Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 07/04/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00482/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01127/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LI
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1127 del 2024, proposto da
GI OS TA, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Sciusco, con domicilio digitale come da registri di giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio;
Ministero dell’Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Regione LI, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per
l'ottemperanza della sentenza n. 620/2024 del Tribunale di Foggia - Sezione Lavoro, pubblicata in data 22 febbraio 2024.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Parte ricorrente agisce per l’ottemperanza della sentenza n. 620/2024 del 22 febbraio 2024, con cui il Tribunale di Foggia - Sezione Lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione in suo favore della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (cinque annualità, pari a euro 2.500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione.
Con memoria, non notificata all’Amministrazione e depositata in giudizio il 31 gennaio 2025, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso N.R.G. 1127/2024, ai sensi e per gli effetti dell’art. 84 c.p.a. e ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio.
All’udienza in camera di consiglio del 12 marzo 2025, la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Il ricorso di ottemperanza è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
3. - Giova rammentare che l’art. 84 Cod. proc. amm. ( Rinuncia ) dispone che:
1. La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale.
2. Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle.
3. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.
4. Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa .
3.1 - È stato - in linea generale - condivisibilmente osservato che, anche in assenza delle condizioni previste dall’art. 84 per la rinuncia “rituale”, il giudice può, comunque, valorizzare la rinuncia al ricorso quale condotta espressiva di una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione - nel merito - del ricorso, con conseguente integrazione di una fattispecie di improcedibilità del medesimo ex art. 35, comma 1, lett. c) Cod. proc. amm. (Cons. Stato, sez. VI, 19 gennaio 2021, n. 586 e giurisprudenza ivi citata - cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 30 giugno 2020, n. 4117 ).
4. - L’applicazione di tali coordinate interpretative al caso di specie conduce a dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in relazione alla “rinunzia” espressa dalla difesa di parte ricorrente con la succitata dichiarazione depositata in giudizio il 31 gennaio 2025, che non risulta notificata alle Amministrazioni intimate.
5. - Nulla per le spese, in ragione della mancata costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LI (sezione prima) dichiara il ricorso di ottemperanza, di cui in epigrafe, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
Maria Luisa Rotondano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Luisa Rotondano | Leonardo Spagnoletti |
IL SEGRETARIO