Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/04/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di conSIlio e composto dai SIg.ri Magistrati
dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott.ssa Monica Montante Giudice
dott.ssa Eleonora Bruno Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5797 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata\o a Palermo (PA), in data 18/08/1971, elettivamente Parte_1
domiciliato in Palermo, Piazza L. Sturzo n.4, presso lo studio dell'Avv. Lamberti Tiziana, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato\a a Agrigento (AG), in data 25/03/1979, elettivamente CP_1
domiciliata in Palermo, Via Messina N.15, presso lo studio dell'Avv. Tantillo Anna , che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto
Tribunale di Palermo sez. I civile
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso iscritto in data 16/12/2024, le parti hanno chiesto sia la pronuncia della separazione personale che quella della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 1 aprile
2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ – I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo di rispetto reciproco;
- La casa coniugale ubicata nel Comune di Palermo in via Val Platani 6, resterà
assegnata alla SI.ra che continuerà ad abitarvi unitamente alle figlie CP_1
fino a quando le stesse lasceranno la casa coniugale o saranno economicamente autosufficienti ( non potrà convivere con alcuno durante tale assegnazione pena la perdita della disponibilità, ad eccezione del papà della stessa Sig. , che Parte_2
potrà abitare l'immobile unitamente alla figlia e che dovrà lasciare la casa coniugale nel momento in cui cesserà il diritto di abitazione della SI.ra . Resta inteso che CP_1
allorquando la SI.ra lascerà la casa coniugale non potrà asportare i mobili ed CP_1
arredi, oggi esistenti nell'immobile, che ivi resteranno.
- I coniugi intendono regolare i loro rapporti in ordine all'affidamento e al mantenimento della figlia minore ricorrendo alle norme proprie dell'istituto giuridico dell'affido Per_1
congiunto con domicilio prevalente presso la madre e diritto di visita del padre;
Entrambi i genitori trascorreranno con ella i tempi equipollenti secondo le seguenti
- 2 - Tribunale di Palermo sez. I civile cadenze:
1. A week end alterni dal sabato mattina per accompagnarla a scuola e fino al lunedì
mattina quando, il genitore collocatario, la riaccompagnerà a scuola prendendola da casa del padre. Inoltre, durante la settimana pernotterà presso il padre il martedì ed il giovedì prelevandola dalla casa della di Lei madre la mattina prima dell'ingresso a scuola per ivi accompagnarla e la terrà con sé sino all'indomani mattino quando la piccola verrà prelevata dalla madre.
2. Durane le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia minore seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive la figlia minore trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni,
anche consecutivi, le cui date dovranno essere concordate entro il 15 maggio di ogni anno.
3. Circa la figlia maggiorenne non ancora economicamente indipendente Per_2
entrambi i genitori si prenderanno cura di ella con particolare attenzione alle sue inclinazioni, ai suoi studi accademici ed in generale alla sua crescita.
- Il SI. si obbliga a corrispondere alla SI.ra , entro il Parte_1 CP_1
giorno 5 di ogni mese ed a partire dal 1 gennaio 2025 la somma di euro 1.000,00 quale contributo per il mantenimento delle figlie e somma complessiva erogata Per_2 Per_1
nell'esclusivo interesse delle figlie. Tali importi saranno soggetti annualmente ad un aumento ISTAT ed a rivalutazione monetaria. Inoltre, verrà riconosciuto alla SI.ra il diritto a percepire per intero l'assegno unico. CP_1
- Circa le spese straordinarie nell'interesse delle figlie sono poste a carico del SI. Pt_1
nella misura del 75% secondo il Protocollo in uso davanti a Codesto Ecc.mo Tribunale.
Le parti convengono espressamente che le spese mediche ordinarie e straordinarie relative a visite specialistiche prescritte dal medico curante, o di controllo, quali esami
- 3 - Tribunale di Palermo sez. I civile di varia natura, cure dentistiche, oculistiche, trattamenti sanitari, tickets sanitari, le spese scolastiche relative a tasse scolastiche imposte da istituti pubblici e/o privati,
libri di testo e materiale di corredo scolastico, viaggi di istruzione e gite scolastiche,
lezioni private, corsi di istruzione;
attività sportive e pertinenti attrezzature, spese per partecipare a gare e saggi, ivi incluso l'abbigliamento necessario, trasporto pubblico e/o privato, parrucchiere ed estetica, viaggi e vacanze individuali delle figlie, costi per uscite diurne e regali, rientrano tutte nelle spese STRAORDINARIE ivi compreso tutto l'abbigliamento stagionale. I coniugi concordano, ancora, che le spese straordinarie sopra elencate, andranno rimborsate all'altro coniuge che le abbia integralmente anticipate, limitatamente alle quote stabilite, dopo essersi confrontati e accordati.
- I coniugi dichiarano che nulla è dovuto a titolo di mantenimento reciproco e non avranno nulla a pretendere oltre quanto stabilito con la presente e di poter provvedere al mantenimento delle figlie col tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, in misura proporzionale al proprio reddito come concordato.
- I coniugi sono titolari in comproprietà dei seguenti beni immobili:
1. ½ ciascuno dell'immobile sito in Palermo alla via Val Platani, 6 al NCEU di Palermo
foglio 30, p.lla 1726/33;
2. ½ ciascuno della nuda proprietà dell'immobile sito in Palermo alla Piazza Giovanni
Paolo II, 29 al NCEU di Palermo foglio 30, p.lla 1251 sub 56;
Precisano i coniugi, riguardo le proprietà immobiliari, che la SI.ra è altresì CP_1
proprietaria in via esclusiva dell'immobile sito in Palermo via Dante n. 56 atteso che è stato acquistato con provvista esclusivamente propria e pertanto il Sig. non avrà nulla a Pt_1
pretendere.
I coniugi sono gravati dalle seguenti esposizioni:
- Mutuo fondiario per l'acquisto prima casa via Val Platani, 6 contratto con Banca Monte
- 4 - Tribunale di Palermo sez. I civile dei paschi di Siena;
- Mutuo per acquisto immobile Piazza Giovanni Paolo II, 29 CP_2
Gli stessi dichiarano inoltre di avere già definito ogni questione di dare avere tra gli stessi,
fatta eccezione per quanto segue:
I coniugi convengono quale elemento essenziale ai fini della risoluzione della crisi coniugale che il SI. e la SI.ra assegnino, a titolo gratuito, alle figlie la Parte_1 CP_1
nuda proprietà degli immobili di cui sono comproprietari e così in particolare dell'immobile sito in Palermo alla via Val Platani, 6 al NCEU di Palermo foglio 30, p.lla 1726/33 di cui il SI.
conserverà l'usufrutto ( ma essendo casa familiare continuerà ad abitarvi unitamente Pt_1
alle figlie e la SI.ra fino a quando le stesse non saranno economicamente CP_1
autosufficienti o lasceranno la casa coniugale) e dell'immobile sito in Palermo alla Piazza
Giovanni Paolo II, 29 al NCEU di Palermo foglio 30, p.lla 1251 sub 56, di cui la SI.ra CP_1
conserverà l'usufrutto, dopo che il di lei padre, attualmente occupante l'immobile, avrà
rinunciato. Le spese del successivo atto di trasferimento della casa coniugale, saranno soggette alle agevolazioni fiscali previste dall'art. 19 della Legge 6 marzo 1987, n. 74 “
esenzione delle imposte di bollo, di registro e da ogni altra tassa”. Le spese dovute per e conseguenti all'atto di trasferimento degli immobili in comproprietà sopra indicati, che dovrà
avvenire entro due anni dalla omologa degli accordi di separazione, saranno a carico di entrambe le parti in egual misura.
Inoltre con la sottoscrizione del presente accordo le parti stabiliscono che il SI. si farà Pt_1
carico delle spese straordinarie relative all'immobile di via Val Platani 6 mentre quelle straordinarie relative all'immobile di Piazza Giovanni Paolo II 29 saranno divise tra le parti al v50% e solo fino a quando la SI.ra , in forza del diritto di usufrutto, andrà ad CP_1
occupare il bene;
da tale momento la SI.ra si farà carico in via esclusiva delle spese CP_1
straordinarie relative all'immobile del quale è usufruttuaria.
- 5 - Tribunale di Palermo sez. I civile Ancora, si specifica che nel caso in cui si dovesse decidere di comune accordo di non abitare gli immobili su descritti e di metterli a reddito, l'affitto verrà suddiviso in parti uguali destinato alle figlie e la SI.ra non perderà il contributo al mantenimento per le figlie CP_1
finchè convivranno con lei;
In tal caso dall'affitto destinato alle figlie saranno detratti preliminarmente i costi relativi alle spese straordinarie necessarie per i beni immobili.
I coniugi cointestatari convengono che i mutui contratti per l'acquisto degli immobili in comproprietà saranno a carico del SI. fino alla loro estinzione;
si concorda Parte_1
tuttavia che la SI.ra contribuirà, al pagamento del mutuo contratto per CP_1
l'acquisto dell'immobile di Piazza G.nni Paolo II, 29, Palermo con una quota convenuta pari ad
€ 250,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato al SI.
, fino alla sua estinzione che avverrà il 31/12/2036. Parte_1
Le imposte e tasse relative all'immobile di via Val Platani 6 resteranno a carico esclusivo del
SI. ; mentre quelle relative all'immobile di Piazza Giovanni Paolo II n. 29, Parte_1
saranno esclusivamente a carico della SI.ra . CP_1
Il pagamento della Tari sarà a carico di chi abita gli immobili.
Il SI. continuerà a farsi carico dell'assicurazione sulla vita al fine di tutelare le figlie Pt_1
(beneficiarie) impegnandosi ad indicare queste ultime come uniche beneficiarie.
Il SI. con la sottoscrizione del presente atto si impegna a liberare e tenere indenne la Pt_1
SI.ra dalle garanzie fideiussorie prestate concesse durante il matrimonio e così in CP_1
particolare:
-PRESTITO contratto durante il periodo COVID
-LEASING contratto per la MACCHINAS della SI.ra CP_1
-SCOPERTO
[...]
er RAPPRESENTANZE Controparte_3
RAPPRESENTANZE Controparte_4
- 6 - Tribunale di Palermo sez. I civile Segnatamente il SI. con il presente atto si riconosce unico debitore per i suddetti Pt_1
importi e manleva ad ogni effetto di legge la SI.ra dal pagamento nei confronti dei CP_1
creditori, impegnandosi ad effettuare il pagamento a prima richiesta e senza che nulla alla stessa possa essere richiesto o addebitato a nessun titolo.
Contestualmente lo stesso si impegna comunicare la liberazione della SI.ra ai CP_1
suddetti istituti di credito.
L'autovettura in leasing modello MINI COUNTRY MAN tg. GF296AK, attualmente in uso alla
SI.ra , sarà riscattata dal SI. che si impegna a rivenderla in via CP_1 Parte_1
immediata, e comunque entro il 31 gennaio 2025, alla SI.ra che ne diverrà unica CP_1
proprietaria al prezzo di euro 13.920,35. Resta inteso che nel caso in cui il passaggio di proprietà non si potrà effettuare per causa imputabile alla SI.ra entro il termine CP_1
indicato ( 31 gennaio 2025) la stessa sarà tenuta alla immediata restituzione dell'auto al SI.
. Parte_1
La detrazione delle spese sanitarie dei figli spetterà ad entrambe le parti secondo le qwuote di addebito delle stesse.
-Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio, al rinnovo dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio per viaggi previa comunicazione e accordi e la presente dichiarazione deve servire quale nullaosta per qualsiasi autorità competente”.
P. Q. M
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti:
1)dichiara la separazione consensuale dei coniugi , nato\a a Palermo Parte_1
(PA), in data 18/08/1971, e , nata\o a Agrigento (AG), in data CP_1
25/03/1979;
- 7 - Tribunale di Palermo sez. I civile 2)Omologa le condizioni di separazione indicate in ricorso depositato in data 16/12/2024
riportate in parte motiva;
3)Dispone la remissione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza;
4)dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000
n. 369 (matrimonio celebrato in data 09/10/2004 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Palermo al n.100, parte II, serie A, anno 2004);
Così deciso nella Camera di ConSIlio del 7 aprile 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
- 8 - Tribunale di Palermo sez. I civile