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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 12689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12689 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE II LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Laura Cerroni, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 17827/2025 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Paolantoni, per Parte_1 procura allegata al ricorso,
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentate e difese dagli Avv.ti Arturo Maresca e Mariastella Tonelli, per procura allegata alla memoria di costituzione,
RESISTENTI
OGGETTO: differenze retributive. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi, nei verbali e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di ricorso depositato in forma telematica il 15/5/2025 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio la società Controparte_1 esponendo:
- di essere stato assunto alle dipendenze di Controparte_2 dall'8/7/1991, percependo, in virtù di uso aziendale consolidato sin dal 1909, recepito dal contratto collettivo di lavoro del 1931 e poi successivamente rideterminato nei criteri di attribuzione fino al 1969, una voce retributiva denominata “partecipazione agli utili”, calcolata in percentuale dell'importo distribuito agli azionisti a titolo di dividendo,
- che nel 1996 revocava tale uso aziendale, Controparte_2 limitatamente al personale di nuova assunzione, confermandolo per quello già in servizio al 31/12/1996,
- che lui stesso, essendo in servizio alla data indicata, manteneva l'attribuzione della voce retributiva “partecipazione agli utili”,
- che nel dicembre 1996 e le OO.SS. Controparte_2 raggiungevano un accordo per la determinazione di nuovi criteri di calcolo della
“partecipazione agli utili” - applicabile al solo personale in servizio al 31/12/1996 ed avente durata dall'1/1/1997 al 30/6/2005, con tacito rinnovo, salvo disdetta - slegandola dall'andamento dei risultati aziendali e stabilendola in una misura fissa da ripartire fra i singoli aventi diritto, sulla base della quantità e qualità del lavoro svolto,
- che, nelle more, il 18/7/2000 veniva distaccato da
[...] alla controllata Controparte_2 Controparte_3
- che, a seguito di disdetta, l'accordo del 1996 veniva sostituito da un nuovo accordo del 3/3/2006, con scadenza al 31/12/2020, parimenti applicabile al solo personale in servizio al 31/12/1996, nel quale la “partecipazione agli utili” era stabilizzata nell'importo dovuto in base all'ultima annualità di applicazione dell'accordo del 1996, con indicizzazione sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi per il paniere FOI, per le famiglie di operai e impiegati,
- che il 30/11/2007 risolveva il rapporto di lavoro con
[...]
essendo assunto, dall'1/12/2007, alle dirette dipendenze di Controparte_2
con riconoscimento dell'anzianità Controparte_3 di servizio maturata nel precedente rapporto di lavoro e conferma del precedente trattamento economico, ivi inclusa la voce “partecipazione agli utili”, con rinvio mobile all'accordo sindacale del 3/3/2006,
- che il 31/1/2011 risolveva il rapporto di lavoro con
[...]
nel frattempo divenuta Controparte_3 Controparte_4
[...]
- che con contratto del 18-25/1/2011 veniva assunto alle dipendenze di con decorrenza 1/2/2011, pattuendo un trattamento Controparte_5 retributivo, comprensivo di un importo fisso e determinato denominato «Imp. Accordo P.U. 2006, pari a Euro € 16.298,19 annui lordi»;
- che dal 2011 la voce contrattuale «Importo Accordo P.U. 2006» gli era sempre stata corrisposta annualmente con la mensilità di maggio, essendo il relativo importo indicizzato nel corso degli anni,
- che con decorrenza 1/7/2013 acquistava da Controparte_5 il ramo d'azienda assicurativo e mutava Controparte_2 denominazione in odierna convenuta, Controparte_1
- che il 22/12/2020 il comunicava alle OO.SS. la Controparte_3 decisione di non rinnovare l'accordo ex “partecipazione agli utili” in scadenza al
2 31/12/2020, comunicando successivamente a ciascun percettore, compreso il ricorrente, la soppressione di tale voce retributiva,
- che a maggio 2021 era corrisposta la partecipazione agli utili maturata nell'anno 2020, prima della disdetta dell'accordo, già ridenominata, anche per il ricorrente, «ex p.u. comunic 19.4.2021»,
- che a fronte delle rimostranze delle OO.SS., il Gruppo comunicava di essere unicamente disponibile a trattare un accordo che prevedesse un forte ridimensionamento dell'importo, a partire dal 2022,
- che il 29/9/2021 il Gruppo e talune OO.SS. stipulavano un nuovo accordo sindacale sulla partecipazione agli utili, ad adesione individuale, pattuendo per il 2022 il pagamento del 100% dell'importo maturato a titolo di partecipazione agli utili nel 2021 e a decorrere dal 2023 la sua riduzione al 72%, esclusa la computabilità ai fini del TFR, a condizione della sottoscrizione di atto di rinuncia a rivendicare qualsivoglia diritto avente origine dall'Accordo del 3/3/2006,
- che a decorrere dal 2022 cessava di Controparte_1 corrispondergli la voce retributiva «Importo Accordo P.U. 2006»,
- di avere aderito a ricorso cautelare collettivo, con altri 158 lavoratori, introdotto ex art. 700 c.p.c. innanzi al Tribunale di Treviso, per rivendicare il proprio diritto acquisito, invocare il principio di irriducibilità della retribuzione e chiedere, in via pregiudiziale, la sospensione dell'efficacia dell'Accordo del 29/9/2021 a data successiva rispetto allo stringente termine di adesione indicato,
- che l'istanza cautelare era respinta per difetto di periculum in mora e nessuna delle parti introduceva giudizio di merito,
- che lui stesso rifiutava di aderire al nuovo Accordo del 29/9/2021,
- che per tale ragione dal 2022 non percepiva più la voce retributiva «Importo Accordo P.U. 2006», nonostante prevista nel suo contratto di assunzione del 18-25/1/2011, subendo una perdita economica netta, avente anche incidenza sugli istituti retributivi indiretti e differiti e comportante una minore contribuzione previdenziale obbligatoria e una minore contribuzione al Fondo Pensione, con conseguente danno pensionistico. Ritenendo l'arbitrarietà e illegittimità del comportamento datoriale, il ricorrente domandava di voler accogliere le seguenti, testuali, conclusioni:
“In via principale: A) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla voce retributiva denominata «Importo Accordo P.U. 2006», pattuita nel contratto individuale di lavoro, pari a € 17.714,90 lordi annui (o in subordine pari a € 16.298,19 lordi annui) e comunque accertare il diritto del ricorrente alla irriducibilità della retribuzione, e per l'effetto condannare in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, a ripristinare tale voce nella RAL del ricorrente e a corrispondergli gli arretrati maturati, pari alle annualità 2002, 2023, 2024, 2025, per l'importo complessivo di € 70.859,60 (o in subordine pari a € 65.168,76) e a corrispondere la relativa incidenza sugli istituti retributivi diretti, indiretti e differiti.
3 B) Dichiarare in persona del legale rappresentante Controparte_6 pro tempore, tenuta a versare la relativa contribuzione previdenziale e i correlati versamenti al Fondo Pensione per i Dipendenti del Gruppo CP_1
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui non si ritenesse il diritto del ricorrente alla voce retributiva «Importo Accordo PU 2006» avente fonte nel contratto individuale, accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia dell'Accordo 29.9.2021 e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a un importo stabilizzato annuo pari all'importo percepito a maggio 2021 o quanto meno pari alla media triennale delle somme percepite a titolo di Partecipazione agli utili nell'ultimo triennio di applicazione dell'Accordo 7 dicembre 1996, rapportato al corretto inquadramento, attualizzato e inflazionato a valori correnti o quella diversa somma ritenuta di giustizia, da computarsi anche quale base di calcolo degli istituti retributivi diretti, indiretti e differiti. In via di ulteriore subordine: nella denegata ipotesi in cui l'Accordo 29.9.2021 fosse ritenuto legittimo, valido ed efficace, previa occorrendo declaratoria di nullità del termine di adesione ivi apposto (e poi prorogato) e della clausola transattiva di rinuncia generale e/o comunque previa occorrendo declaratoria di non essenzialità del termine apposto (e poi prorogato), accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al trattamento economico ivi previsto, rapportato al corretto inquadramento”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio
[...] eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per CP_1 contrasto con la precedente azione cautelare e, nel merito, contestando la fondatezza delle domande e concludendo per il loro rigetto. In via subordinata, per l'ipotesi di accoglimento della domanda principale, con riconoscimento del diritto di parte ricorrente a percepire quanto pattuito nel suo contratto di assunzione del 18-25/1/2011, parte resistente spiegava domanda riconvenzionale, per la ripetizione delle maggiori somme nel tempo erogategli, quantificate nel complessivo importo di € 11.704,13, da compensarsi con la maggior somma eventualmente dovuta al Pt_1
Disposto il differimento della prima udienza ex articolo 418 c.p.c., parte ricorrente replicava alla riconvenzionale con memoria del 25/9/2025, domandandone il rigetto. Fallito il tentativo di conciliazione, la controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione versata in atti da entrambe le parti. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., la controversia veniva decisa.
4 2. Così ricostruito l'iter procedimentale, deve, in primo luogo, esaminarsi l'eccezione di inammissibilità della domanda, per preteso contrasto con l'istanza cautelare avanzata dal ricorrente, unitamente ad altri 158, innanzi al Tribunale di Treviso. L'eccezione non è fondata. Occorre considerare che i provvedimenti urgenti, emessi ante causam ai sensi dell'art. 700 c.p.c., “sono privi di stabilità e inidonei al giudicato, ancorché nessuna delle parti del procedimento cautelare abbia interesse ad iniziare l'azione di merito” (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, 28/02/2019, n. 6039), di talché “l'accertamento - contenuto nel provvedimento anticipatorio ex art. 700 c.p.c. che ha costituito il rapporto di lavoro - non produce un effetto dichiarativo o costitutivo idoneo ad assumere efficacia di giudicato in mancanza del giudizio di merito” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 2480 del 2/2/2025). La circostanza che abbia aderito ad una iniziativa giudiziale Pt_1 collettiva, domandando l'accertamento e la dichiarazione “che il diritto alla voce retributiva descritta nell'accordo 3 marzo 2006 rappresenta un diritto intangibile salva eventualmente la modalità di calcolo”, con conseguente illegittimità della risoluzione unilaterale comunicata dal e sua Controparte_3 condanna alla prosecuzione della corresponsione della “voce retributiva EX P.U.
- accordo 3 marzo 2006”, non impedisce l'introduzione della presente azione. Nonostante il contrasto di causa petendi, invero, il primo accertamento – peraltro respinto per carenza di periculum – non aveva idoneità al passaggio in giudicato, sicché, in carenza di introduzione del giudizio di merito, esso non impedisce la proposizione della presente domanda, non potendo porsi con essa in contrasto.
3. Nel merito, il ricorrente ha domandato, in via principale, il mantenimento nel suo trattamento retributivo complessivo della voce denominata «Importo Accordo P.U. 2006», in quanto pattuita nel contratto di assunzione alle dipendenze di del 18-25/1/2011, con Controparte_5 decorrenza 1/2/2011. La domanda è fondata. 3.1 Nel contratto citato si legge, quale pattuizione sul trattamento economico: «in applicazione e con le modalità previste dal vigente CCNL, Le sarà corrisposta una retribuzione tabellare pari a euro 35.140,33 annui lordi, corrispondente alla X classe stipendiale della tabella relativa all'Area Professionale "B" – Posizione Organizzativa 3, 6° livello retributivo. Le saranno altresì erogati il premio aziendale di produttività, l'erogazione aziendale variabile e i buoni pasto con i criteri e le misure previsti dal vigente CIA. In relazione al precedente trattamento normativo ed economico a Lei applicato presso , Le sarà inoltre riconosciuto, in sostituzione dello Parte_2 stesso, un assegno ad personam non assorbibile omnicomprensivo pari a Euro 1.627,71 annui lordi. Le verranno, inoltre, mantenuti gli importi relativi
5 all'Indennità Quadro pari a Euro 802,94 annui lordi, all'assegno art. 15 bis CIA 2009 pari a Euro 1.313,00 annui lordi, all'Imp. Accordo P.U. 2006 pari a Euro 16.298,19 annui lordi e all'assegno art. 4 CIA pari a Euro 140,00 annui lordi. Le sarà, altresì, riconosciuto un assegno ad personam pari ad Euro 3.323,00 annui lordi, assorbibile in caso di intervento di nuove e/o diverse disposizioni contrattuali nazionali e/o aziendali in materia e/o modifica della Sua posizione lavorativa». Il riconoscimento della voce retributiva «Imp. Accordo P.U. 2006, pari a Euro € 16.298,19 annui lordi» non contiene rinvio mobile all'Accordo sindacale del 3/3/2006, tanto da essere predeterminata nel suo ammontare e inserita nel prospetto della “retribuzione annua lorda a regime” per l'esatto importo di € 16.298,19 annui. 3.2 Decidendo nel giudizio introdotto da colleghi del ricorrente, che domandavano il mantenimento della voce retributiva relativa alla partecipazione agli utili, secondo i criteri di calcolo stabiliti dall'Accordo del 3/3/2006, la Corte di Appello di Milano, confermando la statuizione di primo grado, ha osservato:
“La sentenza di primo grado chiarisce innanzitutto che il diritto di cui sopra non è inquadrabile nella categoria dei “diritti quesiti” in senso proprio, cui appartengono, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, i diritti “che non possono essere incisi dalla contrattazione collettiva in mancanza di uno specifico mandato o di una successiva ratifica da parte dei singoli lavoratori” e che sono configurabili nell'ambito del rapporto di lavoro
“solo con riferimento a situazioni che siano entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato, come nel caso dei corrispettivi di prestazioni già rese, e non invece in presenza di quelle situazioni future o in via di consolidamento, che sono frequenti nel contratto di lavoro, da cui scaturisce un rapporto di durata con prestazioni ad esecuzione periodica o continuativa, autonome tra loro e suscettibili come tali di essere differentemente regolate in caso di successione di contratti collettivi” (cfr. ex multis Cass. 17 gennaio 2023 n. 1281 e precedenti ivi richiamati). Secondo l'impostazione del primo giudice, il diritto accertato in capo alle odierne appellanti principali ha ad oggetto non un'attribuzione patrimoniale cristallizzata nel suo preciso ammontare, incorporata nel contenuto dei rispettivi contratti individuali e sottratta al potere dispositivo delle organizzazioni sindacali, bensì una voce retributiva che la società datrice di lavoro si è impegnata ad erogare al personale assunto prima del 31 dicembre 1996, nella misura e secondo criteri la cui determinazione è demandata alla contrattazione collettiva. Si tratta, dunque, di un diritto limitato all'an della partecipazione agli utili, il cui contenuto concreto è rimesso alla determinazione delle parti sociali. Tutto ciò non osta a che la posizione giuridica in esame sia qualificabile come vero e proprio diritto soggettivo, il cui contenuto specifico è determinabile per relationem attraverso il rinvio alla contrattazione collettiva, anche futura” (cfr. Corte d'Appello Milano, sentenza n. 665/2023, R.G. 334/2023, in atti).
6 La condizione in cui si trova il ricorrente è proprio quella assunta Pt_1
a parametro di confronto dal Giudice milanese – ed esclusa nel caso sottoposto al suo esame – cioè di un diritto quesito in senso proprio, che non può essere inciso dalla contrattazione collettiva, poiché riferito ad una situazione ormai entrata a far parte del patrimonio del lavoratore, in quanto attribuzione patrimoniale cristallizzata nel suo preciso ammontare, incorporata nel contenuto del suo contratto di lavoro, di talché sottratta al potere dispositivo delle organizzazioni sindacali. Invero, “nell'ambito del rapporto di lavoro sono configurabili diritti quesiti, che non possono essere incisi dalla contrattazione collettiva in mancanza di uno specifico mandato o di una successiva ratifica da parte dei singoli lavoratori, solo con riferimento a situazioni che siano entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 29/09/2009, n. 20838). Ed anche, “le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, ma operano dall'esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicché, nell'ipotesi di successione tra contratti collettivi, le precedenti disposizioni possono essere modificate da quelle successive anche in senso sfavorevole al lavoratore, con il solo limite dei diritti quesiti, intendendosi per tali solo le situazioni che siano entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 3982 del 19/2/2014). 3.3 Senza necessità di invocare il principio di irriducibilità della retribuzione, previsto dall'art. 2103 c.c. - a mente del quale “la retribuzione concordata al momento dell'assunzione non è riducibile neppure a seguito di accordo tra il datore e il prestatore di lavoro e che ogni patto contrario è nullo in ogni caso in cui il compenso pattuito anche in sede di contratto individuale venga ridotto” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 19092 dell'1/8/2017) - il ricorrente ha diritto a vedersi corrispondere la voce retributiva «Importo Pt_1
Accordo P.U. 2006», poiché diritto quesito inserito nel suo contratto di assunzione. Proprio in ragione del principio generale richiamato, di irriducibilità della retribuzione, non sono condivisibili le prospettazioni di parte resistente, ove ha sostenuto l'abbandono per fatti concludenti di ogni e qualsivoglia diversa pattuizione, in ragione del comportamento reciprocamente tenuto dalle parti, avendo erogato la voce retributiva rivendicata, negli anni 2011-2021, CP_1 nell'importo indicizzato secondo la dinamicità delle regole stabilite nell'Accordo sindacale del 3/3/2006 e dal canto proprio, domandato Pt_1 giudizialmente l'attribuzione della partecipazione agli utili, per gli anni 2022- 2025, nella misura da ultimo indicizzata. Poiché ogni patto contrario al principio di irriducibilità della retribuzione è nullo, per certo resta nullo – o irrilevante – qualsiasi comportamento successivo delle parti, inidoneo a modificare in pejus, per fatti concludenti, il trattamento retributivo spettante al lavoratore.
7 3.4 Quale diretta conseguenza delle considerazioni esposte, la domanda di parte ricorrente può essere accolta nei limiti del diritto quesito, entrato a far parte del patrimonio del nella misura “cristallizzata nel suo preciso Pt_1 ammontare” (cfr. Corte d'Appello Milano, sentenza n. 665/2023 cit.), indicata nel suo contratto individuale di assunzione, sicché «Imp. Accordo P.U. 2006, pari a Euro € 16.298,19 annui lordi». I maggiori importi erogati dal datore di lavoro corrispondono, invero, ad un indebito, fondato sull'erroneo convincimento di di erogare a CP_1 Pt_1 come a tutti i propri dipendenti, la voce retributiva prevista dall'Accordo sindacale del 3/3/2006, infatti indicizzata secondo l'indice ISTAT del paniere FOI, come previsto, poi ridenominata nel maggio 2021 come «ex p.u. comunic 19.4.2021» e, infine, soppressa, per mancata adesione all'Accordo 2021. La parte resistente ha, invero, dato dimostrazione di avere sempre interpretato – come anche in giudizio sostenuto – la pattuizione contenuta nel contratto individuale di lavoro del ricorrente alle dipendenze di CP_5 come rinvio mobile alla contrattazione collettiva e, per tale ragione, ha
[...] corrisposto la voce retributiva «Importo Accordo P.U. 2006» nella misura dinamica, prevista dalla contrattazione stessa. Poiché, tuttavia, interpretandosi il contratto secondo il suo senso letterale, la medesima pattuizione deve intendersi un'attribuzione patrimoniale cristallizzata nel suo preciso ammontare, che in tal modo entra a far parte del patrimonio del lavoratore e diviene diritto quesito, solo nei limiti di tale importo il ricorrente ha diritto alla sua attribuzione. In relazione agli anni 2022-2025 (così corretto, alla prima udienza, il refuso contenuto al capo A delle conclusioni dell'atto introduttivo) la domanda è fondata, pertanto, nella misura di € 65.192,76, pari alla voce retributiva «Imp. Accordo P.U. 2006, pari a Euro € 16.298,19 annui lordi» per quattro annualità.
4. Deve, a questo punto, esaminarsi, la domanda riconvenzionale azionata da per l'ipotesi, in effetti verificata, di accoglimento della Controparte_1 domanda principale. Invero, parte resistente ha domandato di voler accertare il proprio diritto a ripetere la maggiore somma erogata al ricorrente negli anni 2012 – 2021, per l'importo di € 11.704,13, corrispondente alla indicizzazione della somma attribuita a a titolo di «Importo Accordo P.U. 2006» secondo l'indice Pt_1
ISTAT del paniere FOI, che ha domandato di compensare con quanto eventualmente riconosciuto in favore del ricorrente. La domanda è fondata. Come sopra osservato, il diritto del ricorrente di mantenere, nel proprio trattamento retributivo, la voce retributiva «Importo Accordo P.U. 2006» si fonda sull'avvenuto inserimento, nel contratto individuale di lavoro del 18- 25/1/2011, del riconoscimento di un trattamento aggiuntivo, indicato come «Imp. Accordo P.U. 2006, pari a Euro € 16.298,19 annui lordi», entrato a far
8 parte del suo patrimonio e divenuto intangibile alle successive contrattazioni collettive. Escluso il rinvio mobile all'Accordo sindacale del 3/3/2006, nel testo del contratto individuale non è prevista alcuna indicizzazione o adeguamento della somma, come determinata. Di talché, avendo parte resistente dedotto e documentato, mediante produzione delle relative buste paga, di avere corrisposto al proprio dipendente somme superiori a quelle spettanti (nel maggio 2012 € 15.414,10; nel maggio 2013 € 17.219,61; nel maggio 2014 € 17.316,63; nel maggio 2015 € 17.300,46; nel maggio 2016 € 17.300,46; nel maggio 2017 € 17.368,57; nel maggio 2018 € 17.507,10; nel maggio 2019 € 17.680,26; nel maggio 2020 € 17.749,53; nel maggio 2021 € 17.714,90) ha diritto di ripetere quanto indebitamente erogato, nell'erroneo convincimento di erogare a come a tutti i propri dipendenti, Pt_1 la voce retributiva prevista dall'Accordo sindacale del 3/3/2006. Dall'importo € 65.192,76 risultato dovuto al ricorrente deve, perciò, detrarsi quello indebito eccepito in via riconvenzionale di € 11.704,13, sicché al ricorrente residua da corrispondersi l'importo lordo di € 53.488,63, oltre interessi al tasso legale sul capitale via via rivalutato annualmente (cfr., per tutte, Cass., S.U., 29/01/2001, n. 38), secondo la previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., dalla scadenza delle rate di credito sino all'effettivo soddisfo. In relazione a tale importo dovrà corrispondere al ricorrente Controparte_1 la relativa incidenza sugli istituti retributivi diretti, indiretti e differiti, mentre dovrà essere dichiarata tenuta a versare la relativa contribuzione previdenziale e i correlati versamenti al Fondo Pensione per i Dipendenti del Gruppo CP_1
5. Conclusivamente, pertanto, sulla scorta delle superiori considerazioni, senza necessità di esaminare le domande subordinate, deve accogliersi la domanda principale azionata da parte ricorrente per gli anni 2022-2025, nei limiti dell'ammontare corrispondente all'importo cristallizzato nel suo contratto di assunzione come «Importo Accordo P.U. 2006», previa compensazione con le maggiori somme al medesimo titolo erroneamente erogategli dal datore di lavoro negli anni 2012-2021.
6. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai valori medi dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore riconosciuto della causa. Quanto alle spese stragiudiziali, cui il ricorrente ha dedotto di avere diritto, quale danno emergente sostenuto per l'assistenza legale precedente alla instaurazione del giudizio, non v'è luogo a provvedere per carenza di domanda, non essendo riportata nelle conclusioni del ricorso, né potendo considerarsi implicita nella domanda di refusione delle spese di lite (Cassazione, n. 30732 del 26/11/2019), peraltro non formulata.
9
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter C.p.c., definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire la voce retributiva «Imp. Accordo P.U. 2006, pari a Euro € 16.298,19 annui lordi», pattuita nel contratto individuale di lavoro del 18-25/1/2011, nell'importo annuo lordo indicato di € 16.298,19, avente incidenza sugli istituti retributivi diretti, indiretti e differiti. Per l'effetto, in parziale accoglimento del ricorso e in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna a corrispondere al Controparte_1 ricorrente, per i titoli di cui in parte motiva, l'importo complessivo di € 53.488,63, oltre alla relativa incidenza sugli istituti retributivi diretti, indiretti e differiti, nonché alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali, come per legge. Dichiara tenuta a versare la relativa contribuzione Controparte_6 previdenziale e i correlati versamenti al Fondo Pensione per i Dipendenti del
Controparte_3
Rigetta, per il resto, il ricorso. Condanna alla refusione delle spese di lite, che Controparte_1 liquida in complessivi € 10.717, oltre rimborso forfettario spese generali, I.v.a. e c.p.a., come per legge. Roma, 10 dicembre 2025 Il Giudice Laura Cerroni
10
Il Giudice dott.ssa Laura Cerroni, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 17827/2025 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Paolantoni, per Parte_1 procura allegata al ricorso,
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentate e difese dagli Avv.ti Arturo Maresca e Mariastella Tonelli, per procura allegata alla memoria di costituzione,
RESISTENTI
OGGETTO: differenze retributive. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi, nei verbali e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di ricorso depositato in forma telematica il 15/5/2025 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio la società Controparte_1 esponendo:
- di essere stato assunto alle dipendenze di Controparte_2 dall'8/7/1991, percependo, in virtù di uso aziendale consolidato sin dal 1909, recepito dal contratto collettivo di lavoro del 1931 e poi successivamente rideterminato nei criteri di attribuzione fino al 1969, una voce retributiva denominata “partecipazione agli utili”, calcolata in percentuale dell'importo distribuito agli azionisti a titolo di dividendo,
- che nel 1996 revocava tale uso aziendale, Controparte_2 limitatamente al personale di nuova assunzione, confermandolo per quello già in servizio al 31/12/1996,
- che lui stesso, essendo in servizio alla data indicata, manteneva l'attribuzione della voce retributiva “partecipazione agli utili”,
- che nel dicembre 1996 e le OO.SS. Controparte_2 raggiungevano un accordo per la determinazione di nuovi criteri di calcolo della
“partecipazione agli utili” - applicabile al solo personale in servizio al 31/12/1996 ed avente durata dall'1/1/1997 al 30/6/2005, con tacito rinnovo, salvo disdetta - slegandola dall'andamento dei risultati aziendali e stabilendola in una misura fissa da ripartire fra i singoli aventi diritto, sulla base della quantità e qualità del lavoro svolto,
- che, nelle more, il 18/7/2000 veniva distaccato da
[...] alla controllata Controparte_2 Controparte_3
- che, a seguito di disdetta, l'accordo del 1996 veniva sostituito da un nuovo accordo del 3/3/2006, con scadenza al 31/12/2020, parimenti applicabile al solo personale in servizio al 31/12/1996, nel quale la “partecipazione agli utili” era stabilizzata nell'importo dovuto in base all'ultima annualità di applicazione dell'accordo del 1996, con indicizzazione sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi per il paniere FOI, per le famiglie di operai e impiegati,
- che il 30/11/2007 risolveva il rapporto di lavoro con
[...]
essendo assunto, dall'1/12/2007, alle dirette dipendenze di Controparte_2
con riconoscimento dell'anzianità Controparte_3 di servizio maturata nel precedente rapporto di lavoro e conferma del precedente trattamento economico, ivi inclusa la voce “partecipazione agli utili”, con rinvio mobile all'accordo sindacale del 3/3/2006,
- che il 31/1/2011 risolveva il rapporto di lavoro con
[...]
nel frattempo divenuta Controparte_3 Controparte_4
[...]
- che con contratto del 18-25/1/2011 veniva assunto alle dipendenze di con decorrenza 1/2/2011, pattuendo un trattamento Controparte_5 retributivo, comprensivo di un importo fisso e determinato denominato «Imp. Accordo P.U. 2006, pari a Euro € 16.298,19 annui lordi»;
- che dal 2011 la voce contrattuale «Importo Accordo P.U. 2006» gli era sempre stata corrisposta annualmente con la mensilità di maggio, essendo il relativo importo indicizzato nel corso degli anni,
- che con decorrenza 1/7/2013 acquistava da Controparte_5 il ramo d'azienda assicurativo e mutava Controparte_2 denominazione in odierna convenuta, Controparte_1
- che il 22/12/2020 il comunicava alle OO.SS. la Controparte_3 decisione di non rinnovare l'accordo ex “partecipazione agli utili” in scadenza al
2 31/12/2020, comunicando successivamente a ciascun percettore, compreso il ricorrente, la soppressione di tale voce retributiva,
- che a maggio 2021 era corrisposta la partecipazione agli utili maturata nell'anno 2020, prima della disdetta dell'accordo, già ridenominata, anche per il ricorrente, «ex p.u. comunic 19.4.2021»,
- che a fronte delle rimostranze delle OO.SS., il Gruppo comunicava di essere unicamente disponibile a trattare un accordo che prevedesse un forte ridimensionamento dell'importo, a partire dal 2022,
- che il 29/9/2021 il Gruppo e talune OO.SS. stipulavano un nuovo accordo sindacale sulla partecipazione agli utili, ad adesione individuale, pattuendo per il 2022 il pagamento del 100% dell'importo maturato a titolo di partecipazione agli utili nel 2021 e a decorrere dal 2023 la sua riduzione al 72%, esclusa la computabilità ai fini del TFR, a condizione della sottoscrizione di atto di rinuncia a rivendicare qualsivoglia diritto avente origine dall'Accordo del 3/3/2006,
- che a decorrere dal 2022 cessava di Controparte_1 corrispondergli la voce retributiva «Importo Accordo P.U. 2006»,
- di avere aderito a ricorso cautelare collettivo, con altri 158 lavoratori, introdotto ex art. 700 c.p.c. innanzi al Tribunale di Treviso, per rivendicare il proprio diritto acquisito, invocare il principio di irriducibilità della retribuzione e chiedere, in via pregiudiziale, la sospensione dell'efficacia dell'Accordo del 29/9/2021 a data successiva rispetto allo stringente termine di adesione indicato,
- che l'istanza cautelare era respinta per difetto di periculum in mora e nessuna delle parti introduceva giudizio di merito,
- che lui stesso rifiutava di aderire al nuovo Accordo del 29/9/2021,
- che per tale ragione dal 2022 non percepiva più la voce retributiva «Importo Accordo P.U. 2006», nonostante prevista nel suo contratto di assunzione del 18-25/1/2011, subendo una perdita economica netta, avente anche incidenza sugli istituti retributivi indiretti e differiti e comportante una minore contribuzione previdenziale obbligatoria e una minore contribuzione al Fondo Pensione, con conseguente danno pensionistico. Ritenendo l'arbitrarietà e illegittimità del comportamento datoriale, il ricorrente domandava di voler accogliere le seguenti, testuali, conclusioni:
“In via principale: A) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla voce retributiva denominata «Importo Accordo P.U. 2006», pattuita nel contratto individuale di lavoro, pari a € 17.714,90 lordi annui (o in subordine pari a € 16.298,19 lordi annui) e comunque accertare il diritto del ricorrente alla irriducibilità della retribuzione, e per l'effetto condannare in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, a ripristinare tale voce nella RAL del ricorrente e a corrispondergli gli arretrati maturati, pari alle annualità 2002, 2023, 2024, 2025, per l'importo complessivo di € 70.859,60 (o in subordine pari a € 65.168,76) e a corrispondere la relativa incidenza sugli istituti retributivi diretti, indiretti e differiti.
3 B) Dichiarare in persona del legale rappresentante Controparte_6 pro tempore, tenuta a versare la relativa contribuzione previdenziale e i correlati versamenti al Fondo Pensione per i Dipendenti del Gruppo CP_1
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui non si ritenesse il diritto del ricorrente alla voce retributiva «Importo Accordo PU 2006» avente fonte nel contratto individuale, accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia dell'Accordo 29.9.2021 e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a un importo stabilizzato annuo pari all'importo percepito a maggio 2021 o quanto meno pari alla media triennale delle somme percepite a titolo di Partecipazione agli utili nell'ultimo triennio di applicazione dell'Accordo 7 dicembre 1996, rapportato al corretto inquadramento, attualizzato e inflazionato a valori correnti o quella diversa somma ritenuta di giustizia, da computarsi anche quale base di calcolo degli istituti retributivi diretti, indiretti e differiti. In via di ulteriore subordine: nella denegata ipotesi in cui l'Accordo 29.9.2021 fosse ritenuto legittimo, valido ed efficace, previa occorrendo declaratoria di nullità del termine di adesione ivi apposto (e poi prorogato) e della clausola transattiva di rinuncia generale e/o comunque previa occorrendo declaratoria di non essenzialità del termine apposto (e poi prorogato), accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al trattamento economico ivi previsto, rapportato al corretto inquadramento”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio
[...] eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per CP_1 contrasto con la precedente azione cautelare e, nel merito, contestando la fondatezza delle domande e concludendo per il loro rigetto. In via subordinata, per l'ipotesi di accoglimento della domanda principale, con riconoscimento del diritto di parte ricorrente a percepire quanto pattuito nel suo contratto di assunzione del 18-25/1/2011, parte resistente spiegava domanda riconvenzionale, per la ripetizione delle maggiori somme nel tempo erogategli, quantificate nel complessivo importo di € 11.704,13, da compensarsi con la maggior somma eventualmente dovuta al Pt_1
Disposto il differimento della prima udienza ex articolo 418 c.p.c., parte ricorrente replicava alla riconvenzionale con memoria del 25/9/2025, domandandone il rigetto. Fallito il tentativo di conciliazione, la controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione versata in atti da entrambe le parti. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., la controversia veniva decisa.
4 2. Così ricostruito l'iter procedimentale, deve, in primo luogo, esaminarsi l'eccezione di inammissibilità della domanda, per preteso contrasto con l'istanza cautelare avanzata dal ricorrente, unitamente ad altri 158, innanzi al Tribunale di Treviso. L'eccezione non è fondata. Occorre considerare che i provvedimenti urgenti, emessi ante causam ai sensi dell'art. 700 c.p.c., “sono privi di stabilità e inidonei al giudicato, ancorché nessuna delle parti del procedimento cautelare abbia interesse ad iniziare l'azione di merito” (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, 28/02/2019, n. 6039), di talché “l'accertamento - contenuto nel provvedimento anticipatorio ex art. 700 c.p.c. che ha costituito il rapporto di lavoro - non produce un effetto dichiarativo o costitutivo idoneo ad assumere efficacia di giudicato in mancanza del giudizio di merito” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 2480 del 2/2/2025). La circostanza che abbia aderito ad una iniziativa giudiziale Pt_1 collettiva, domandando l'accertamento e la dichiarazione “che il diritto alla voce retributiva descritta nell'accordo 3 marzo 2006 rappresenta un diritto intangibile salva eventualmente la modalità di calcolo”, con conseguente illegittimità della risoluzione unilaterale comunicata dal e sua Controparte_3 condanna alla prosecuzione della corresponsione della “voce retributiva EX P.U.
- accordo 3 marzo 2006”, non impedisce l'introduzione della presente azione. Nonostante il contrasto di causa petendi, invero, il primo accertamento – peraltro respinto per carenza di periculum – non aveva idoneità al passaggio in giudicato, sicché, in carenza di introduzione del giudizio di merito, esso non impedisce la proposizione della presente domanda, non potendo porsi con essa in contrasto.
3. Nel merito, il ricorrente ha domandato, in via principale, il mantenimento nel suo trattamento retributivo complessivo della voce denominata «Importo Accordo P.U. 2006», in quanto pattuita nel contratto di assunzione alle dipendenze di del 18-25/1/2011, con Controparte_5 decorrenza 1/2/2011. La domanda è fondata. 3.1 Nel contratto citato si legge, quale pattuizione sul trattamento economico: «in applicazione e con le modalità previste dal vigente CCNL, Le sarà corrisposta una retribuzione tabellare pari a euro 35.140,33 annui lordi, corrispondente alla X classe stipendiale della tabella relativa all'Area Professionale "B" – Posizione Organizzativa 3, 6° livello retributivo. Le saranno altresì erogati il premio aziendale di produttività, l'erogazione aziendale variabile e i buoni pasto con i criteri e le misure previsti dal vigente CIA. In relazione al precedente trattamento normativo ed economico a Lei applicato presso , Le sarà inoltre riconosciuto, in sostituzione dello Parte_2 stesso, un assegno ad personam non assorbibile omnicomprensivo pari a Euro 1.627,71 annui lordi. Le verranno, inoltre, mantenuti gli importi relativi
5 all'Indennità Quadro pari a Euro 802,94 annui lordi, all'assegno art. 15 bis CIA 2009 pari a Euro 1.313,00 annui lordi, all'Imp. Accordo P.U. 2006 pari a Euro 16.298,19 annui lordi e all'assegno art. 4 CIA pari a Euro 140,00 annui lordi. Le sarà, altresì, riconosciuto un assegno ad personam pari ad Euro 3.323,00 annui lordi, assorbibile in caso di intervento di nuove e/o diverse disposizioni contrattuali nazionali e/o aziendali in materia e/o modifica della Sua posizione lavorativa». Il riconoscimento della voce retributiva «Imp. Accordo P.U. 2006, pari a Euro € 16.298,19 annui lordi» non contiene rinvio mobile all'Accordo sindacale del 3/3/2006, tanto da essere predeterminata nel suo ammontare e inserita nel prospetto della “retribuzione annua lorda a regime” per l'esatto importo di € 16.298,19 annui. 3.2 Decidendo nel giudizio introdotto da colleghi del ricorrente, che domandavano il mantenimento della voce retributiva relativa alla partecipazione agli utili, secondo i criteri di calcolo stabiliti dall'Accordo del 3/3/2006, la Corte di Appello di Milano, confermando la statuizione di primo grado, ha osservato:
“La sentenza di primo grado chiarisce innanzitutto che il diritto di cui sopra non è inquadrabile nella categoria dei “diritti quesiti” in senso proprio, cui appartengono, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, i diritti “che non possono essere incisi dalla contrattazione collettiva in mancanza di uno specifico mandato o di una successiva ratifica da parte dei singoli lavoratori” e che sono configurabili nell'ambito del rapporto di lavoro
“solo con riferimento a situazioni che siano entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato, come nel caso dei corrispettivi di prestazioni già rese, e non invece in presenza di quelle situazioni future o in via di consolidamento, che sono frequenti nel contratto di lavoro, da cui scaturisce un rapporto di durata con prestazioni ad esecuzione periodica o continuativa, autonome tra loro e suscettibili come tali di essere differentemente regolate in caso di successione di contratti collettivi” (cfr. ex multis Cass. 17 gennaio 2023 n. 1281 e precedenti ivi richiamati). Secondo l'impostazione del primo giudice, il diritto accertato in capo alle odierne appellanti principali ha ad oggetto non un'attribuzione patrimoniale cristallizzata nel suo preciso ammontare, incorporata nel contenuto dei rispettivi contratti individuali e sottratta al potere dispositivo delle organizzazioni sindacali, bensì una voce retributiva che la società datrice di lavoro si è impegnata ad erogare al personale assunto prima del 31 dicembre 1996, nella misura e secondo criteri la cui determinazione è demandata alla contrattazione collettiva. Si tratta, dunque, di un diritto limitato all'an della partecipazione agli utili, il cui contenuto concreto è rimesso alla determinazione delle parti sociali. Tutto ciò non osta a che la posizione giuridica in esame sia qualificabile come vero e proprio diritto soggettivo, il cui contenuto specifico è determinabile per relationem attraverso il rinvio alla contrattazione collettiva, anche futura” (cfr. Corte d'Appello Milano, sentenza n. 665/2023, R.G. 334/2023, in atti).
6 La condizione in cui si trova il ricorrente è proprio quella assunta Pt_1
a parametro di confronto dal Giudice milanese – ed esclusa nel caso sottoposto al suo esame – cioè di un diritto quesito in senso proprio, che non può essere inciso dalla contrattazione collettiva, poiché riferito ad una situazione ormai entrata a far parte del patrimonio del lavoratore, in quanto attribuzione patrimoniale cristallizzata nel suo preciso ammontare, incorporata nel contenuto del suo contratto di lavoro, di talché sottratta al potere dispositivo delle organizzazioni sindacali. Invero, “nell'ambito del rapporto di lavoro sono configurabili diritti quesiti, che non possono essere incisi dalla contrattazione collettiva in mancanza di uno specifico mandato o di una successiva ratifica da parte dei singoli lavoratori, solo con riferimento a situazioni che siano entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 29/09/2009, n. 20838). Ed anche, “le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, ma operano dall'esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicché, nell'ipotesi di successione tra contratti collettivi, le precedenti disposizioni possono essere modificate da quelle successive anche in senso sfavorevole al lavoratore, con il solo limite dei diritti quesiti, intendendosi per tali solo le situazioni che siano entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 3982 del 19/2/2014). 3.3 Senza necessità di invocare il principio di irriducibilità della retribuzione, previsto dall'art. 2103 c.c. - a mente del quale “la retribuzione concordata al momento dell'assunzione non è riducibile neppure a seguito di accordo tra il datore e il prestatore di lavoro e che ogni patto contrario è nullo in ogni caso in cui il compenso pattuito anche in sede di contratto individuale venga ridotto” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 19092 dell'1/8/2017) - il ricorrente ha diritto a vedersi corrispondere la voce retributiva «Importo Pt_1
Accordo P.U. 2006», poiché diritto quesito inserito nel suo contratto di assunzione. Proprio in ragione del principio generale richiamato, di irriducibilità della retribuzione, non sono condivisibili le prospettazioni di parte resistente, ove ha sostenuto l'abbandono per fatti concludenti di ogni e qualsivoglia diversa pattuizione, in ragione del comportamento reciprocamente tenuto dalle parti, avendo erogato la voce retributiva rivendicata, negli anni 2011-2021, CP_1 nell'importo indicizzato secondo la dinamicità delle regole stabilite nell'Accordo sindacale del 3/3/2006 e dal canto proprio, domandato Pt_1 giudizialmente l'attribuzione della partecipazione agli utili, per gli anni 2022- 2025, nella misura da ultimo indicizzata. Poiché ogni patto contrario al principio di irriducibilità della retribuzione è nullo, per certo resta nullo – o irrilevante – qualsiasi comportamento successivo delle parti, inidoneo a modificare in pejus, per fatti concludenti, il trattamento retributivo spettante al lavoratore.
7 3.4 Quale diretta conseguenza delle considerazioni esposte, la domanda di parte ricorrente può essere accolta nei limiti del diritto quesito, entrato a far parte del patrimonio del nella misura “cristallizzata nel suo preciso Pt_1 ammontare” (cfr. Corte d'Appello Milano, sentenza n. 665/2023 cit.), indicata nel suo contratto individuale di assunzione, sicché «Imp. Accordo P.U. 2006, pari a Euro € 16.298,19 annui lordi». I maggiori importi erogati dal datore di lavoro corrispondono, invero, ad un indebito, fondato sull'erroneo convincimento di di erogare a CP_1 Pt_1 come a tutti i propri dipendenti, la voce retributiva prevista dall'Accordo sindacale del 3/3/2006, infatti indicizzata secondo l'indice ISTAT del paniere FOI, come previsto, poi ridenominata nel maggio 2021 come «ex p.u. comunic 19.4.2021» e, infine, soppressa, per mancata adesione all'Accordo 2021. La parte resistente ha, invero, dato dimostrazione di avere sempre interpretato – come anche in giudizio sostenuto – la pattuizione contenuta nel contratto individuale di lavoro del ricorrente alle dipendenze di CP_5 come rinvio mobile alla contrattazione collettiva e, per tale ragione, ha
[...] corrisposto la voce retributiva «Importo Accordo P.U. 2006» nella misura dinamica, prevista dalla contrattazione stessa. Poiché, tuttavia, interpretandosi il contratto secondo il suo senso letterale, la medesima pattuizione deve intendersi un'attribuzione patrimoniale cristallizzata nel suo preciso ammontare, che in tal modo entra a far parte del patrimonio del lavoratore e diviene diritto quesito, solo nei limiti di tale importo il ricorrente ha diritto alla sua attribuzione. In relazione agli anni 2022-2025 (così corretto, alla prima udienza, il refuso contenuto al capo A delle conclusioni dell'atto introduttivo) la domanda è fondata, pertanto, nella misura di € 65.192,76, pari alla voce retributiva «Imp. Accordo P.U. 2006, pari a Euro € 16.298,19 annui lordi» per quattro annualità.
4. Deve, a questo punto, esaminarsi, la domanda riconvenzionale azionata da per l'ipotesi, in effetti verificata, di accoglimento della Controparte_1 domanda principale. Invero, parte resistente ha domandato di voler accertare il proprio diritto a ripetere la maggiore somma erogata al ricorrente negli anni 2012 – 2021, per l'importo di € 11.704,13, corrispondente alla indicizzazione della somma attribuita a a titolo di «Importo Accordo P.U. 2006» secondo l'indice Pt_1
ISTAT del paniere FOI, che ha domandato di compensare con quanto eventualmente riconosciuto in favore del ricorrente. La domanda è fondata. Come sopra osservato, il diritto del ricorrente di mantenere, nel proprio trattamento retributivo, la voce retributiva «Importo Accordo P.U. 2006» si fonda sull'avvenuto inserimento, nel contratto individuale di lavoro del 18- 25/1/2011, del riconoscimento di un trattamento aggiuntivo, indicato come «Imp. Accordo P.U. 2006, pari a Euro € 16.298,19 annui lordi», entrato a far
8 parte del suo patrimonio e divenuto intangibile alle successive contrattazioni collettive. Escluso il rinvio mobile all'Accordo sindacale del 3/3/2006, nel testo del contratto individuale non è prevista alcuna indicizzazione o adeguamento della somma, come determinata. Di talché, avendo parte resistente dedotto e documentato, mediante produzione delle relative buste paga, di avere corrisposto al proprio dipendente somme superiori a quelle spettanti (nel maggio 2012 € 15.414,10; nel maggio 2013 € 17.219,61; nel maggio 2014 € 17.316,63; nel maggio 2015 € 17.300,46; nel maggio 2016 € 17.300,46; nel maggio 2017 € 17.368,57; nel maggio 2018 € 17.507,10; nel maggio 2019 € 17.680,26; nel maggio 2020 € 17.749,53; nel maggio 2021 € 17.714,90) ha diritto di ripetere quanto indebitamente erogato, nell'erroneo convincimento di erogare a come a tutti i propri dipendenti, Pt_1 la voce retributiva prevista dall'Accordo sindacale del 3/3/2006. Dall'importo € 65.192,76 risultato dovuto al ricorrente deve, perciò, detrarsi quello indebito eccepito in via riconvenzionale di € 11.704,13, sicché al ricorrente residua da corrispondersi l'importo lordo di € 53.488,63, oltre interessi al tasso legale sul capitale via via rivalutato annualmente (cfr., per tutte, Cass., S.U., 29/01/2001, n. 38), secondo la previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., dalla scadenza delle rate di credito sino all'effettivo soddisfo. In relazione a tale importo dovrà corrispondere al ricorrente Controparte_1 la relativa incidenza sugli istituti retributivi diretti, indiretti e differiti, mentre dovrà essere dichiarata tenuta a versare la relativa contribuzione previdenziale e i correlati versamenti al Fondo Pensione per i Dipendenti del Gruppo CP_1
5. Conclusivamente, pertanto, sulla scorta delle superiori considerazioni, senza necessità di esaminare le domande subordinate, deve accogliersi la domanda principale azionata da parte ricorrente per gli anni 2022-2025, nei limiti dell'ammontare corrispondente all'importo cristallizzato nel suo contratto di assunzione come «Importo Accordo P.U. 2006», previa compensazione con le maggiori somme al medesimo titolo erroneamente erogategli dal datore di lavoro negli anni 2012-2021.
6. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai valori medi dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore riconosciuto della causa. Quanto alle spese stragiudiziali, cui il ricorrente ha dedotto di avere diritto, quale danno emergente sostenuto per l'assistenza legale precedente alla instaurazione del giudizio, non v'è luogo a provvedere per carenza di domanda, non essendo riportata nelle conclusioni del ricorso, né potendo considerarsi implicita nella domanda di refusione delle spese di lite (Cassazione, n. 30732 del 26/11/2019), peraltro non formulata.
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P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter C.p.c., definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire la voce retributiva «Imp. Accordo P.U. 2006, pari a Euro € 16.298,19 annui lordi», pattuita nel contratto individuale di lavoro del 18-25/1/2011, nell'importo annuo lordo indicato di € 16.298,19, avente incidenza sugli istituti retributivi diretti, indiretti e differiti. Per l'effetto, in parziale accoglimento del ricorso e in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna a corrispondere al Controparte_1 ricorrente, per i titoli di cui in parte motiva, l'importo complessivo di € 53.488,63, oltre alla relativa incidenza sugli istituti retributivi diretti, indiretti e differiti, nonché alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali, come per legge. Dichiara tenuta a versare la relativa contribuzione Controparte_6 previdenziale e i correlati versamenti al Fondo Pensione per i Dipendenti del
Controparte_3
Rigetta, per il resto, il ricorso. Condanna alla refusione delle spese di lite, che Controparte_1 liquida in complessivi € 10.717, oltre rimborso forfettario spese generali, I.v.a. e c.p.a., come per legge. Roma, 10 dicembre 2025 Il Giudice Laura Cerroni
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