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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 29/09/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 788/2024
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
-SEZIONE LAVORO- definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso Parte_1 depositato il 17 settembre 2024 avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Bari in data 21 marzo 2024, nei confronti di così provvede: CP_1
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza:
1. dichiara il diritto di ad essere inquadrato nell' Area Professionale 3^, parametro Parte_1
138, con il profilo di operatore della mobilità a decorrere dal mese di dicembre 2011;
2. condanna la società appellata ad erogare all'appellante il complessivo importo di euro 22.479,68
a titolo di differenze retributive spettanti con decorrenza dal 7 marzo 2013 e fino al 31 dicembre
2019 nonché le differenze successive a tale data, con gli accessori come per legge dal dovuto al soddisfo;
- condanna la società appellata a rifondere alla controparte le spese processuali dei due gradi del giudizio, che liquida in euro 4.700,00 per il giudizio di primo grado e in euro 3.500,00 per quello di appello, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Bari, il 29/09/2025
Il Presidente
dott.ssa Vittoria Orlando
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
-SEZIONE LAVORO- definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso Parte_1 depositato il 17 settembre 2024 avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Bari in data 21 marzo 2024, nei confronti di così provvede: CP_1
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza:
1. dichiara il diritto di ad essere inquadrato nell' Area Professionale 3^, parametro Parte_1
138, con il profilo di operatore della mobilità a decorrere dal mese di dicembre 2011;
2. condanna la società appellata ad erogare all'appellante il complessivo importo di euro 22.479,68
a titolo di differenze retributive spettanti con decorrenza dal 7 marzo 2013 e fino al 31 dicembre
2019 nonché le differenze successive a tale data, con gli accessori come per legge dal dovuto al soddisfo;
- condanna la società appellata a rifondere alla controparte le spese processuali dei due gradi del giudizio, che liquida in euro 4.700,00 per il giudizio di primo grado e in euro 3.500,00 per quello di appello, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Bari, il 29/09/2025
Il Presidente
dott.ssa Vittoria Orlando