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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/11/2025, n. 15409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15409 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13123/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA DECIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa IA SC, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13123 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
(C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
TA (NA) il 26/1/1940, residente in [...] ed ivi elettivamente domiciliato in Viale B. Bardanzellu, 77/N presso lo studio dell'avv.
IZ LO che lo rappresenta e difende in virtù di procura su foglio separato in atti
- opponente -
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Roma, Via Antonio Bertoloni, 12 ed ivi elettivamente domiciliata in Corso
Trieste, 90 presso lo studio dell'avv. LUCIA SOLDATI che la rappresenta e difende in virtù di procura su foglio separato in atti
- opposta -
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del
6/3/2025: l'opponente si è riportato alle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione e l'opposta a quelle formulate nelle note di trattazione scritta depositate il 27/2/2023.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec il 19/2/2020 il sig. Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto del Tribunale di Roma n. 47/2020
[...]
(R.G. 78489/2019) pubblicato in data 2/1/2020 e notificatogli in data 20/1/2020 che gli aveva ingiunto di pagare ad la somma di € 26.600,00 oltre interessi di Controparte_1
1 mora dalla data di emissione dell'assegno impagato sino al soddisfo e spese della procedura.
A sostegno dell'opposizione il sig. deduceva che l'assegno di € 26.600,00 Pt_1 rimasto insoluto - in forza del quale era stato emesso il decreto ingiuntivo opposto - con il quale, secondo la l'opponente avrebbe dovuto saldare il residuo Controparte_1 prezzo di due villette a schiera da costruirsi in Roma, che egli si era impegnato ad acquistare dall'opposta per un corrispettivo di € 520.000,00 oltre IVA in virtù di un contratto preliminare stipulato in data 15/1/2010, era in realtà “totalmente privo di causa”. Infatti il preliminare in questione doveva ritenersi superato in ragione dei successivi negozi intervenuti medio tempore tra le parti ed in particolare: 1) la scrittura privata del 7/1/2016 con la quale il aveva rinunciato ad acquistare una delle Pt_1 due villette e dichiarato di non aver null'altro a pretendere dalla a fronte CP_1 della restituzione della somma di € 161.800,00 ricavata dalla vendita dell'unità immobiliare (secondo quanto previsto nella collegata “dichiarazione” di impegno sottoscritta dalla e 2) il contratto definitivo di compravendita del Controparte_1
4/2/2019 con il quale la , a mezzo dei suoi procuratori speciali CP_1 Parte_1 ed aveva venduto a figlia dell'opponente,
[...] Persona_1 Persona_2
l'altra villetta al prezzo di € 200.000,00.
L'opponente inoltre affermava che l'importo di € 26.600,00 di cui all'assegno per cui è causa era stato in realtà preteso dal sig. , legale rappresentante della Persona_3
, quale condizione per rilasciare la procura a vendere l'immobile alla sig.ra CP_1
Persona_2
Infine precisava di aver anticipatamente versato, in esecuzione del contratto preliminare di acquisto delle due villette, l'importo di € 520.000,00, evidenziando che l'opposta nel ricorso per decreto ingiuntivo aveva invece erroneamente conteggiato l'importo di €
500.000,00. Ragion per cui, anche nel caso in cui “un qualche residuo corrispettivo” fosse stato dovuto, giammai avrebbe potuto ammontare ad € 26.600,00 bensì sarebbe stato di € 6.600,00.
L'opponente concludeva quindi per l'annullamento ovvero la revoca del decreto ingiuntivo e, in subordine, perché fosse dichiarata dovuta la minor somma di €
6.600,00.
Costituitasi, la chiedeva la reiezione dell'opposizione in quanto Controparte_1 infondata in fatto ed in diritto e la conferma, previa concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., del decreto ingiuntivo opposto.
2 Dopo aver dato che per mero errore materiale era stata indicata “in € 500.000,00 anziché € 520.000,00 la somma corrisposta dal , l'opposta dichiarava che Pt_1 tale errore era comunque irrilevante dal momento che non modificava “la quantificazione della somma dovuta ed ingiunta”.
Sottolineava poi che l'assegno impagato aveva “comunque valore di promessa di pagamento e di ricognizione di debito”, di talché, a mente dell'art. 1988 c.c., era dispensata dal provare il rapporto sottostante, dovendo questo presumersi fino a prova contraria.
Contestava la ricostruzione in fatto ed in diritto dell'opponente, ribadendo che la somma richiesta costituiva il residuo importo dovuto dal sig. in forza del contratto Pt_1 preliminare inter partes del 15/1/2010, essendo ininfluenti sia le fluttuazioni del mercato immobiliare che nel corso del tempo avevano determinato un decremento del valore degli immobili promessi in vendita sia il diverso regime IVA applicato nei contratti definitivi (dal momento che “il regime IVA applicabile è quello del momento in cui la somma viene corrisposta”).
All'udienza di prima comparizione veniva respinta l'istanza ex art. 648 c.p.c. e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Sia l'opponente che l'opposta articolavano prova per testi. L'opposta articolava anche prova per interpello.
Ritenuta la causa di natura documentale, tutte le richieste istruttorie venivano rigettate e la causa era rinviata per precisazione delle conclusioni.
Sostituito definitivamente il giudice assegnatario del procedimento, perché trasferito ad altro ufficio, dopo taluni rinvii interlocutori, all'udienza del 6/3/2025 la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita innanzitutto ricordare che secondo il consolidato insegnamento della Suprema
Corte “l'assegno bancario mancante della data o del luogo di emissione, ma non dell'indicazione del beneficiario - ancorché nullo come titolo di credito in quanto contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 R.D. n. 1736 del 1933 - vale come promessa di pagamento a norma dell'art. 1988 c.c., con relativa inversione dell'onere probatorio: spetta infatti all'emittente dell'assegno provare che esso circolava contro la sua volontà o l'inesistenza del rapporto debitorio” (cfr. Cass.
10/7/2024 n. 18831; Cass. 11/10/2016 n. 20449; Cass. 6/3/2006 n. 4804: Cass.
30/5/1996 n. 5039; Cass. 19/4/1995 n. 4368).
3 Di talché il destinatario della dichiarazione ex art. 1988 c.c., stante l'astrazione della causa debendi, allorché agisca per l'adempimento dell'obbligazione, ha solo l'onere di provare la ricorrenza della promessa o della ricognizione di debito, e non anche l'esistenza del rapporto giuridico da cui essa trae origine, mentre, invece, incombe sull'autore della dichiarazione l'onere di provare l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione del rapporto fondamentale (cfr. Cass. 15/5/2018 n. 11766).
Orbene, ciò posto in linea di principio, nel caso in esame il sig. a Parte_1 sostegno dell'opposizione a decreto ingiuntivo ha dedotto, per un verso, che il rapporto sottostante (ovvero il contratto preliminare del 15/1/2010 che conteneva l'impegno ad acquistare, per sé o per persona da nominare, due immobili al prezzo di
€ 520.000,00 oltre IVA) doveva considerarsi superato dai negozi successivamente intervenuti tra le parti di cui si è detto in precedenza e, per altro verso, che l'assegno rimasto insoluto di € 26.600,00 in realtà era stato da lui emesso “in un contesto nel quale […] non poteva esercitare una scelta del tutto libera”, giacché altrimenti il legale rappresentante della si sarebbe rifiutato di rilasciargli la procura a CP_1 vendere una delle due unità immobiliari alla propria figlia Persona_2
Con detti argomenti l'opponente non ha però assolto l'onere probatorio su di esso gravante, posto che, come detto, avrebbe dovuto dimostrare l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione del rapporto obbligatorio sottostante l'assegno insoluto.
In proposito appare dirimente osservare che: 1) nella “scrittura privata di promessa di vendita” del 15/1/2015 (doc. 3 prodotto dall'opponente) era previsto che il promissario acquirente dovesse corrispondere alla l'intero prezzo Controparte_1 convenuto per la compravendita dei due villini pari ad € 520.000,00 oltre IVA entro il
5/3/2010 (v. art. 3) ed in ogni caso prima della stipula dell'atto pubblico definitivo (v. art. 10) mentre è pacifico che l'opponente abbia versato all'opposta a mezzo cinque assegni (datati 15/1/2010; 25/1/2010; 5/2/2010; 22/2/2010 e 5/3/2010) la complessiva somma di € 520.000,00 (pari ad € 472.727,27 + IVA); 2) dopo che la in CP_1 data 25/7/2012 aveva conferito al sig. ed alla di lui consorte Pt_1 Persona_1 procura speciale irrevocabile a vendere - anche ad essi stessi - (v. doc. 10 di parte opponente) una delle due unità immobiliari, quella censita al Catasto Fabbricati del
Comune di Roma al foglio 1021, particella 4682, subalterni 18 e 19 graffati, con scrittura in data 7/1/2016 l'opponente ha rinunciato ad acquistare il suddetto immobile, dichiarando di non avere nulla a pretendere dalla a fronte Controparte_1 dell'importo di € 161.800,00 da quest'ultima corrispostogli “a titolo di restituzione
4 anticipi versati”, detratte “le somme inerenti le migliorie realizzate” sull'immobile
(docc. 11 e 12 di parte opponente); 3) in data 21/6/2018 la ha Controparte_1 rilasciato ai signori e una procura speciale a Parte_1 Persona_1 vendere il secondo villino censito al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio
1021, particella 4682, subalterni 16 e 17 graffati (doc. 15 prodotto dall'opponente); 4) in data 4/2/2019 i signori in forza di detta procura, hanno venduto il Parte_2 predetto immobile alla propria figlia senza alcun esborso da parte di Persona_2 quest'ultima, dal momento che il prezzo di € 200.000,00 è stato regolato a mezzo due dei cinque assegni bancari che l'opponente nel 2010 aveva dato in pagamento alla e che quest'ultima aveva già incassato. CP_1
Risulta quindi per tabulas che il mancato acquisto del primo villino sia dipeso da un atto abdicativo del sig. (il quale ha anche espressamente dichiarato di non Pt_1 aver null'altro a pretendere dalla in relazione a detto immobile) e che Controparte_1 il secondo villino promesso in vendita sia stato acquistato dalla figlia dell'opponente per volontà dello stesso (e di sua moglie . Pt_1 Persona_1
Le differenze di prezzo tra quanto pattuito nel 2010 ed i successivi atti di trasferimento della proprietà degli immobili, avvenuti a distanza di sei anni (v. doc. 13 prodotto dall'opponente) e di nove anni, non possono avere alcun rilievo, posto che, come detto, il si era impegnato a pagare anticipatamente l'intero prezzo Pt_1 convenuto nella scrittura privata del 15/1/2010.
Infine, circa le pressioni che secondo la difesa del sarebbero state Pt_1 indebitamente esercitate dal legale rappresentante della società opposta in occasione della sottoscrizione della procura a vendere il secondo villino, affinché l'odierno opponente rilasciasse l'assegno per cui è causa, si osserva che tali allegazioni, oltre ad avere scarso rilievo ai fini del decidere, sono comunque rimaste del tutto indimostrate
(sul punto neppure è stata articolata idonea prova orale su circostanze significative e rilevanti).
In definitiva il credito dell'opposta, portato dall'assegno di € 26.600,00 (il residuo importo dovuto di € 52.000,00 è stato così ridotto dalla in considerazione CP_1 della rinuncia del ad acquistare uno dei due immobili che erano stati Pt_1 promessi in vendita) risulta confermato.
Alla luce delle superiori considerazioni l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal sig. va quindi respinta e, conseguentemente, il provvedimento Parte_1 monitorio opposto dev'essere confermato.
5 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nei termini indicati nel dispositivo, avuto riguardo ai criteri tutti stabiliti dall'art. 4 del D.M. n. 55/2014, con applicazione dei nuovi parametri ex D.M. 13/8/2022 n. 147 entrati in vigore a decorrere dal 23/10/2022, secondo i parametri medi previsti dalla Tabella 2 per controversie di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, con un abbattimento del 30% e secondo i parametri minimi per la fase istruttoria (che non è stata svolta).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dal sig. e per l'effetto conferma il Parte_1 decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 47/2020 (R.G. 78489/2019) pubblicato in data 2/1/2020, che viene dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
- condanna l'opponente a rifondere alla le spese di lite che liquida in Controparte_1
€ 4.970,00 per compensi oltre 15% spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/2014, CPA ed
IVA.
Così deciso in Roma in data 4 novembre 2025
Il G.o.p.
IA SC
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA DECIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa IA SC, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13123 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
(C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
TA (NA) il 26/1/1940, residente in [...] ed ivi elettivamente domiciliato in Viale B. Bardanzellu, 77/N presso lo studio dell'avv.
IZ LO che lo rappresenta e difende in virtù di procura su foglio separato in atti
- opponente -
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Roma, Via Antonio Bertoloni, 12 ed ivi elettivamente domiciliata in Corso
Trieste, 90 presso lo studio dell'avv. LUCIA SOLDATI che la rappresenta e difende in virtù di procura su foglio separato in atti
- opposta -
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del
6/3/2025: l'opponente si è riportato alle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione e l'opposta a quelle formulate nelle note di trattazione scritta depositate il 27/2/2023.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec il 19/2/2020 il sig. Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto del Tribunale di Roma n. 47/2020
[...]
(R.G. 78489/2019) pubblicato in data 2/1/2020 e notificatogli in data 20/1/2020 che gli aveva ingiunto di pagare ad la somma di € 26.600,00 oltre interessi di Controparte_1
1 mora dalla data di emissione dell'assegno impagato sino al soddisfo e spese della procedura.
A sostegno dell'opposizione il sig. deduceva che l'assegno di € 26.600,00 Pt_1 rimasto insoluto - in forza del quale era stato emesso il decreto ingiuntivo opposto - con il quale, secondo la l'opponente avrebbe dovuto saldare il residuo Controparte_1 prezzo di due villette a schiera da costruirsi in Roma, che egli si era impegnato ad acquistare dall'opposta per un corrispettivo di € 520.000,00 oltre IVA in virtù di un contratto preliminare stipulato in data 15/1/2010, era in realtà “totalmente privo di causa”. Infatti il preliminare in questione doveva ritenersi superato in ragione dei successivi negozi intervenuti medio tempore tra le parti ed in particolare: 1) la scrittura privata del 7/1/2016 con la quale il aveva rinunciato ad acquistare una delle Pt_1 due villette e dichiarato di non aver null'altro a pretendere dalla a fronte CP_1 della restituzione della somma di € 161.800,00 ricavata dalla vendita dell'unità immobiliare (secondo quanto previsto nella collegata “dichiarazione” di impegno sottoscritta dalla e 2) il contratto definitivo di compravendita del Controparte_1
4/2/2019 con il quale la , a mezzo dei suoi procuratori speciali CP_1 Parte_1 ed aveva venduto a figlia dell'opponente,
[...] Persona_1 Persona_2
l'altra villetta al prezzo di € 200.000,00.
L'opponente inoltre affermava che l'importo di € 26.600,00 di cui all'assegno per cui è causa era stato in realtà preteso dal sig. , legale rappresentante della Persona_3
, quale condizione per rilasciare la procura a vendere l'immobile alla sig.ra CP_1
Persona_2
Infine precisava di aver anticipatamente versato, in esecuzione del contratto preliminare di acquisto delle due villette, l'importo di € 520.000,00, evidenziando che l'opposta nel ricorso per decreto ingiuntivo aveva invece erroneamente conteggiato l'importo di €
500.000,00. Ragion per cui, anche nel caso in cui “un qualche residuo corrispettivo” fosse stato dovuto, giammai avrebbe potuto ammontare ad € 26.600,00 bensì sarebbe stato di € 6.600,00.
L'opponente concludeva quindi per l'annullamento ovvero la revoca del decreto ingiuntivo e, in subordine, perché fosse dichiarata dovuta la minor somma di €
6.600,00.
Costituitasi, la chiedeva la reiezione dell'opposizione in quanto Controparte_1 infondata in fatto ed in diritto e la conferma, previa concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., del decreto ingiuntivo opposto.
2 Dopo aver dato che per mero errore materiale era stata indicata “in € 500.000,00 anziché € 520.000,00 la somma corrisposta dal , l'opposta dichiarava che Pt_1 tale errore era comunque irrilevante dal momento che non modificava “la quantificazione della somma dovuta ed ingiunta”.
Sottolineava poi che l'assegno impagato aveva “comunque valore di promessa di pagamento e di ricognizione di debito”, di talché, a mente dell'art. 1988 c.c., era dispensata dal provare il rapporto sottostante, dovendo questo presumersi fino a prova contraria.
Contestava la ricostruzione in fatto ed in diritto dell'opponente, ribadendo che la somma richiesta costituiva il residuo importo dovuto dal sig. in forza del contratto Pt_1 preliminare inter partes del 15/1/2010, essendo ininfluenti sia le fluttuazioni del mercato immobiliare che nel corso del tempo avevano determinato un decremento del valore degli immobili promessi in vendita sia il diverso regime IVA applicato nei contratti definitivi (dal momento che “il regime IVA applicabile è quello del momento in cui la somma viene corrisposta”).
All'udienza di prima comparizione veniva respinta l'istanza ex art. 648 c.p.c. e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Sia l'opponente che l'opposta articolavano prova per testi. L'opposta articolava anche prova per interpello.
Ritenuta la causa di natura documentale, tutte le richieste istruttorie venivano rigettate e la causa era rinviata per precisazione delle conclusioni.
Sostituito definitivamente il giudice assegnatario del procedimento, perché trasferito ad altro ufficio, dopo taluni rinvii interlocutori, all'udienza del 6/3/2025 la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita innanzitutto ricordare che secondo il consolidato insegnamento della Suprema
Corte “l'assegno bancario mancante della data o del luogo di emissione, ma non dell'indicazione del beneficiario - ancorché nullo come titolo di credito in quanto contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 R.D. n. 1736 del 1933 - vale come promessa di pagamento a norma dell'art. 1988 c.c., con relativa inversione dell'onere probatorio: spetta infatti all'emittente dell'assegno provare che esso circolava contro la sua volontà o l'inesistenza del rapporto debitorio” (cfr. Cass.
10/7/2024 n. 18831; Cass. 11/10/2016 n. 20449; Cass. 6/3/2006 n. 4804: Cass.
30/5/1996 n. 5039; Cass. 19/4/1995 n. 4368).
3 Di talché il destinatario della dichiarazione ex art. 1988 c.c., stante l'astrazione della causa debendi, allorché agisca per l'adempimento dell'obbligazione, ha solo l'onere di provare la ricorrenza della promessa o della ricognizione di debito, e non anche l'esistenza del rapporto giuridico da cui essa trae origine, mentre, invece, incombe sull'autore della dichiarazione l'onere di provare l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione del rapporto fondamentale (cfr. Cass. 15/5/2018 n. 11766).
Orbene, ciò posto in linea di principio, nel caso in esame il sig. a Parte_1 sostegno dell'opposizione a decreto ingiuntivo ha dedotto, per un verso, che il rapporto sottostante (ovvero il contratto preliminare del 15/1/2010 che conteneva l'impegno ad acquistare, per sé o per persona da nominare, due immobili al prezzo di
€ 520.000,00 oltre IVA) doveva considerarsi superato dai negozi successivamente intervenuti tra le parti di cui si è detto in precedenza e, per altro verso, che l'assegno rimasto insoluto di € 26.600,00 in realtà era stato da lui emesso “in un contesto nel quale […] non poteva esercitare una scelta del tutto libera”, giacché altrimenti il legale rappresentante della si sarebbe rifiutato di rilasciargli la procura a CP_1 vendere una delle due unità immobiliari alla propria figlia Persona_2
Con detti argomenti l'opponente non ha però assolto l'onere probatorio su di esso gravante, posto che, come detto, avrebbe dovuto dimostrare l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione del rapporto obbligatorio sottostante l'assegno insoluto.
In proposito appare dirimente osservare che: 1) nella “scrittura privata di promessa di vendita” del 15/1/2015 (doc. 3 prodotto dall'opponente) era previsto che il promissario acquirente dovesse corrispondere alla l'intero prezzo Controparte_1 convenuto per la compravendita dei due villini pari ad € 520.000,00 oltre IVA entro il
5/3/2010 (v. art. 3) ed in ogni caso prima della stipula dell'atto pubblico definitivo (v. art. 10) mentre è pacifico che l'opponente abbia versato all'opposta a mezzo cinque assegni (datati 15/1/2010; 25/1/2010; 5/2/2010; 22/2/2010 e 5/3/2010) la complessiva somma di € 520.000,00 (pari ad € 472.727,27 + IVA); 2) dopo che la in CP_1 data 25/7/2012 aveva conferito al sig. ed alla di lui consorte Pt_1 Persona_1 procura speciale irrevocabile a vendere - anche ad essi stessi - (v. doc. 10 di parte opponente) una delle due unità immobiliari, quella censita al Catasto Fabbricati del
Comune di Roma al foglio 1021, particella 4682, subalterni 18 e 19 graffati, con scrittura in data 7/1/2016 l'opponente ha rinunciato ad acquistare il suddetto immobile, dichiarando di non avere nulla a pretendere dalla a fronte Controparte_1 dell'importo di € 161.800,00 da quest'ultima corrispostogli “a titolo di restituzione
4 anticipi versati”, detratte “le somme inerenti le migliorie realizzate” sull'immobile
(docc. 11 e 12 di parte opponente); 3) in data 21/6/2018 la ha Controparte_1 rilasciato ai signori e una procura speciale a Parte_1 Persona_1 vendere il secondo villino censito al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio
1021, particella 4682, subalterni 16 e 17 graffati (doc. 15 prodotto dall'opponente); 4) in data 4/2/2019 i signori in forza di detta procura, hanno venduto il Parte_2 predetto immobile alla propria figlia senza alcun esborso da parte di Persona_2 quest'ultima, dal momento che il prezzo di € 200.000,00 è stato regolato a mezzo due dei cinque assegni bancari che l'opponente nel 2010 aveva dato in pagamento alla e che quest'ultima aveva già incassato. CP_1
Risulta quindi per tabulas che il mancato acquisto del primo villino sia dipeso da un atto abdicativo del sig. (il quale ha anche espressamente dichiarato di non Pt_1 aver null'altro a pretendere dalla in relazione a detto immobile) e che Controparte_1 il secondo villino promesso in vendita sia stato acquistato dalla figlia dell'opponente per volontà dello stesso (e di sua moglie . Pt_1 Persona_1
Le differenze di prezzo tra quanto pattuito nel 2010 ed i successivi atti di trasferimento della proprietà degli immobili, avvenuti a distanza di sei anni (v. doc. 13 prodotto dall'opponente) e di nove anni, non possono avere alcun rilievo, posto che, come detto, il si era impegnato a pagare anticipatamente l'intero prezzo Pt_1 convenuto nella scrittura privata del 15/1/2010.
Infine, circa le pressioni che secondo la difesa del sarebbero state Pt_1 indebitamente esercitate dal legale rappresentante della società opposta in occasione della sottoscrizione della procura a vendere il secondo villino, affinché l'odierno opponente rilasciasse l'assegno per cui è causa, si osserva che tali allegazioni, oltre ad avere scarso rilievo ai fini del decidere, sono comunque rimaste del tutto indimostrate
(sul punto neppure è stata articolata idonea prova orale su circostanze significative e rilevanti).
In definitiva il credito dell'opposta, portato dall'assegno di € 26.600,00 (il residuo importo dovuto di € 52.000,00 è stato così ridotto dalla in considerazione CP_1 della rinuncia del ad acquistare uno dei due immobili che erano stati Pt_1 promessi in vendita) risulta confermato.
Alla luce delle superiori considerazioni l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal sig. va quindi respinta e, conseguentemente, il provvedimento Parte_1 monitorio opposto dev'essere confermato.
5 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nei termini indicati nel dispositivo, avuto riguardo ai criteri tutti stabiliti dall'art. 4 del D.M. n. 55/2014, con applicazione dei nuovi parametri ex D.M. 13/8/2022 n. 147 entrati in vigore a decorrere dal 23/10/2022, secondo i parametri medi previsti dalla Tabella 2 per controversie di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, con un abbattimento del 30% e secondo i parametri minimi per la fase istruttoria (che non è stata svolta).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dal sig. e per l'effetto conferma il Parte_1 decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 47/2020 (R.G. 78489/2019) pubblicato in data 2/1/2020, che viene dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
- condanna l'opponente a rifondere alla le spese di lite che liquida in Controparte_1
€ 4.970,00 per compensi oltre 15% spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/2014, CPA ed
IVA.
Così deciso in Roma in data 4 novembre 2025
Il G.o.p.
IA SC
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