Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 31/05/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Brindisi
N. 963 pronunciata il 30/05/2023
Oggetto: rivendicazione inquadramento superiore e differenze retributive
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di Pubblico Impiego, in grado d'appello, iscritta al n. 462/2023 del Ruolo
Generale Affari Civili Appelli, promossa da in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata difesa Parte_1
dagli Avv.ti Roberto Pessi e Giuseppe Sigillò Massara,
APPELLANTE
contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Cosimo Casaluci, Controparte_1
APPELLATO nonché nei confronti di
, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2
Marcella Mattia,
APPELLATO CP_3
All'udienza del 04/04/2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19/05/2016 dinanzi al Tribunale di Brindisi deduceva di Controparte_1
essere dipendente di dal 22/07/1998 inquadrata in A2 e Liv. 145 con ruolo di Parte_1
responsabile di struttura;
di essere stata collocata a capo del CPD (Centro Primario di Distribuzione) di GN dal 17/02/2014. Precisava che detto Centro aveva alle proprie dipendenze due CSD
retributive (A2 e A1). Richiamava anche il contenuto della comunicazione con cui aveva ricevuto l'assegnazione: Oggetto: Diversa assegnazione e variazione figura professionale. Le comunichiamo che per esigenze tecniche-organizzative-produttive, con decorrenza immediata Lei viene assegnata presso il CPD GN con il ruolo di Professional area staff…. Nell'ambito del servizio, supporta le politiche aziendali attraverso attività di consulenza, progettazione e indirizzo, coordinamento con responsabilità diretta su obiettivi di rilevante complessità economica. Aggiungeva che chi l'aveva preceduta era inquadrato in A1 precisando che tra le figure professionali esemplificative del ruolo A1 vi è proprio il Responsabile CPD. Sosteneva spettarle il riconoscimento di tale inquadramento ai sensi degli artt. 20 e 21 CCNL di categoria, con decorrenza dalla data della preposizione, avvenuta il
17/02/2014, e che la mancata attribuzione di detta categoria costituisse violazione dell'art. 2103 c.c., aggiungendo che la condotta datoriale, violativa delle indicate norme, le aveva causato gravi danni psico-fisici. Lamentava, pure, la perdita di chance in termini di progressione di carriera. Chiedeva, pertanto, il riconoscimento dell'assegnazione nel ruolo A1 in applicazione dell'art. 21 CCNL di settore, comma 10, con ogni conseguenza sul piano retributivo. In subordine, riteneva spettarle l'assegnazione nel ruolo A1 in applicazione della nota a verbale del CCNL di settore, art. 20, che per il mutamento temporaneo di mansioni prevede il diritto al trattamento economico corrispondente all'attività svolta e la definitività dell'assegnazione dopo tre mesi. Ribadiva di avere svolto tutte le funzioni proprie del responsabile di struttura complessa. Indicava, ai fini della decorrenza il
18/05/2014 e, in subordine, il 18/08/2014, riportando il calcolo delle differenze spettanti nei due casi
(€ 16.488,66 ovvero € 14.252,46). Chiedeva, altresì, il riconoscimento dell'indennità di posizione A1
STAFF prevista dall'art. 21, commi 8 e 9, CCNL di settore che pure quantificava.
Nel giudizio così instaurato si costituiva con memoria depositata il Parte_1
3/3/2017, contestando la fondatezza delle avverse pretese. Sosteneva che la lavoratrice, inquadrata nel livello A2, avrebbe potuto maturare il livello A1 l'1/9/2014 a condizione che il suo quadro gestionale fosse risultato adeguato ai risultati di ruolo, con valutazione delle prestazioni almeno
“coerente+” ed in mancanza di contenzioso, procedimenti disciplinari, assenteismo ed audit negativo.
Invece, nel 2014 la valutazione delle sue prestazioni si era attestata nella fascia del coerente e l'audit aveva dato esito negativo, per cui l'inquadramento era stato posticipato all'anno successivo. Nel
2015, però, il Centro di applicazione registrava risultati operativi non in linea con gli obiettivi attesi, mentre in riferimento all'anno 2016 risultava una evidenza di carattere disciplinare
(smarrimento/furto di raccomandate Equitalia) Nel frattempo, in forza di un accordo del 25/09/2015, il servizio postale subiva una rivisitazione dell'aspetto operativo per l'introduzione di un nuovo modello di recapito con ridimensionamento dei centri di distribuzione e dell'organico. In ogni caso,
a seguito della ricezione della diffida, da parte della lavoratrice, datata Pt_1 Parte_1
10/06/2016, prospettava alla stessa la possibilità del riconoscimento del livello A1 nell'ambito di un accordo transattivo, soluzione che la rifiutava. Affermava che il corretto inquadramento CP_1
fosse in A2 poiché, prima dell'assegnazione a GN, la ricorrente svolgeva le medesime mansioni di responsabile di Centro Primario di Distribuzione a Brindisi REC Crispi. Evidenziava che per i l'attribuzione del livello è ispirata a principi coerenti con gli obiettivi strategici della società Pt_2
essendo costoro fondamentali per il presidio dei processi ed il raggiungimento dei risultati aziendali.
Contestava il diritto della ricorrente all'indennità di posizione sostenendo che ai sensi dell'art. 71
CCNL essa è dovuta non a tutti i quadri ma solo a coloro che la Società prepone ad unità organizzative con un grado di complessità particolarmente elevato. Circa il risarcimento danni contestava la sussistenza della prova di una propria responsabilità ex art. 2087 c.c. e delle pretese voci di danno.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Istruita oralmente la causa, l'adito Tribunale con la sentenza oggetto di gravame accoglieva il ricorso parzialmente, dichiarando il diritto della all'inquadramento in A1 dal 18/05/2014 ex art. CP_1
20 CCNL e nota a verbale ex art. 2013 c.c. e condannando a pagare € 16.488,76 Parte_1
a titolo di differenze retributive, oltre accessori;
riconosceva anche l'indennità di posizione nel ruolo di condannando la società datrice di lavoro a pagare, per tale titolo, € 9.666,65. Rigettava CP_4
nel resto il ricorso, compensando per 1/3 le spese di lite e ponendo a carico di la Parte_1 restante parte che liquidava in € 2.200,00. Osservava il Giudice di prime cure che la resistente aveva solo parzialmente contestato gli assunti di parte ricorrente, che il compendio probatorio aveva integralmente confermato le allegazioni del ricorso, mentre parte resistente non aveva allegato alcuna specifica disposizione del CCNL di settore che subordinasse l'inquadramento al raggiungimento dei risultati di ruolo e alle altre condizioni addotte. Richiamando l'art. 20 CCNL contenente la classificazione del personale riferita al Livello A – Quadri, evidenziava che la figura professionale del Responsabile Centro Primario di Distribuzione è riconducibile tanto al Livello A2 quanto all'A1
e che i due profili si distinguono in relazione alla complessità essendo il discrimen costituito dall'“ambiente organizzativo eterogeno e complesso” e dalla “elevata complessità” delle relazioni all'interno e all'esterno della Società. In considerazione delle deposizioni testimoniali ascoltate, il
G.L. riteneva che fossero emerse le funzioni proprie del responsabile di struttura complessa e che le dichiarazioni dei testi di parte resistente nulla avessero provato circa gli elementi di rendimento negativi, condizioni in ogni caso non rilevanti in base al CCNL ai fini dell'inquadramento. Circa la decorrenza del diritto il Giudice di prime cure faceva applicazione della disciplina dettata dall'art. 2103 c.c., efficace all'epoca della assegnazione, avvenuta il 17/2/2014. In ordine all'indennità di posizione, dopo aver precisato che non si trattava di quella prevista dall'art. 71 CCNL, ma di quella di cui all'art. 21, co. 8 e 9, riteneva che spettasse alla ricorrente, una volta inquadrata in A1 nel ruolo di Professional area staff ed essendo prevista dalla norma proprio per gli A1 staff. Respingeva, invece, la domanda risarcitoria per carenza di prova delle diverse voci di danno e del nesso causale con il comportamento datoriale.
Avverso l'illustrata pronuncia proponeva appello, con ricorso depositato il Parte_1
30/06/2023, articolando tre motivi di gravame. Con il primo deduceva il travisamento dei fatti di causa e delle risultanze istruttorie per non essere stata considerata la mancanza di qualsiasi indicazione specifica sulle mansioni concretamente svolte. Sul punto evidenziava l'appellante che la faceva la responsabile di CPD anche a Brindisi e che i responsabili di tali strutture possono CP_1
essere inquadrati tanto in A1 che in A2; contestava il raffronto con i predecessori, inquadrati in A1, sostenendo che GN, proprio nel periodo di assegnazione dell'appellata, aveva subito una contrazione cui era seguita la declusterizzazione in A2, che non era stata evitata a causa del mancato raggiungimento dei target (gli indicatori non erano risultati in linea con le attese). Secondo la società datrice di lavoro il Giudice non aveva tenuto conto del calo della corrispondenza, con correlata riduzione del numero delle risorse. Riteneva evidente la connessione tra il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati alla e il contestuale calo del lavoro con ridimensionamento della CP_1
struttura. Con il secondo motivo di gravame deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 20
e 21 CCNL: richiamando le note a verbale poste in calce all'art. 20 CCNL di categoria, sosteneva che l'accesso ai livelli professionali di maggiore responsabilità, identificati nei Quadri, deve essere coerente con gli obiettivi strategici della Società. Ed in ragione di quanto previsto dall'art. 21 CCNL, la prestazione lavorativa dei Quadri deve risultare orientata al raggiungimento di obiettivi e risultati nell'ambito del rapporto fiduciario con l'Azienda, cosa da cui l'appellante deduceva che il raggiungimento di obiettivi, nel contesto delle esigenze organizzative e produttive dell'ufficio di assegnazione, è dirimente per l'attribuzione del livello. Con il terzo motivo la Società datrice di lavoro eccepiva la mancata attivazione dei poteri istruttori d'ufficio ai sensi dell'art. 421 c.p.c., sostenendo che il Giudice adito avrebbe potuto indicare mezzi di prova per corroborare quanto riferito dai testi circa le valutazioni dei superiori gerarchici e lo smarrimento delle raccomandate. Concludeva chiedendo la riforma della sentenza in parte qua con la reiezione di tutte le domande proposte dalla
. CP_1
Con memoria depositata l'1/6/2024 nel presente grado di giudizio si costituiva Controparte_1
richiamando gli argomenti già spesi a sostegno delle proprie ragioni e denunciando la contraddittorietà della posizione difensiva dell'appellante per avere da una parte ammesso di averle proposto in sede transattiva l'attribuzione del livello A1 e dall'altra asserito che la risorsa non aveva raggiunto gli obiettivi che giustificassero tale inquadramento. Concludeva chiedendo la conferma della sentenza di I grado.
Anche l' si costituiva nel presente grado di giudizio richiamando le difese già formulate. CP_2
All'udienza del 04/04/2025, sulle conclusioni delle parti che si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, la causa veniva decisa come da separato dispositivo in pari data depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, respinto.
Ed invero nessuno dei motivi di gravame proposti si appalesa idoneo a contraddire il convincimento raggiunto dal Giudice di primo grado e le argomentazioni poste in sede di motivazione a sostegno della decisione.
Come riferito in sede di svolgimento del processo, il primo motivo di gravame contesta la correttezza della decisione adottata per non avere considerato la mancanza di qualsiasi indicazione specifica in ordine alle mansioni concretamente svolte dalla ricorrente. Orbene, per consolidata Giurisprudenza ai fini dell'esatta applicazione dell'art. 2103 c.c. il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio. Essenziale, dunque, è la disamina delle declaratorie contrattuali relative al livello ed al profilo professionale di inquadramento del lavoratore, l'individuazione del tratto qualificante del livello di inquadramento rispetto a quello rivendicato, l'analisi delle mansioni della qualifica di appartenenza rispetto all'attività svolta, ed, infine, l'indagine sulla prevalenza, dal punto di vista quantitativo, dei compiti assunti come svolti rispetto a quelli riferibili al livello ed alla qualifica superiori.
Nel caso di specie, secondo parte appellante mancherebbe l'indefettibile fase dell'accertamento di quali fossero le attività lavorative concretamente svolte dalla . Tale asserzione non è, però, CP_1
condivisibile; se è vero, infatti, che la descrizione delle mansioni espletate non è rinvenibile in modo dettagliato nel ricorso introduttivo del giudizio, può tuttavia ritenersi, come peraltro dedotto dalla parte appellata nella propria memoria di costituzione, che non ve ne fosse necessità poiché oggetto di causa era una posizione tipizzata dalla stessa declaratoria contrattuale che disciplina la classificazione del personale. Si legge, infatti, nell'art. 20 CCNL 14/04/2011 per il personale non dirigente di
[...]
, presente agli atti di causa, che appartengono al Livello A – Quadri, e più specificamente alla Pt_1 posizione retributiva A1 i responsabili di struttura complessa (“lavoratori che, in ambienti organizzativi eterogenei e complessi, sono responsabili della gestione di risorse umane ed economiche e rispondono direttamente degli obiettivi assegnati dall'Azienda. Nell'ambito di tale profilo professionale le attività svolte presuppongono relazioni all'interno e/o all'esterno della
Società di elevata complessità e la piena conoscenza delle politiche strategiche e di sviluppo aziendale”). E nell'esemplificare le figure professionali rientranti in tale declaratoria, il medesimo articolo indica specificamente il Responsabile Centro Primario di Distribuzione, ovvero il ruolo che con la comunicazione posta a base del presente giudizio la Società datrice di lavoro ha assegnato formalmente alla sin dal 17/02/2014. Da tanto deriva che le attività dalla stessa svolte erano CP_1
quelle proprie del ruolo assegnato, circostanza mai contestata dalla controparte.
I testi ascoltati, così come ritenuto dal Tribunale in primo grado, hanno confermato quanto dedotto dalla lavoratrice in ordine al proprio ruolo. In particolare il teste ha definito il CPD di Tes_1
GN il più grande della provincia di Brindisi ed ha affermato che a capo dello stesso vi era sempre stato un responsabile inquadrato in A1; il teste ha confermato il ruolo apicale e l'inquadramento Tes_2 in A1 per il responsabile di GN, mentre il teste ha affermato che l'inquadramento in A1 Tes_3
della non avvenne tempestivamente per una indicazione dei responsabili gerarchici a lei CP_1 sovraordinati. Deposizione quest'ultima dalla quale non è emersa in alcun modo la valutabilità dei parametri adottati dai vertici aziendali.
Di contro, gli elementi di fatto addotti da parte appellante a sostegno della propria doglianza, vale a dire il mutamento organizzativo nella gestione della corrispondenza e l'asserito correlato calo del numero degli addetti, oltre ad essere risultati non debitamente supportati da prova, non risultano idonei a sottrarre alla struttura cui la era stata preposta la qualificazione di struttura CP_1 complessa. Se è vero, infatti, che in sede istruttoria il teste ha confermato l'utilizzo da parte di Tes_2
del sistema organizzativo di clusterizzazione (che raggruppa gli uffici postali in aree Parte_1
territoriali, o cluster, al fine di migliorare l'efficienza e la gestione del personale) affermando che non sempre l'inquadramento del responsabile di GN era stato in categoria A1, tale elemento, però, non inficia in alcun modo il tenore della declaratoria contrattuale né incide di per sé sulla qualificazione della struttura cui la era stata assegnata. CP_1
A tanto va aggiunto che quanto riferito circa l'andamento negativo dei risultati attribuiti alla CP_1
appare riconducibile a fatti oggettivi e non a lei imputabili, quali i cambiamenti subiti dalla tipologia del lavoro;
e la asserita riduzione di personale risulta contraddetta dall'asserzione di avere inviato a
GN altre due unità inquadrate in categoria A2.
Anche il secondo motivo di gravame non appare condivisibile. Se è vero, infatti, che l'art. 21 del
CCNL applicato prevede che la prestazione lavorativa dei Quadri debba essere orientata al raggiungimento di obiettivi e risultati prefissati, nell'ambito del rapporto fiduciario esistente tra tale categoria di lavoratori e l'Azienda (…), non è meno vero che la medesima disposizione negoziale al punto II specifica che “i requisiti di appartenenza alla categoria sono individuati nella declaratoria del livello A di cui all'art. 20” del contratto collettivo stesso. Da tanto si desume che ai fini della determinazione del diritto all'inquadramento valgono i criteri indicati da tale ultima norma e sopra illustrati. Nessun riferimento, invece, è rinvenibile nell'art. 21, richiamato a tal fine da parte appellante, agli obiettivi e risultati raggiunti ai fini dell'attribuzione della categoria. Né, a tale ultimo scopo, appaiono utili gli ulteriori elementi addotti dalla parte datoriale. Ed invero, circa l'esito negativo dell'audit, il teste escusso su tale circostanza ( ) ha affermato di non ricordare nulla. Parte_3
Né alcuna contestazione disciplinare circa lo smarrimento delle raccomandate Equitalia risulta documentata.
Come ritenuto dal Giudice di prime cure, i criteri di accesso ai livelli professionali (richiamati da parte appellante e riportati nel CCNL) appaiono di valore programmatico mentre l'accordo del
25/09/2015 è stato stipulato successivamente all'assegnazione della ricorrente a GN, e in ogni caso, esso non subordina l'inquadramento alla sussistenza di specifiche condizioni.
Da ultimo va disatteso il terzo motivo di gravame. Va sul punto ricordato che Nel rito del lavoro, il potere istruttorio d'ufficio ex artt. 421 e 437 c.p.c., non è meramente discrezionale, ma costituisce un potere-dovere da esercitare contemperando il principio dispositivo con quello della ricerca della verità, sicché il giudice (anche di appello), qualora reputi insufficienti le prove già acquisite e le risultanze di causa offrano significativi dati d'indagine, non può arrestarsi al rilievo formale del difetto di prova ma deve provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati dal materiale probatorio idonei a superare l'incertezza sui fatti in contestazione, senza che, in tal caso, si verifichi alcun aggiramento di eventuali preclusioni e decadenze processuali già prodottesi a carico delle parti, in quanto la prova disposta d'ufficio è solo un approfondimento, ritenuto indispensabile ai fini del decidere, di elementi probatori già obiettivamente presenti nella realtà del processo”(Cass. civ.,
Ord. n. 23605/2020). Orbene, nel caso di specie non appaiono rinvenibili gli indefettibili elementi richiesti per l'esercizio dei poteri officiosi del Giudice attesa la mancanza di qualsivoglia significativo dato di indagine fornito dalla parte datoriale in ordine ai fatti addotti e mancando persino, per le ragioni illustrate, elementi a sostegno della rilevanza delle dimostrazioni da acquisire ai fini del decidere.
Per tutto quanto esposto, si ritiene di rigettare in toto il proposto appello e di confermare integralmente la pronuncia oggetto di gravame.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei Parametri vigenti.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Lavoro, visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 30/06/2023 da
[...]
nei confronti di e avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_1 CP_2
30/05/2023 del Tribunale di Brindisi, così provvede:
RIGETTA l'appello
Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata , delle spese di Controparte_1 questo grado, liquidate in € 1984,00, ex D.M. n. 55/14, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Cosimo Casaluci.
Compensa le spese di questo grado nei confronti dell' . CP_2
Ai sensi dell'art. 13 co 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 04/04/2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Dott.ssa Caterina Mainolfi