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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 24/12/2025, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 219/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Dorita Fratini, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 219 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del Tribunale di Terni, vertente TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. DE LUCA ENRICO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in calce all'atto di citazione
-attrice E (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con sede legale in Perugia, Viale San Sisto n. 44
-convenuta contumace
( C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._1 dall'Avv. Roberto Micanti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in atti
-convenuto
, (C.F. ), nata a [...] il [...] Controparte_3 C.F._2
-convenuta contumace
Oggetto: azione revocatoria ex art. 2901 cc.
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del giorno
25.11.2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I)Con atto di citazione conveniva in giudizio la Parte_1
, Controparte_4
e , rassegnando le seguenti conclusioni Controparte_2 Controparte_3
come precisate nella prima memoria ex art. 171 ter cpc: “nel merito e in via principale:
1 revocare e dichiarare inefficace ai sensi degli art. 2901 e seg. c.c., nei confronti della società
il contratto di compravendita stipulato in data 26.06.2023 fra Parte_1
nella qualità di legale rapp.te p.t della soc. (alienante) Controparte_2 Controparte_1
e (acquirente), avente ad oggetto il camper marca 4010 tg. Controparte_3 Parte_2
EX245TF, e condannare, in solido tra loro, i sig.ri e Controparte_2 Controparte_3
la società in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento in favore Controparte_1
della della somma di € 65.000,00, equivalente monetario del Parte_1
valore commerciale del bene oggetto di compravendita, a titolo di restituzione del prezzo o
risarcimento danni. - nel merito e in via subordinata: visto ed applicato l'art. 1414 c.c.,
dichiarare la natura simulata e la conseguente nullità ed inefficacia del contratto di
compravendita, dissimulante una donazione, stipulato in data 26.06.2023 fra
[...]
(alienante) e (acquirente), avente ad oggetto il camper marca CP_2 Controparte_3
4010 tg. EX245TF e condannare, in solido tra loro, i sig.ri e Parte_2 Controparte_2
e la società , in solido tra loro, al pagamento in favore Controparte_3 Controparte_1
della della somma di € 65.000,00, equivalente monetario del Parte_1
valore commerciale del bene oggetto di compravendita, a titolo di restituzione del prezzo o
risarcimento danni”.
Nessuno dei convenuti si costituiva.
Con il decreto ex art. 171 bis cpc veniva rilevata la ritualità della notifica nei confronti della società, di cui veniva dichiarata la contumacia e, al contempo, l'impossibilità di verificare la completezza del contraddittorio per il mancato deposito delle notifiche, oltre alla improcedibilità della domanda per omessa mediazione.
Alla prima udienza parte attrice chiedeva il rinnovo della notifica nei confronti dei convenuti non costituiti.
Con ordinanza del 9.10.2024 veniva concesso il termine per il rinnovo della notifica, con indicazione della udienza per il prosieguo. 2 Con decreto ex art. 171 ter cpc il giudice istruttore, viste le notifiche prodotte dall'attore,
considerato che e non si erano costituiti nel termine di Controparte_2 Controparte_3
legge, rilevava la nullità della notifica richiamando costante giurisprudenza secondo cui “Nel
caso in cui il giudice abbia ordinato la rinnovazione dell'atto introduttivo per mancato
rispetto del termine a comparire, è nulla la rinnovazione eseguita mediante la notifica della
combinazione del primo atto di citazione (indicante, per la prima comparizione, una data già
trascorsa) e del verbale contenente l'ordinanza di fissazione della nuova udienza, in quanto
l'atto manca della chiarezza indispensabile all'evocazione in lite di una parte non ancora
assistita da difensore, ferma restando la sanatoria dell'invalidità in caso di raggiungimento
dello scopo e, cioè, di costituzione del convenuto” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 28810 del
08/11/2019; Sez. 3, Ordinanza n. 30722 del 06/11/2023).
In particolare veniva rilevato che parte attrice aveva notificato l'originario atto introduttivo unitamente alla ordinanza datata 9.10.2024, la quale, peraltro, recava una data per la nuova prima udienza già trascorsa (8.4.2024).
Il Tribunale rilevava una situazione di assoluta incertezza in ordine alla vocatio in ius, non sanata dalla costituzione dei convenuti e disponeva il rinnovo della notifica dell'atto introduttivo, fissando per il prosieguo la data della nuova udienza di prima comparizione.
In sede di verifiche preliminari, con decreto del 7.7.2025 il G.I. constatava che l'atto notificato dall'attore riproduceva il medesimo vizio di nullità rilevato con la precedente ordinanza, in quanto la parte aveva provveduto alla notifica dell'atto di citazione e delle ordinanze del GI di fissazione udienza in violazione dell'insegnamento della Suprema Corte
secondo cui “Nel caso in cui il giudice abbia ordinato la rinnovazione dell'atto introduttivo
per mancato rispetto del termine a comparire, è nulla la rinnovazione eseguita mediante la
notifica della combinazione del primo atto di citazione (indicante, per la prima comparizione,
una data già trascorsa) e del verbale contenente l'ordinanza di fissazione della nuova
udienza, in quanto l'atto manca della chiarezza indispensabile all'evocazione in lite di una 3 parte non ancora assistita da difensore, ferma restando la sanatoria dell'invalidità in caso di
raggiungimento dello scopo e, cioè, di costituzione del convenuto”(Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
28810 del 08/11/2019;Sez. 3, Ordinanza n. 30722 del 06/11/2023).
In quello stesso decreto il giudice rilevava che la rinnovazione della citazione eseguita con atto nullo per lo stesso difetto che aveva portato alla emissione dell'ordine di rinnovazione della notifica della citazione comporta l'estinzione del giudizio ex art. 307 cpc atteso che, una volta disposta la rinnovazione e concesso un termine perentorio ai sensi dell'art. 291 c.p.c., è
preclusa al giudice la possibilità di assegnazione di un secondo termine per la notifica, stante la perentorietà di quello già concesso (Cass. 28080/2023).
Con il suddetto provvedimento si invitava parte attrice ad interloquire sulla questione rilevata
ex officio.
Con la successiva memoria ex art. 171 ter, n. 1 cpc del 17.7.2025 l'attore concludeva nel merito, contestando l'estinzione del giudizio rilevata ex officio.
Con comparsa depositata il 29.9.2025 si costituiva in giudizio , eccependo Controparte_2
in primis la nullità della citazione ed invocando l'estinzione del giudizio, nonché difendendosi nel merito in via subordinata sulla base delle seguenti conclusioni: “in via preliminare:
accertare e dichiarare la nullità dell'atto di rinnovazione della citazione in seguito alla
concessione di termine ai sensi dell'art. 164, comma 1 cpc e, per l'effetto, disporre la
cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 307 cpc;
in via preliminare: accertare e
dichiarare che parti della compravendita del camper modello Laika targato EX245TF del 26
giugno 2023, di cui controparte chiede la declaratoria di inefficacia ai sensi dell'art. 2901 e
ss. c.c., sono la e la signora accertare e dichiarare la Controparte_1 Controparte_3
carenza di legittimazione passiva del sig. nel presente giudizio, non Controparte_2
essendo questi parte del negozio di cui l'attore chiede l'inefficacia, e per l'effetto, rigettare la
domanda attorea;
in via preliminare accertare e dichiarare che la signora Controparte_3
ha venduto, in data 28 dicembre 2023, il camper modello Laika targato EX245TF alla
[...]
[...
[...] accertare e dichiarare che la declaratoria di inefficacia della compravendita CP_5
del bene tra la e la signora non sarebbe opponibile all'attuale Controparte_1 CP_3
proprietaria del bene;
accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire dell'attrice, in
quanto anche il provvedimento giudiziale di accoglimento eventualmente pronunciato nel
presente giudizio sarebbe inopponibile al proprietario del bene e, per l'effetto, rigettare la
domanda attorea;
nel merito: accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto della
pretesa della non sussistendo nel caso di specie i requisiti di cui Parte_1
agli artt. 2901 e ss. c.c. e non avendone comunque l'attrice fornito prova, e per l'effetto,
rigettare la domanda attorea;
accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto della
domanda attorea di accertamento della simulazione della compravendita e di nullità della
donazione, in quanto insussistente e comunque non provata e, per l'effetto, rigettare la
domanda attorea;
in ogni caso: condannare l'attrice al pagamento di spese e compenso
professionale di lite, da distrarre ai sensi dell'art. 93 cpc in favore del procuratore
antistatario”;
Alla udienza fissata per la decisione ex art. 281 sexies cpc parte convenuta si riportava alle conclusioni assunte, tra cui quelle relative alla condanna della attrice alle spese, mentre quest'ultima aderiva alla eccezione preliminare di nullità e di estinzione del giudizio espressa dal convenuto.
La causa veniva presa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma cpc.
II)Il Tribunale osserva che nel caso concreto si è verificata una causa di estinzione del giudizio in forza del combinato disposto degli artt. 307 cpc e 164, comma 2 cpc., in quanto,
nel termine perentorio concesso, parte attrice non ha provveduto al rinnovo della notifica con un valido atto di citazione.
L'estinzione opera di diritto e la pronuncia del giudice che ne dà atto ha natura dichiarativa di un effetto che si è già prodotto al verificarsi del fatto che ha dato causa alla estinzione.
L'art. 310 cpc prevede che l'estinzione del processo rende inefficaci gli atti compiuti. 5 si è costituito, tardivamente rispetto ai termini previsti dal codice di rito, Controparte_2
dopo il verificarsi dei fatti che hanno dato causa alla estinzione del giudizio e al solo fine di eccepire la nullità dell'atto di rinnovazione chiedendo e l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307 cpc., con richiesta dell'ordine di cancellazione della causa dal ruolo.
La costituzione del convenuto non impedisce l'effetto estintivo, ma quandanche sanasse la nullità ciò avverrebbe rispetto al solo convenuto tardivamente costituito.
La scelta processuale del convenuto, infatti, non impedirebbe la declaratoria di estinzione del processo perchè la citazione non è stata correttamente rinnovata nei confronti degli altri convenuti (peraltro litisconsorti necessari) che non si sono costituiti.
A ciò si aggiunga che parte attrice, sia pure in limine litis, ha aderito al rilievo della nullità
della citazione e dell'effetto estintivo, con la conseguenza che ricorrono tutti i presupposti per la declaratoria di estinzione ex art. 307 cpc.
Alla udienza fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc il convenuto costituito ha richiamato le conclusioni assunte nella comparsa, dove aveva chiesto, con riferimento a tutte le domande, la condanna della controparte alle spese di lite, senza distinzione tra declaratoria di estinzione e pronuncia nel merito.
La domanda di parte convenuta non può trovare accoglimento, in base al disposto dell'art. 310, comma 4 cpc, secondo cui le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate, con la conseguenza che non sussistono i presupposti per la condanna di parte attrice alla rifusione delle spese di lite.
Sul tema è utile ricordare l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui in base all'art. 310, co. 4 c.p.c. quando l'estinzione segua alla inattività delle parti, le spese restano a carico di chi le abbia anticipate, mentre quando una parte si oppone alla dichiarazione di estinzione,
provocando una controversia in proposito, le spese seguono l'ordinario criterio della soccombenza (Cass., 26.1.2006, n. 1513; Cass., 14.10.1993, n. 10173), opposizione a cui
6 parte attrice ha rinunciato, aderendo alla tesi della nullità della citazione e della estinzione del processo rilevata ex officio e fatta propria dal convenuto tardivamente costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
1)visto l'art. 307, comma 3 cpc dichiara l'estinzione del giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2)visto l'art. 310, comma 4 cpc dichiara che le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Terni, 23/12/2025
Il giudice
(dott.ssa Dorita Fratini)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Dorita Fratini, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 219 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del Tribunale di Terni, vertente TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. DE LUCA ENRICO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in calce all'atto di citazione
-attrice E (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con sede legale in Perugia, Viale San Sisto n. 44
-convenuta contumace
( C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._1 dall'Avv. Roberto Micanti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in atti
-convenuto
, (C.F. ), nata a [...] il [...] Controparte_3 C.F._2
-convenuta contumace
Oggetto: azione revocatoria ex art. 2901 cc.
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del giorno
25.11.2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I)Con atto di citazione conveniva in giudizio la Parte_1
, Controparte_4
e , rassegnando le seguenti conclusioni Controparte_2 Controparte_3
come precisate nella prima memoria ex art. 171 ter cpc: “nel merito e in via principale:
1 revocare e dichiarare inefficace ai sensi degli art. 2901 e seg. c.c., nei confronti della società
il contratto di compravendita stipulato in data 26.06.2023 fra Parte_1
nella qualità di legale rapp.te p.t della soc. (alienante) Controparte_2 Controparte_1
e (acquirente), avente ad oggetto il camper marca 4010 tg. Controparte_3 Parte_2
EX245TF, e condannare, in solido tra loro, i sig.ri e Controparte_2 Controparte_3
la società in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento in favore Controparte_1
della della somma di € 65.000,00, equivalente monetario del Parte_1
valore commerciale del bene oggetto di compravendita, a titolo di restituzione del prezzo o
risarcimento danni. - nel merito e in via subordinata: visto ed applicato l'art. 1414 c.c.,
dichiarare la natura simulata e la conseguente nullità ed inefficacia del contratto di
compravendita, dissimulante una donazione, stipulato in data 26.06.2023 fra
[...]
(alienante) e (acquirente), avente ad oggetto il camper marca CP_2 Controparte_3
4010 tg. EX245TF e condannare, in solido tra loro, i sig.ri e Parte_2 Controparte_2
e la società , in solido tra loro, al pagamento in favore Controparte_3 Controparte_1
della della somma di € 65.000,00, equivalente monetario del Parte_1
valore commerciale del bene oggetto di compravendita, a titolo di restituzione del prezzo o
risarcimento danni”.
Nessuno dei convenuti si costituiva.
Con il decreto ex art. 171 bis cpc veniva rilevata la ritualità della notifica nei confronti della società, di cui veniva dichiarata la contumacia e, al contempo, l'impossibilità di verificare la completezza del contraddittorio per il mancato deposito delle notifiche, oltre alla improcedibilità della domanda per omessa mediazione.
Alla prima udienza parte attrice chiedeva il rinnovo della notifica nei confronti dei convenuti non costituiti.
Con ordinanza del 9.10.2024 veniva concesso il termine per il rinnovo della notifica, con indicazione della udienza per il prosieguo. 2 Con decreto ex art. 171 ter cpc il giudice istruttore, viste le notifiche prodotte dall'attore,
considerato che e non si erano costituiti nel termine di Controparte_2 Controparte_3
legge, rilevava la nullità della notifica richiamando costante giurisprudenza secondo cui “Nel
caso in cui il giudice abbia ordinato la rinnovazione dell'atto introduttivo per mancato
rispetto del termine a comparire, è nulla la rinnovazione eseguita mediante la notifica della
combinazione del primo atto di citazione (indicante, per la prima comparizione, una data già
trascorsa) e del verbale contenente l'ordinanza di fissazione della nuova udienza, in quanto
l'atto manca della chiarezza indispensabile all'evocazione in lite di una parte non ancora
assistita da difensore, ferma restando la sanatoria dell'invalidità in caso di raggiungimento
dello scopo e, cioè, di costituzione del convenuto” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 28810 del
08/11/2019; Sez. 3, Ordinanza n. 30722 del 06/11/2023).
In particolare veniva rilevato che parte attrice aveva notificato l'originario atto introduttivo unitamente alla ordinanza datata 9.10.2024, la quale, peraltro, recava una data per la nuova prima udienza già trascorsa (8.4.2024).
Il Tribunale rilevava una situazione di assoluta incertezza in ordine alla vocatio in ius, non sanata dalla costituzione dei convenuti e disponeva il rinnovo della notifica dell'atto introduttivo, fissando per il prosieguo la data della nuova udienza di prima comparizione.
In sede di verifiche preliminari, con decreto del 7.7.2025 il G.I. constatava che l'atto notificato dall'attore riproduceva il medesimo vizio di nullità rilevato con la precedente ordinanza, in quanto la parte aveva provveduto alla notifica dell'atto di citazione e delle ordinanze del GI di fissazione udienza in violazione dell'insegnamento della Suprema Corte
secondo cui “Nel caso in cui il giudice abbia ordinato la rinnovazione dell'atto introduttivo
per mancato rispetto del termine a comparire, è nulla la rinnovazione eseguita mediante la
notifica della combinazione del primo atto di citazione (indicante, per la prima comparizione,
una data già trascorsa) e del verbale contenente l'ordinanza di fissazione della nuova
udienza, in quanto l'atto manca della chiarezza indispensabile all'evocazione in lite di una 3 parte non ancora assistita da difensore, ferma restando la sanatoria dell'invalidità in caso di
raggiungimento dello scopo e, cioè, di costituzione del convenuto”(Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
28810 del 08/11/2019;Sez. 3, Ordinanza n. 30722 del 06/11/2023).
In quello stesso decreto il giudice rilevava che la rinnovazione della citazione eseguita con atto nullo per lo stesso difetto che aveva portato alla emissione dell'ordine di rinnovazione della notifica della citazione comporta l'estinzione del giudizio ex art. 307 cpc atteso che, una volta disposta la rinnovazione e concesso un termine perentorio ai sensi dell'art. 291 c.p.c., è
preclusa al giudice la possibilità di assegnazione di un secondo termine per la notifica, stante la perentorietà di quello già concesso (Cass. 28080/2023).
Con il suddetto provvedimento si invitava parte attrice ad interloquire sulla questione rilevata
ex officio.
Con la successiva memoria ex art. 171 ter, n. 1 cpc del 17.7.2025 l'attore concludeva nel merito, contestando l'estinzione del giudizio rilevata ex officio.
Con comparsa depositata il 29.9.2025 si costituiva in giudizio , eccependo Controparte_2
in primis la nullità della citazione ed invocando l'estinzione del giudizio, nonché difendendosi nel merito in via subordinata sulla base delle seguenti conclusioni: “in via preliminare:
accertare e dichiarare la nullità dell'atto di rinnovazione della citazione in seguito alla
concessione di termine ai sensi dell'art. 164, comma 1 cpc e, per l'effetto, disporre la
cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 307 cpc;
in via preliminare: accertare e
dichiarare che parti della compravendita del camper modello Laika targato EX245TF del 26
giugno 2023, di cui controparte chiede la declaratoria di inefficacia ai sensi dell'art. 2901 e
ss. c.c., sono la e la signora accertare e dichiarare la Controparte_1 Controparte_3
carenza di legittimazione passiva del sig. nel presente giudizio, non Controparte_2
essendo questi parte del negozio di cui l'attore chiede l'inefficacia, e per l'effetto, rigettare la
domanda attorea;
in via preliminare accertare e dichiarare che la signora Controparte_3
ha venduto, in data 28 dicembre 2023, il camper modello Laika targato EX245TF alla
[...]
[...
[...] accertare e dichiarare che la declaratoria di inefficacia della compravendita CP_5
del bene tra la e la signora non sarebbe opponibile all'attuale Controparte_1 CP_3
proprietaria del bene;
accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire dell'attrice, in
quanto anche il provvedimento giudiziale di accoglimento eventualmente pronunciato nel
presente giudizio sarebbe inopponibile al proprietario del bene e, per l'effetto, rigettare la
domanda attorea;
nel merito: accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto della
pretesa della non sussistendo nel caso di specie i requisiti di cui Parte_1
agli artt. 2901 e ss. c.c. e non avendone comunque l'attrice fornito prova, e per l'effetto,
rigettare la domanda attorea;
accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto della
domanda attorea di accertamento della simulazione della compravendita e di nullità della
donazione, in quanto insussistente e comunque non provata e, per l'effetto, rigettare la
domanda attorea;
in ogni caso: condannare l'attrice al pagamento di spese e compenso
professionale di lite, da distrarre ai sensi dell'art. 93 cpc in favore del procuratore
antistatario”;
Alla udienza fissata per la decisione ex art. 281 sexies cpc parte convenuta si riportava alle conclusioni assunte, tra cui quelle relative alla condanna della attrice alle spese, mentre quest'ultima aderiva alla eccezione preliminare di nullità e di estinzione del giudizio espressa dal convenuto.
La causa veniva presa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma cpc.
II)Il Tribunale osserva che nel caso concreto si è verificata una causa di estinzione del giudizio in forza del combinato disposto degli artt. 307 cpc e 164, comma 2 cpc., in quanto,
nel termine perentorio concesso, parte attrice non ha provveduto al rinnovo della notifica con un valido atto di citazione.
L'estinzione opera di diritto e la pronuncia del giudice che ne dà atto ha natura dichiarativa di un effetto che si è già prodotto al verificarsi del fatto che ha dato causa alla estinzione.
L'art. 310 cpc prevede che l'estinzione del processo rende inefficaci gli atti compiuti. 5 si è costituito, tardivamente rispetto ai termini previsti dal codice di rito, Controparte_2
dopo il verificarsi dei fatti che hanno dato causa alla estinzione del giudizio e al solo fine di eccepire la nullità dell'atto di rinnovazione chiedendo e l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307 cpc., con richiesta dell'ordine di cancellazione della causa dal ruolo.
La costituzione del convenuto non impedisce l'effetto estintivo, ma quandanche sanasse la nullità ciò avverrebbe rispetto al solo convenuto tardivamente costituito.
La scelta processuale del convenuto, infatti, non impedirebbe la declaratoria di estinzione del processo perchè la citazione non è stata correttamente rinnovata nei confronti degli altri convenuti (peraltro litisconsorti necessari) che non si sono costituiti.
A ciò si aggiunga che parte attrice, sia pure in limine litis, ha aderito al rilievo della nullità
della citazione e dell'effetto estintivo, con la conseguenza che ricorrono tutti i presupposti per la declaratoria di estinzione ex art. 307 cpc.
Alla udienza fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc il convenuto costituito ha richiamato le conclusioni assunte nella comparsa, dove aveva chiesto, con riferimento a tutte le domande, la condanna della controparte alle spese di lite, senza distinzione tra declaratoria di estinzione e pronuncia nel merito.
La domanda di parte convenuta non può trovare accoglimento, in base al disposto dell'art. 310, comma 4 cpc, secondo cui le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate, con la conseguenza che non sussistono i presupposti per la condanna di parte attrice alla rifusione delle spese di lite.
Sul tema è utile ricordare l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui in base all'art. 310, co. 4 c.p.c. quando l'estinzione segua alla inattività delle parti, le spese restano a carico di chi le abbia anticipate, mentre quando una parte si oppone alla dichiarazione di estinzione,
provocando una controversia in proposito, le spese seguono l'ordinario criterio della soccombenza (Cass., 26.1.2006, n. 1513; Cass., 14.10.1993, n. 10173), opposizione a cui
6 parte attrice ha rinunciato, aderendo alla tesi della nullità della citazione e della estinzione del processo rilevata ex officio e fatta propria dal convenuto tardivamente costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
1)visto l'art. 307, comma 3 cpc dichiara l'estinzione del giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2)visto l'art. 310, comma 4 cpc dichiara che le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Terni, 23/12/2025
Il giudice
(dott.ssa Dorita Fratini)
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