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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 17/10/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
R. G. 1632/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di ROVIGO
-SEZIONE CIVILE- Il Giudice dott.ssa LA Di AN
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1632/2024 promossa da
(c.f. , in persona del Curatore, Dott. Parte_1 P.IVA_1
, con il patrocinio dell'Avv. Marco Petternella, elettivamente Parte_2 domiciliato presso lo studio legale del difensore, sito in Rovigo, via Angeli n. 30,
contro
(p. iva , con il patrocinio degli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_2
AN TT e IA LL TT, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Torino, c.so Vinzaglio 2.
Oggetto: assicurazione contro danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte ricorrente:
“il dichiara di rinunciare alla domanda proposta nei confronti Parte_1 di a spese di lite compensate. Controparte_1
Per parte resistente: L'avv. Faletti a questo punto chiede sia dichiarata la cessazione della materia del contendere e dichiara di non opporsi alla pronuncia di compensazione delle spese di lite richiesta dalla controparte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 undecies e ss. c.p.c. depositato il 16.10.2024 il
[...]
in persona del Curatore, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 esponendo che la società in bonis svolgeva attività di raccolta,
[...] Parte_1 trattamento, smaltimento di rifiuti e recupero di materiali all'interno del proprio stabilimento in locazione ad Agri.Bio. Soggiungeva che il Controparte_2
22.09.2014, in prossimità della vasca “D”, si era verificato un grave incidente che
1 aveva determinato la morte di , e Persona_1 CP_3 CP_4 [...]
, nonché lesioni personali a . CP_5 Parte_3
Esponeva in particolare che, mentre nella vasca D veniva scaricato acido solforico da una autocisterna condotta da , dipendente dell'impresa Persona_1 CP_6
incaricata del trasporto, si era sprigionata una nube di acido solfidrico che
[...] aveva cagionato la morte dell'autista; successivamente, e , CP_3 CP_4 dipendenti di avvedutisi di quanto stava accadendo tramite il sistema Parte_1 di videosorveglianza interno, erano accorsi per soccorrere , venendo Persona_1
a loro volta investiti dalla nube;
l'esalazione tossica aveva poi attinto , Parte_3 anch'egli dipendente di il quale veniva però tempestivamente Parte_1 soccorso da , riuscendo così a salvarsi;
solo qualche ora dopo veniva Persona_2 rinvenuto il cadavere di , pure dipendente di il quale Controparte_5 Parte_1 stava lavorando non lontano dalla vasca D.
Il precisava che l'intestato Tribunale, all'esito del processo penale di primo Parte_1 grado, aveva pronunciato sentenza di condanna, nei confronti di , CP_7
, e liquidando una provvisionale CP_8 CP_9 Persona_2 immediatamente esecutiva a favore delle parti civili costituite, con rimessione delle stesse innanzi al giudice civile per la liquidazione definitiva, e che tale pronuncia era diventata irrevocabile a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 35897/2023 emessa in data 11.07.2023.
Proseguiva il Fallimento deducendo che, nelle more del processo penale, Parte_1 era stata dichiarata fallita con sentenza n. 6/2018 del Tribunale di Rovigo in data
[...]
22.1.2018 e che, di tutte le parti civili costituite nel procedimento penale, solo CP_10 si era insinuato al passivo fallimentare, a titolo di regresso ex artt. 10 e 11 RD 1124/1965, per le somme corrisposte medio tempore agli aventi diritto ( Pt_3
, i congiunti di di , di e di
[...] CP_3 Persona_1 Controparte_5 CP_4
), sicché il credito era stato ammesso al passivo del
[...] Parte_1
a seguito di opposizione allo stato passivo, con decreto del Tribunale di Rovigo
[...] in data 19.12.2022, per l'importo di € 1.046.732,40, di cui € 1.032.957,27 oltre agli interessi decorrenti dall'erogazione della somma sino alla sentenza dichiarativa di fallimento, in chirografo, ed € 13.775,13 oltre agli interessi ai sensi dell'art. 55 l.fall. in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1) c.c.
L'odierna parte attrice deduceva che aveva stipulato con Parte_1 [...] la polizza per responsabilità civile verso terzi (RCT) e Controparte_1 CP_11 verso prestatori di lavoro (RCO) n. 640.058.0000901365, prorogata tacitamente di anno in anno, come da condizioni contrattuali e con massimale assicurato pari a 3.000.000,00 per sinistro. Segnatamente, la curatela invocava l'operatività della polizza, sul rilievo che l'attività di gestione, stoccaggio e condizionamento dei fanghi agroalimentari, nello svolgimento della quale era occorso l'infortunio, sarebbe ricompresa tra quelle oggetto di assicurazione, per le quali gli artt. 2 e 3 delle condizioni generali prevedono l'obbligo della Compagnia di tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni
2 personali e per danneggiamenti (in riferimento alla posizione di , dipendente Per_1 dell'impresa e "degli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui CP_6 dipendenti" (relativamente alle posizioni di , e ). CP_3 CP_4 Per_3 Pt_3
Il sottolineava, altresì, che la Compagnia, pur costantemente aggiornata
Parte_1 degli sviluppi processuali, non aveva dato riscontro alle richieste di liquidazione, sicché domandava la condanna della convenuta al pagamento in favore del della
Parte_1 somma di € 1.046.732,40 a titolo di indennizzo, pari all'importo del credito di CP_10 ammesso al passivo del di cui € 1.032.957,27 con
Parte_1 collocazione chirografaria, oltre agli interessi dall'erogazione della somma sino alla sentenza dichiarativa del fallimento, ed € 13.775,13 oltre interessi ai sensi dell'art. 55 l.fall. in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1) c.c., nonché agli interessi legali dalla data della dichiarazione di fallimento di o, in subordine, dalla diversa
Parte_1 data che fosse ritenuta di giustizia, e dal deposito della domanda ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. in misura pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, fino al saldo.
2. Costituitasi in giudizio, la convenuta contestava la fondatezza della domanda ex adverso proposta. Eccepiva infatti il difetto di operatività della polizza, in quanto si verterebbe nelle ipotesi di esclusione delle garanzia contrattualmente previste, e segnatamente: (i) la non corrispondenza tra l'attività connessa al sinistro e quella oggetto di polizza, non sostanziandosi la prima nel mero trattamento e stoccaggio di fanghi;
(ii) l'aggravamento del rischio denunciato, poiché la modalità di conduzione dell'attività - in particolare quella posta in essere in prossimità della vasca D, con conseguente venefica emissione, diretta conseguenza di assenza di trattamenti specifici e dell'utilizzo nel processo produttivo di rifiuti anziché fanghi - avrebbe configurato una situazione non dichiarata in sede di stipula o in corso di vigenza della polizza;
(iii) la mancata intenzionale osservanza delle disposizioni di legge o delle prescrizioni contenute nella autorizzazione rilasciata ai fini dell'esercizio dell'attività condotta nello stabilimento;
(iv) l'insufficiente o cattiva manutenzione rispetto alle norme di buona tecnica.
Infine, la Compagnia deduceva che il sinistro in questione era stato cagionato con colpa grave da parte dell'assicurato, con conseguente applicazione dell'art. 1900 c.c.
3. Alla prima udienza dell'11.03.2025 il Giudice assegnava i termini massimi previsti dall'art. 281duodecies, quarto comma, c.p.c. e rinviava alla successiva udienza del 20.06.2025.
La trattazione del procedimento veniva ulteriormente rinviata, su richiesta di entrambe le parti, all'udienza del 26.09.2025, nella quale entrambi i difensori chiedevano un differimento della trattazione, conseguente alla dichiarazione di rinuncia agli atti formulata dal , ma subordinata alla compensazione delle Parte_1 spese di lite.
3 4. La causa - dopo un nuovo rinvio d'ufficio - è stata discussa all'odierna udienza del 17.10. 2025, all'esito della quale il Giudice ha trattenuto la controversia in decisione, preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe.
5. La rinuncia alla domanda formulata dal non necessita di Parte_1 accettazione della controparte e determina la cessazione della materia del contendere (“Cass., 12/10/2011 n. 23749, confermando un indirizzo consolidato, statuisce: "La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione.": Cass. Sez. 3, 19/12/2019 n. 33761, in motivazione).
6. Ė noto che la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese. (così, Cass. Sez. 2, 31/10/2023 n. 30251).
7. Nel caso di specie, la convenuta ha aderito alla domanda di compensazione delle spese processuali formulata dal il che rende superflua la Parte_1 disamina del profilo della soccombenza virtuale, finalizzato alla sola regolamentazione delle spese del giudizio.
8. Le spese di lite vanno dunque interamente compensate tra le parti.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 1632/2024 R.G. promossa dal
[...] nei confronti di Parte_1 Controparte_1
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- dichiara interamente compensate le spese processuali.
Rovigo, 17 ottobre 2025 il Giudice
LA Di AN
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di ROVIGO
-SEZIONE CIVILE- Il Giudice dott.ssa LA Di AN
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1632/2024 promossa da
(c.f. , in persona del Curatore, Dott. Parte_1 P.IVA_1
, con il patrocinio dell'Avv. Marco Petternella, elettivamente Parte_2 domiciliato presso lo studio legale del difensore, sito in Rovigo, via Angeli n. 30,
contro
(p. iva , con il patrocinio degli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_2
AN TT e IA LL TT, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Torino, c.so Vinzaglio 2.
Oggetto: assicurazione contro danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte ricorrente:
“il dichiara di rinunciare alla domanda proposta nei confronti Parte_1 di a spese di lite compensate. Controparte_1
Per parte resistente: L'avv. Faletti a questo punto chiede sia dichiarata la cessazione della materia del contendere e dichiara di non opporsi alla pronuncia di compensazione delle spese di lite richiesta dalla controparte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 undecies e ss. c.p.c. depositato il 16.10.2024 il
[...]
in persona del Curatore, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 esponendo che la società in bonis svolgeva attività di raccolta,
[...] Parte_1 trattamento, smaltimento di rifiuti e recupero di materiali all'interno del proprio stabilimento in locazione ad Agri.Bio. Soggiungeva che il Controparte_2
22.09.2014, in prossimità della vasca “D”, si era verificato un grave incidente che
1 aveva determinato la morte di , e Persona_1 CP_3 CP_4 [...]
, nonché lesioni personali a . CP_5 Parte_3
Esponeva in particolare che, mentre nella vasca D veniva scaricato acido solforico da una autocisterna condotta da , dipendente dell'impresa Persona_1 CP_6
incaricata del trasporto, si era sprigionata una nube di acido solfidrico che
[...] aveva cagionato la morte dell'autista; successivamente, e , CP_3 CP_4 dipendenti di avvedutisi di quanto stava accadendo tramite il sistema Parte_1 di videosorveglianza interno, erano accorsi per soccorrere , venendo Persona_1
a loro volta investiti dalla nube;
l'esalazione tossica aveva poi attinto , Parte_3 anch'egli dipendente di il quale veniva però tempestivamente Parte_1 soccorso da , riuscendo così a salvarsi;
solo qualche ora dopo veniva Persona_2 rinvenuto il cadavere di , pure dipendente di il quale Controparte_5 Parte_1 stava lavorando non lontano dalla vasca D.
Il precisava che l'intestato Tribunale, all'esito del processo penale di primo Parte_1 grado, aveva pronunciato sentenza di condanna, nei confronti di , CP_7
, e liquidando una provvisionale CP_8 CP_9 Persona_2 immediatamente esecutiva a favore delle parti civili costituite, con rimessione delle stesse innanzi al giudice civile per la liquidazione definitiva, e che tale pronuncia era diventata irrevocabile a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 35897/2023 emessa in data 11.07.2023.
Proseguiva il Fallimento deducendo che, nelle more del processo penale, Parte_1 era stata dichiarata fallita con sentenza n. 6/2018 del Tribunale di Rovigo in data
[...]
22.1.2018 e che, di tutte le parti civili costituite nel procedimento penale, solo CP_10 si era insinuato al passivo fallimentare, a titolo di regresso ex artt. 10 e 11 RD 1124/1965, per le somme corrisposte medio tempore agli aventi diritto ( Pt_3
, i congiunti di di , di e di
[...] CP_3 Persona_1 Controparte_5 CP_4
), sicché il credito era stato ammesso al passivo del
[...] Parte_1
a seguito di opposizione allo stato passivo, con decreto del Tribunale di Rovigo
[...] in data 19.12.2022, per l'importo di € 1.046.732,40, di cui € 1.032.957,27 oltre agli interessi decorrenti dall'erogazione della somma sino alla sentenza dichiarativa di fallimento, in chirografo, ed € 13.775,13 oltre agli interessi ai sensi dell'art. 55 l.fall. in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1) c.c.
L'odierna parte attrice deduceva che aveva stipulato con Parte_1 [...] la polizza per responsabilità civile verso terzi (RCT) e Controparte_1 CP_11 verso prestatori di lavoro (RCO) n. 640.058.0000901365, prorogata tacitamente di anno in anno, come da condizioni contrattuali e con massimale assicurato pari a 3.000.000,00 per sinistro. Segnatamente, la curatela invocava l'operatività della polizza, sul rilievo che l'attività di gestione, stoccaggio e condizionamento dei fanghi agroalimentari, nello svolgimento della quale era occorso l'infortunio, sarebbe ricompresa tra quelle oggetto di assicurazione, per le quali gli artt. 2 e 3 delle condizioni generali prevedono l'obbligo della Compagnia di tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni
2 personali e per danneggiamenti (in riferimento alla posizione di , dipendente Per_1 dell'impresa e "degli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui CP_6 dipendenti" (relativamente alle posizioni di , e ). CP_3 CP_4 Per_3 Pt_3
Il sottolineava, altresì, che la Compagnia, pur costantemente aggiornata
Parte_1 degli sviluppi processuali, non aveva dato riscontro alle richieste di liquidazione, sicché domandava la condanna della convenuta al pagamento in favore del della
Parte_1 somma di € 1.046.732,40 a titolo di indennizzo, pari all'importo del credito di CP_10 ammesso al passivo del di cui € 1.032.957,27 con
Parte_1 collocazione chirografaria, oltre agli interessi dall'erogazione della somma sino alla sentenza dichiarativa del fallimento, ed € 13.775,13 oltre interessi ai sensi dell'art. 55 l.fall. in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1) c.c., nonché agli interessi legali dalla data della dichiarazione di fallimento di o, in subordine, dalla diversa
Parte_1 data che fosse ritenuta di giustizia, e dal deposito della domanda ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. in misura pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, fino al saldo.
2. Costituitasi in giudizio, la convenuta contestava la fondatezza della domanda ex adverso proposta. Eccepiva infatti il difetto di operatività della polizza, in quanto si verterebbe nelle ipotesi di esclusione delle garanzia contrattualmente previste, e segnatamente: (i) la non corrispondenza tra l'attività connessa al sinistro e quella oggetto di polizza, non sostanziandosi la prima nel mero trattamento e stoccaggio di fanghi;
(ii) l'aggravamento del rischio denunciato, poiché la modalità di conduzione dell'attività - in particolare quella posta in essere in prossimità della vasca D, con conseguente venefica emissione, diretta conseguenza di assenza di trattamenti specifici e dell'utilizzo nel processo produttivo di rifiuti anziché fanghi - avrebbe configurato una situazione non dichiarata in sede di stipula o in corso di vigenza della polizza;
(iii) la mancata intenzionale osservanza delle disposizioni di legge o delle prescrizioni contenute nella autorizzazione rilasciata ai fini dell'esercizio dell'attività condotta nello stabilimento;
(iv) l'insufficiente o cattiva manutenzione rispetto alle norme di buona tecnica.
Infine, la Compagnia deduceva che il sinistro in questione era stato cagionato con colpa grave da parte dell'assicurato, con conseguente applicazione dell'art. 1900 c.c.
3. Alla prima udienza dell'11.03.2025 il Giudice assegnava i termini massimi previsti dall'art. 281duodecies, quarto comma, c.p.c. e rinviava alla successiva udienza del 20.06.2025.
La trattazione del procedimento veniva ulteriormente rinviata, su richiesta di entrambe le parti, all'udienza del 26.09.2025, nella quale entrambi i difensori chiedevano un differimento della trattazione, conseguente alla dichiarazione di rinuncia agli atti formulata dal , ma subordinata alla compensazione delle Parte_1 spese di lite.
3 4. La causa - dopo un nuovo rinvio d'ufficio - è stata discussa all'odierna udienza del 17.10. 2025, all'esito della quale il Giudice ha trattenuto la controversia in decisione, preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe.
5. La rinuncia alla domanda formulata dal non necessita di Parte_1 accettazione della controparte e determina la cessazione della materia del contendere (“Cass., 12/10/2011 n. 23749, confermando un indirizzo consolidato, statuisce: "La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione.": Cass. Sez. 3, 19/12/2019 n. 33761, in motivazione).
6. Ė noto che la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese. (così, Cass. Sez. 2, 31/10/2023 n. 30251).
7. Nel caso di specie, la convenuta ha aderito alla domanda di compensazione delle spese processuali formulata dal il che rende superflua la Parte_1 disamina del profilo della soccombenza virtuale, finalizzato alla sola regolamentazione delle spese del giudizio.
8. Le spese di lite vanno dunque interamente compensate tra le parti.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 1632/2024 R.G. promossa dal
[...] nei confronti di Parte_1 Controparte_1
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- dichiara interamente compensate le spese processuali.
Rovigo, 17 ottobre 2025 il Giudice
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