sono, per le ragioni già esposte, i Comuni di ZO, RA e ET.
Ulteriormente, questi non hanno interesse a contestare la legittimità delle misure disposte in favore del Comune di AR, in quanto improduttive di effetti giuridici nei loro riguardi.
Ad ogni modo, le misure adottate nel caso di specie sono pienamente legittime, poiché concordate nella conferenza di servizi, ove è confluito ed è stato discusso l'accordo amministrativo concluso tra il Comune di AR e BMH21 s.r.l.: pertanto, esse non sono state definite unilateralmente dal Comune di AR. Le misure, poi, sono state recepite nell'autorizzazione unica, conformemente all'allegato 2, co. 3, d.m. del 10 settembre 2010, mediante relatio al contenuto dell'accordo di cui sopra. Infine, esse contemplano l'adeguamento e la modernizzazione della via Volta e della via Isolana, opere che non coincidono con quelle di urbanizzazione primaria (visto che le strade già esistono) e che senz'altro vanno a beneficio della comunità: le misure, quindi, non hanno natura esclusivamente pecuniaria.
7. Con il terzo motivo di ricorso (VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 12, DEL D.LGS. N. 387/2003, DELL'ART. 31- BIS , C. 2, DEL D.L. N. 77/2021 CONVERTITO IN L. N. 108/2021 E DEGLI ARTT. 7, 9, 10, 11 E 14 DELLA L. N. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DEI PRESUPPOSTI, DIFETTO D'ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE), i tre Comuni deducono l'illegittimità del decreto di autorizzazione dell'impianto, in quanto adottato senza includere nello stesso le autorizzazioni alla costruzione ed esercizio delle opere di connessione alla rete nazionale di distribuzione del gas e dell'energia elettrica, per le quali sarebbe stato, altresì, necessario apporre il vincolo preordinato all'esproprio delle aree – esterne al terreno di BMH21 s.r.l. – su cui tali opere insisteranno.
L'art. 12, co. 4- bis , d.lgs. 387/2003 stabilisce che, per gli impianti di produzione del biometano, occorre che, durante il procedimento di autorizzazione, il proponente dimostri di avere la disponibilità del suolo sul quale l'impianto verrà realizzato, altrimenti questi deve richiedere l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle relative aree. L'art. 31- bis , co. 2, d.l. 77/2021, conv. in l. 108/2021, applicabile ratione temporis al procedimento per cui è causa, estende l'applicazione dell'art. 12 d.lgs. 387/2003 « anche a tutte le opere infrastrutturali necessarie all'immissione del biometano nella rete esistente di trasporto e di distribuzione del gas naturale, per le quali il provvedimento finale deve prevedere anche l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in esso compresi ». Secondo gli appellanti, dal combinato disposto delle due norme si ricaverebbe che BMH21 s.r.l. avrebbe dovuto richiedere, sin da subito, l'apposizione del vincolo per l'esproprio delle aree funzionali alla realizzazione delle opere di allaccio alla rete di distribuzione dell'energia prodotta dall'impianto, non potendo rinviare le relative attività a un momento successivo.
Anche questo motivo è infondato, poiché nessuna norma impone che l'autorizzazione delle opere di allaccio alla rete di distribuzione dell'energia sia contestuale all'autorizzazione dell'impianto. L'art. 31- bis , co. 2, d.l. 77/2021 si limita a prevedere che la richiesta di autorizzazione ai fini della connessione alla rete debba seguire il medesimo procedimento previsto per l'autorizzazione dell'impianto e che, quindi, debba essere accompagnata dalla richiesta di apposizione del vincolo espropriativo propedeutico all'acquisizione della disponibilità delle aree su cui sorgono le opere infrastrutturali, ma non impone che tale richiesta sia effettuata contestualmente all'istanza di autorizzazione dell'impianto. È, quindi, ben possibile conseguire prima il titolo abilitativo dell'impianto e in un secondo momento domandare l'autorizzazione alla costruzione delle opere infrastrutturali per l'allaccio di questo alla rete di distribuzione.
8. Con il quarto motivo (VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DELLA D.G.R.V. N. 856 DEL 15 MAGGIO 2012. E DELL'ART. 32 DEL P.I. DEL COMUNE DI CONCAMARISE. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DI FATTO, CARENZA DEI PRESUPPOSTI, CARENZA D'ISTRUTTORIA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE), si deduce che l'impianto non rispetti le distanze minime dai centri abitati, prescritte dalla normativa regionale e dagli strumenti urbanistici vigenti. La delibera di giunta regionale n. 856 del 15 maggio 2012 stabilisce che gli impianti di produzione di biometano di una certa potenza (come quello progettato da BMH21 s.r.l.) devono distare almeno 300 m dai centri abitati, mentre l'impianto per cui è causa si trova a una distanza inferiore rispetto al complesso residenziale denominato "Corte Volta", il quale, in quanto collocato dal piano regolatore di AR in zona A (centro storico), dovrebbe considerarsi un centro abitato.
La doglianza è infondata, per erroneità dell'automatica equiparazione del concetto urbanistico di centro storico a quello di centro abitato.
Come questo Consiglio ha già avuto modo di precisare, la definizione di centro abitato non è rinvenibile in termini univoci, per cui occorre far riferimento a criteri empirici elaborati dalla giurisprudenza, che lo identifica come la situazione di fatto costituita dalla presenza di un aggregato di case continue e vicine, comunque suscettibile di espansione, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili (Cons. Stato, sez. IV, 19 agosto 2016, n. 3656; Id., Sez. II, 22 marzo 2024, n. 2798). Non è possibile, per converso, appiattire la nozione di centro abitato su quella di centro storico o borgo antico o su altre locuzioni utilizzate negli strumenti pianificatori comunali. Ebbene, i Comuni ricorrenti non hanno allegato, né tantomeno dimostrato, che la Corte Volta abbia le caratteristiche sostanziali sopra descritte; al contrario, essa appare un mero reticolato residenziale isolato, rispetto al quale non è possibile invocare il criterio distanziale prescritto per i centri abitati.
9. Con il quinto motivo (VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, C. 2, E 10, DELLE N.T.A. DEL P.T.R.C. DEL VENETO. VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 111, COMMI 1 E 7, DELLA L.R.V. N. 30/2016. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DI FATTO, MANCANZA DEI PRESUPPOSTI, CARENZA D'ISTRUTTORIA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE), si lamenta che la Regione abbia autorizzato un intervento urbanisticamente incompatibile con la zona a destinazione agricola in cui è collocato.
Sotto un primo profilo, si allega la violazione dell'art. 111, co. 1 e 7, l.r. Veneto 30/2016, in forza del quale gli impianti energetici a biomassa di potenzialità uguale o superiore a 999 kW possono essere autorizzati in zona agricola esclusivamente qualora richiesti dall'imprenditore agricolo a titolo principale, qualifica non posseduta da BMH21 s.r.l.
La censura è infondata, dal momento che l'impianto in analisi ha una potenza alimentata a biomassa di 500 kW.
I Comuni appellanti tentano di superare il dato fattuale sostenendo che l'impianto abbia una capacità energetica complessiva di 1.652 kW, in quanto dotato di una centrale di cogenerazione sia di biogas (per 500 kW) sia di gas metano (per 500 kW), nonché di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 652 kW. In senso contrario si osserva, però, che la prescrizione regionale è specificamente finalizzata a circoscrivere « il ricorso all'uso di fonti energetiche rinnovabili » e si applica esclusivamente ad alcune tipologie di impianti produttivi di energia rinnovabile, ossia « agli impianti energetici a biomassa, agli impianti energetici a biogas e gas di discarica e di processi di depurazione di potenzialità uguale o superiore a 999 kW elettrici »: data la puntuale circoscrizione del campo di applicazione della norma e le sue finalità, ai fini della sua operatività rileva unicamente il quantitativo di energia producibile dalla specifica fonte ivi indicata.
Sotto un secondo profilo, si lamenta la contrarietà dell'intervento alle disposizioni del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) del Veneto dedicate alle "aree ad elevata utilizzazione agricola" (ove è collocato l'impianto) e, segnatamente:
- all'art. 7, co. 2, il quale prescrive che la pianificazione territoriale ed urbanistica, nel sistema del territorio rurale, deve essere orientata al contenimento del consumo del suolo e deve perseguire le seguenti finalità: « a) ridurre progressivamente il consumo di suolo non ancora urbanizzato per usi insediativi e infrastrutturali e garantire la sostenibilità dello sviluppo economico del settore rurale; [...] e) promuovere pratiche culturali che garantiscano la conservazione o il ripristino di paesaggi agrari e la continuità ecosistemica al fine della cura e della manutenzione del territorio rurale »;
- all'art. 10, a mente del quale, nelle aree ad elevata utilizzazione agricola, occorre « a) favorire il mantenimento e lo sviluppo del settore agricolo anche attraverso la conservazione della continuità e dell'estensione delle aree ad elevata utilizzazione agricola, limitando la penetrazione in tali aree di attività in contrasto con gli obiettivi di conservazione delle attività agricole e del paesaggio agrario; […] e) limitare la trasformazione delle zone agricole in zone con altra destinazione, al fine di garantire la conservazione e lo sviluppo dell'agricoltura e della zootecnia, nonché il mantenimento delle diverse componenti del paesaggio agrario presenti ».
Anche questa doglianza è destituita di fondamento, poiché le norme citate hanno natura programmatica, essendo finalizzate a orientare la futura pianificazione urbanistica comunale e, comunque, non contengono specifici divieti che risultino violati nella fattispecie.
10. Con il sesto motivo di ricorso (VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 269 DEL D.LGS. N. 152/2006 E DELL'ART. 14 DELLA L. N. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, CARENZA DI ISTRUTTORIA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE), si lamenta nuovamente il mancato coinvolgimento dei Comuni di ZO, RA e ET nel procedimento, adducendo la violazione dell'art. 269, co. 3, d.lgs. 152/2006, il quale stabilisce che anche per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (inclusa nell'autorizzazione unica rilasciata nel caso di specie) occorre indire una conferenza di servizi, con la partecipazione di tutti gli enti interessati.
La censura è priva di fondamento, per le medesime ragioni illustrate in relazione al primo motivo (§ 5) e alle quali si rinvia.
11. Con il settimo motivo (VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. N. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA D'ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI E DIFETTO DI MOTIVAZIONE), i Comuni esponenti allegano che l'istruttoria sugli impatti viabilistici del progetto sia stata falsata da una mendace dichiarazione della società proponente, la quale avrebbe attestato che le biomasse vengono conferite da aziende agricole collocate al massimo a 50 km dal sito, mentre, nella documentazione allegata all'istanza, sono stati prodotti contratti di fornitura con allevamenti posti oltre detta distanza.
La censura è, anzitutto, generica, in quanto non illustra quale sia l'effetto decettivo della dichiarazione resa da BMH21 s.r.l. e in che modo essa abbia impattato negativamente sulle valutazioni tecniche relative alla viabilità. La doglianza è, comunque, infondata, poiché proprio il fatto che la documentazione allegata all'istanza contenga i contratti con i vari fornitori di biomasse impedisce di affermare che la Regione Veneto non abbia avuto a disposizione tutte le informazioni necessarie a elaborare il proprio giudizio.
12. Infine, con l'ottavo motivo (VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. N. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA D'ISTRUTTORIA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE), si lamenta che non sia stata adeguatamente valutata la capacità produttiva dell'impianto. Infatti, nell'istanza, la società proponente aveva indicato una produzione di biometano pari a 505 standard mc/h, mentre, a procedimento in corso, questa ha rettificato l'informazione, precisando che l'impianto avrà una capacità pari a 500 standard mc/h, ma, ciò nonostante, la Regione non avrebbe valutato e motivato l'idoneità della struttura alla variata capacità di produzione.
La censura è del tutto formalistica, vista l'esiguità della differenza tra le due misure. Ad ogni modo, la modifica della capacità produttiva è stata dichiarata nel corso del procedimento e il provvedimento conclusivo ha autorizzato la realizzazione di un impianto di produzione di biometano da 500 standard mc/h, il che è significativo del fatto che la variazione della capacità produttiva sia stata valutata.
13. Si impone, in conclusione, il rigetto del ricorso di primo grado.
14. Vista la particolarità della vicenda processuale, sussistono eccezionali ragioni per la compensazione delle spese del secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, nel confermare la sentenza impugnata con diversa motivazione, rigetta il ricorso di primo grado.
Spese del secondo grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Martina Arrivi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Martina Arrivi | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO