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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 25/02/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 565/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 565/2016 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DI NICOLA PIERO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. BARTOLOMEI GIANLUCA ( VIA SARDEGNA 8 TORTORETO;
C.F._2
, elettivamente domiciliato in VIA SARDEGNA N.8 64018 TORTORETOpresso il difensore avv. DI
NICOLA PIERO (C.F. , con il patrocinio dell'avv. DI NICOLA PIERO e CP_1 C.F._3 dell'avv. BARTOLOMEI GIANLUCA ( VIA SARDEGNA 8 TORTORETO;
C.F._2
, elettivamente domiciliato in VIA SARDEGNA N.8 64018 TORTORETOpresso il difensore avv. DI
NICOLA PIERO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI NICOLA PIERO e Parte_2 C.F._4 dell'avv. BARTOLOMEI GIANLUCA ( VIA SARDEGNA 8 TORTORETO;
C.F._2
, elettivamente domiciliato in VIA SARDEGNA N.8 64018 TORTORETOpresso il difensore avv. DI NICOLA PIERO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI NICOLA PIERO e Parte_3 C.F._5 dell'avv. BARTOLOMEI GIANLUCA ( VIA SARDEGNA 8 TORTORETO;
C.F._2
, elettivamente domiciliato in VIA SARDEGNA N.8 64018 TORTORETOpresso il difensore avv. DI
NICOLA PIERO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. ROSCI MARINA CP_2
( ) CIRCONVALLAZIONE RAGUSA, 33 64100 TERAMO;
, elettivamente C.F._6 domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. ZECCHINO ANTONIO Controparte_3 ( VIA MILLI,2 TERAMO;
C.F._7 Parte_4
( ) PRESSO DI TERAMO, VIA G.MILLI N.2 64100 C.F._8 CP_3
TERAMO; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
UNSai Ass.ni S.p.A., CF e PI: , con sede e direzione in Bologna, via Stalingrado n. P.IVA_1
45, convenzionante per la RC la già denominata quale CP_2 Controparte_4
pagina 1 di 6 incorporante di: Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
il tutto con effetto dal 6 Gennaio 2014, giusta atto di fusione del 31/12/2013 a rogito notaio
[...] di Bologna (Rep. 53712, Racc. 34018), in persona del suo procuratore ad negotia, Dr. Per_1 [...]
munito dei poteri di rappresentanza legale in forza di procura speciale del 3 giugno 2014 in Per_2 autentica Notaio dott. rep./fascicolo n. rappresentata e difesa, in virtù Persona_3 P.IVA_2 di procura a margine del presente atto, dall'avv. Giuseppe Falace , C.F. e con C.F._9 elezione di domicilio presso il suo studio a 64100 Teramo, in via C. Battisti nc. 66 (l'avv. Giuseppe Falace dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui agli artt. 133 co. 3, 134 co. 3 e 176 co. 2 c.p.c. all'indirizzo di posta elettronica certificata e/o al numero di Email_1 telefax: P.IVA_3
Terzo chiamato in causa dalla : con avv. Giuseppe Falace CP_2 Controparte_8
(P. Iva n. , in persona del Controparte_9 P.IVA_1 procuratore ad negotia dott. rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Colitti (C.F. Persona_2
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso e nello studio di lei sito C.F._10 in Pescara alla Via Nicola Fabrizi n. 60; l'avv. Roberta Colitti chiede ex artt. 133, 134 e 136 c.p.c. che le comunicazioni, le ordinanze ed il deposito della sentenza le siano comunicati a mezzo fax al n. 0854213233, ovvero per posta elettronica certificata all'indirizzo nel Email_2 rispetto della normativa vigente
Terza chiamata in causa da . Controparte_3
in persona del legale Controparte_10 rappresentante pro tempore, dott. , con sede in Bucarest (Romania), Sector 1, Bd. Controparte_11
Aviatorilor 33, rappresentata e difesa in virtù di procura allegata al presente atto, dagli avv.ti Saverio Occhipinti (CF ), p.e.c. , ed C.F._11 Email_3
Emanuele Occhipinti (C.F. ), con i quali è elettivamente domiciliata presso lo C.F._12 studio dell'avv. Danilo Consorti, in Corropoli (TE) alla Via Ungaretti n.4; Terza chiamata in causa da CP_2
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, e e chiedono al Parte_1 Parte_5 Parte_6 CP_1 tribunale di Teramo di accertare l'esistenza dei danni da loro subiti , in particolare quelli all'abitazione ed al terreno di proprietà di , all'impianto fotovoltaico di e Parte_1 CP_1 Parte_5
che dal mese di novembre del 2013 fino ai primi mesi del 2015 hanno subito costanti e Parte_6 copiose infiltrazioni d'acqua riconducibili ad una serie di guasti inficianti le condutture dell'acquedotto gestito dalla , tenuta responsabile ai sensi dell'articolo 2051 codice civile e quindi CP_2 tenuta e risarcire le conseguenze dell'elevatissimo ruscellamento d'acqua che verso valle permea proprietà ed impianti degli attori;
la convenuta aveva effettuato interventi a seguito di segnalazioni, però non risolutivi.La contesta la domanda, che si basa su una consulenza di accertamento CP_2 tecnico preventivo cui non hanno partecipato le assicurazioni,e chiama in causa le proprie assicurazioni UN Sai ed , e provincia di Teramo;
che si costituiscono invocando mancata CP_10 copertura assicurativa se dipende da omessa manutenzione, caso fortuito da evento naturale, la provincia invocando la non applicabilità dell'articolo 2051 per l'estensione del bene demaniale. Invoca la piena operatività della polizza quanto alla presunta omessa regimazione delle acque. A sua volta la chiama in causa la propria assicurazione, UNSai. Condotta istruttoria con Controparte_3 consulenza tecnica di ufficio, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Il ctu ha indirizzato, con l'ausilio di un geologo, le proprie indagini sulle eventuali cause e concause che possono aver determinato i danni lamentati dagli attori, ovvero la presenza di movimenti franosi, l'assenza di idonei sistemi di raccolta di acqua piovana o regimentazione delle acque stradali, le abbondanti precipitazioni, l'interferenza costruttiva dei fabbricati. Non sono perimetrate aree con forme gravitative di versante e relative forme lineari nelle cartografie ufficiali del PAI. Sono state notate nel sopralluogo degli ausiliari architetto e geologo fratture di trazione con forme lineari sulla strada ed in corrispondenza dei pannelli fotovoltaici. Variazioni del manto stradale a seguito della trazione sono visibili sin dal 2010.La condotta principale corre parallelamente alla strada provinciale 6 e quindi le fratture di trazione non hanno inciso sulla rottura della condotta principale;
non si può escludere che abbiano influito sulla rottura della distributrice che corre parallelamente alla principale, ed è interessata dalla frattura di trazione visibile e sempre presente nel corso degli anni dal 2010 ad oggi. La strada provinciale 6 è munita di cunette sul lato destro per la raccolta dell'acqua piovana, anche se tenute con scarsa manutenzione, e di una cunetta in calcestruzzo sul lato opposto, proprio nel lato che comprende il pozzetto di diramazione dell'acquedotto del È stato possibile anche CP_2 riscontrare una leggera pendenza trasversale dalla carreggiata proprio poco prima dell'imbocco della diramazione che conduce alla abitazione;
detto imbocco è situato poco dopo una leggera Pt_1 curva a destra e per questo l'acqua piovana viene indirizzata dal lato destro quello sinistro verso la cunetta in calcestruzzo. Non è possibile per il Consulente affermare quale fosse lo stato della carreggiata stradale alla data degli eventi in causa. gli eccezionali eventi verificatisi nel 2017, tra cui una forte nevicata ed eventi tellurici di notevole magnitudine, non risulta abbiano provocato alcun danno alle strutture in oggetto né tantomeno al versante. quanto ai danni, il corpo di più recente realizzazione presenta un quadro fessurativo limitato al distacco delle tamponature e delle ripartizioni interne dalla struttura portante in cemento armato oltreché un abbassamento del primo solaio, nella zona di contatto con l'altro corpo, che ha provocato lesioni sui pavimenti;
l 'altro corpo, di più vecchia realizzazione, presenta un quadro fessurativo più marcato, localmente molto grave, localizzato nelle murature portanti interne ed esterne con lesioni passanti. questo corpo di fabbrica presenta un importante cedimento del piano di fondazione.l'impianto fotovoltaico ha subito una deformazione della struttura metallica che sostiene i pannelli a causa della frattura di trazione creatasi in seguito alla eccessiva imbibizione del terreno, quasi esclusivamente nella parte centrale dell'impianto. Per eliminare i vizi e per il ripristino strutturale del fabbricato occorrono due tipi di intervento: esecuzione di opere di consolidamento strutturale delle fondazioni, a mezzo di sottofondazioni in corrispondenza della porzione più vecchia del fabbricato dove lo strato del terreno è stato maggiormente alterato;
e ripristino delle porzioni murarie lesionate nonché del piano di solaio al piano primo, dove sono presenti lesioni a pavimento e una marcata pendenza. quelli necessari per l'impianto fotovoltaico consistono nello smontaggio dei pannelli, nel ripristino della verticalità dei pali di sostegno e loro ricollega mento pagina 3 di 6 alle strutture orizzontali e nel rimontaggio dei pannelli;
sarà necessaria la collaborazione di un elettricista specializzato per scollegare, ricollegare l'impianto e renderlo di nuovo funzionale al 100%. il terreno è asciutto ed il versante è stabile. I danni per cui è causa al fabbricato ed all'impianto fotovoltaico sono stati sostanzialmente causati dalla enorme fuoriuscita di acqua dalle condotte ruzzo reti, acqua che si è infiltrata negli strati superficiali del terreno fino a raggiungere le fondazioni del fabbricato ed a compromettere le caratteristiche geotecniche del terreno stesso, causando un abbassamento delle fondazioni con conseguenti lesioni alle murature sovrastanti;
la stessa acqua ha creato nuove linee di frattura a valle del fabbricato che ha provocato i danni all'impianto fotovoltaico. A questa circostanza si può ascrivere una percentuale non inferiore all'80%; una concausa, a cui il consulente ascrive una percentuale del 20% può essere individuata nella presenza di fratture di trazione sulla strada provinciale che potrebbe aver provocato la rottura del sole condotta distributrice;
non vengono individuate a parere del consulente e secondo quanto dettagliatamente riportato, altre concause che abbiano provocato la rottura dei tubi o che abbiano arrecato danni al fabbricato in oggetto. Quindi il totale del rimborso spettante all'attrice, detratte le opere che comunque si sarebbero rese necessarie attesa la vetustà dell'impianto, è pari ad euro 150.479,30 euro. Non sono pervenute osservazioni alla Consulenza. Questa Consulenza si lascia preferire rispetto alla Consulenza tecnica effettuata in via preventiva;
intanto perché dà atto che ora il fondo è asciutto e compatto, per cui alcune importanti voci di spesa, quali il consolidamento delle fondazioni, ora sono commisurate alla effettiva realtà, come ora effettivamente si presenta. Va poi riscontrata la vetustà dell'edificio, di cui per alcune opere ha tenuto conto il Ctu del merito, espungendo giustamente una percentuale dal risarcimento effettivamente spettante. Va poi rilevato che i prezzi utilizzati dall'ATP sono quelli del prezziario Regionale Abruzzo 2014, e che non ha tenuto conto, perché non richiestogli, di eventuali preesistenze. Quanto al parametro del prezziario regionale, giustamente il Tar Napoli, con decisione T.A.R. , Napoli , sez. I , 23/06/2023 , n. 3776, ha affermato che
Corrisponde ad un principio di responsabilità, economicità e buona amministrazione l'obbligo per le Stazioni appaltanti di non limitarsi ad adottare un prezziario aggiornato, ma effettuare una verifica attenta della congruità dei prezzi posti a base di gara, e ciò nell'ottica di salvaguardare la par condicio e la serietà del confronto concorrenziale, che deve basarsi su parametri tecnico economici attendibili e rispondenti al reale andamento dei prezzi di mercato. L'urgenza di dare risposta a simili impellenti esigenze ha trovato conferma anche nell'ultimo intervento del Governo che, all' art. 29 del d.l. n.
4/2022 (c.d. Sostegni ter), ha espressamente ribadito, in attesa delle future linee guida MIMS in materia, che le Stazioni Appaltanti possono procedere anche in modo autonomo all'aggiornamento dei prezziari. Tale aggiornamento, per essere reale ed efficace non può che tenere conto dei prezzi realmente predicati sul territorio regionale. Pertanto, la consulenza cosiddetta di merito, oltre a giustamente attribuire esclusivamente agli enti custodi della rete idrica e della strada provinciale, la responsabilità, ha adeguato il risarcimento, più che all'astratto prezziario regionale, a quello che realmente si pratica nel mercato attualmente per i lavori che sono necessari;
e non è stata fornita Co prova del contrario nelle osservazioni, che viceversa vi sono state per la;
importante poi è la questione di come era l'edificio prima del movimento franoso, domanda che doveva comunque essere Co considerata immanente dal consulente della anche se non espressamente, formulata, dal momento che a nessuno è consentito arricchirsi avendo una posizione migliore di quella che aveva prima di aver subito il danno. Le parti convenute quindi rispondono in solido del danno, quantificato ai fini interni di rivalsa 80% 20% Provincia di Teramo;
come quantificato dalla Ctu;
oltre CP_2 interessi, in misura legale, dalla data del ricorso per Atp al saldo effettivo. Per quanto riguarda le osservazioni di che le rotture sarebbero presunte e non si sarebbe quindi rilevato che i CP_2 danni sono stati viceversa provocati dalle cause naturali, frane unite alla cattiva tecnica costruttiva dei fabbricati, basti dire che ora il fronte è compatto e asciutto;
il terreno quindi, come ben evidenziato dagli accertamenti geologici, è franoso in tanto in quanto è stato interessato dalle rotture delle condotte, giustamente individuate negli effetti come da Ctu;
ed il fatto che tali rotture siano state indubbiamente causate dalla non perfetta manutenzione di strada e di tubazioni, è denotato dal fatto che ora il fronte non ha più i problemi che aveva;
e quindi il danno a edificio ed impianto fotovoltaico non può che essere stato causato dalle gravi perdite che hanno causato ruscellazioni, e CP_13
non hanno dimostrato né il caso fortuito ( riparate le reti e fatti migliori di regimazione delle
[...] acque della strada provinciale il problema è virtualmente sparito ) né di aver fatto del tutto per evitare pagina 4 di 6 la permeazione del terreno. Per quanto riguarda la rottura delle tubature non è stata “desunta” dal Ctu, ma giustamente data presupposta per i rigorosi accertamenti effettuati in sede di Atp;
ove al consulente non fu mai dato del visionario, ma furono suggerite cause alternative, quali movimenti franosi, precipitazioni abbondanti. Del resto, ora il fronte è compatto e asciutto, sicuramente non lo fu Co all'epoca della;
ed è indubbio che lavori sono stati effettuati sia sulle tubature che sulla strada provinciale;
pertanto giustamente il Ctu ha constatato quello che ha visto, ed ha dato per presupposto quello che è stato visto e scientificamente misurato dal Ctu dell'app, con un geologo. Ove le cause fossero state naturali, non si spiegherebbe perché, una volta riparate le condutture, come per incanto il terreno è compatto ed asciutto. Non è infine vero che non è stato correttamente valutato l'impatto della regimazione delle acque della strada provinciale, a cui è stato viceversa dedicato uno studio accurato;
ed inoltre, pur potendolo processualmente fare, si stigmatizza il sistema di affidare alle comparse conclusionali anziché alle critiche al Ctu nei termini concessi le osservazioni, che sono di natura essenzialmente tecnica, e che non risultano essere pervenute al Ctu. Trattandosi di danno da cose in custodia, per cui la responsabilità è presunta e va provato di aver fatto di tutto per evitare il CP_ sinistro, le chiamate in causa sia di UNsai ed , da parte di che di UNsai, da CP_2 parte della Provincia di Teramo, sono fondate. poiché la disciplina della decadenza (art. 1669, primo comma) e della prescrizione (art. 1669, secondo comma) hanno lo scopo di non onerare il danneggiato della proposizione di domande generiche a carattere esplorativo, è necessario che la denuncia, per far decorrere il successivo termine prescrizionale, rilevi una conoscenza sufficientemente completa del vizio e della responsabilità per lo stesso (Cass. 16 febbraio 2015, n. 3040; cfr. anche, in precedenza, Cass. 7/01/2000, n. 81 e, successivamente, Cass. 17/10/2017, n.
24486). ( citate da Cassazione, 1919/25). Pertanto non si ravvede decadenza nel caso concreto;
giustamente e i sono attivate all'esito dell'ATP, avendo avuto sufficiente CP_3 CP_2 cognizione dei sinistro assicurato. Qui si tratta di un danno da cose in custodia, derivante da attività effettuata, nel caso di specie con ritardo ma effettuata, svolto con ogni mezzo e metodologia ritenuta utile o necessaria;
per cui la deve rispondere della concausa derivata dalle fratture di CP_3 trazione della strada, non abbastanza messa in sicurezza in modo efficace, come successivamente è stato fatto, che hanno la rottura della condotta distributrice;
il fatto che non si abbia contezza di come fosse la carreggiata nel 2013 non esime la custode dal dare dimostrazione di aver fatto del CP_3 tutto per evitarne la pericolosità sub spaecie mancato impatto sul terreno;
e per questo ne risponde, e l'Assicurazione non può affermare che si tratti di rischio escluso, la custodia rientrando nell'attività il cui rischio viene assicurato. Il sinistro pertanto è in garanzia. Il fatto che ora il fronte sia compatto e asciutto rende non efficace la eccezione di aggravamento del rischio, efficacemente circoscritto fino all'annullamento dalla Provincia e da on le successive opere effettuate. La rottura non è CP_2 stata determinata dalla eccezionalità degli eventi;
e non è stata data prova di aver fatto di tutto, alla luce della migliore tecnica, per evitare pericolosità di condutture e reti, e di non esservi riusciti per la eccezionalità degli eventi;
prova ne è che, non sapendosi bene quale fosse allora la situazione,
e on la chiarificano;
soprattutto alla luce delle puntuali carenze costruttive di CP_3 CP_2 Co rete idrica e strada provinciale ben delineate dalla e confermate come valide per la metodologia dalla Ctu. Il fatto che ora la situazione del fronte sia stabile rende anche vana la eccezione di carenza di alea come affermata dall'assicurazione di la involontarie è denotata proprio dal fatto CP_2 che, sia pur non con sollecitudine e non in modo da evitare gli importanti danni per cui è causa, gli enti hanno operato per ovviare alla situazione;
per cui non si vede perché le assicurazioni non debbano risponderne. Quanto alla deduzione di nullità della perizia per omesso deposito della bozza, questa risulta regolarmente depositata dal Ctu;
ove effettivamente non lo sia stata, dovrebbe impugnare l'assicurazione la Ctu con il rimedio della querela di falso, per non aver effettuato il ctu operazioni CP_ materiali che viceversa dichiara di aver effettuato. Lo stesso vale per;
non può definirsi intenzionale il comportamento di trovatasi per legge ad ereditare da Comuni, e altri enti CP_2 territoriali, tubature obsolete, alle quali ha posto rimedio, sovente con la necessitata logica del pronto intervento e dell'intervento spot;
per cui da tale responsabilità, che è pur sempre presunta perché da danno di cose in custodia, per cui è chiamata a rispondere, non si vede quale intenzionalità possa essere invocata, tanto più che il protrarsi della causa almeno ha dato modo di appurare con certezza che ora il problema è risolto. Non vi è stata alcuna prova di concorso di colpa a carico degli attori, e nemmeno concretamente è stata ipotizzata;
non si vede come la vetustà dell'edificio, di cui già si è pagina 5 di 6 tenuto conto in sede di determinazione del danno, abbia anche contribuito in modo concreto sull'evento; non è stata individuata alcuna opera di difesa dalle acque esigibile e non adottata dai proprietari e comodatari. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Condanna e in solido a pagare agli attori , Controparte_3 CP_2 Parte_1 Pt_2
, : la somma di euro 150.479,30, di cui per l'impianto fotovoltaico
[...] CP_1 Parte_3 euro 18 mila;
oltre interessi, in misura legale, dalla data del ricorso per accertamento tecnico preventivo, fino al saldo effettivo. Ai fini della rivalsa interna e della copertura assicurativa determina esponsabile all'80% e Provincia di Teramo Responsabile al 20%. Dichiara tenute a CP_2 manlevare delle conseguenze pregiudizievoli della sentenza, sia per Controparte_9 he per , in virtù delle rispettive polizze;
e Exim Asig AS, per CP_2 Controparte_3 CP_2 in virtù della polizza 11010/10.01 2013; in solido, con non
[...] Controparte_15 potendosi determinare quando si siano verificati i danni tra il 2013 e il 2015; e quindi tenute a manlevare i propri rispettivi enti assicurati delle conseguenze pregiudizievoli della predetta sentenza, subentrando in rivalsa nei diritti degli assicurati secondo le attribuzioni di responsabilità indicate dal
Ctu in caso di esecuzione contro uno solo dei danneggianti. Condanna e Controparte_3 CP_2 lle spese di lite, degli attori, che determina in euro 14103 per compensi, oltre esborsi, accessori
[...] e rimborso forfetario 15% per il giudizio di merito;
euro 2337 per compensi, oltre esborsi accessori e rimborso forfetario 15% per atp;
oltre spese di ctu e atp come liquidate e spese di ctp nei due procedimenti come fatturate.Condanna le assicurazioni a pagare a e Controparte_3 CP_2 le spese di lite, che liquida in euro 14103 per compensi, oltre rimborso forfetario 15%, esborsi documentati ed accessori di legge, ed oltre spese di ctu come liquidate e spese di ctp come fatturate.
Teramo, 24 Febbraio 2025. Il Giudice Pietro Merletti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 565/2016 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DI NICOLA PIERO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. BARTOLOMEI GIANLUCA ( VIA SARDEGNA 8 TORTORETO;
C.F._2
, elettivamente domiciliato in VIA SARDEGNA N.8 64018 TORTORETOpresso il difensore avv. DI
NICOLA PIERO (C.F. , con il patrocinio dell'avv. DI NICOLA PIERO e CP_1 C.F._3 dell'avv. BARTOLOMEI GIANLUCA ( VIA SARDEGNA 8 TORTORETO;
C.F._2
, elettivamente domiciliato in VIA SARDEGNA N.8 64018 TORTORETOpresso il difensore avv. DI
NICOLA PIERO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI NICOLA PIERO e Parte_2 C.F._4 dell'avv. BARTOLOMEI GIANLUCA ( VIA SARDEGNA 8 TORTORETO;
C.F._2
, elettivamente domiciliato in VIA SARDEGNA N.8 64018 TORTORETOpresso il difensore avv. DI NICOLA PIERO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI NICOLA PIERO e Parte_3 C.F._5 dell'avv. BARTOLOMEI GIANLUCA ( VIA SARDEGNA 8 TORTORETO;
C.F._2
, elettivamente domiciliato in VIA SARDEGNA N.8 64018 TORTORETOpresso il difensore avv. DI
NICOLA PIERO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. ROSCI MARINA CP_2
( ) CIRCONVALLAZIONE RAGUSA, 33 64100 TERAMO;
, elettivamente C.F._6 domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. ZECCHINO ANTONIO Controparte_3 ( VIA MILLI,2 TERAMO;
C.F._7 Parte_4
( ) PRESSO DI TERAMO, VIA G.MILLI N.2 64100 C.F._8 CP_3
TERAMO; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
UNSai Ass.ni S.p.A., CF e PI: , con sede e direzione in Bologna, via Stalingrado n. P.IVA_1
45, convenzionante per la RC la già denominata quale CP_2 Controparte_4
pagina 1 di 6 incorporante di: Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
il tutto con effetto dal 6 Gennaio 2014, giusta atto di fusione del 31/12/2013 a rogito notaio
[...] di Bologna (Rep. 53712, Racc. 34018), in persona del suo procuratore ad negotia, Dr. Per_1 [...]
munito dei poteri di rappresentanza legale in forza di procura speciale del 3 giugno 2014 in Per_2 autentica Notaio dott. rep./fascicolo n. rappresentata e difesa, in virtù Persona_3 P.IVA_2 di procura a margine del presente atto, dall'avv. Giuseppe Falace , C.F. e con C.F._9 elezione di domicilio presso il suo studio a 64100 Teramo, in via C. Battisti nc. 66 (l'avv. Giuseppe Falace dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui agli artt. 133 co. 3, 134 co. 3 e 176 co. 2 c.p.c. all'indirizzo di posta elettronica certificata e/o al numero di Email_1 telefax: P.IVA_3
Terzo chiamato in causa dalla : con avv. Giuseppe Falace CP_2 Controparte_8
(P. Iva n. , in persona del Controparte_9 P.IVA_1 procuratore ad negotia dott. rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Colitti (C.F. Persona_2
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso e nello studio di lei sito C.F._10 in Pescara alla Via Nicola Fabrizi n. 60; l'avv. Roberta Colitti chiede ex artt. 133, 134 e 136 c.p.c. che le comunicazioni, le ordinanze ed il deposito della sentenza le siano comunicati a mezzo fax al n. 0854213233, ovvero per posta elettronica certificata all'indirizzo nel Email_2 rispetto della normativa vigente
Terza chiamata in causa da . Controparte_3
in persona del legale Controparte_10 rappresentante pro tempore, dott. , con sede in Bucarest (Romania), Sector 1, Bd. Controparte_11
Aviatorilor 33, rappresentata e difesa in virtù di procura allegata al presente atto, dagli avv.ti Saverio Occhipinti (CF ), p.e.c. , ed C.F._11 Email_3
Emanuele Occhipinti (C.F. ), con i quali è elettivamente domiciliata presso lo C.F._12 studio dell'avv. Danilo Consorti, in Corropoli (TE) alla Via Ungaretti n.4; Terza chiamata in causa da CP_2
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, e e chiedono al Parte_1 Parte_5 Parte_6 CP_1 tribunale di Teramo di accertare l'esistenza dei danni da loro subiti , in particolare quelli all'abitazione ed al terreno di proprietà di , all'impianto fotovoltaico di e Parte_1 CP_1 Parte_5
che dal mese di novembre del 2013 fino ai primi mesi del 2015 hanno subito costanti e Parte_6 copiose infiltrazioni d'acqua riconducibili ad una serie di guasti inficianti le condutture dell'acquedotto gestito dalla , tenuta responsabile ai sensi dell'articolo 2051 codice civile e quindi CP_2 tenuta e risarcire le conseguenze dell'elevatissimo ruscellamento d'acqua che verso valle permea proprietà ed impianti degli attori;
la convenuta aveva effettuato interventi a seguito di segnalazioni, però non risolutivi.La contesta la domanda, che si basa su una consulenza di accertamento CP_2 tecnico preventivo cui non hanno partecipato le assicurazioni,e chiama in causa le proprie assicurazioni UN Sai ed , e provincia di Teramo;
che si costituiscono invocando mancata CP_10 copertura assicurativa se dipende da omessa manutenzione, caso fortuito da evento naturale, la provincia invocando la non applicabilità dell'articolo 2051 per l'estensione del bene demaniale. Invoca la piena operatività della polizza quanto alla presunta omessa regimazione delle acque. A sua volta la chiama in causa la propria assicurazione, UNSai. Condotta istruttoria con Controparte_3 consulenza tecnica di ufficio, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Il ctu ha indirizzato, con l'ausilio di un geologo, le proprie indagini sulle eventuali cause e concause che possono aver determinato i danni lamentati dagli attori, ovvero la presenza di movimenti franosi, l'assenza di idonei sistemi di raccolta di acqua piovana o regimentazione delle acque stradali, le abbondanti precipitazioni, l'interferenza costruttiva dei fabbricati. Non sono perimetrate aree con forme gravitative di versante e relative forme lineari nelle cartografie ufficiali del PAI. Sono state notate nel sopralluogo degli ausiliari architetto e geologo fratture di trazione con forme lineari sulla strada ed in corrispondenza dei pannelli fotovoltaici. Variazioni del manto stradale a seguito della trazione sono visibili sin dal 2010.La condotta principale corre parallelamente alla strada provinciale 6 e quindi le fratture di trazione non hanno inciso sulla rottura della condotta principale;
non si può escludere che abbiano influito sulla rottura della distributrice che corre parallelamente alla principale, ed è interessata dalla frattura di trazione visibile e sempre presente nel corso degli anni dal 2010 ad oggi. La strada provinciale 6 è munita di cunette sul lato destro per la raccolta dell'acqua piovana, anche se tenute con scarsa manutenzione, e di una cunetta in calcestruzzo sul lato opposto, proprio nel lato che comprende il pozzetto di diramazione dell'acquedotto del È stato possibile anche CP_2 riscontrare una leggera pendenza trasversale dalla carreggiata proprio poco prima dell'imbocco della diramazione che conduce alla abitazione;
detto imbocco è situato poco dopo una leggera Pt_1 curva a destra e per questo l'acqua piovana viene indirizzata dal lato destro quello sinistro verso la cunetta in calcestruzzo. Non è possibile per il Consulente affermare quale fosse lo stato della carreggiata stradale alla data degli eventi in causa. gli eccezionali eventi verificatisi nel 2017, tra cui una forte nevicata ed eventi tellurici di notevole magnitudine, non risulta abbiano provocato alcun danno alle strutture in oggetto né tantomeno al versante. quanto ai danni, il corpo di più recente realizzazione presenta un quadro fessurativo limitato al distacco delle tamponature e delle ripartizioni interne dalla struttura portante in cemento armato oltreché un abbassamento del primo solaio, nella zona di contatto con l'altro corpo, che ha provocato lesioni sui pavimenti;
l 'altro corpo, di più vecchia realizzazione, presenta un quadro fessurativo più marcato, localmente molto grave, localizzato nelle murature portanti interne ed esterne con lesioni passanti. questo corpo di fabbrica presenta un importante cedimento del piano di fondazione.l'impianto fotovoltaico ha subito una deformazione della struttura metallica che sostiene i pannelli a causa della frattura di trazione creatasi in seguito alla eccessiva imbibizione del terreno, quasi esclusivamente nella parte centrale dell'impianto. Per eliminare i vizi e per il ripristino strutturale del fabbricato occorrono due tipi di intervento: esecuzione di opere di consolidamento strutturale delle fondazioni, a mezzo di sottofondazioni in corrispondenza della porzione più vecchia del fabbricato dove lo strato del terreno è stato maggiormente alterato;
e ripristino delle porzioni murarie lesionate nonché del piano di solaio al piano primo, dove sono presenti lesioni a pavimento e una marcata pendenza. quelli necessari per l'impianto fotovoltaico consistono nello smontaggio dei pannelli, nel ripristino della verticalità dei pali di sostegno e loro ricollega mento pagina 3 di 6 alle strutture orizzontali e nel rimontaggio dei pannelli;
sarà necessaria la collaborazione di un elettricista specializzato per scollegare, ricollegare l'impianto e renderlo di nuovo funzionale al 100%. il terreno è asciutto ed il versante è stabile. I danni per cui è causa al fabbricato ed all'impianto fotovoltaico sono stati sostanzialmente causati dalla enorme fuoriuscita di acqua dalle condotte ruzzo reti, acqua che si è infiltrata negli strati superficiali del terreno fino a raggiungere le fondazioni del fabbricato ed a compromettere le caratteristiche geotecniche del terreno stesso, causando un abbassamento delle fondazioni con conseguenti lesioni alle murature sovrastanti;
la stessa acqua ha creato nuove linee di frattura a valle del fabbricato che ha provocato i danni all'impianto fotovoltaico. A questa circostanza si può ascrivere una percentuale non inferiore all'80%; una concausa, a cui il consulente ascrive una percentuale del 20% può essere individuata nella presenza di fratture di trazione sulla strada provinciale che potrebbe aver provocato la rottura del sole condotta distributrice;
non vengono individuate a parere del consulente e secondo quanto dettagliatamente riportato, altre concause che abbiano provocato la rottura dei tubi o che abbiano arrecato danni al fabbricato in oggetto. Quindi il totale del rimborso spettante all'attrice, detratte le opere che comunque si sarebbero rese necessarie attesa la vetustà dell'impianto, è pari ad euro 150.479,30 euro. Non sono pervenute osservazioni alla Consulenza. Questa Consulenza si lascia preferire rispetto alla Consulenza tecnica effettuata in via preventiva;
intanto perché dà atto che ora il fondo è asciutto e compatto, per cui alcune importanti voci di spesa, quali il consolidamento delle fondazioni, ora sono commisurate alla effettiva realtà, come ora effettivamente si presenta. Va poi riscontrata la vetustà dell'edificio, di cui per alcune opere ha tenuto conto il Ctu del merito, espungendo giustamente una percentuale dal risarcimento effettivamente spettante. Va poi rilevato che i prezzi utilizzati dall'ATP sono quelli del prezziario Regionale Abruzzo 2014, e che non ha tenuto conto, perché non richiestogli, di eventuali preesistenze. Quanto al parametro del prezziario regionale, giustamente il Tar Napoli, con decisione T.A.R. , Napoli , sez. I , 23/06/2023 , n. 3776, ha affermato che
Corrisponde ad un principio di responsabilità, economicità e buona amministrazione l'obbligo per le Stazioni appaltanti di non limitarsi ad adottare un prezziario aggiornato, ma effettuare una verifica attenta della congruità dei prezzi posti a base di gara, e ciò nell'ottica di salvaguardare la par condicio e la serietà del confronto concorrenziale, che deve basarsi su parametri tecnico economici attendibili e rispondenti al reale andamento dei prezzi di mercato. L'urgenza di dare risposta a simili impellenti esigenze ha trovato conferma anche nell'ultimo intervento del Governo che, all' art. 29 del d.l. n.
4/2022 (c.d. Sostegni ter), ha espressamente ribadito, in attesa delle future linee guida MIMS in materia, che le Stazioni Appaltanti possono procedere anche in modo autonomo all'aggiornamento dei prezziari. Tale aggiornamento, per essere reale ed efficace non può che tenere conto dei prezzi realmente predicati sul territorio regionale. Pertanto, la consulenza cosiddetta di merito, oltre a giustamente attribuire esclusivamente agli enti custodi della rete idrica e della strada provinciale, la responsabilità, ha adeguato il risarcimento, più che all'astratto prezziario regionale, a quello che realmente si pratica nel mercato attualmente per i lavori che sono necessari;
e non è stata fornita Co prova del contrario nelle osservazioni, che viceversa vi sono state per la;
importante poi è la questione di come era l'edificio prima del movimento franoso, domanda che doveva comunque essere Co considerata immanente dal consulente della anche se non espressamente, formulata, dal momento che a nessuno è consentito arricchirsi avendo una posizione migliore di quella che aveva prima di aver subito il danno. Le parti convenute quindi rispondono in solido del danno, quantificato ai fini interni di rivalsa 80% 20% Provincia di Teramo;
come quantificato dalla Ctu;
oltre CP_2 interessi, in misura legale, dalla data del ricorso per Atp al saldo effettivo. Per quanto riguarda le osservazioni di che le rotture sarebbero presunte e non si sarebbe quindi rilevato che i CP_2 danni sono stati viceversa provocati dalle cause naturali, frane unite alla cattiva tecnica costruttiva dei fabbricati, basti dire che ora il fronte è compatto e asciutto;
il terreno quindi, come ben evidenziato dagli accertamenti geologici, è franoso in tanto in quanto è stato interessato dalle rotture delle condotte, giustamente individuate negli effetti come da Ctu;
ed il fatto che tali rotture siano state indubbiamente causate dalla non perfetta manutenzione di strada e di tubazioni, è denotato dal fatto che ora il fronte non ha più i problemi che aveva;
e quindi il danno a edificio ed impianto fotovoltaico non può che essere stato causato dalle gravi perdite che hanno causato ruscellazioni, e CP_13
non hanno dimostrato né il caso fortuito ( riparate le reti e fatti migliori di regimazione delle
[...] acque della strada provinciale il problema è virtualmente sparito ) né di aver fatto del tutto per evitare pagina 4 di 6 la permeazione del terreno. Per quanto riguarda la rottura delle tubature non è stata “desunta” dal Ctu, ma giustamente data presupposta per i rigorosi accertamenti effettuati in sede di Atp;
ove al consulente non fu mai dato del visionario, ma furono suggerite cause alternative, quali movimenti franosi, precipitazioni abbondanti. Del resto, ora il fronte è compatto e asciutto, sicuramente non lo fu Co all'epoca della;
ed è indubbio che lavori sono stati effettuati sia sulle tubature che sulla strada provinciale;
pertanto giustamente il Ctu ha constatato quello che ha visto, ed ha dato per presupposto quello che è stato visto e scientificamente misurato dal Ctu dell'app, con un geologo. Ove le cause fossero state naturali, non si spiegherebbe perché, una volta riparate le condutture, come per incanto il terreno è compatto ed asciutto. Non è infine vero che non è stato correttamente valutato l'impatto della regimazione delle acque della strada provinciale, a cui è stato viceversa dedicato uno studio accurato;
ed inoltre, pur potendolo processualmente fare, si stigmatizza il sistema di affidare alle comparse conclusionali anziché alle critiche al Ctu nei termini concessi le osservazioni, che sono di natura essenzialmente tecnica, e che non risultano essere pervenute al Ctu. Trattandosi di danno da cose in custodia, per cui la responsabilità è presunta e va provato di aver fatto di tutto per evitare il CP_ sinistro, le chiamate in causa sia di UNsai ed , da parte di che di UNsai, da CP_2 parte della Provincia di Teramo, sono fondate. poiché la disciplina della decadenza (art. 1669, primo comma) e della prescrizione (art. 1669, secondo comma) hanno lo scopo di non onerare il danneggiato della proposizione di domande generiche a carattere esplorativo, è necessario che la denuncia, per far decorrere il successivo termine prescrizionale, rilevi una conoscenza sufficientemente completa del vizio e della responsabilità per lo stesso (Cass. 16 febbraio 2015, n. 3040; cfr. anche, in precedenza, Cass. 7/01/2000, n. 81 e, successivamente, Cass. 17/10/2017, n.
24486). ( citate da Cassazione, 1919/25). Pertanto non si ravvede decadenza nel caso concreto;
giustamente e i sono attivate all'esito dell'ATP, avendo avuto sufficiente CP_3 CP_2 cognizione dei sinistro assicurato. Qui si tratta di un danno da cose in custodia, derivante da attività effettuata, nel caso di specie con ritardo ma effettuata, svolto con ogni mezzo e metodologia ritenuta utile o necessaria;
per cui la deve rispondere della concausa derivata dalle fratture di CP_3 trazione della strada, non abbastanza messa in sicurezza in modo efficace, come successivamente è stato fatto, che hanno la rottura della condotta distributrice;
il fatto che non si abbia contezza di come fosse la carreggiata nel 2013 non esime la custode dal dare dimostrazione di aver fatto del CP_3 tutto per evitarne la pericolosità sub spaecie mancato impatto sul terreno;
e per questo ne risponde, e l'Assicurazione non può affermare che si tratti di rischio escluso, la custodia rientrando nell'attività il cui rischio viene assicurato. Il sinistro pertanto è in garanzia. Il fatto che ora il fronte sia compatto e asciutto rende non efficace la eccezione di aggravamento del rischio, efficacemente circoscritto fino all'annullamento dalla Provincia e da on le successive opere effettuate. La rottura non è CP_2 stata determinata dalla eccezionalità degli eventi;
e non è stata data prova di aver fatto di tutto, alla luce della migliore tecnica, per evitare pericolosità di condutture e reti, e di non esservi riusciti per la eccezionalità degli eventi;
prova ne è che, non sapendosi bene quale fosse allora la situazione,
e on la chiarificano;
soprattutto alla luce delle puntuali carenze costruttive di CP_3 CP_2 Co rete idrica e strada provinciale ben delineate dalla e confermate come valide per la metodologia dalla Ctu. Il fatto che ora la situazione del fronte sia stabile rende anche vana la eccezione di carenza di alea come affermata dall'assicurazione di la involontarie è denotata proprio dal fatto CP_2 che, sia pur non con sollecitudine e non in modo da evitare gli importanti danni per cui è causa, gli enti hanno operato per ovviare alla situazione;
per cui non si vede perché le assicurazioni non debbano risponderne. Quanto alla deduzione di nullità della perizia per omesso deposito della bozza, questa risulta regolarmente depositata dal Ctu;
ove effettivamente non lo sia stata, dovrebbe impugnare l'assicurazione la Ctu con il rimedio della querela di falso, per non aver effettuato il ctu operazioni CP_ materiali che viceversa dichiara di aver effettuato. Lo stesso vale per;
non può definirsi intenzionale il comportamento di trovatasi per legge ad ereditare da Comuni, e altri enti CP_2 territoriali, tubature obsolete, alle quali ha posto rimedio, sovente con la necessitata logica del pronto intervento e dell'intervento spot;
per cui da tale responsabilità, che è pur sempre presunta perché da danno di cose in custodia, per cui è chiamata a rispondere, non si vede quale intenzionalità possa essere invocata, tanto più che il protrarsi della causa almeno ha dato modo di appurare con certezza che ora il problema è risolto. Non vi è stata alcuna prova di concorso di colpa a carico degli attori, e nemmeno concretamente è stata ipotizzata;
non si vede come la vetustà dell'edificio, di cui già si è pagina 5 di 6 tenuto conto in sede di determinazione del danno, abbia anche contribuito in modo concreto sull'evento; non è stata individuata alcuna opera di difesa dalle acque esigibile e non adottata dai proprietari e comodatari. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Condanna e in solido a pagare agli attori , Controparte_3 CP_2 Parte_1 Pt_2
, : la somma di euro 150.479,30, di cui per l'impianto fotovoltaico
[...] CP_1 Parte_3 euro 18 mila;
oltre interessi, in misura legale, dalla data del ricorso per accertamento tecnico preventivo, fino al saldo effettivo. Ai fini della rivalsa interna e della copertura assicurativa determina esponsabile all'80% e Provincia di Teramo Responsabile al 20%. Dichiara tenute a CP_2 manlevare delle conseguenze pregiudizievoli della sentenza, sia per Controparte_9 he per , in virtù delle rispettive polizze;
e Exim Asig AS, per CP_2 Controparte_3 CP_2 in virtù della polizza 11010/10.01 2013; in solido, con non
[...] Controparte_15 potendosi determinare quando si siano verificati i danni tra il 2013 e il 2015; e quindi tenute a manlevare i propri rispettivi enti assicurati delle conseguenze pregiudizievoli della predetta sentenza, subentrando in rivalsa nei diritti degli assicurati secondo le attribuzioni di responsabilità indicate dal
Ctu in caso di esecuzione contro uno solo dei danneggianti. Condanna e Controparte_3 CP_2 lle spese di lite, degli attori, che determina in euro 14103 per compensi, oltre esborsi, accessori
[...] e rimborso forfetario 15% per il giudizio di merito;
euro 2337 per compensi, oltre esborsi accessori e rimborso forfetario 15% per atp;
oltre spese di ctu e atp come liquidate e spese di ctp nei due procedimenti come fatturate.Condanna le assicurazioni a pagare a e Controparte_3 CP_2 le spese di lite, che liquida in euro 14103 per compensi, oltre rimborso forfetario 15%, esborsi documentati ed accessori di legge, ed oltre spese di ctu come liquidate e spese di ctp come fatturate.
Teramo, 24 Febbraio 2025. Il Giudice Pietro Merletti
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