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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/03/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 484/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 484/2023;
TRA avente codice fiscale , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Ulisse Melega (Pec: e dall'Avv. Email_1
Federico Geremia Melega (Pec: ; Email_2
E
, avente codice fiscale , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. RA OR (Pec: ; Email_3
E avente codice fiscale;
CP_2 C.F._3
avente codice fiscale;
Parte_2 C.F._4
CONTUMACI
1
Con atto di citazione dell'ottobre 2005, i coniugi e CP_2 Controparte_1
convenivano in giudizio, innanzi il Tribunale di Bologna, titolare Parte_2 dell'omonima impresa edile, e la deducendo: Controparte_3
- di aver acquistato dal n data 25.3.2003 un appartamento sito in Bologna, via Cesarini Pt_2
n. 7/3;
-di aver riscontrato, successivamente alla stipula, la presenza di gravi vizi;
-che tali vizi erano stati causati dall'esecuzione non a regola d'arte dei lavori di ristrutturazione realizzati, prima della vendita dell'immobile, su incarico del venditore, dalla CP_3
Controparte_3
Domandavano la condanna di entrambi i convenuti in via solidale o alternativa al risarcimento dei danni.
*
Resisteva avanzando domanda di manleva nei confronti di Parte_2 Controparte_3 in quanto responsabile dell'esecuzione delle opere.
*
Si costituiva in giudizio eccependo la propria Controparte_3
carenza di legittimazione passiva rispetto alle domande svolte nei suoi riguardi dagli acquirenti dell'immobile e domandando altresì il rigetto della domanda di manleva formulata da Pt_2
deducendone la decadenza e la prescrizione.
*
Con sentenza n. 3207/2013, il Tribunale di Bologna statuiva, per quanto ancora rileva, come appresso indicato.
Rigettava le domande attoree nei confronti della società convenuta.
Condannava al pagamento, in favore degli attori, di €.
4.000 oltre interessi Parte_2
legali.
Condannava, altresì, al pagamento, in favore degli attori, di €. 5.550,00, oltre Parte_2
IVA, oltre rivalutazione ed interessi legali.
Condannava la società convenuta a mantenere indenne da quanto avrebbe Parte_2
pagato agli attori.
Compensava le spese di lite tra e e la CP_2 Controparte_1 Controparte_3
[...]
2 Compensava le spese di lite tra e la Parte_2 Controparte_3
[...]
*
Avverso la sentenza resa dal Tribunale di Bologna proponeva appello
[...]
, in qualità di successore della suindicata società, insistendo per il rigetto Controparte_4
della domanda di manleva e per la condanna degli attori e del alla refusione, in suo Pt_2
favore, delle spese di lite.
*
Nel giudizio di appello restava contumace, mentre e Parte_2 Controparte_1 [...] si costituivano, domandando il rigetto dell'appello. CP_2
*
Con sentenza n. 2523/2017, questo ufficio rigettava l'appello, ritenendo tardivamente proposte le eccezioni di decadenza e di prescrizione, in quanto proposte con comparsa di costituzione tardivamente depositata a meno di venti giorni rispetto all'udienza di prima comparizione.
*
in qualità di socio illimitatamente responsabile e successore di Parte_1 CP_4
di , proponeva ricorso innanzi alla Corte di cassazione, contestando,
[...] Parte_1
per quanto ancora rileva, come erroneamente il giudice di appello avesse ritenuto tardive le eccezioni sollevate da esso ricorrente nei confronti del Pt_2
*
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 37191/22, accoglieva la suindicata censura, osservando quanto segue:
<il convenuto ha l di sollevare le eccezioni non rilevabili d nella comparsa>
risposta tempestivamente depositata solo se le stesse riguardano le domande proposte dall'attore. Se, invece, riguardano le domande (riconvenzionali) proposte nei suoi confronti da un altro convenuto nella comparsa di risposta (tempestivamente depositata) di quest'ultimo, le stesse devono ritenersi ammissibili anche se proposte oltre il termine di decadenza previsto dall'art. 167 c.p.c., purché, come può argomentarsi dall'art. 183 c.p.c., comma 4, nel testo applicabile ratione temporis, la relativa proposizione avvenga all'udienza di trattazione ivi prevista>.
Dichiarava assorbito, per quanto ancora rileva, il motivo con il quale il ricorrente aveva contestato come la Corte d'appello avrebbe dovuto condannare gli originari attori alla refusione, in suo favore, delle spese di lite.
*
3 riassumeva la causa ai sensi dell'art. 392 c.p.c., insistendo per Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni, già formulate con l'atto di citazione in appello.
Chiedeva, altresì, la condanna alla restituzione di quanto aveva corrisposto in esecuzione della sentenza cassata.
*
Si costituiva esclusivamente , insistendo per il rigetto dell'appello. Controparte_1
*
All'udienza del 24 ottobre 2023, veniva dichiarava la contumacia di Parte_2
*
All'udienza del 9 maggio 2024, la Corte dichiarava la contumacia di e fissava CP_2
l'udienza del 17 settembre 2024 per la remissione in decisione.
*
Precisate le conclusioni come in atti, all'udienza del 17 settembre 2024, la causa veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Va, anzitutto, evidenziato, a fronte delle osservazioni di parte appellante in ordine al rito da applicare, che, in difetto di un'espressa disciplina transitoria, deve applicarsi il generale principio processuale "tempus regit actum”.
2)Con il proposto appello, formulando due motivi, aveva contestato, Parte_1
anzitutto, come erroneamente il primo giudice avesse accolto la domanda di manleva, avanzata da Parte_2
Aveva, altresì, contestato come erroneamente il primo giudice avesse compensato le spese di lite fra esso convenuto e gli attori.
3) Con il secondo dei motivi proposti avverso l'accoglimento dell'azione di manleva si contestava come erroneamente il primo giudice avesse ritenuto tardive le eccezioni di decadenza e di prescrizione.
4) A fronte dell'ordinanza della Corte di Cassazione, devono esaminarsi nel merito tali eccezioni, dovendosi riconoscere la loro ammissibilità.
4 5) Di tali eccezioni risulta manifestamente fondata quella di prescrizione, posto che l'azione di manleva è stata avanzata in data 22.12.2005 con la comparsa di costituzione nel primo grado del e dunque oltre il termine di prescrizione di anni due dalla consegna dei lavori, Pt_2 previsto dall'art. 1667 c.c., posto che tale consegna è intervenuta prima della vendita ai summenzionati coniugi, risalente al marzo 2003 e ciò senza che sia stato posto in essere alcun atto interruttivo da parte del non avendo alcun rilievo le pretese avanzate nei confronti Pt_2 dell'appaltatrice dai coniugi originari attori, non ricorrendo una responsabilità solidale.
6) Deve, di conseguenza, riformarsi l'impugnata sentenza, rigettando la domanda di manleva.
7) Con ulteriore motivo, afferente il rapporto processuale con gli originari attori, parte appellante lamentava come la loro condanna alla refusione delle spese dovesse pronunciarsi ex art. 91 c.p.c, attesa la loro soccombenza.
8) Il motivo va esaminato in quanto, con il quarto motivo del ricorso in cassazione, ci si doleva del suo rigetto ed esso è stato dichiarato assorbito.
Ed invero Le questioni costituenti oggetto dei motivi di ricorso per cassazione espressamente dichiarati assorbiti debbono ritenersi, per definizione, non decise e possono essere, quindi, riproposte all'esame del giudice di rinvio, essendo impregiudicate> (cfr. Cass. n. 37270/2022).
9) Esso è fondato, non potendosi giustificare la compensazione delle spese di lite, in considerazione della mera circostanza, valorizzata erroneamente dal primo giudice, che, in sede di ATP, era stato accertato che i lavori erano stati eseguiti dalla convenuta società non a regola d'arte, circostanza da ritenersi del tutto irrilevante, attesa la carenza di un rapporto contrattuale fra le parti.
10) A seguito dell'accoglimento dell'appello nei confronti di tutti gli appellati, essi vanno condannati alla refusione delle spese di tutti i gradi in favore del Parte_1 ciò implichi violazione del divieto di domande nuove posto dall'art. 345 c.p.c.> (cfr. ex plurimis
Cass n. 6614/2023),la domanda in esame va accolta, avendo parte appellante documentato il dedotto pagamento, peraltro non contestato, di € 8.983,12, in conseguenza dell'erroneo rigetto dell'appello proposto nei confronti di e . CP_2 Controparte_1
Alla restituzione di tale importo va condannato il difensore distrattario, Avv. OR, in favore del quale risulta effettuato il bonifico di pagamento, richiamando la sentenza della Corte di cassazione n. 9280/2019, secondo cui pagamento delle spese legali al legale distrattario del vincitore, tenuto alla restituzione di queste somme è lo stesso difensore anche se non evocato in giudizio>.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 484/2023 R.G., in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda di manleva e condanna gli appellati in solido alla refusione, in favore di Parte_1 delle spese di lite, liquidate in € 3.500 per il procedimento di primo grado;
€ 4.000 per il procedimento di appello;
€2.000 per il procedimento di cassazione ed € 3.000 per il procedimento di rinvio, oltre rimborso spese generali, iva e cpa.
Condanna RA OR alla restituzione, in favore di di € 8.983,12, Parte_1
oltre interessi dalla notifica del ricorso in cassazione, effettuata nei confronti di CP_2
e . Controparte_1
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
d'appello in data 11.3.2025.
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
11 )Va, in ultimo, esaminata la domanda, proposta da parte appellante, diretta ad ottenere la restituzione, da parte del difensore distrattario di e , di quanto CP_2 Controparte_1
corrispostogli, in esecuzione della sentenza cassata.
Premesso che di primo grado o del decreto ingiuntivo può essere proposta nel giudizio d'appello senza che
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