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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/02/2025, n. 2008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2008 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 24880/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di AP
12 SEZIONE CIVILE
Il giudice monocratico dott. Alessia Notaro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. N. R.G. 24880/2021 assegnata in decisione all'udienza del 11.11.2024 con la fissazione dei termini previsti dall' art. 190 c.p.c.
Tra (già ) (C.F. e P. IVA Parte_1 Parte_2
), in persona del l.r.p.t., con sede legale in AP alla Piazza P.IVA_1 Vanvitelli n. 5, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di opposizione, dal Prof. Avv. Angelo Scala (CF: ) e con C.F._1 questi elettivamente domiciliata presso il suo studio in AP alla Piazza Vanvitelli n. 5
OPPONENTE contro
(C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2 il 08.12.1980, sia in proprio sia in qualità di titolare della Ditta HOUSE
STYLE di IA NO (P. iva ), con sede legale i Acerra P.IVA_2
(NA) alla via Sanguigno 40, elett.te domiciliato in Casalnuovo di AP (NA) alla via AP 159 presso lo Studio Legale rappresentato e CP_2 difeso dagli Avv.ti Antonio Torre ( ) e Maria Florino C.F._3
( ) C.F._4
OPPOSTO
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sia in proprio sia in qualità di titolare della Ditta HO Controparte_1
LE di IA NO, depositava in data 20.06.2021 innanzi al Tribunale di AP un ricorso con il quale affermava:
- Che la Ditta HO LE – esercente fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture - era creditrice nei confronti della (già della somma di € Parte_1 Parte_2 14.510,00 oltre IVA, per l'esecuzione di attività lavorative, fornitura di servizi e per l'utilizzazione dei lavoratori al fine della realizzazione di opere o manufatti nel suo interesse;
- Che, infatti, la stessa ricorrente, regolarmente assumeva a tempo determinato i lavoratori sigg.ri , Controparte_3 CP_4
, , e
[...] Controparte_5 Persona_1 Persona_2
ai quali comunicava a mezzo raccomandata a/r il Persona_3 loro distacco temporaneo presso il cantiere sito in Piazza Santa Maria degli Angeli AP (Na) della Società Principe S.P.A. (oggi
[...]
; Parte_1
- Che il distacco era finalizzato allo svolgimento delle medesime mansioni ed il medesimo trattamento economico e normativo stabilito dalla Ditta di NO IA per il periodo maggio – settembre 2019 per la realizzazione di opere nell'interesse e per conto della società distaccataria Principe S.p.a.;
- Che per l'esecuzione delle opere, l'utilizzazione dei lavoratori distaccati ed i materiali utilizzati, la stessa società resistente a saldo parziale riconosceva l'importo di € 14.510,00 più IVA (così specificato in € 1.852,58 più IVA di cui alla fattura n. 1 del 26.06.2019; € 2.967,31 più IVA di cui alla fattura n. 2 del 04.07.201; nonché € 9.690,11 più IVA in sostituzione delle fatture n. 4 e 6 rispettivamente del 23.09.2019 e del 01.10.2019);
- Che, la somma di € 14.510,00 era pacificamente ed espressamente riconosciuta dalla giusta e-mail del 01.10.2019 che si Parte_2 allega in atti.
- Che, tuttavia, la Società Principe S.p.a. nonostante le rassicurazioni in tal senso, non aveva provveduto al pagamento dell'intero importo concordato e riconosciuto;
- Che, nelle more, segnatamente in data 27.09.2019 la ha Parte_2 cambiato denominazione sociale, indicando Parte_1 quale nuova ragione sociale della società e che, quest'ultima presentava domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo n. 33/2019;
- Che, l'istante, inopinatamente, non figura tra i creditori ammessi a tale procedura e, pertanto, doveva agire in sede civile per il riconoscimento del proprio credito.
Chiedeva, dunque, che Tribunale di AP emettesse, ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c., ingiunzione di pagamento alla di Parte_1
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pagare alla ricorrente, per le causali sopra indicate, la somma capitale di € 14.510,00 più IVA, interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo, nonché spese e competenze del presente procedimento da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara anticipatario.
Il Tribunale di AP con decreto n. 5918/2021 del 22.07.2021 ingiungeva alla di pagare la ricorrente, nel termine di giorni Parte_1 quaranta dalla notifica del decreto, la somma di euro 14.510,00 per la causale di cui al ricorso, oltre interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma 1°, c.c., decorrenti dalla mora sino alla data di notificazione del presente provvedimento, e, quanto al periodo successivo e sino al saldo, interessi al tasso previsto dall'art. 5, D. lgs. n. 231/2002, nonché le spese della presente procedura che si liquidano in € 145,50 per spese ed € 540,00 per compenso, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge, con distrazione in favore del legale anticipatario.
Avverso detto decreto ingiuntivo proponeva opposizione la società
[...] chiedendone la revoca e la caducazione di ogni effetto, Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “• In via preliminare, rilevare l'incompetenza del Giudice adito con il procedimento monitorio a favore sì del Tribunale di AP, ma con individuazione dell'Ufficio Sezione Lavoro;
per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo emesso in data 22.07.2021 per quanto di ragione;
• In caso di mancato rilievo circa il profilo di incompetenza per materia, provvedere all'accoglimento dell'odierna opposizione, stante la non debenza delle somme come richieste per quanto espresso in atti;
• In ogni caso, condannare la controparte alla refusione delle spese e delle competenze di causa, oltre IVA e CPA ai sensi di legge, con attribuzione al procuratore antistatario.” In particolare, con il primo motivo la parte opponente deduceva un vizio di competenza sostenendo che la materia per la quale è stato chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo attenesse ad una materia, quella del distacco del dipendente da un'impresa all'altra, che sarebbe dovuta rientrare nel perimetro delle controversie di lavoro, con la conseguenza di riconoscere la competenza del Tribunale di AP, ma con l'applicazione del rito indicato dagli artt. 409 e ss cpc che impongono l'introduzione del giudizio nelle forme del ricorso e non della citazione. Con secondo motivo, affermava che il credito vantato dalla attuale opposta era del tutto insussistente ed la committente aveva già comunicato alla odierna opponente che la HO LE aveva chiesto il pagamento delle suddette somme direttamente a lei, motivo per il quale dall'importo dovuto alla odierna opponente come corrispettivo per l'esecuzione delle opere, veniva trattenuto a titolo precauzionale l'importo relativo al pagamento dei lavoratori distaccati in ragione della solidarietà passiva. A ciò aggiungeva che l'unica ragione per la quale la attuale opposta potrebbe risultare non destinataria del pagamento
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era legata alla mancata regolarizzazione dei contributi e, quindi, del Pt_3 relativamente ai lavoratori distaccati.
Si costituiva , in proprio e in qualità di titolare della Ditta Controparte_1 HO LE di IA NO, il quale resisteva all'opposizione chiedendone l'integrale rigetto. In particolare, l'opposto rassegnava le seguenti conclusioni: “Rigettare integralmente la spiegata opposizione dacché infondata, inammissibile pretestuosa e non provata e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 5918/2021 (n.r.g. 15930/2021) emesso dal Tribunale di AP in persona del Giudice dott.ssa Notaro Alessia. Condannare l'opponente al pagamento delle spese diritti ed onorai di causa con attribuzione ai sottoscritti procuratori per fattone anticipo;
Condannare l'opponente ex art. 96 c.p.c. co. III al pagamento delle spese per la cui quantificazione ci si rimette a quanto dedotto in atti e/o alla valutazione equitativa dell'adita giustizia ex art. 1226 c.c.” Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, depositata documentazione, la causa era assegnata in decisione, con i termini di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Va premesso che non è fondata l'eccezione di incompetenza formulata dall'opponente in quanto va rilevato che la causa ha ad oggetto l'inadempimento da parte della società distaccata dell'obbligo assunto contrattualmente di rimborsare alla distaccataria i costi sostenuti per i lavoratori distaccati. La competenza, quindi, non è del giudice del lavoro, non venendo direttamente in rilievo il rapporto esistente tra il datore di lavoro distaccante e il lavoratore. Inoltre, letti gli atti del giudizio ed esaminata la documentazione prodotta, è infondata la domanda di parte opponente per le motivazioni di seguito rappresentate. L'opposizione de qua è impostata su un unico motivo di opposizione, ovvero che il credito vantato dalla attuale opposta era del tutto insussistente in quanto la committente aveva già comunicato alla odierna opponente che la HO
LE aveva chiesto il pagamento delle suddette somme direttamente a lei, motivo per il quale dall'importo dovuto alla odierna opponente come corrispettivo per l'esecuzione delle opere, sarebbe stato trattenuto a titolo precauzionale l'importo relativo al pagamento dei lavoratori distaccati in ragione della solidarietà passiva. Limitandosi, dunque, a rilevare, senza tra l'altro fornirne la prova, che il pagamento sarebbe stato dalla HO LE richiesto astrattamente anche alla committente, l'opponente non ha assolto l'onere difensivo di dimostrazione dell'insussistenza del credito. Parte opposta ha, invece, correttamente adempiuto all'onere probatorio depositando nel giudizio monitorio la Mail del 01.10.2019 ove la somma di € 14.510,00 era riconosciuta dalla le Lettere di distacco dei Parte_2
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lavoratori, le Buste paga lavoratori maggio – settembre 2019 nonché le fatture n. 1, 2, 4 e 6 HO LE di IA NO. La documentazione depositata dall'opposta è in effetti idonea a provare la sussistenza del rapporto tra le parti, il pagamento degli stipendi dei lavoratori distaccati e le fatture che comprovano il pagamento. Orbene, nel presente giudizio a cognizione ordinaria, parte opponente pur essendo attrice in senso formale, è convenuta in senso sostanziale, mentre parte opposta, sebbene convenuta in senso formale, è attrice in senso sostanziale. Fatta tale doverosa premessa si evidenzia che sebbene la ricorrente è tenuta a dare prova del fatto costitutivo della sua pretesa, l'opponente non può limitarsi ad una contestazione generica, essendo egli tenuto a proporre tutte le sue difese, quale convenuto in senso sostanziale (ai sensi del comma uno dell'articolo 167 c.p.c.), prendendo posizione specifica sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda. Sul punto si è espressa la Cassazione a Sezioni Unite, con la sent. N. 761 del 28. 1. 2002, fissando il seguente principio di diritto: "Gli artt. 167, primo comma e 416, terzo comma, imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione su tali fatti, fanno della non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti".
Ne deriva che, qualora la parte contro cui sono allegati precisi fatti costitutivi della domanda, non li contesti, detti i fatti esulano dal thema probandum ed il giudice deve ritenerli come pacifici e non più dubitabili.
Nel caso che ci occupa, la ricorrente ha prodotto, in allegato al ricorso tutta la documentazione come sopra indicata;
l'opponente con l'atto di opposizione non ha contestato il rapporto negoziale intercorso, né di aver ricevuto la prestazione, né gli importi richiesti con il monitorio, limitandosi ad una difesa di generica e di stile. Infatti, a fronte della documentazione depositata dall'opposta, nulla ha rilevato nel merito.
L'opponente non ha ritenuto neppure di usufruire dei termini assegnati ex articolo 183 sesto comma c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie. L'affermazione di parte opponente è, quindi, rimaste tale, senza alcun riscontro probatorio.
Per le motivazioni sin qui esposte la domanda di parte opponente deve essere respinta.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano in base al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal DM 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre 2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte ed applicati per ciascuna di esse i
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valori medi tabellari in relazione al valore della causa (scaglione da € 5.201 a
€ 26.000 tenuto conto del credito azionato e riconosciuto). La domanda formulata dalla convenuta avente ad oggetto la condanna della per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. deve essere rigetta, Parte_1 non ravvisandosi il carattere temerario della lite, inteso come coscienza dell'infondatezza della domanda e delle tesi sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di AP definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da così provvede: Parte_1 1) Rigetta la spiegata opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 5918/2021 (n.r.g.n. 15930/2021), emesso da questo
Tribunale in data 22.07.2021, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) condanna la in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
a rimborsare direttamente in favore degli avv. Antonio Torre e Maria Florino
(dichiaratasi antistatari) le spese di lite che liquida in complessivi euro 5.077,00, oltre a IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge.
AP, 25.2.2025
Il giudice
Dott.ssa Alessia Notaro
Sentenza redatta con la collaborazione del M.o.t. Viviana Vacca
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