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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 20/08/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale di Lecce
n. 2326/2022 del 13.9.2022
Oggetto: trasformazione di rapporto di lavoro part time in rapporto a tempo pieno - pagamento differenze retributive – risarcimento danni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce
Sezione lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice Ausiliario rel. ha emesso la presente
SENTENZA
nella causa civile, in materia di pubblico impiego in grado d'appello, iscritta al n. 630/2022 del Ruolo
Generale A.C. Appelli, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alfredo Caggiula, giusta Parte_1
procura in atti, e presso il medesimo elettivamente domiciliato
APPELLANTE
in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Francesca Testi in forza di procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura dell'ente.
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Tersa CP_2
Petrucci, in forza di procura speciale in atti ed elettivamente domiciliata al Viale Marche 12-14 presso la sede dell'Avvocatura dell'ente
APPELLATI
All'udienza del 25.6.2025, la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 3.9.2020, si rivolgeva al Tribunale di Lecce-Sezione Parte_1
Lavoro esponendo: “1. di essere stato assunto, in data 27.03.2000, con contratto a tempo pieno e indeterminato, dall'Amministrazione Comunale di Monza, con la qualifica di operaio professionale affissatore, categoria B1, del C.C.N.L. di cat.. 2. Successivamente il sig. è stato trasferito: - Pt_1
in data 16.01.2006 presso la Regione Calabria mediante la procedura di mobilità per interscambio ed ha maturato la posizione B3, profilo professionale di esecutore amministrativo;
- in data
01.10.2006 presso l'Amministrazione Provinciale di Crotone ai sensi della L.R. 34/2002 “Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali”: a seguito di istanza motivata da esigenze familiari il contratto di lavoro del ricorrente si é trasformato in contratto a tempo indeterminato part-time al
50% per un periodo di due anni a decorrere dal 1/09/2011; - a seguito di bando per mobilità il ricorrente è transitato, senza soluzione di continuità, presso l'amministrazione provinciale di Lecce con decorrenza dal 1/12/2011 ed è stato assegnato al Servizio Affari Generali Istituzionale ed
Avvocatura, con ulteriore modifica dell'orario di lavoro al 30%.
3. Con istanze del 08.02.2012 e del
16.05.2012, il ricorrente ha chiesto il ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno con decorrenza da aprile 2012; 4. A fronte del diniego opposto dall'Amministrazione, sulla base del fatto che non era ancora decorso il termine di due anni per poter proporre la suddetta istanza, l'odierno deducente ha attivato il giudizio n. 1516/2013 per l'accertamento del diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro;
all'esito del rigetto di tale ricorso con sentenza del Tribunale di Lecce n. 906/2016, è stato interposto appello con ricorso n. 1205/2016, esitato nella sentenza della Corte territoriale n.
1179/2019, pubblicata il 06.12.2019 avverso la quale è stato proposto ricorso per Cassazione r.g.
15426/2020. Nel corso del citato giudizio, con istanze del 18.11.2013 e del 20.11.2014, il sig. Pt_1 ha chiesto all'Amministrazione, con salvezza degli esiti di quel giudizio, il ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno ai sensi dell'art. 4, comma 14, del CCNL di cat., però, questa volta, a far data dal 02.12.2013, data questa di scadenza del biennio relativo all'inizio del rapporto di lavoro con la
Provincia di Lecce;
l'Amministrazione provinciale, in riscontro delle predette istanze adduceva quanto di seguito riportato: “in riferimento alla Sua nota del 20.11.2014, Le comunico che la domanda di trasformazione a tempo pieno del contratto di lavoro part-time pari al 75%, già rigettata da questa Provincia e attualmente oggetto di giudizio pendente innanzi al Tribunale di Lecce, incontra attualmente un limite invalicabile nel divieto assoluto di assunzione imposto in capo alle
Province dall'art. 16, comma 9, del D.L. n. 95/2012, correlato alla fase di riordino istituzionale in atto. E' indubbio infatti che la trasformazione a tempo pieno di un rapporto di lavoro, originariamente sorto a tempo parziale, quale quello sottoscritto con la Provincia di Lecce in data
23.11.2011 (come modificato in data 09.04.2014), equivale ad una nuova assunzione, ai sensi dell'art. 3, comma 101, della legge 24.12.2007, n. 244”.
7. Con nota del 07.02.2017, il ricorrente chiedeva l'intervento per la risoluzione della questione innanzi indicata alle rappresentanze sindacali competenti.
8. Con nota del 23.02.2017 prot. n. 9787 la Provincia di Lecce confermava nuovamente il contenuto della nota del 27.11.2014 innanzi richiamata.
9. Con nota mail del 20.03.2018, il ricorrente riproponeva nuovamente all'Amministrazione provinciale l'istanza formulata con le precedenti note. 10. Con nota del 16.05.2018 prot. n. 28430, l'odierna resistente confermando, ancora una volta il contenuto delle precedenti note di riscontro, rappresentava che:
“in riscontro alla Sua istanza in oggetto, si ribadiscono le considerazioni già espresse da questo Ente in merito alla problematica, per la quale ancora pende il giudizio presso la Corte di Appello di Lecce
— Sezione Lavoro. Inoltre, le circostanze che Ella svolga la propria attività lavorativa per funzioni non fondamentali ormai di competenza regionale e che, allo stato attuale, siano in corso le procedure di perfezionamento del trasferimento del personale presso la , già fissato dall'art. l, CP_3
comma 793, della legge n. 205 del 27.12.2017, al 1° gennaio 2018, pongono questo Ente nelle condizioni di dover mantenere in questa fase una posizione neutra, al fine di non interferire con le determinazioni organizzative che la assumerà al riguardo”. Con nota mail del CP_3
18.05.2020 il ricorrente effettuava nuovamente all'Amministrazione provinciale le richieste innanzi esplicitate. 12. Con nota del 01.06.2020, parte resistente, richiamando la sentenza di rigetto Corte
d'Appello di Lecce – Sezione Lavoro n. 1179/2019 in relazione all'appello proposto dall'odierno ricorrente, rappresentava che non sussistevano i presupposti per l'accoglimento della domanda effettuata dal medesimo, ma non teneva conto del fatto che proprio quella sentenza aveva escluso -v. sub 5- il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro in full time, per il decorso del biennio in regime di part-time, esclusivamente per profili di natura processuale, non essendo stato oggetto della domanda introduttiva, calibrata, invece, sul diritto alla trasformazione prima della scadenza del biennio, sul presupposto della disponibilità (accertata negativamente, ma erroneamente dalla Corte territoriale) del posto in organico, secondo le previsioni della seconda parte dell'art. 4, co. 14,
CCNL. 13. Il ricorrente, pertanto, non avendo devoluto la questione relativa al decorso del biennio ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro alla cognizione della Corte di legittimità -avendo, invece, devoluto la questione relativa alla trasformabilità del rapporto sul presupposto, invece, della precedente trasformabilità esistendo il posto disponibile in pianta organica- a far valere il proprio diritto (limitatamente agli effetti economici e previdenziali) alla trasformazione in full time del rapporto di lavoro a decorrere dall'1.12.2013 e sino alla data del 30.6.2018, essendo stato il ricorrente trasferito presso altra Amministrazione a decorrere dal 1.7.2018”.
Tutto quanto innanzi premesso, chiedeva accogliersi le seguenti Parte_1
conclusioni: “a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a full time a far data dal 01.12.2013 al 30.06.2018 e per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente medesimo delle somme dovute in regime di full-time, tenuto conto di quanto dallo stesso percepito in regime part- time, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dal sorgere del diritto fino all'effettivo soddisfo;
b) condannare le parti resistenti all'integrale ricostruzione e regolarizzazione della posizione contributiva e assicurativa della ricorrente per il periodo indicato;
c) in subordine, condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno per illegittimo rifiuto della prestazione da quantificarsi sulla base del criterio innanzi indicato ovvero nella minore misura ritenuta di giustizia anche all'esito di CTU che sin da ora si richiede;
d) in ogni caso condannare le resistenti al pagamento di spese, diritti e onorari del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Con memoria depositata il 28.10.2021, si costituiva la Provincia di Lecce, contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
Si costituiva, altresì, con memoria del 26.5.2021, l' chiedendo a sua volta il rigetto del ricorso. CP_2
La causa, istruita con produzioni documentali, veniva decisa con sentenza n. 2326/2022 del
13.9.2022, con la quale il Tribunale adito rigettava la domanda, compensando fra le parti le spese di lite.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , con ricorso depositato Parte_1
il 2.11.2022.
Il gravame è affidato a tre motivi.
Con il primo motivo, l'appellante lamenta che il primo Giudice avrebbe errato nel delimitare l'ambito della domanda introduttiva senza ricomprendervi anche la domanda risarcitoria per omessa contribuzione.
Sostiene in proposito, il che nel ricorso introduttivo egli aveva proposto “in via preliminare, Pt_1 la domanda per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente alla trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a full-time a far data dal 1.12.2013 al 30.6.2018; b- in via consequenziale e principale la domanda: b.
1. di condanna al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito in regime di part-time e quanto avrebbe dovuto percepire in regime di full-time;
b.
2. di condanna alla integrale ricostruzione e regolarizzazione della posizione contributiva e assicurativa del ricorrente per il periodo indicato;
in via consequenziale e subordinata -ove, in ragione della mancata prestazione, non fosse accolta la domanda principale- di condanna “al risarcimento del danno per illegittimo rifiuto della prestazione da quantificarsi sulla base del criterio innanzi indicato...”.
Aggiunge l'appellante che “il criterio al quale la domanda risarcitoria è riferita è, necessariamente, riconducibile alla, altrettanto, necessaria correlazione tra componente retributiva e componente previdenziale: - sia che tali componenti siano determinate come vero e proprio corrispettivo per prestazioni, effettivamente, rese;
- sia che tali componenti siano determinate in termini risarcitori una volta che sia stato accertato l'illegittimo rifiuto della controparte a ricevere la prestazione lavorativa in regime di full-time”.
Conseguentemente, la sentenza, ad avviso dell'appellante, sarebbe viziata da violazione dell'art. 112
c.p.c., per non aver pronunciato sulla domanda risarcitoria.
Con il secondo motivo (articolato in più submotivi), l'appellante affronta nel merito il tema della domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da part time a tempo pieno.
In primis, l'appellante contesta la ricostruzione eseguita dal Giudice di prime cure del rapporto tra disciplina di finanza pubblica di cui alla l. 244/07 e al d.l. 95/2012 e disciplina generale in materia di pubblico impiego di cui al d.lgs. 165/01. In particolare viene contestato il passaggio motivazionale, nel quale viene affermato dal Tribunale di Lecce che: “se appare indubitabile che –in linea con, tra le molte, Cass, 16846/16, il passaggio per mobilità comporta non una novazione soggettiva del rapporto ma una modificazione meramente soggettiva-
è anche vero che il concetto di nuova assunzione previsto in materia di spesa pubblica è riferito all'acquisizione della risorsa umana e non alla modalità di ingresso della stessa nell'ente”.
Tale ricostruzione, secondo il è errata in quanto, pur essendo corretto l'assunto che il Pt_1 meccanismo dell'assunzione è sottoposto a limiti e controlli al fine di limitare la spesa pubblica a livello generale e complessivo, tuttavia “…il meccanismo della mobilità consente agli enti pubblici - per questo assumendo un ruolo privilegiato- di soddisfare il proprio fabbisogno di personale senza appesantire, al medesimo livello, il profilo finanziario”.
Il particolare rilievo che l'istituto della mobilità assume nell'ambito del pubblico impiego risulta evidente dalla lettura del comma 2-bis dell'art. 30 d.lgs. 165/2001 secondo il quale “le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1
...... Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'are funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso l'amministrazione di provenienza”.
Aggiunge l'appellante che la mobilità esterna “non deve incidere sull'organico come definito presso l'ente destinatario, essendo condizionata dai limiti dei posti vacanti;
è condizionata dalla identità di posizione economica, al fine di evitare implementazioni di spesa, anche nel caso in cui il trasferimento sia disposto in area funzionale diversa, dovendosi assicurare la neutralità finanziaria”.
Il prosegue citando arresti della S.C. che individuano la linea di demarcazione fra nuova Pt_1 assunzione e mera cessioni del contratto, per tale dovendosi ritenere l'ipotesi, qui ricorrente, della mobilità esterna.
Conseguentemente “…le vicende che hanno interessato il rapporto di lavoro presso l'Amministrazione di provenienza sul versante temporale (trasformazione da full-time in part-time) non possono incidere, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, sulla consistenza del diritto del dipendente di tornare, presso l'Amministrazione destinataria del trasferimento, in regime di full- time, proprio in ragione del fatto che non si tratta di nuova assunzione, ma di una particolare forma di ingresso nel nuovo ente conseguente ad una mera cessione del contratto”.
Sostiene ancora l'appellante nel terzo motivo di gravame che “la pacifica unitarietà del rapporto di lavoro, ricostruita dalla giurisprudenza nel caso di cessione del contratto, esclude che possa considerarsi nuova assunzione l'acquisizione di personale originariamente assunto a tempo pieno, non potendosi, in tal caso, configurare alcuna variazione di spesa: la circostanza che la richiesta trasformazione in full time comporti, oggettivamente, un esborso stipendiale maggiore non è configurabile in termini di variazione di spesa, essendo, in tal modo, garantito un diritto già originariamente riconosciuto al lavoratore a tempo pieno e che esso conserva, in ragione della ripetuta unicità del rapporto di lavoro, anche presso l'Amministrazione di destinazione”.
Il inoltre, contesta la decisione di primo grado nella parte in cui si afferma che “in caso di Pt_1 mobilità esterna… -ai fini della normativa di finanza pubblica qui in rilievo- la cessione del contratto vada intesa quale nuova assunzione stante la soddisfazione del medesimo interesse sotteso a una procedura concorsuale”. Tale assunto sarebbe – ad avviso dell'appellante – contraddetto dal fatto che “…non è stato concluso alcun nuovo contratto, dovendosi, di contro, ritenere l'assoluta continuità del contratto originario”.
In conclusione, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento della domanda come formulata nel ricorso introduttivo.
Con memoria del 22.3.2024, si costituiva l' , contestando l'appello e chiedendone il rigetto. CP_2
Si costituiva, altresì, con memoria depositata il 18.6.2025, la Provincia di Lecce che, a sua volta, chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato.
All'udienza del 25.6.2025, a seguito di discussione orale, la causa èè stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e va, pertanto, respinto.
Per ragioni sistematiche appare opportuno partire dalla disamina del secondo e terzo motivo di appello (che peraltro appaiono intimamente connessi), che attengono alla domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da part time in full time, essendo invece il primo motivo inerente la domanda risarcitoria, che all'evidenza è dipendente dall'eventuale accoglimento della predetta domanda.
Orbene, ad avviso della Corte deve ritenersi corretta ed esente da vizi la ricostruzione eseguita dal
Tribunale di Lecce del complesso rapporto di pubblico impiego intercorso fra l'appellante e i diversi enti locali presso i quali egli ha prestato servizio. Rapporto contraddistinto da frequenti modifiche, oltre che della amministrazione datrice di lavoro, anche del numero di ore prestare, ora full time ora part time con diverse percentuali.
Altrettanto corretta è anche la decisione fondata dall'assunto totalmente condivisibile che “non possa che considerarsi – ai fini della normativa che qui interessa (evidentemente connotata da specialità rispetto alla disciplina del dlgs 165/2001) – “nuova assunzione” l'acquisizione di un dipendente per mobilità in quanto la stessa determina una variazione della spesa per il personale (e questo senza che sia necessario valutare l'applicazione, o meno, del principio di neutralità finanziaria della l.
311/2004)”.
Invero, il fulcro della questione sottoposta all'esame prima del Tribunale di Lecce e poi di questa
Corte di Appello (questione avente carattere di novità e complessità onde l'opportuna decisione di compensazione delle spese di primo grado), è quello di conciliare l'affermazione giurisprudenziale secondo cui in linea generale la cessione di un lavoratore in mobilità esterna non comporta nuova assunzione, rispetto alla tematica altrettanto rilevante dal punto di vista normativo della neutralità finanziaria nelle ipotesi di passaggio di un dipendente da un'amministrazione all'altra. Neutralità finanziaria che non sarebbe garantita laddove, come nel caso di specie, il dipendente non avesse già intrattenuto con l'amministrazione che lo assume in part time un precedente rapporto a tempo pieno.
Sicchè, per la “nuova” datrice di lavoro la trasformazione (o meglio il ritorno) del rapporto da part time a full time (o part time con maggiore numero di ore svolte) non garantirebbe la neutralità finanziaria di cui alla L. n. 311/2004. Il che, ad avviso della Corte, rende totalmente condivisibile il rigetto della domanda.
Dalla lettura della documentazione acquista da questa Corte, a seguito di ordinanza del 16.4.2025, emerge infatti che l'assunzione del fu preceduta da avviso pubblico con cui era stata indetta Pt_1
la procedura di mobilità volontaria per la copertura con contratto a tempo determinato part-time al
30% di n. 2 posti di “operatore amministrativo” cat., B1.
Ciò corrobora l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui “il rapporto va considerato, per la normativa di stampo “contabile” come sorto direttamente a tempo parziale presso la Provincia di Lecce. Ciò in virtù dell'equipollenza – per i limitati profili che qui interessano
(arg. ex Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, Deliberazione 8 aprile 2021,
n. 34 cit) - ai fini di finanza pubblica tra concorso e mobilità esterna che soddisfano i medesimi interessi. Pertanto, non trovano applicazione le deroghe di cui alla giurisprudenza contabile citata per i rapporti originariamente nati a tempo indeterminato in quanto la stessa è riferita a trasformazioni nell'ambito del medesimo ente datore”.
Si tratta invero di una soluzione che consente di affermare che “le deroghe individuate dalla giurisprudenza contabile rispetto alla l. 244/2007 non vengano qui in rilievo in quanto l'eccezione ivi indicata (ossia trasformazione in tempo pieno di un contratto così originariamente nato e per un periodo divenuto part time) si può ritenere applicabile solo a fattispecie di rientro a full time presso la medesima amministrazione in cui il rapporto è stato inizialmente trasformato da full time in part time”, come correttamente si legge nella sentenza impugnata.
In conclusione, ciò che rileva ai fini della qualificazione della trasformazione del rapporto in full time
(ovvero in part time con orario superiore rispetto a quello precedente) del lavoratore in mobilità esterna quale mera cessione piuttosto che come novazione oggettiva, è la circostanza che presso l'ente datore di lavoro (nel nostro caso la Provincia di Lecce), il rapporto sia originariamente sorto come full time o part time.
Laddove come nell'ipotesi qui in considerazione il rapporto ha avuto inizio come part time la variazione in aumento non potrà che sottostare alle norme in materia di neutralità finanziaria. Non a caso, come è pacifico fra le parti, la Provincia di Lecce ha potuto aumentare il part time dal 30% originario al 75% allorchè ciò è stato reso possibile, senza incorrere nella violazione del divieto di nuove assunzioni.
Non va tralasciato di considerare che in questo caso la mobilità opera fra diverse amministrazioni seppure di natura pubblica, dal che consegue che l'eventuale aggravio dei costi per il personale conseguente alla trasformazione del rapporto di lavoro da part time in full time, graverebbe esclusivamente sulla Provincia di Lecce, a nulla valendo la circostanza che l'originaria assunzione a tempo pieno e indeterminato del fosse stata eseguita nel rispetto delle norme di contabilità Pt_1
pubblica da altro ente.
In conclusione, l'appello non può trovare accoglimento.
Qualificata dal primo Giudice la domanda quale avente natura esclusivamente risarcitoria, in quanto non è possibile riconoscere il pagamento di differenze retributive per attività lavorativa pacificamente non svolta, deve ritenersi che non possa trovare accoglimento neppure la domanda ulteriore relativa alle conseguenze previdenziali (quand'anche - come sostenuto dall'appellante nel primo motivo di gravame – la stessa avesse natura anch'essa risarcitoria e fosse ricomprendibile nella causa petendi e nel petitum del ricorso introduttivo).
Va da sé che se il comportamento della p.a. che ha negato all'appellante la trasformazione del contratto in full time è legittimo, nessun risarcimento può essere riconosciuto al Pt_1
Le spese di giudizio – anche nel rapporto processuale con l' - possono essere interamente CP_2
compensate stante la complessità della domanda e la carenza di specifici precedenti giurisprudenziali.
La Corte, infine, ai sensi dell'art. 13, co 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto dal comma 1 bis dell'art. 13.
PQM
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 2.11.2022 da
[...]
nei confronti di RO DI LE e , avverso la sentenza Parte_1 CP_2
del 13.9.2022 n. 2326 15.12.2021 del Tribunale di Lecce così provvede:
RIGETTA l'appello.
Compensa integralmente fra le parti le spese di questo grado.
Ai sensi dell'art. 13, co 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 25.6.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Domenico Monterisi dott.ssa Caterina Mainolfi
n. 2326/2022 del 13.9.2022
Oggetto: trasformazione di rapporto di lavoro part time in rapporto a tempo pieno - pagamento differenze retributive – risarcimento danni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce
Sezione lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice Ausiliario rel. ha emesso la presente
SENTENZA
nella causa civile, in materia di pubblico impiego in grado d'appello, iscritta al n. 630/2022 del Ruolo
Generale A.C. Appelli, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alfredo Caggiula, giusta Parte_1
procura in atti, e presso il medesimo elettivamente domiciliato
APPELLANTE
in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Francesca Testi in forza di procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura dell'ente.
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Tersa CP_2
Petrucci, in forza di procura speciale in atti ed elettivamente domiciliata al Viale Marche 12-14 presso la sede dell'Avvocatura dell'ente
APPELLATI
All'udienza del 25.6.2025, la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 3.9.2020, si rivolgeva al Tribunale di Lecce-Sezione Parte_1
Lavoro esponendo: “1. di essere stato assunto, in data 27.03.2000, con contratto a tempo pieno e indeterminato, dall'Amministrazione Comunale di Monza, con la qualifica di operaio professionale affissatore, categoria B1, del C.C.N.L. di cat.. 2. Successivamente il sig. è stato trasferito: - Pt_1
in data 16.01.2006 presso la Regione Calabria mediante la procedura di mobilità per interscambio ed ha maturato la posizione B3, profilo professionale di esecutore amministrativo;
- in data
01.10.2006 presso l'Amministrazione Provinciale di Crotone ai sensi della L.R. 34/2002 “Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali”: a seguito di istanza motivata da esigenze familiari il contratto di lavoro del ricorrente si é trasformato in contratto a tempo indeterminato part-time al
50% per un periodo di due anni a decorrere dal 1/09/2011; - a seguito di bando per mobilità il ricorrente è transitato, senza soluzione di continuità, presso l'amministrazione provinciale di Lecce con decorrenza dal 1/12/2011 ed è stato assegnato al Servizio Affari Generali Istituzionale ed
Avvocatura, con ulteriore modifica dell'orario di lavoro al 30%.
3. Con istanze del 08.02.2012 e del
16.05.2012, il ricorrente ha chiesto il ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno con decorrenza da aprile 2012; 4. A fronte del diniego opposto dall'Amministrazione, sulla base del fatto che non era ancora decorso il termine di due anni per poter proporre la suddetta istanza, l'odierno deducente ha attivato il giudizio n. 1516/2013 per l'accertamento del diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro;
all'esito del rigetto di tale ricorso con sentenza del Tribunale di Lecce n. 906/2016, è stato interposto appello con ricorso n. 1205/2016, esitato nella sentenza della Corte territoriale n.
1179/2019, pubblicata il 06.12.2019 avverso la quale è stato proposto ricorso per Cassazione r.g.
15426/2020. Nel corso del citato giudizio, con istanze del 18.11.2013 e del 20.11.2014, il sig. Pt_1 ha chiesto all'Amministrazione, con salvezza degli esiti di quel giudizio, il ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno ai sensi dell'art. 4, comma 14, del CCNL di cat., però, questa volta, a far data dal 02.12.2013, data questa di scadenza del biennio relativo all'inizio del rapporto di lavoro con la
Provincia di Lecce;
l'Amministrazione provinciale, in riscontro delle predette istanze adduceva quanto di seguito riportato: “in riferimento alla Sua nota del 20.11.2014, Le comunico che la domanda di trasformazione a tempo pieno del contratto di lavoro part-time pari al 75%, già rigettata da questa Provincia e attualmente oggetto di giudizio pendente innanzi al Tribunale di Lecce, incontra attualmente un limite invalicabile nel divieto assoluto di assunzione imposto in capo alle
Province dall'art. 16, comma 9, del D.L. n. 95/2012, correlato alla fase di riordino istituzionale in atto. E' indubbio infatti che la trasformazione a tempo pieno di un rapporto di lavoro, originariamente sorto a tempo parziale, quale quello sottoscritto con la Provincia di Lecce in data
23.11.2011 (come modificato in data 09.04.2014), equivale ad una nuova assunzione, ai sensi dell'art. 3, comma 101, della legge 24.12.2007, n. 244”.
7. Con nota del 07.02.2017, il ricorrente chiedeva l'intervento per la risoluzione della questione innanzi indicata alle rappresentanze sindacali competenti.
8. Con nota del 23.02.2017 prot. n. 9787 la Provincia di Lecce confermava nuovamente il contenuto della nota del 27.11.2014 innanzi richiamata.
9. Con nota mail del 20.03.2018, il ricorrente riproponeva nuovamente all'Amministrazione provinciale l'istanza formulata con le precedenti note. 10. Con nota del 16.05.2018 prot. n. 28430, l'odierna resistente confermando, ancora una volta il contenuto delle precedenti note di riscontro, rappresentava che:
“in riscontro alla Sua istanza in oggetto, si ribadiscono le considerazioni già espresse da questo Ente in merito alla problematica, per la quale ancora pende il giudizio presso la Corte di Appello di Lecce
— Sezione Lavoro. Inoltre, le circostanze che Ella svolga la propria attività lavorativa per funzioni non fondamentali ormai di competenza regionale e che, allo stato attuale, siano in corso le procedure di perfezionamento del trasferimento del personale presso la , già fissato dall'art. l, CP_3
comma 793, della legge n. 205 del 27.12.2017, al 1° gennaio 2018, pongono questo Ente nelle condizioni di dover mantenere in questa fase una posizione neutra, al fine di non interferire con le determinazioni organizzative che la assumerà al riguardo”. Con nota mail del CP_3
18.05.2020 il ricorrente effettuava nuovamente all'Amministrazione provinciale le richieste innanzi esplicitate. 12. Con nota del 01.06.2020, parte resistente, richiamando la sentenza di rigetto Corte
d'Appello di Lecce – Sezione Lavoro n. 1179/2019 in relazione all'appello proposto dall'odierno ricorrente, rappresentava che non sussistevano i presupposti per l'accoglimento della domanda effettuata dal medesimo, ma non teneva conto del fatto che proprio quella sentenza aveva escluso -v. sub 5- il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro in full time, per il decorso del biennio in regime di part-time, esclusivamente per profili di natura processuale, non essendo stato oggetto della domanda introduttiva, calibrata, invece, sul diritto alla trasformazione prima della scadenza del biennio, sul presupposto della disponibilità (accertata negativamente, ma erroneamente dalla Corte territoriale) del posto in organico, secondo le previsioni della seconda parte dell'art. 4, co. 14,
CCNL. 13. Il ricorrente, pertanto, non avendo devoluto la questione relativa al decorso del biennio ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro alla cognizione della Corte di legittimità -avendo, invece, devoluto la questione relativa alla trasformabilità del rapporto sul presupposto, invece, della precedente trasformabilità esistendo il posto disponibile in pianta organica- a far valere il proprio diritto (limitatamente agli effetti economici e previdenziali) alla trasformazione in full time del rapporto di lavoro a decorrere dall'1.12.2013 e sino alla data del 30.6.2018, essendo stato il ricorrente trasferito presso altra Amministrazione a decorrere dal 1.7.2018”.
Tutto quanto innanzi premesso, chiedeva accogliersi le seguenti Parte_1
conclusioni: “a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a full time a far data dal 01.12.2013 al 30.06.2018 e per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente medesimo delle somme dovute in regime di full-time, tenuto conto di quanto dallo stesso percepito in regime part- time, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dal sorgere del diritto fino all'effettivo soddisfo;
b) condannare le parti resistenti all'integrale ricostruzione e regolarizzazione della posizione contributiva e assicurativa della ricorrente per il periodo indicato;
c) in subordine, condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno per illegittimo rifiuto della prestazione da quantificarsi sulla base del criterio innanzi indicato ovvero nella minore misura ritenuta di giustizia anche all'esito di CTU che sin da ora si richiede;
d) in ogni caso condannare le resistenti al pagamento di spese, diritti e onorari del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Con memoria depositata il 28.10.2021, si costituiva la Provincia di Lecce, contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
Si costituiva, altresì, con memoria del 26.5.2021, l' chiedendo a sua volta il rigetto del ricorso. CP_2
La causa, istruita con produzioni documentali, veniva decisa con sentenza n. 2326/2022 del
13.9.2022, con la quale il Tribunale adito rigettava la domanda, compensando fra le parti le spese di lite.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , con ricorso depositato Parte_1
il 2.11.2022.
Il gravame è affidato a tre motivi.
Con il primo motivo, l'appellante lamenta che il primo Giudice avrebbe errato nel delimitare l'ambito della domanda introduttiva senza ricomprendervi anche la domanda risarcitoria per omessa contribuzione.
Sostiene in proposito, il che nel ricorso introduttivo egli aveva proposto “in via preliminare, Pt_1 la domanda per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente alla trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a full-time a far data dal 1.12.2013 al 30.6.2018; b- in via consequenziale e principale la domanda: b.
1. di condanna al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito in regime di part-time e quanto avrebbe dovuto percepire in regime di full-time;
b.
2. di condanna alla integrale ricostruzione e regolarizzazione della posizione contributiva e assicurativa del ricorrente per il periodo indicato;
in via consequenziale e subordinata -ove, in ragione della mancata prestazione, non fosse accolta la domanda principale- di condanna “al risarcimento del danno per illegittimo rifiuto della prestazione da quantificarsi sulla base del criterio innanzi indicato...”.
Aggiunge l'appellante che “il criterio al quale la domanda risarcitoria è riferita è, necessariamente, riconducibile alla, altrettanto, necessaria correlazione tra componente retributiva e componente previdenziale: - sia che tali componenti siano determinate come vero e proprio corrispettivo per prestazioni, effettivamente, rese;
- sia che tali componenti siano determinate in termini risarcitori una volta che sia stato accertato l'illegittimo rifiuto della controparte a ricevere la prestazione lavorativa in regime di full-time”.
Conseguentemente, la sentenza, ad avviso dell'appellante, sarebbe viziata da violazione dell'art. 112
c.p.c., per non aver pronunciato sulla domanda risarcitoria.
Con il secondo motivo (articolato in più submotivi), l'appellante affronta nel merito il tema della domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da part time a tempo pieno.
In primis, l'appellante contesta la ricostruzione eseguita dal Giudice di prime cure del rapporto tra disciplina di finanza pubblica di cui alla l. 244/07 e al d.l. 95/2012 e disciplina generale in materia di pubblico impiego di cui al d.lgs. 165/01. In particolare viene contestato il passaggio motivazionale, nel quale viene affermato dal Tribunale di Lecce che: “se appare indubitabile che –in linea con, tra le molte, Cass, 16846/16, il passaggio per mobilità comporta non una novazione soggettiva del rapporto ma una modificazione meramente soggettiva-
è anche vero che il concetto di nuova assunzione previsto in materia di spesa pubblica è riferito all'acquisizione della risorsa umana e non alla modalità di ingresso della stessa nell'ente”.
Tale ricostruzione, secondo il è errata in quanto, pur essendo corretto l'assunto che il Pt_1 meccanismo dell'assunzione è sottoposto a limiti e controlli al fine di limitare la spesa pubblica a livello generale e complessivo, tuttavia “…il meccanismo della mobilità consente agli enti pubblici - per questo assumendo un ruolo privilegiato- di soddisfare il proprio fabbisogno di personale senza appesantire, al medesimo livello, il profilo finanziario”.
Il particolare rilievo che l'istituto della mobilità assume nell'ambito del pubblico impiego risulta evidente dalla lettura del comma 2-bis dell'art. 30 d.lgs. 165/2001 secondo il quale “le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1
...... Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'are funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso l'amministrazione di provenienza”.
Aggiunge l'appellante che la mobilità esterna “non deve incidere sull'organico come definito presso l'ente destinatario, essendo condizionata dai limiti dei posti vacanti;
è condizionata dalla identità di posizione economica, al fine di evitare implementazioni di spesa, anche nel caso in cui il trasferimento sia disposto in area funzionale diversa, dovendosi assicurare la neutralità finanziaria”.
Il prosegue citando arresti della S.C. che individuano la linea di demarcazione fra nuova Pt_1 assunzione e mera cessioni del contratto, per tale dovendosi ritenere l'ipotesi, qui ricorrente, della mobilità esterna.
Conseguentemente “…le vicende che hanno interessato il rapporto di lavoro presso l'Amministrazione di provenienza sul versante temporale (trasformazione da full-time in part-time) non possono incidere, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, sulla consistenza del diritto del dipendente di tornare, presso l'Amministrazione destinataria del trasferimento, in regime di full- time, proprio in ragione del fatto che non si tratta di nuova assunzione, ma di una particolare forma di ingresso nel nuovo ente conseguente ad una mera cessione del contratto”.
Sostiene ancora l'appellante nel terzo motivo di gravame che “la pacifica unitarietà del rapporto di lavoro, ricostruita dalla giurisprudenza nel caso di cessione del contratto, esclude che possa considerarsi nuova assunzione l'acquisizione di personale originariamente assunto a tempo pieno, non potendosi, in tal caso, configurare alcuna variazione di spesa: la circostanza che la richiesta trasformazione in full time comporti, oggettivamente, un esborso stipendiale maggiore non è configurabile in termini di variazione di spesa, essendo, in tal modo, garantito un diritto già originariamente riconosciuto al lavoratore a tempo pieno e che esso conserva, in ragione della ripetuta unicità del rapporto di lavoro, anche presso l'Amministrazione di destinazione”.
Il inoltre, contesta la decisione di primo grado nella parte in cui si afferma che “in caso di Pt_1 mobilità esterna… -ai fini della normativa di finanza pubblica qui in rilievo- la cessione del contratto vada intesa quale nuova assunzione stante la soddisfazione del medesimo interesse sotteso a una procedura concorsuale”. Tale assunto sarebbe – ad avviso dell'appellante – contraddetto dal fatto che “…non è stato concluso alcun nuovo contratto, dovendosi, di contro, ritenere l'assoluta continuità del contratto originario”.
In conclusione, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento della domanda come formulata nel ricorso introduttivo.
Con memoria del 22.3.2024, si costituiva l' , contestando l'appello e chiedendone il rigetto. CP_2
Si costituiva, altresì, con memoria depositata il 18.6.2025, la Provincia di Lecce che, a sua volta, chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato.
All'udienza del 25.6.2025, a seguito di discussione orale, la causa èè stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e va, pertanto, respinto.
Per ragioni sistematiche appare opportuno partire dalla disamina del secondo e terzo motivo di appello (che peraltro appaiono intimamente connessi), che attengono alla domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da part time in full time, essendo invece il primo motivo inerente la domanda risarcitoria, che all'evidenza è dipendente dall'eventuale accoglimento della predetta domanda.
Orbene, ad avviso della Corte deve ritenersi corretta ed esente da vizi la ricostruzione eseguita dal
Tribunale di Lecce del complesso rapporto di pubblico impiego intercorso fra l'appellante e i diversi enti locali presso i quali egli ha prestato servizio. Rapporto contraddistinto da frequenti modifiche, oltre che della amministrazione datrice di lavoro, anche del numero di ore prestare, ora full time ora part time con diverse percentuali.
Altrettanto corretta è anche la decisione fondata dall'assunto totalmente condivisibile che “non possa che considerarsi – ai fini della normativa che qui interessa (evidentemente connotata da specialità rispetto alla disciplina del dlgs 165/2001) – “nuova assunzione” l'acquisizione di un dipendente per mobilità in quanto la stessa determina una variazione della spesa per il personale (e questo senza che sia necessario valutare l'applicazione, o meno, del principio di neutralità finanziaria della l.
311/2004)”.
Invero, il fulcro della questione sottoposta all'esame prima del Tribunale di Lecce e poi di questa
Corte di Appello (questione avente carattere di novità e complessità onde l'opportuna decisione di compensazione delle spese di primo grado), è quello di conciliare l'affermazione giurisprudenziale secondo cui in linea generale la cessione di un lavoratore in mobilità esterna non comporta nuova assunzione, rispetto alla tematica altrettanto rilevante dal punto di vista normativo della neutralità finanziaria nelle ipotesi di passaggio di un dipendente da un'amministrazione all'altra. Neutralità finanziaria che non sarebbe garantita laddove, come nel caso di specie, il dipendente non avesse già intrattenuto con l'amministrazione che lo assume in part time un precedente rapporto a tempo pieno.
Sicchè, per la “nuova” datrice di lavoro la trasformazione (o meglio il ritorno) del rapporto da part time a full time (o part time con maggiore numero di ore svolte) non garantirebbe la neutralità finanziaria di cui alla L. n. 311/2004. Il che, ad avviso della Corte, rende totalmente condivisibile il rigetto della domanda.
Dalla lettura della documentazione acquista da questa Corte, a seguito di ordinanza del 16.4.2025, emerge infatti che l'assunzione del fu preceduta da avviso pubblico con cui era stata indetta Pt_1
la procedura di mobilità volontaria per la copertura con contratto a tempo determinato part-time al
30% di n. 2 posti di “operatore amministrativo” cat., B1.
Ciò corrobora l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui “il rapporto va considerato, per la normativa di stampo “contabile” come sorto direttamente a tempo parziale presso la Provincia di Lecce. Ciò in virtù dell'equipollenza – per i limitati profili che qui interessano
(arg. ex Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, Deliberazione 8 aprile 2021,
n. 34 cit) - ai fini di finanza pubblica tra concorso e mobilità esterna che soddisfano i medesimi interessi. Pertanto, non trovano applicazione le deroghe di cui alla giurisprudenza contabile citata per i rapporti originariamente nati a tempo indeterminato in quanto la stessa è riferita a trasformazioni nell'ambito del medesimo ente datore”.
Si tratta invero di una soluzione che consente di affermare che “le deroghe individuate dalla giurisprudenza contabile rispetto alla l. 244/2007 non vengano qui in rilievo in quanto l'eccezione ivi indicata (ossia trasformazione in tempo pieno di un contratto così originariamente nato e per un periodo divenuto part time) si può ritenere applicabile solo a fattispecie di rientro a full time presso la medesima amministrazione in cui il rapporto è stato inizialmente trasformato da full time in part time”, come correttamente si legge nella sentenza impugnata.
In conclusione, ciò che rileva ai fini della qualificazione della trasformazione del rapporto in full time
(ovvero in part time con orario superiore rispetto a quello precedente) del lavoratore in mobilità esterna quale mera cessione piuttosto che come novazione oggettiva, è la circostanza che presso l'ente datore di lavoro (nel nostro caso la Provincia di Lecce), il rapporto sia originariamente sorto come full time o part time.
Laddove come nell'ipotesi qui in considerazione il rapporto ha avuto inizio come part time la variazione in aumento non potrà che sottostare alle norme in materia di neutralità finanziaria. Non a caso, come è pacifico fra le parti, la Provincia di Lecce ha potuto aumentare il part time dal 30% originario al 75% allorchè ciò è stato reso possibile, senza incorrere nella violazione del divieto di nuove assunzioni.
Non va tralasciato di considerare che in questo caso la mobilità opera fra diverse amministrazioni seppure di natura pubblica, dal che consegue che l'eventuale aggravio dei costi per il personale conseguente alla trasformazione del rapporto di lavoro da part time in full time, graverebbe esclusivamente sulla Provincia di Lecce, a nulla valendo la circostanza che l'originaria assunzione a tempo pieno e indeterminato del fosse stata eseguita nel rispetto delle norme di contabilità Pt_1
pubblica da altro ente.
In conclusione, l'appello non può trovare accoglimento.
Qualificata dal primo Giudice la domanda quale avente natura esclusivamente risarcitoria, in quanto non è possibile riconoscere il pagamento di differenze retributive per attività lavorativa pacificamente non svolta, deve ritenersi che non possa trovare accoglimento neppure la domanda ulteriore relativa alle conseguenze previdenziali (quand'anche - come sostenuto dall'appellante nel primo motivo di gravame – la stessa avesse natura anch'essa risarcitoria e fosse ricomprendibile nella causa petendi e nel petitum del ricorso introduttivo).
Va da sé che se il comportamento della p.a. che ha negato all'appellante la trasformazione del contratto in full time è legittimo, nessun risarcimento può essere riconosciuto al Pt_1
Le spese di giudizio – anche nel rapporto processuale con l' - possono essere interamente CP_2
compensate stante la complessità della domanda e la carenza di specifici precedenti giurisprudenziali.
La Corte, infine, ai sensi dell'art. 13, co 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto dal comma 1 bis dell'art. 13.
PQM
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 2.11.2022 da
[...]
nei confronti di RO DI LE e , avverso la sentenza Parte_1 CP_2
del 13.9.2022 n. 2326 15.12.2021 del Tribunale di Lecce così provvede:
RIGETTA l'appello.
Compensa integralmente fra le parti le spese di questo grado.
Ai sensi dell'art. 13, co 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 25.6.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Domenico Monterisi dott.ssa Caterina Mainolfi