Articolo 6 della Legge 11 gennaio 1952, n. 33
Articolo 5
Versione
21 febbraio 1952
Art. 6.
Alla copertura dell'onere a carico del bilancio dello Stato, derivante dall'applicazione della presente legge nei confronti dei dipendenti statali ai quali si applicano le disposizioni del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 , e successive disposizioni, previsto per l'esercizio 1950-51 in lire 250 milioni e 400 mila, e' destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al terzo provvedimento legislativo recante variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1950-51.

Entrata in vigore il 21 febbraio 1952