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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 17/10/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1146/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1146/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in calce all'atto di appello, dall'Avv. Giuseppe Mazzotta, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria,
Via Crisafi n. 34, presso il predetto difensore;
Appellante contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._1
Appellato contumace
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia
n. 967/2023, depositata in data 22/03/2023.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato in data 03/11/2022, impugnava Parte_2 dinanzi al Giudice di Pace di Vibo Valentia l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n. 13920160007259909000, emessa dall'Agente della Riscossione per un credito complessivo di € 250,83, relativa all'omesso pagamento di tributi, ovvero
TARI anno 2014, e di cui era venuto a conoscenza a seguito di accesso alla propria posizione debitoria presso l' Chiedeva venisse Parte_1 dichiarata la prescrizione, per decorrenza del termine quinquennale, del credito sopra indicato e, quindi, che la cartella venisse annullata unitamente a tutti gli atti pagina 1 di 7 presupposti e consequenziali, con conseguente cancellazione dal ruolo dei relativi debiti di cui all'atto impositivo.
A sostegno della propria opposizione, il sig. deduceva l'omessa Parte_2 notifica della cartella di pagamento, e da ciò faceva derivare l'impugnabilità dell'estratto ruolo;
deduceva, altresì, la giurisdizione del Giudice ordinario in relazione alla prescrizione del credito tributaria successiva alla notifica della cartella di pagamento e, pertanto, eccepiva l'estinzione della pretesa tributaria per intervenuta prescrizione quinquennale. Chiedeva, pertanto, la condanna di controparte al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' eccependo, Parte_1 preliminarmente, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore di quello tributario. Sempre in via preliminare eccepiva l'inammissibilità del ricorso proposto dal contribuente per la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, asserendo di avere provveduto alla regolare notifica della cartella di pagamento n.
13920160007259909000. Rilevava la propria carenza di legittimazione passiva in quanto unico soggetto legittimato a contraddire le pretese di parte opponente fosse l'Ente impositore del tributo. Contestava, inoltre, l'eccezione di prescrizione sollevata ex adverso, assumendo il mancato decorso del termine quinquennale di prescrizione del credito in esame, considerata l'avvenuta regolare notifica della cartella esattoriale oltreché di successivi altri atti interruttivi della prescrizione. Nel merito chiedeva di rigettare il ricorso stante l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione proposta.
Con la sentenza oggi appellata, la n. 967/2023, depositata in data 22/03/2023, il
Giudice di Pace di Vibo Valentia accoglieva il ricorso del contribuente per come segue: “1. Accoglie l'opposizione proposta e dichiara la prescrizione del credito riportato nelle cartelle nr. 13920160007259909000, che annulla;
2. Condanna l' , in p.l.r.p.t., alla rifusione delle Controparte_2 spese di lite che liquida in complessivi € 389,00, di cui € 43,00 per spese, ed il rimanente per competenze professionali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito”.
Annullava, per intervenuta prescrizione, la cartella di pagamento impugnata e condannava parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio.
pagina 2 di 7 Avverso tale pronuncia del Giudice di Pace proponeva appello l' Parte_1
formulando le seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia l'On.le Tribunale di Vibo Valentia, Sezione civile, G.I. designando, in accoglimento del presente atto di citazione in appello, in riforma della sentenza appellata n. 967/2023, rigettare la domanda introduttiva spinta dal sig. Parte_2
e:
[...]
- in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice
Ordinario, in luogo del Giudice Tributario, nell'odierno giudizio di opposizione avverso la cartella di pagamento n. 13920160007259909000, aventi ad oggetto tributi erariali
e, per l'effetto, rimettere le parti innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado competente per territorio;
- sempre, in via preliminare, accertare e dichiarare,
l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sull'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo in violazione dell'art. 12 del
D.P.R. n. 602/1973, comma 4-bis, per i motivi di cui al punto 2); - nel merito, previo accertamento e dichiarazione della rituale notifica della cartella di pagamento, riformare il capo della sentenza con cui viene statuito circa l'intervenuta prescrizione della pretesa e, per l'effetto, l'esigibilità dei crediti. Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio.”
L' proponeva, tra i motivi di appello, il difetto di Pt_1 Parte_1 giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice tributario competente per territorio, considerato che l'oggetto del contendere era il mancato pagamento della l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, asserendo anche di CP_3 avere provveduto alla rituale notifica della cartella di pagamento sottesa. Nel merito deduceva l'erroneità della decisione del Giudice di prime cure che aveva dichiarato la pretesa prescritta. Specificava che oltre ad aver dimostrato la notifica della cartella di pagamento n. 13920160007259909000, avvenuta a mezzo PEC in data
22/12/2016, la stessa non era mai stata impugnata dall'odierna appellata;
che, in ogni caso, l'estratto di ruolo non poteva essere impugnato in virtù di quanto statuito dal legislatore con la novella di cui all'art.
3-bis del D.L. n. 146/2021 e s.m.i.
(rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”), in vigore dal 21/12/2021, che ha introdotto, all'interno dell'art. 12 del D.P.R. n.
602/1973, il comma 4-bis. Per tale motivo l'appellante chiedeva di accogliere pagina 3 di 7 l'appello con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite di primo e secondo grado.
Non si costituiva nel giudizio di appello il sig. Parte_2
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, istruita solo documentalmente, è transitata nel ruolo di Codesto Giudicante che, all'esito dell'udienza del
24/06/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del sig. che, Parte_2 seppure regolarmente citato in giudizio, non si è costituito.
Ciò premesso, l'appello è fondato e va accolto con riferimento all'eccezione svolta da parte appellante e relativa al difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario a favore di quello Tributario.
Giova osservare che “In relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (Cass., Sez. Un., 29.04.2021 n. 11293). È noto, infatti, che ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rilevi il cd. “petitum sostanziale”, il quale va identificato “non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., Sez. Un., 31.07.2018 n. 20350).
Nella specie, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione in atti, risulta pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio (TARI).
pagina 4 di 7 Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma
2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso, rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva. Orbene, nel caso di specie, il contribuente ha impugnato l'estratto di ruolo lamentando l'omessa notifica della cartella di pagamento sottesa e ha chiesto l'annullamento della stessa per intervenuta prescrizione del credito tributario portato dalla cartella medesima. Nello specifico, l'opponente ha assunto che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo dopo la notifica della cartella di pagamento o, comunque, per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o nullità. In tali ipotesi, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U., n.23832/2007.
Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, pagina 5 di 7 l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non
è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U. n. 16986/2022).
Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario.
Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs. n. 546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento.
Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento e, tuttavia, senza far valere alcun vizio di nullità della notifica delle cartelle medesime ed in assenza di un atto esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa avverso la cartella di pagamento n. 13920160007259909000, in favore del giudice tributario competente pagina 6 di 7 per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
Gli orientamenti difformi e i principi di legittimità in merito alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, non sempre sovrapponibili, giustificano la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando sul proposto appello, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dall' e per l'effetto, in Parte_1 riforma della Sentenza n. 967/2023 del Giudice di Pace di Vibo Valentia, depositata in data 22/03/2023, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice tributario competente per territorio e per grado;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 17 ottobre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1146/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in calce all'atto di appello, dall'Avv. Giuseppe Mazzotta, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria,
Via Crisafi n. 34, presso il predetto difensore;
Appellante contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._1
Appellato contumace
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia
n. 967/2023, depositata in data 22/03/2023.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato in data 03/11/2022, impugnava Parte_2 dinanzi al Giudice di Pace di Vibo Valentia l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n. 13920160007259909000, emessa dall'Agente della Riscossione per un credito complessivo di € 250,83, relativa all'omesso pagamento di tributi, ovvero
TARI anno 2014, e di cui era venuto a conoscenza a seguito di accesso alla propria posizione debitoria presso l' Chiedeva venisse Parte_1 dichiarata la prescrizione, per decorrenza del termine quinquennale, del credito sopra indicato e, quindi, che la cartella venisse annullata unitamente a tutti gli atti pagina 1 di 7 presupposti e consequenziali, con conseguente cancellazione dal ruolo dei relativi debiti di cui all'atto impositivo.
A sostegno della propria opposizione, il sig. deduceva l'omessa Parte_2 notifica della cartella di pagamento, e da ciò faceva derivare l'impugnabilità dell'estratto ruolo;
deduceva, altresì, la giurisdizione del Giudice ordinario in relazione alla prescrizione del credito tributaria successiva alla notifica della cartella di pagamento e, pertanto, eccepiva l'estinzione della pretesa tributaria per intervenuta prescrizione quinquennale. Chiedeva, pertanto, la condanna di controparte al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' eccependo, Parte_1 preliminarmente, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore di quello tributario. Sempre in via preliminare eccepiva l'inammissibilità del ricorso proposto dal contribuente per la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, asserendo di avere provveduto alla regolare notifica della cartella di pagamento n.
13920160007259909000. Rilevava la propria carenza di legittimazione passiva in quanto unico soggetto legittimato a contraddire le pretese di parte opponente fosse l'Ente impositore del tributo. Contestava, inoltre, l'eccezione di prescrizione sollevata ex adverso, assumendo il mancato decorso del termine quinquennale di prescrizione del credito in esame, considerata l'avvenuta regolare notifica della cartella esattoriale oltreché di successivi altri atti interruttivi della prescrizione. Nel merito chiedeva di rigettare il ricorso stante l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione proposta.
Con la sentenza oggi appellata, la n. 967/2023, depositata in data 22/03/2023, il
Giudice di Pace di Vibo Valentia accoglieva il ricorso del contribuente per come segue: “1. Accoglie l'opposizione proposta e dichiara la prescrizione del credito riportato nelle cartelle nr. 13920160007259909000, che annulla;
2. Condanna l' , in p.l.r.p.t., alla rifusione delle Controparte_2 spese di lite che liquida in complessivi € 389,00, di cui € 43,00 per spese, ed il rimanente per competenze professionali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito”.
Annullava, per intervenuta prescrizione, la cartella di pagamento impugnata e condannava parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio.
pagina 2 di 7 Avverso tale pronuncia del Giudice di Pace proponeva appello l' Parte_1
formulando le seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia l'On.le Tribunale di Vibo Valentia, Sezione civile, G.I. designando, in accoglimento del presente atto di citazione in appello, in riforma della sentenza appellata n. 967/2023, rigettare la domanda introduttiva spinta dal sig. Parte_2
e:
[...]
- in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice
Ordinario, in luogo del Giudice Tributario, nell'odierno giudizio di opposizione avverso la cartella di pagamento n. 13920160007259909000, aventi ad oggetto tributi erariali
e, per l'effetto, rimettere le parti innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado competente per territorio;
- sempre, in via preliminare, accertare e dichiarare,
l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sull'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo in violazione dell'art. 12 del
D.P.R. n. 602/1973, comma 4-bis, per i motivi di cui al punto 2); - nel merito, previo accertamento e dichiarazione della rituale notifica della cartella di pagamento, riformare il capo della sentenza con cui viene statuito circa l'intervenuta prescrizione della pretesa e, per l'effetto, l'esigibilità dei crediti. Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio.”
L' proponeva, tra i motivi di appello, il difetto di Pt_1 Parte_1 giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice tributario competente per territorio, considerato che l'oggetto del contendere era il mancato pagamento della l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, asserendo anche di CP_3 avere provveduto alla rituale notifica della cartella di pagamento sottesa. Nel merito deduceva l'erroneità della decisione del Giudice di prime cure che aveva dichiarato la pretesa prescritta. Specificava che oltre ad aver dimostrato la notifica della cartella di pagamento n. 13920160007259909000, avvenuta a mezzo PEC in data
22/12/2016, la stessa non era mai stata impugnata dall'odierna appellata;
che, in ogni caso, l'estratto di ruolo non poteva essere impugnato in virtù di quanto statuito dal legislatore con la novella di cui all'art.
3-bis del D.L. n. 146/2021 e s.m.i.
(rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”), in vigore dal 21/12/2021, che ha introdotto, all'interno dell'art. 12 del D.P.R. n.
602/1973, il comma 4-bis. Per tale motivo l'appellante chiedeva di accogliere pagina 3 di 7 l'appello con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite di primo e secondo grado.
Non si costituiva nel giudizio di appello il sig. Parte_2
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, istruita solo documentalmente, è transitata nel ruolo di Codesto Giudicante che, all'esito dell'udienza del
24/06/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del sig. che, Parte_2 seppure regolarmente citato in giudizio, non si è costituito.
Ciò premesso, l'appello è fondato e va accolto con riferimento all'eccezione svolta da parte appellante e relativa al difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario a favore di quello Tributario.
Giova osservare che “In relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (Cass., Sez. Un., 29.04.2021 n. 11293). È noto, infatti, che ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rilevi il cd. “petitum sostanziale”, il quale va identificato “non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., Sez. Un., 31.07.2018 n. 20350).
Nella specie, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione in atti, risulta pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio (TARI).
pagina 4 di 7 Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma
2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso, rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva. Orbene, nel caso di specie, il contribuente ha impugnato l'estratto di ruolo lamentando l'omessa notifica della cartella di pagamento sottesa e ha chiesto l'annullamento della stessa per intervenuta prescrizione del credito tributario portato dalla cartella medesima. Nello specifico, l'opponente ha assunto che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo dopo la notifica della cartella di pagamento o, comunque, per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o nullità. In tali ipotesi, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U., n.23832/2007.
Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, pagina 5 di 7 l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non
è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U. n. 16986/2022).
Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario.
Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs. n. 546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento.
Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento e, tuttavia, senza far valere alcun vizio di nullità della notifica delle cartelle medesime ed in assenza di un atto esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa avverso la cartella di pagamento n. 13920160007259909000, in favore del giudice tributario competente pagina 6 di 7 per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
Gli orientamenti difformi e i principi di legittimità in merito alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, non sempre sovrapponibili, giustificano la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando sul proposto appello, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dall' e per l'effetto, in Parte_1 riforma della Sentenza n. 967/2023 del Giudice di Pace di Vibo Valentia, depositata in data 22/03/2023, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice tributario competente per territorio e per grado;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 17 ottobre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
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