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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/12/2025, n. 17834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17834 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10035/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Gianluca
MO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10035/2020 promossa da:
con sede legale in Roma, Via Licinio Calvo, 56 int.3 (C.F. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.ra P.IVA_1
, con il patrocinio dell'avv. Antonio Cucino, elettivamente Parte_2 domiciliata presso il suo studio in Roma, via Valadier n. 39, come da procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE contro
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Il difensore di parte attrice ha concluso come da verbale all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.12.2025, rinunciando all'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in Parte_1 giudizio innanzi all'intestato Tribunale per ivi sentire accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale Civile di Roma, contrariis rejectis, in accoglimento delle richieste formulate con il presente atto di citazione:
1. condannare, pagina 1 di 11 previo accertamento dell'ammanco, la Sig.ra alla restituzione e/o alla Controparte_1 rifusione delle somme così come sopra specificate, pari a €30.983,50
(trentamilanovecentoottantatre/50), o a quelle maggiori e/o diverse che dovessero emergere all'esito del giudizio, oltre agli interessi maturati dalla domanda sino alla data dell'effettivo soddisfo;
2. accertare la responsabilità della Sig.ra Controparte_1 per la mala gestio sociale e conseguentemente condannare la medesima al risarcimento del danno sofferto dall'associazione anche in relazione alle Parte_1 spese che ha dovuto affrontare per fatto e causa della condotta della convenuta;
3. condannare la convenuta alla restituzione di tutti i documenti indicati in premessa, attualmente ancora in suo possesso, assolutamente necessari per la gestione dell'associazione.
4. condannare, infine, la medesima al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla condotta illecita, la cui quantificazione si rimette all'equo apprezzamento del giudice adito. Spese e compensi di causa seguono la soccombenza”.
Esponeva, tra l'altro, parte attrice a sostegno: di essere un'associazione senza scopo di lucro, molto conosciuta in Italia e nella regione Lazio e di occuparsi del benessere animale e della tutela e della salute in particolare dei cani abbandonati, provvedendo a ricollocarli presso privati, a seguito di procedure di adozione;
di vivere e operare esclusivamente grazie alle donazioni di privati;
che la
Sig.ra residente in [...] aveva ricoperto Controparte_1 la carica di presidente/legale rappresentante di dal 7.5.2011 sino Parte_1 all'1.4.2016, allorché aveva rassegnato le sue dimissioni, ratificate dall'Assemblea sociale in data 3.4.2016 (V.all.1); che a seguito di immediata ricognizione contabile, relativa alla gestione del patrimonio della stessa associazione, nel periodo nel quale la Sig.ra ne era stata Presidente e legale rappresentante, nonché unica CP_1 legittimata all'utilizzo dei bancomat dei due conti correnti bancari intestati all'Associazione (Unicredit e BancoPosta), era emerso un ammanco quantificato
(fatte salve ulteriori, successive integrazioni) in € 30.983,50, analiticamente così rappresentato:
1. giacenze di cassa non rinvenute, accumulate negli anni dal 2012 al 2014 ed evidenziate nel bilancio 2014 per un totale di € 13.488,06 al 31.12.2014, diminuito a € 13.246,04 (per spese in contanti sostenute nel 2015, regolarmente documentate, per € 241,02 euro) (v. all.ti nn. 2 e 3);
2. prelievi e/o pagamenti pagina 2 di 11 bancomat dalla Sig.ra effettuati nel 2015 dal c/c Unicredit Controparte_1 intestato ad non giustificati da documenti di spesa, per un totale di € Parte_1
8.378,46 (v. All. n. 4);
3. prelievi e/o pagamenti bancomat dalla Sig.ra CP_1 effettuati nel 2016 dal c/c Unicredit intestato ad non giustificati
[...] Parte_1 da documenti di spesa, per un totale di € 1.509,50 (v. all. n. 5);
4. prelievi dalla
Sig.ra effettuati a mezzo di assegni nel 2015 dal c/c BancoPosta Controparte_1 intestato ad non giustificati da documenti di spesa, per un totale di € Parte_1
3.050,00 (v. all. n. 6);
5. prelievi dalla Sig.ra effettuati a mezzo di Controparte_1 assegni nel 2016 dal c/c BancoPosta intestato ad non giustificati da Parte_1 documenti di spesa, per un totale di € 800,00 (v. all. n. 6);
6. introito relativo alla vendita nel 2013 del furgone Iveco Daily tg CA677FM, intestato ad per € Parte_1
3.999,00, importo anche questo dalla Sig.ra trattenuto e mai Controparte_1 versato sul c/c bancario di in quanto la stessa aveva dichiarato Parte_1 verbalmente ai componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, oltre alla Sig.ra Per_1
, dipendente di di aver permutato tale furgone – a suo dire di
[...] Parte_1 valore inferiore – con un Renault Master del valore di €2.000,00, che nel dicembre
2015 – sempre a suo dire – sarebbe stato dato in conto vendita a un'officina della zona di Arce (Fr); che, da una visura storica Aci del 2016 era risultato, invece, che l'unico autoveicolo di cui era stata proprietaria era l'Iveco che risultava Parte_1 essere stato venduto e non permutato (v. all.ti nn. 7a e 7b); che la Sig.ra nonostante le fosse stata richiesta la restituzione di tutta la CP_1 documentazione dell' relativa al periodo di sua presidenza, non aveva CP_2 mai provveduto a tale restituzione;
che la stessa, in particolare, non aveva restituito i seguenti documenti, di grande importanza per la gestione dell'ente: A) pratiche di adozione di cani del periodo precedente alla sua presidenza, a lei consegnate per il passaggio di consegne;
B) pratiche di adozione del periodo della sua presidenza;
C) Parte documenti relativi ai seguenti procedimenti giudiziali: a) querela nei confronti di b) procedimento civile c/Associazione per cani Controparte_3 Parte_1 abbandonati;
c) querela nei confronti di d) causa civile Parte_1 Parte_3 [...]
c/ e) documenti relativi ai pignoramenti presso terzi effettuati, dal Pt_1 Parte_3
Sig. , sui c/c intestati ad (Unicredit e BancoPosta); f) Testimone_1 Parte_1 verbali in originale degli atti sociali;
g) rendiconti in originale dal 2011 al 2014 e,
pagina 3 di 11 comunque, tutti i documenti relativi all'attività dalla stessa svolta nella qualità di Parte rappresentante di si ripete: MAI consegnati;
che la Sig.ra Controparte_1 nella qualità di presidente/legale rappresentante della , Controparte_4 aveva gestito l'Associazione dal 7.5.2011 sino all'1.4.2016, allorché aveva rassegnato le sue dimissioni, ratificate dall'Assemblea sociale in data 3.4.2016 (v. all. n.1); che, nel corso di tale gestione, la convenuta aveva posto in essere le condotte analiticamente descritte in premessa e ciò ha fatto in evidente, palese violazione dei propri obblighi, derivanti dal mandato a lei conferito (artt. 1710 ss. c.c.): 1) aveva utilizzato per scopi personali i fondi dell'associazione producendo un ammanco nel patrimonio dell'associazione, per un importo complessivo, sino a oggi, quantificabile in €30.983,50; 2) aveva venduto l' automezzo IVECO dell'associazione senza riversare nelle casse di quest'ultima, i proventi della vendita pari a € 3.999,00; 3) non aveva restituito, a tutt'oggi, tutta la documentazione sociale, relativa sia al periodo antecedente alla sua gestione sia al periodo di sua gestione, inerente le Parte adozioni dei cani, creando in questo modo all' gravi disagi in ordine alla movimentazione degli animali;
4) non aveva restituito, a tutt'oggi, nonostante ripetute sollecitazioni, i verbali in originale degli atti sociali (assemblea sociale e
Consiglio direttivo nazionale); 5) non aveva restituito, a tutt'oggi, nonostante ripetute sollecitazioni, la documentazione contabile (rendiconti) in originale dal 2011 al 2014
e, comunque, tutti i documenti relativi all'attività da lei stessa svolta nella qualità di Parte legale rappresentante di 6) aveva esposto l'associazione alle pretese creditizie di terzi e alle conseguenti esecuzioni;
7) non aveva informato, come doverosamente avrebbe dovuto, gli organi dell'associazione in ordine alle vicende giudiziali relative Parte ad 8) si era reiteratamente e pervicacemente sottratta a tutte le legittime richieste di spiegazione, restituzione del maltolto (documentazione e somme di denaro), in aperta violazione dei propri obblighi di diligenza, correttezza e buona fede;
che, infatti, nel corso di questa vicenda, la convenuta non aveva mai ritirato né le tante missive inviate a mezzo posta da né l'invito alla mediazione Parte_1 notificato a mezzo Ufficiale Giudiziario, né l'invito alla negoziazione;
che la convenuta doveva , di conseguenza, essere condannata al risarcimento del danno procurato ad nella misura equivalente alla perdita economica da Parte_1 quest'ultima subìta pari all'ammontare di tutte le somme illecitamente sottratte e pagina 4 di 11 indicate nel loro totale nel precedente punto 1), oltre che del danno da mala gestio e del danno non patrimoniale.
ritualmente citata a comparire, non si costituiva ed era, Controparte_1 pertanto, dichiarata contumace all'udienza del 20.07.2021.
Era espletata CTU contabile e all'esito, respinte le ulteriori richieste istruttorie di parte attrice, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 16.12.2025, previa rinuncia della all'assegnazione dei termini per il deposito delle Parte_1 conclusionali.
Tanto premesso, la domanda di cui al punto n. 1) delle conclusioni dell'atto di citazione è fondata e come tale deve essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
L'azione viene espressamente qualificata come volta alla condanna della
Presidente e rappresentante legale della sig.ra al Parte_1 Controparte_1 risarcimento del danno per violazione dei doveri di cui all'art. 1710 c.c.: trattasi, pertanto, di azione di responsabilità contrattuale, appunto, per violazione degli obblighi di natura contrattuale inerenti al mandato di Presidente e legale rappresentante della conferito alla convenuta. Parte_1
Al riguardo, dispone l'art. 18 c.c. che gli amministratori delle associazioni – cui
è senz'altro riconducibile la posizione del Presidente e legale rappresentante della chiamato da Statuto (v. all. 12 alla memoria istruttoria n.
2 - artt. 20 e Parte_1
21) a presiedere il Consiglio Direttivo, organo amministrativo dell'ente - sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato: ne discende che gli amministratori sono responsabili nei confronti dell'associazione se i danni da loro causati sono direttamente riconducibili alla loro condotta e se questi derivano dall'inadempimento di un obbligo previsto dalla legge o dallo statuto associativo.
Prevede, altresì, l'art. 22 c.c. che le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori.
Sebbene gli artt. 18 e 22 c.c. si riferiscano agli enti muniti di personalità giuridica, la Corte di Cassazione ha ritenuto che gli stessi – unitamente a talune delle norme in materia di mandato e di società di cui, rispettivamente, agli artt.
1703 ss. e 2247 ss. del codice civile – siano applicabili anche agli enti privi di personalità giuridica, tra i quali le associazioni non riconosciute: la Suprema Corte
pagina 5 di 11 ha, infatti, ritenuto che “nelle associazioni non riconosciute, in mancanza di norme più dettagliate o una diversa volontà espressa dagli associati, è possibile fare ricorso, in via analogica, alle disposizioni che regolano casi simili in materia di associazioni riconosciute o di società, compatibilmente con la struttura di ogni singolo rapporto”
(Cass., 30 settembre 2019, n. 24214; conformi, Cass., 12 gennaio 2023, n. 664; Id.,
16 maggio 2025, n. 13092; Id., 3 luglio 2025, n. 18126).
In senso conforme si è espressa anche la Corte costituzionale, la quale ha ritenuto “applicabili anche alle associazioni non riconosciute norme previste per quelle riconosciute, sempre che non siano strettamente correlate alla personalità giuridica”, includendovi, tra le altre, l'art. 18 c.c., “in quanto diretto a disciplinare solo i rapporti interni fra l'ente e gli amministratori” (Corte cost., 26 maggio 2025, n. 86).
In ordine al riparto dell'onere della prova, qualora l'assemblea dei soci intraprenda l'azione di responsabilità nei confronti di uno o più degli amministratori dell'associazione, essa dovrà provare la sussistenza del titolo costituente la fonte del rapporto di mandato e allegare l'inadempimento dell'amministratore convenuto, spettando, invece, a quest'ultimo l'onere di provare di aver esattamente adempiuto ai propri obblighi (Cass., 31 agosto 2016, n. 17441).
Ebbene, nel caso che ci occupa l'azione è stata promossa a seguito di delibera assunta dal Consiglio Direttivo (v. all. A alla memoria ex art. 183, II co., n. 2 c.p.c.) ed esercitata dalla nuova Presidente e legale rappresentante . Parte_4
Nulla quaestio in ordine al fatto che la delibera sia stata assunta dall'organo amministrativo invece che dall'assemblea dei soci, la relativa disposizione codicistica costituendo norma dispositiva liberamente derogabile dalle parti nell'esercizio della propria autonomia negoziale.
Sono state, altresì, prodotte in allegato all'atto di citazione le dimissioni da
Presidente dell'Associazione rassegnate dalla il 15.03.2016: vi è, pertanto, la CP_1 prova – sia pure indiretta – del titolo integrante la fonte del rapporto di mandato.
Parte attrice ha provveduto, altresì, ad allegare e documentare l'inadempimento della Presidente agli obblighi scaturenti dal Controparte_1 mandato alla stessa conferito dal Consiglio Direttivo della producendo: Pt_1 bilanci del 2014 e del 2015, con rispettive note integrative (v. all.ti nn. 2 e 3 al fascicolo di parte), dai quali risultano giacenze di cassa non rinvenute, accumulate pagina 6 di 11 negli anni dal 2012 al 2014 (quando, cioè, la convenuta era ancora in carica come
Presidente, essendo stata nominata il 07.05.2011), pari a €13.246,00, in assenza di qualsivoglia giustificazione in ordine ai relativi esborsi (la si sarebbe dimessa CP_1 il 03.04.2016); estratti conto Unicredit del 2015 relativi al rapporto di conto corrente intestato alla da cui emergono prelievi e/o pagamenti per complessivi Parte_1
€8.378,46, non giustificati da documenti di spesa (v. all. 4); estratti conto Unicredit del primo trimestre 2016 relativi al medesimo rapporto, da cui emergono prelievi e/o pagamenti per complessivi €1.509,50, non giustificati da documenti di spesa (v. all.
5); prelievi effettuati a mezzo assegni dal conto corrente Bancoposta intestato alla non giustificati da documenti di spesa, nel 2015 e nel 2016, Parte_1 rispettivamente per €3.050,00 ed €800,00 (v. all. 6).
Consta, altresì, che in occasione dell'assemblea tenutasi il 03.04.2016 la nuova Presidente “…ritiene opportuno informare l'assemblea sulle Parte_2 irregolarità contabili da parte del Presidente dimissionario, spiegando ai presenti che la presidente uscente ha effettuato numerosi e rilevanti prelievi dal conto corrente bancario dell' tramite il bancomat in suo possesso, per un importo CP_2 complessivo pari, al 31 dicembre 2015, a circa 24.000 euro, per i quali, nonostante i ripetuti solleciti e diffide da parte del Direttivo Nazionale, non ha fornito alcuna spiegazione né i relativi giustificativi di spesa. Inoltre, informa che ad oggi non è possibile conoscere l'esatta movimentazione del conto corrente postale…a partire dal primo trimestre 2015 dato che…NA non ha mai provveduto a depositare la CP_1 firma …richiesta dalle Poste Italiane per l'accesso on-line…la documentazione giustificativa consegnata nei mesi scorsi dalla presidente uscente alla dipendente
risulta palesemente insufficiente rispetto alle somme prelevate….gli Persona_2 importi prelevati appaiono oggettivamente inconferenti, incongrui e non pertinenti…”.
In proposito, la convenuta presente in assemblea dichiara di avere “…inviato
…alla sig.ra una raccomandata contenente le fatture mancanti relative Pt_5 all'esercizio 2015 affinché vengano contabilizzate… Afferma poi che tutti i prelievi fatti sul conto corrente…sono serviti per far fronte alle attività dell' Controparte_5 fatture…sono andate perse…e infine aggiunge di essere andata alla posta a depositare la firma per il c/c postale”.
pagina 7 di 11 Avendo la stessa ammesso l'intervenuto prelievo di somme pari almeno CP_1
a €24.000,00, senza in alcun modo giustificarne (né in assemblea, né in seguito) la destinazione, viene in considerazione una vera e propria confessione stragiudiziale Parte fatta alla parte (e cioè alla in persona del nuovo Presidente) ai sensi dell'art. 2735, I co., c.c., cui la legge attribuisce la stessa efficacia probatoria piena della confessione giudiziale.
Le sopra richiamate evidenze documentali e confessorie sono state, del resto, confermate all'esito dell'espletamento della CTU contabile, le cui risultanze – siccome logiche, coerenti ed esenti da profilo di censura – vengono interamente fatte proprie dal Tribunale, al riguardo essendo, del resto, sufficiente osservare che per giurisprudenza costante (v., tra le tante, Cass. civ., Sez. II, n. 21504/18): 1) ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate;
2) il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è, quindi, necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte.
Ebbene, per quanto concerne le giacenze di cassa, la CTU (v. pagg. 17-18) ha potuto riscontrare che “Il saldo della cassa alla data dell'1.4.2016 (data dimissioni sig.ra non è documentato atteso che non risulta formalizzato il passaggio di CP_1 consegne tra l'amministratore dimissionario ed il nuovo Presidente. E' stato soltanto possibile riscontrare…alla data del 31.12.2014 il saldo della cassa fosse pari ad euro
13.488,06 mentre alla data del 31.12.2015 risultava pari a zero”.
Alla luce delle sopra citate emergenze probatorie risulta, pertanto, provato l'intervenuto prelievo – in un arco di tempo compreso tra il 2012 e il 2014 - da parte della Presidente e rappresentante legale, in possesso dei bancomat e delle carte relative al conto Unicredit e al conto Bancoposta intestato all'associazione, pagina 8 di 11 dell'importo indicato in citazione per €13.246,04.
Il CTU ha, altresì, confermato i prelievi e/o pagamenti a mezzo bancomat effettuati dal conto Unicredit relativi agli anni 2015 e 2016 e i prelievi tramite assegni effettuati dal conto Bancoposta nello stesso periodo, per gli importi indicati da parte attrice (v. pagg. 18-22).
E' stata, infine, riscontrata la vendita del furgone di proprietà della targato CA677FM intervenuto il 18/6/2013 in Controparte_6 favore della Sig.ra per il corrispettivo di €3.999,00, che non risultano Parte_6 riversati nelle casse della (v. all.ti nn. 7° e 7b). Parte_1
L'ammanco totale ammonta, in definitiva, a €30.982,96
(€13.246,04+€8.378,46+€1.509,50+€3.050,00+€800,00+€3.999,00)
Ricorre, pertanto, un evidente profilo di inadempimento fonte di danno risarcibile riscontrabile in capo a consistente nell'essersi la Controparte_1 convenuta pacificamente appropriata della suddetta somma di denaro appartenente all'associazione attrice, senza giustificarne la destinazione: non v'è dubbio, infatti, che ponendo in essere la suddetta condotta - integrante senz'altro violazione degli obblighi posti dalla legge a carico degli amministratori delle associazioni ex art. 18
c.c., stante la evidente illiceità dell'azione distrattiva compiuta a danno della compagine associativa – la sig.ra abbia cagionato un danno patrimoniale alla CP_1
determinato dalla perdita di disponibilità della relativa somma senza Parte_1 che a ciò abbia di fatto corrisposto un correlativo vantaggio economico immediatamente percepibile e monetizzabile nelle casse dell'ente.
Sul tema, la giurisprudenza di legittimità è dell'avviso che sussista la responsabilità contrattuale dell'amministratore il quale trasferisca disponibilità liquide della società su propri conti correnti senza alcuna reale causa giustificativa di detta movimentazione monetaria, venendo in considerazione una vera e propria condotta distrattiva consistente in un indebito depauperamento del patrimonio sociale, non supportato da alcuna esigenza in linea con l'interesse sociale e che in tale ipotesi il nesso causale tra violazione del dovere di corretta amministrazione e danno verificatosi (equivalente, quantomeno, all'entità delle somme distratte) debba considerarsi in re ipsa (si veda, da ultimo, Cass. civ., Sez. I, n. 23627/15); principio pagina 9 di 11 applicabile, stante l'identità di ratio, anche alla materia delle associazioni.
In accoglimento della relativa domanda, la convenuta – che non si è, del resto, costituita in giudizio al fine di fornire una diversa ricostruzione dei fatti o, comunque, di chiarire la propria posizione - dovrà essere, pertanto, condannata al risarcimento del danno patrimoniale in favore della associazione attrice, mediante corresponsione alla stessa della predetta somma di €30.982,96, oltre agli interessi legali con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, da intendersi alla stregua di costituzione in mora e sino al saldo effettivo.
Le ulteriori domande risarcitorie pure avanzate da parte attrice devono essere, viceversa, respinte, essendo rimaste totalmente sfornite di prova.
La eve essere, infine, condannata alla restituzione immediata, in favore CP_1 della della documentazione tutta elencata alle lett. A), B) e C) a pag. 3 Parte_1 dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di scritti conclusionali.
Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, vanno poste definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
• in accoglimento della relativa domanda, condanna a Parte_7 corrispondere alla , a titolo di risarcimento del danno patrimoniale Parte_1 da inadempimento contrattuale, la somma complessiva di €30.982,96, oltre agli interessi legali con decorrenza dalla data della domanda giudiziale e sino al saldo effettivo;
• respinge le ulteriori domande risarcitorie avanzate dall'associazione attrice;
• condanna la convenuta alla restituzione immediata, in favore della Parte_1 della documentazione tutta elencata alle lett. A), B) e C) a pag. 3 dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio;
pagina 10 di 11 • condanna la a rimborsare alla le spese di lite, che si CP_1 Parte_1 liquidano in complessivi €6.748,55, di cui €6.164,00 a titolo di compensi professionali ed €584,55 per esborsi, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M.
n. 55/14 ed oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge;
• pone le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico di parte convenuta.
Roma, 19.12.2025
Il Giudice
Gianluca MO
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Gianluca
MO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10035/2020 promossa da:
con sede legale in Roma, Via Licinio Calvo, 56 int.3 (C.F. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.ra P.IVA_1
, con il patrocinio dell'avv. Antonio Cucino, elettivamente Parte_2 domiciliata presso il suo studio in Roma, via Valadier n. 39, come da procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE contro
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Il difensore di parte attrice ha concluso come da verbale all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.12.2025, rinunciando all'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in Parte_1 giudizio innanzi all'intestato Tribunale per ivi sentire accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale Civile di Roma, contrariis rejectis, in accoglimento delle richieste formulate con il presente atto di citazione:
1. condannare, pagina 1 di 11 previo accertamento dell'ammanco, la Sig.ra alla restituzione e/o alla Controparte_1 rifusione delle somme così come sopra specificate, pari a €30.983,50
(trentamilanovecentoottantatre/50), o a quelle maggiori e/o diverse che dovessero emergere all'esito del giudizio, oltre agli interessi maturati dalla domanda sino alla data dell'effettivo soddisfo;
2. accertare la responsabilità della Sig.ra Controparte_1 per la mala gestio sociale e conseguentemente condannare la medesima al risarcimento del danno sofferto dall'associazione anche in relazione alle Parte_1 spese che ha dovuto affrontare per fatto e causa della condotta della convenuta;
3. condannare la convenuta alla restituzione di tutti i documenti indicati in premessa, attualmente ancora in suo possesso, assolutamente necessari per la gestione dell'associazione.
4. condannare, infine, la medesima al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla condotta illecita, la cui quantificazione si rimette all'equo apprezzamento del giudice adito. Spese e compensi di causa seguono la soccombenza”.
Esponeva, tra l'altro, parte attrice a sostegno: di essere un'associazione senza scopo di lucro, molto conosciuta in Italia e nella regione Lazio e di occuparsi del benessere animale e della tutela e della salute in particolare dei cani abbandonati, provvedendo a ricollocarli presso privati, a seguito di procedure di adozione;
di vivere e operare esclusivamente grazie alle donazioni di privati;
che la
Sig.ra residente in [...] aveva ricoperto Controparte_1 la carica di presidente/legale rappresentante di dal 7.5.2011 sino Parte_1 all'1.4.2016, allorché aveva rassegnato le sue dimissioni, ratificate dall'Assemblea sociale in data 3.4.2016 (V.all.1); che a seguito di immediata ricognizione contabile, relativa alla gestione del patrimonio della stessa associazione, nel periodo nel quale la Sig.ra ne era stata Presidente e legale rappresentante, nonché unica CP_1 legittimata all'utilizzo dei bancomat dei due conti correnti bancari intestati all'Associazione (Unicredit e BancoPosta), era emerso un ammanco quantificato
(fatte salve ulteriori, successive integrazioni) in € 30.983,50, analiticamente così rappresentato:
1. giacenze di cassa non rinvenute, accumulate negli anni dal 2012 al 2014 ed evidenziate nel bilancio 2014 per un totale di € 13.488,06 al 31.12.2014, diminuito a € 13.246,04 (per spese in contanti sostenute nel 2015, regolarmente documentate, per € 241,02 euro) (v. all.ti nn. 2 e 3);
2. prelievi e/o pagamenti pagina 2 di 11 bancomat dalla Sig.ra effettuati nel 2015 dal c/c Unicredit Controparte_1 intestato ad non giustificati da documenti di spesa, per un totale di € Parte_1
8.378,46 (v. All. n. 4);
3. prelievi e/o pagamenti bancomat dalla Sig.ra CP_1 effettuati nel 2016 dal c/c Unicredit intestato ad non giustificati
[...] Parte_1 da documenti di spesa, per un totale di € 1.509,50 (v. all. n. 5);
4. prelievi dalla
Sig.ra effettuati a mezzo di assegni nel 2015 dal c/c BancoPosta Controparte_1 intestato ad non giustificati da documenti di spesa, per un totale di € Parte_1
3.050,00 (v. all. n. 6);
5. prelievi dalla Sig.ra effettuati a mezzo di Controparte_1 assegni nel 2016 dal c/c BancoPosta intestato ad non giustificati da Parte_1 documenti di spesa, per un totale di € 800,00 (v. all. n. 6);
6. introito relativo alla vendita nel 2013 del furgone Iveco Daily tg CA677FM, intestato ad per € Parte_1
3.999,00, importo anche questo dalla Sig.ra trattenuto e mai Controparte_1 versato sul c/c bancario di in quanto la stessa aveva dichiarato Parte_1 verbalmente ai componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, oltre alla Sig.ra Per_1
, dipendente di di aver permutato tale furgone – a suo dire di
[...] Parte_1 valore inferiore – con un Renault Master del valore di €2.000,00, che nel dicembre
2015 – sempre a suo dire – sarebbe stato dato in conto vendita a un'officina della zona di Arce (Fr); che, da una visura storica Aci del 2016 era risultato, invece, che l'unico autoveicolo di cui era stata proprietaria era l'Iveco che risultava Parte_1 essere stato venduto e non permutato (v. all.ti nn. 7a e 7b); che la Sig.ra nonostante le fosse stata richiesta la restituzione di tutta la CP_1 documentazione dell' relativa al periodo di sua presidenza, non aveva CP_2 mai provveduto a tale restituzione;
che la stessa, in particolare, non aveva restituito i seguenti documenti, di grande importanza per la gestione dell'ente: A) pratiche di adozione di cani del periodo precedente alla sua presidenza, a lei consegnate per il passaggio di consegne;
B) pratiche di adozione del periodo della sua presidenza;
C) Parte documenti relativi ai seguenti procedimenti giudiziali: a) querela nei confronti di b) procedimento civile c/Associazione per cani Controparte_3 Parte_1 abbandonati;
c) querela nei confronti di d) causa civile Parte_1 Parte_3 [...]
c/ e) documenti relativi ai pignoramenti presso terzi effettuati, dal Pt_1 Parte_3
Sig. , sui c/c intestati ad (Unicredit e BancoPosta); f) Testimone_1 Parte_1 verbali in originale degli atti sociali;
g) rendiconti in originale dal 2011 al 2014 e,
pagina 3 di 11 comunque, tutti i documenti relativi all'attività dalla stessa svolta nella qualità di Parte rappresentante di si ripete: MAI consegnati;
che la Sig.ra Controparte_1 nella qualità di presidente/legale rappresentante della , Controparte_4 aveva gestito l'Associazione dal 7.5.2011 sino all'1.4.2016, allorché aveva rassegnato le sue dimissioni, ratificate dall'Assemblea sociale in data 3.4.2016 (v. all. n.1); che, nel corso di tale gestione, la convenuta aveva posto in essere le condotte analiticamente descritte in premessa e ciò ha fatto in evidente, palese violazione dei propri obblighi, derivanti dal mandato a lei conferito (artt. 1710 ss. c.c.): 1) aveva utilizzato per scopi personali i fondi dell'associazione producendo un ammanco nel patrimonio dell'associazione, per un importo complessivo, sino a oggi, quantificabile in €30.983,50; 2) aveva venduto l' automezzo IVECO dell'associazione senza riversare nelle casse di quest'ultima, i proventi della vendita pari a € 3.999,00; 3) non aveva restituito, a tutt'oggi, tutta la documentazione sociale, relativa sia al periodo antecedente alla sua gestione sia al periodo di sua gestione, inerente le Parte adozioni dei cani, creando in questo modo all' gravi disagi in ordine alla movimentazione degli animali;
4) non aveva restituito, a tutt'oggi, nonostante ripetute sollecitazioni, i verbali in originale degli atti sociali (assemblea sociale e
Consiglio direttivo nazionale); 5) non aveva restituito, a tutt'oggi, nonostante ripetute sollecitazioni, la documentazione contabile (rendiconti) in originale dal 2011 al 2014
e, comunque, tutti i documenti relativi all'attività da lei stessa svolta nella qualità di Parte legale rappresentante di 6) aveva esposto l'associazione alle pretese creditizie di terzi e alle conseguenti esecuzioni;
7) non aveva informato, come doverosamente avrebbe dovuto, gli organi dell'associazione in ordine alle vicende giudiziali relative Parte ad 8) si era reiteratamente e pervicacemente sottratta a tutte le legittime richieste di spiegazione, restituzione del maltolto (documentazione e somme di denaro), in aperta violazione dei propri obblighi di diligenza, correttezza e buona fede;
che, infatti, nel corso di questa vicenda, la convenuta non aveva mai ritirato né le tante missive inviate a mezzo posta da né l'invito alla mediazione Parte_1 notificato a mezzo Ufficiale Giudiziario, né l'invito alla negoziazione;
che la convenuta doveva , di conseguenza, essere condannata al risarcimento del danno procurato ad nella misura equivalente alla perdita economica da Parte_1 quest'ultima subìta pari all'ammontare di tutte le somme illecitamente sottratte e pagina 4 di 11 indicate nel loro totale nel precedente punto 1), oltre che del danno da mala gestio e del danno non patrimoniale.
ritualmente citata a comparire, non si costituiva ed era, Controparte_1 pertanto, dichiarata contumace all'udienza del 20.07.2021.
Era espletata CTU contabile e all'esito, respinte le ulteriori richieste istruttorie di parte attrice, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 16.12.2025, previa rinuncia della all'assegnazione dei termini per il deposito delle Parte_1 conclusionali.
Tanto premesso, la domanda di cui al punto n. 1) delle conclusioni dell'atto di citazione è fondata e come tale deve essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
L'azione viene espressamente qualificata come volta alla condanna della
Presidente e rappresentante legale della sig.ra al Parte_1 Controparte_1 risarcimento del danno per violazione dei doveri di cui all'art. 1710 c.c.: trattasi, pertanto, di azione di responsabilità contrattuale, appunto, per violazione degli obblighi di natura contrattuale inerenti al mandato di Presidente e legale rappresentante della conferito alla convenuta. Parte_1
Al riguardo, dispone l'art. 18 c.c. che gli amministratori delle associazioni – cui
è senz'altro riconducibile la posizione del Presidente e legale rappresentante della chiamato da Statuto (v. all. 12 alla memoria istruttoria n.
2 - artt. 20 e Parte_1
21) a presiedere il Consiglio Direttivo, organo amministrativo dell'ente - sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato: ne discende che gli amministratori sono responsabili nei confronti dell'associazione se i danni da loro causati sono direttamente riconducibili alla loro condotta e se questi derivano dall'inadempimento di un obbligo previsto dalla legge o dallo statuto associativo.
Prevede, altresì, l'art. 22 c.c. che le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori.
Sebbene gli artt. 18 e 22 c.c. si riferiscano agli enti muniti di personalità giuridica, la Corte di Cassazione ha ritenuto che gli stessi – unitamente a talune delle norme in materia di mandato e di società di cui, rispettivamente, agli artt.
1703 ss. e 2247 ss. del codice civile – siano applicabili anche agli enti privi di personalità giuridica, tra i quali le associazioni non riconosciute: la Suprema Corte
pagina 5 di 11 ha, infatti, ritenuto che “nelle associazioni non riconosciute, in mancanza di norme più dettagliate o una diversa volontà espressa dagli associati, è possibile fare ricorso, in via analogica, alle disposizioni che regolano casi simili in materia di associazioni riconosciute o di società, compatibilmente con la struttura di ogni singolo rapporto”
(Cass., 30 settembre 2019, n. 24214; conformi, Cass., 12 gennaio 2023, n. 664; Id.,
16 maggio 2025, n. 13092; Id., 3 luglio 2025, n. 18126).
In senso conforme si è espressa anche la Corte costituzionale, la quale ha ritenuto “applicabili anche alle associazioni non riconosciute norme previste per quelle riconosciute, sempre che non siano strettamente correlate alla personalità giuridica”, includendovi, tra le altre, l'art. 18 c.c., “in quanto diretto a disciplinare solo i rapporti interni fra l'ente e gli amministratori” (Corte cost., 26 maggio 2025, n. 86).
In ordine al riparto dell'onere della prova, qualora l'assemblea dei soci intraprenda l'azione di responsabilità nei confronti di uno o più degli amministratori dell'associazione, essa dovrà provare la sussistenza del titolo costituente la fonte del rapporto di mandato e allegare l'inadempimento dell'amministratore convenuto, spettando, invece, a quest'ultimo l'onere di provare di aver esattamente adempiuto ai propri obblighi (Cass., 31 agosto 2016, n. 17441).
Ebbene, nel caso che ci occupa l'azione è stata promossa a seguito di delibera assunta dal Consiglio Direttivo (v. all. A alla memoria ex art. 183, II co., n. 2 c.p.c.) ed esercitata dalla nuova Presidente e legale rappresentante . Parte_4
Nulla quaestio in ordine al fatto che la delibera sia stata assunta dall'organo amministrativo invece che dall'assemblea dei soci, la relativa disposizione codicistica costituendo norma dispositiva liberamente derogabile dalle parti nell'esercizio della propria autonomia negoziale.
Sono state, altresì, prodotte in allegato all'atto di citazione le dimissioni da
Presidente dell'Associazione rassegnate dalla il 15.03.2016: vi è, pertanto, la CP_1 prova – sia pure indiretta – del titolo integrante la fonte del rapporto di mandato.
Parte attrice ha provveduto, altresì, ad allegare e documentare l'inadempimento della Presidente agli obblighi scaturenti dal Controparte_1 mandato alla stessa conferito dal Consiglio Direttivo della producendo: Pt_1 bilanci del 2014 e del 2015, con rispettive note integrative (v. all.ti nn. 2 e 3 al fascicolo di parte), dai quali risultano giacenze di cassa non rinvenute, accumulate pagina 6 di 11 negli anni dal 2012 al 2014 (quando, cioè, la convenuta era ancora in carica come
Presidente, essendo stata nominata il 07.05.2011), pari a €13.246,00, in assenza di qualsivoglia giustificazione in ordine ai relativi esborsi (la si sarebbe dimessa CP_1 il 03.04.2016); estratti conto Unicredit del 2015 relativi al rapporto di conto corrente intestato alla da cui emergono prelievi e/o pagamenti per complessivi Parte_1
€8.378,46, non giustificati da documenti di spesa (v. all. 4); estratti conto Unicredit del primo trimestre 2016 relativi al medesimo rapporto, da cui emergono prelievi e/o pagamenti per complessivi €1.509,50, non giustificati da documenti di spesa (v. all.
5); prelievi effettuati a mezzo assegni dal conto corrente Bancoposta intestato alla non giustificati da documenti di spesa, nel 2015 e nel 2016, Parte_1 rispettivamente per €3.050,00 ed €800,00 (v. all. 6).
Consta, altresì, che in occasione dell'assemblea tenutasi il 03.04.2016 la nuova Presidente “…ritiene opportuno informare l'assemblea sulle Parte_2 irregolarità contabili da parte del Presidente dimissionario, spiegando ai presenti che la presidente uscente ha effettuato numerosi e rilevanti prelievi dal conto corrente bancario dell' tramite il bancomat in suo possesso, per un importo CP_2 complessivo pari, al 31 dicembre 2015, a circa 24.000 euro, per i quali, nonostante i ripetuti solleciti e diffide da parte del Direttivo Nazionale, non ha fornito alcuna spiegazione né i relativi giustificativi di spesa. Inoltre, informa che ad oggi non è possibile conoscere l'esatta movimentazione del conto corrente postale…a partire dal primo trimestre 2015 dato che…NA non ha mai provveduto a depositare la CP_1 firma …richiesta dalle Poste Italiane per l'accesso on-line…la documentazione giustificativa consegnata nei mesi scorsi dalla presidente uscente alla dipendente
risulta palesemente insufficiente rispetto alle somme prelevate….gli Persona_2 importi prelevati appaiono oggettivamente inconferenti, incongrui e non pertinenti…”.
In proposito, la convenuta presente in assemblea dichiara di avere “…inviato
…alla sig.ra una raccomandata contenente le fatture mancanti relative Pt_5 all'esercizio 2015 affinché vengano contabilizzate… Afferma poi che tutti i prelievi fatti sul conto corrente…sono serviti per far fronte alle attività dell' Controparte_5 fatture…sono andate perse…e infine aggiunge di essere andata alla posta a depositare la firma per il c/c postale”.
pagina 7 di 11 Avendo la stessa ammesso l'intervenuto prelievo di somme pari almeno CP_1
a €24.000,00, senza in alcun modo giustificarne (né in assemblea, né in seguito) la destinazione, viene in considerazione una vera e propria confessione stragiudiziale Parte fatta alla parte (e cioè alla in persona del nuovo Presidente) ai sensi dell'art. 2735, I co., c.c., cui la legge attribuisce la stessa efficacia probatoria piena della confessione giudiziale.
Le sopra richiamate evidenze documentali e confessorie sono state, del resto, confermate all'esito dell'espletamento della CTU contabile, le cui risultanze – siccome logiche, coerenti ed esenti da profilo di censura – vengono interamente fatte proprie dal Tribunale, al riguardo essendo, del resto, sufficiente osservare che per giurisprudenza costante (v., tra le tante, Cass. civ., Sez. II, n. 21504/18): 1) ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate;
2) il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è, quindi, necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte.
Ebbene, per quanto concerne le giacenze di cassa, la CTU (v. pagg. 17-18) ha potuto riscontrare che “Il saldo della cassa alla data dell'1.4.2016 (data dimissioni sig.ra non è documentato atteso che non risulta formalizzato il passaggio di CP_1 consegne tra l'amministratore dimissionario ed il nuovo Presidente. E' stato soltanto possibile riscontrare…alla data del 31.12.2014 il saldo della cassa fosse pari ad euro
13.488,06 mentre alla data del 31.12.2015 risultava pari a zero”.
Alla luce delle sopra citate emergenze probatorie risulta, pertanto, provato l'intervenuto prelievo – in un arco di tempo compreso tra il 2012 e il 2014 - da parte della Presidente e rappresentante legale, in possesso dei bancomat e delle carte relative al conto Unicredit e al conto Bancoposta intestato all'associazione, pagina 8 di 11 dell'importo indicato in citazione per €13.246,04.
Il CTU ha, altresì, confermato i prelievi e/o pagamenti a mezzo bancomat effettuati dal conto Unicredit relativi agli anni 2015 e 2016 e i prelievi tramite assegni effettuati dal conto Bancoposta nello stesso periodo, per gli importi indicati da parte attrice (v. pagg. 18-22).
E' stata, infine, riscontrata la vendita del furgone di proprietà della targato CA677FM intervenuto il 18/6/2013 in Controparte_6 favore della Sig.ra per il corrispettivo di €3.999,00, che non risultano Parte_6 riversati nelle casse della (v. all.ti nn. 7° e 7b). Parte_1
L'ammanco totale ammonta, in definitiva, a €30.982,96
(€13.246,04+€8.378,46+€1.509,50+€3.050,00+€800,00+€3.999,00)
Ricorre, pertanto, un evidente profilo di inadempimento fonte di danno risarcibile riscontrabile in capo a consistente nell'essersi la Controparte_1 convenuta pacificamente appropriata della suddetta somma di denaro appartenente all'associazione attrice, senza giustificarne la destinazione: non v'è dubbio, infatti, che ponendo in essere la suddetta condotta - integrante senz'altro violazione degli obblighi posti dalla legge a carico degli amministratori delle associazioni ex art. 18
c.c., stante la evidente illiceità dell'azione distrattiva compiuta a danno della compagine associativa – la sig.ra abbia cagionato un danno patrimoniale alla CP_1
determinato dalla perdita di disponibilità della relativa somma senza Parte_1 che a ciò abbia di fatto corrisposto un correlativo vantaggio economico immediatamente percepibile e monetizzabile nelle casse dell'ente.
Sul tema, la giurisprudenza di legittimità è dell'avviso che sussista la responsabilità contrattuale dell'amministratore il quale trasferisca disponibilità liquide della società su propri conti correnti senza alcuna reale causa giustificativa di detta movimentazione monetaria, venendo in considerazione una vera e propria condotta distrattiva consistente in un indebito depauperamento del patrimonio sociale, non supportato da alcuna esigenza in linea con l'interesse sociale e che in tale ipotesi il nesso causale tra violazione del dovere di corretta amministrazione e danno verificatosi (equivalente, quantomeno, all'entità delle somme distratte) debba considerarsi in re ipsa (si veda, da ultimo, Cass. civ., Sez. I, n. 23627/15); principio pagina 9 di 11 applicabile, stante l'identità di ratio, anche alla materia delle associazioni.
In accoglimento della relativa domanda, la convenuta – che non si è, del resto, costituita in giudizio al fine di fornire una diversa ricostruzione dei fatti o, comunque, di chiarire la propria posizione - dovrà essere, pertanto, condannata al risarcimento del danno patrimoniale in favore della associazione attrice, mediante corresponsione alla stessa della predetta somma di €30.982,96, oltre agli interessi legali con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, da intendersi alla stregua di costituzione in mora e sino al saldo effettivo.
Le ulteriori domande risarcitorie pure avanzate da parte attrice devono essere, viceversa, respinte, essendo rimaste totalmente sfornite di prova.
La eve essere, infine, condannata alla restituzione immediata, in favore CP_1 della della documentazione tutta elencata alle lett. A), B) e C) a pag. 3 Parte_1 dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di scritti conclusionali.
Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, vanno poste definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
• in accoglimento della relativa domanda, condanna a Parte_7 corrispondere alla , a titolo di risarcimento del danno patrimoniale Parte_1 da inadempimento contrattuale, la somma complessiva di €30.982,96, oltre agli interessi legali con decorrenza dalla data della domanda giudiziale e sino al saldo effettivo;
• respinge le ulteriori domande risarcitorie avanzate dall'associazione attrice;
• condanna la convenuta alla restituzione immediata, in favore della Parte_1 della documentazione tutta elencata alle lett. A), B) e C) a pag. 3 dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio;
pagina 10 di 11 • condanna la a rimborsare alla le spese di lite, che si CP_1 Parte_1 liquidano in complessivi €6.748,55, di cui €6.164,00 a titolo di compensi professionali ed €584,55 per esborsi, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M.
n. 55/14 ed oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge;
• pone le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico di parte convenuta.
Roma, 19.12.2025
Il Giudice
Gianluca MO
pagina 11 di 11