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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/06/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in persona del giudice dott.ssa Teresa Cianciulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. R.G. 1828/2022 avente ad oggetto: “azione di adempimento contrattuale”, vertente
TRA
c.f. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Bonalume Parte_1 P.IVA_1
e Michele Del Bene, giusta procura in calce all'atto di citazione, con domicilio digitale eletto ai seguenti indirizzi: ; Email_1 Email_2
attrice
E
(c.f. ), in persona del leg. rapp.te p.t.; Controparte_1 P.IVA_2
convenuto contumace
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la conveniva Parte_2
in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Avellino, il per sentirlo condannare Controparte_1
al pagamento, a titolo di inadempimento contrattuale o, in subordine, ai sensi dell'art. 2041 c.c.,
della somma di € 11.963,99, oltre interessi e spese di lite. La società attrice agiva in qualità di cessionaria dei crediti “attuali e futuri” vantati da
Hera Comm S.r.l. in forza del contratto di fornitura di energia elettrica stipulato con il convenuto
CP_1
L'attrice precisava che il credito era comprensivo degli importi delle fatture insolute,
degli interessi moratori, degli interessi anatocistici e delle spese di recupero ai sensi dell'art. 6
D. Lgs. 231/2002 in relazione sia alle fatture non pagate, che a quelle pagate in ritardo.
Instauratosi il contraddittorio, il convenuto, pur ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
Con la memoria depositata nel I termine dell'art. 183 co. VI c.p.c., l'attrice riduceva l'importo della domanda al pagamento delle sole somme per interessi moratori, interessi anatocistici e spese di recupero.
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dall'attrice. Indi, all'udienza del 31.01.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione del primo termine ex art. 190 c.p.c..
La domanda attorea è infondata per i motivi che si passano ad illustrare.
In applicazione della ragione più liquida, si rileva che, nel caso di specie, non può dirsi assolto l'onere di provare il fatto costitutivo della pretesa azionata. Infatti, non è stato depositato un contratto scritto per la fornitura di energia elettrica intercorso tra la società cedente il credito in favore dell'attrice ed il Comune di CP_1
Deve, infatti, osservarsi in punto di diritto che, quando parte di un contratto è
una pubblica amministrazione, anche nelle ipotesi in cui questa agisca iure privatorum, è
richiesta la forma scritta del contratto ad substantiam ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. n.
2240/1923; si tratta di un requisito finalizzato a garantire il regolare svolgimento dell'attività
amministrativa. Quindi, in assenza di un valido contratto redatto per iscritto tra le parti contraenti, la condotta posta in essere dal contraente nei confronti della P.A. non assume alcun rilievo giuridico contrattuale, mancando in radice l'accordo tra le parti, presupposto in base all'art. 1321 c.c. per la stipula di un valido contratto. È, cioè, necessaria, a pena di nullità, la redazione di un apposito documento, recante, tra l'altro, «la sottoscrizione del titolare dell'organo assegnatario del potere
di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi. Da ciò discende che
il contratto mancante della forma scritta non è suscettibile di sanatoria poiché gli atti negoziali
della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti
concludenti» (Cass. civ., sez. II, n. 29237/2023).
Deve, poi, precisarsi che la disciplina speciale prevista per i contratti con la P.A. è valida anche con riguardo ai contratti di fornitura c.d. in regime di salvaguardia. L'accesso a tale regime non esclude, infatti, la necessità del rispetto della disciplina dei contratti pubblici, quale normativa speciale imperativa non espressamente derogata, qualora l'utente sia un Comune,
come nel caso in esame.
E' evidente l'insufficienza della documentazione prodotta, rappresentata dai contratti di cessione del credito e dalla comunicazione dell'esito dell'attivazione del regime di salvaguardia.
Deve, poi, aggiungersi che l'atto con cui l'ente locale assume un obbligo contrattuale è
valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato a incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto appunto dall'art. 191 D.lgs. n. 267 del 2000 (cfr. Cass. civ., sez. III, n.
6298/2025).
Infine non può trovare accoglimento la domanda di condanna del ai sensi CP_1
dell'art. 2041 c.c., per assenza del requisito di sussidiarietà.
L'astratta possibilità per l'attrice di esperire un'altra azione anche nei confronti di un soggetto diverso dall'arricchito, che sia obbligato per legge o per contratto, esclude, infatti, la proponibilità dell'azione nei confronti dell'ente locale (Cass. civ., sez. III, n. 14944/2022). In definitiva, la domanda va rigettata.
La contumacia del convenuto rende inutile la decisione sulle spese di lite. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
1) rigetta la domanda.
Così deciso in Avellino, il 30.5.25
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in persona del giudice dott.ssa Teresa Cianciulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. R.G. 1828/2022 avente ad oggetto: “azione di adempimento contrattuale”, vertente
TRA
c.f. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Bonalume Parte_1 P.IVA_1
e Michele Del Bene, giusta procura in calce all'atto di citazione, con domicilio digitale eletto ai seguenti indirizzi: ; Email_1 Email_2
attrice
E
(c.f. ), in persona del leg. rapp.te p.t.; Controparte_1 P.IVA_2
convenuto contumace
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la conveniva Parte_2
in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Avellino, il per sentirlo condannare Controparte_1
al pagamento, a titolo di inadempimento contrattuale o, in subordine, ai sensi dell'art. 2041 c.c.,
della somma di € 11.963,99, oltre interessi e spese di lite. La società attrice agiva in qualità di cessionaria dei crediti “attuali e futuri” vantati da
Hera Comm S.r.l. in forza del contratto di fornitura di energia elettrica stipulato con il convenuto
CP_1
L'attrice precisava che il credito era comprensivo degli importi delle fatture insolute,
degli interessi moratori, degli interessi anatocistici e delle spese di recupero ai sensi dell'art. 6
D. Lgs. 231/2002 in relazione sia alle fatture non pagate, che a quelle pagate in ritardo.
Instauratosi il contraddittorio, il convenuto, pur ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
Con la memoria depositata nel I termine dell'art. 183 co. VI c.p.c., l'attrice riduceva l'importo della domanda al pagamento delle sole somme per interessi moratori, interessi anatocistici e spese di recupero.
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dall'attrice. Indi, all'udienza del 31.01.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione del primo termine ex art. 190 c.p.c..
La domanda attorea è infondata per i motivi che si passano ad illustrare.
In applicazione della ragione più liquida, si rileva che, nel caso di specie, non può dirsi assolto l'onere di provare il fatto costitutivo della pretesa azionata. Infatti, non è stato depositato un contratto scritto per la fornitura di energia elettrica intercorso tra la società cedente il credito in favore dell'attrice ed il Comune di CP_1
Deve, infatti, osservarsi in punto di diritto che, quando parte di un contratto è
una pubblica amministrazione, anche nelle ipotesi in cui questa agisca iure privatorum, è
richiesta la forma scritta del contratto ad substantiam ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. n.
2240/1923; si tratta di un requisito finalizzato a garantire il regolare svolgimento dell'attività
amministrativa. Quindi, in assenza di un valido contratto redatto per iscritto tra le parti contraenti, la condotta posta in essere dal contraente nei confronti della P.A. non assume alcun rilievo giuridico contrattuale, mancando in radice l'accordo tra le parti, presupposto in base all'art. 1321 c.c. per la stipula di un valido contratto. È, cioè, necessaria, a pena di nullità, la redazione di un apposito documento, recante, tra l'altro, «la sottoscrizione del titolare dell'organo assegnatario del potere
di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi. Da ciò discende che
il contratto mancante della forma scritta non è suscettibile di sanatoria poiché gli atti negoziali
della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti
concludenti» (Cass. civ., sez. II, n. 29237/2023).
Deve, poi, precisarsi che la disciplina speciale prevista per i contratti con la P.A. è valida anche con riguardo ai contratti di fornitura c.d. in regime di salvaguardia. L'accesso a tale regime non esclude, infatti, la necessità del rispetto della disciplina dei contratti pubblici, quale normativa speciale imperativa non espressamente derogata, qualora l'utente sia un Comune,
come nel caso in esame.
E' evidente l'insufficienza della documentazione prodotta, rappresentata dai contratti di cessione del credito e dalla comunicazione dell'esito dell'attivazione del regime di salvaguardia.
Deve, poi, aggiungersi che l'atto con cui l'ente locale assume un obbligo contrattuale è
valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato a incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto appunto dall'art. 191 D.lgs. n. 267 del 2000 (cfr. Cass. civ., sez. III, n.
6298/2025).
Infine non può trovare accoglimento la domanda di condanna del ai sensi CP_1
dell'art. 2041 c.c., per assenza del requisito di sussidiarietà.
L'astratta possibilità per l'attrice di esperire un'altra azione anche nei confronti di un soggetto diverso dall'arricchito, che sia obbligato per legge o per contratto, esclude, infatti, la proponibilità dell'azione nei confronti dell'ente locale (Cass. civ., sez. III, n. 14944/2022). In definitiva, la domanda va rigettata.
La contumacia del convenuto rende inutile la decisione sulle spese di lite. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
1) rigetta la domanda.
Così deciso in Avellino, il 30.5.25
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli