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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/12/2025, n. 5279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5279 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 03/12/2025 innanzi al Giudice Onorario Dott.ssa AR IL, chiamato il procedimento iscritto al n. 1733/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
Sono presenti: l'avv. Abbate Michele in sostituzione dell'avv. Delia Cernigliaro per la parte resistente la quale si riporta agli atti di causa e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 14.12 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa AR IL pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1733/2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, nata a [...] il [...], e residente in [...], CF. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Carbonaro, per mandato in atti C.F._1
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro CP_1
il Grande 21, rappresentato e difeso dall'avv. Delia Cernigliaro per mandato in atti.
Resistente
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 03/12/2025
DISPOSITIVO Il Giudice, definitivamente pronunciando ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa:
- Rigetta il ricorso;
-Dichiara che il ricorrente non è tenuto al pagamento delle spese processuali in favore dell' ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; CP_1
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambi le fasi del giudizio, CP_1 come liquidate con separati decreti di pagamento.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, dopo avere contestato le risultanze della consulenza tecnica resa nel procedimento per ATP, depositava ricorso, nei termini stabiliti dall'art. 445 bis – comma 6 - cpc, chiedendo di dichiarare la sussistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento della invalidità al 100% con diritto alla indennità di accompagnamento, negata dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
L' si costituiva in giudizio, contestando la domanda della quale chiedeva il rigetto. CP_1
Espletata c.t.u. medico-legale, la causa all'odierna udienza viene decisa.
Nel merito l'opposizione è infondata.
A seguito di rinnovazione delle operazioni peritali, il CTU, dott. , nominato in questa Persona_1
fase di opposizione, ha negato la sussistenza, in capo al ricorrente, delle condizioni sanitarie per il riconoscimento della prestazione “La ricorrente, sig. ra , in atto è affetta dalle seguenti Parte_1
patologie: “Artrosi,a discreta incidenza funzionale, a carico del ginocchio destro e del rachide
lombosacrale. Osteoporosi. Deficit cognitivi di modesta entità. Depressione del tono dell'umore di
modesta entità. Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico. Tiroidite autoimmune in
trattamento sostitutivo. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale di modesta entità. Malattia da reflusso
gastroesofageo”.2) La ricorrente, sig. ra , in atto è in grado di deambulare, senza l'aiuto Parte_1
permanente di un accompagnatore, ed è in grado di compiere gli atti della vita quotidiana, per cui
non necessita di assistenza continua, e non ha diritto all'indennità d'accompagnamento.”
Invero la consulenza tecnica individua in maniera coerente con le risultanze documentali e l'obiettività clinica riscontrabile in atti, i criteri che hanno indotto il CTU ad esprimere un giudizio negativo circa la sussistenza dei requisiti sanitari in contestazione e le relative considerazioni appaiono condivisibili.
Pertanto, il ricorso va rigettato, nulla statuendosi sulle spese ex art. 152 att. c.p.c. e rimanendo definitivamente a carico dell' le spese della CTU di entrambi le fasi del giudizio, come liquidate CP_1 con separati decreti di pagamento.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Palermo, 3.12.2025
Il Giudice Onorario
AR IL