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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 05/12/2025, n. 2102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2102 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2023/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA seconda sezione civile
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa Maria Cristina Salvadori Presidente Dott.ssa Mariacolomba Giuliano Consigliere Dott. Pietro Iovino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2023/2021 promossa da:
P. IVA Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Santi e Gianluca Giorgi ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, sito in Bologna, in Via Rolandino n. 2;
APPELLANTE contro
C.F. Controparte_2 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giulia Montanari ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in Parma, in Viale Mariotti n. 1;
(contumace) Controparte_3
(contumace) CP_4
APPELLATI
AD OGGETTO: ASSICURAZIONE
CONTRO
I DANNI
CONCLUSIONI:
APPELLANTE come da note scritte per l'udienza del 17.01.2025: «-in via preliminare, disporre la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata con riferimento alle parti della motivazione e del dispositivo che prevedono la condanna di;
- in via principale, in accoglimento del primo Controparte_1 motivo di appello, accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione ex art. 2952 c.c. di ogni diritto assicurativo e, per l'effetto, rigettare la domanda di manleva del dott. nei confronti di Controparte_2 CP_1
- in subordine, per il caso di mancato accoglimento del primo motivo di appello, in accoglimento del
[...] secondo motivo di appello, respingere la domanda di garanzia proposta dal dott. nei Controparte_2 pagina 1 di 7 confronti di ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 n. 4 contratto;
- in ulteriore Controparte_1 subordine, per il caso di mancato accoglimento del primo e del secondo motivo di appello, in accoglimento del terzo motivo di appello, compensare integralmente le spese di lite tra la ed il dott. Controparte_5 e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a titolo di CP_2 Controparte_1 indennizzo all'assicurato per tale voce di condanna;
- sempre in ulteriore subordine, per il caso di mancato accoglimento del primo e del secondo motivo di appello, in accoglimento del quarto motivo di appello, dichiarare».
APPELLATO come da note scritte per l'udienza del 14.11.2023: «Voglia la Corte d'Appello, contrariis reiectis, previe le declaratorie, anche incidentali, del caso e di legge, … nel merito, respingere l'appello siccome improponibile, inammissibile, infondato, non provato o come meglio e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado in ogni sua parte. Spese e compensi rifusi ai sensi dell'art. 1917, co. 3 c.c. nei rapporti con Parte_1
.
[...]
LA CORTE
Udita la relazione della causa fatta dal Consigliere relatore Dott. Pietro Iovino, letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. conveniva in giudizio la dinnanzi al Tribunale di CP_4 Controparte_6
Parma al fine di chiederne la condanna, previo accertamento della sua responsabilità contrattuale, ex artt. 1196, 1218 e 1228 c.c., od extracontrattuale, ex artt. 2043, 2049 e 2059 c.c., al risarcimento dei danni di natura iatrogena, subiti nell'intervento di colecistectomia laparoscopica, eseguito in data 8.10.2013 e prescritto a seguito di plurime coliche biliari, danni asseritamente causati da insulto chirurgico determinato da incongruo posizionamento della clip, con stenosi della VBP, sua lacerazione e spandimento di bile in peritoneo e formazione di fistole biliare. B. Si costituiva in giudizio la contestando le pretese risarcitorie Controparte_6 dell'attore e chiedendo di chiamare a manleva in qualità di primo operatore nell'intervento Controparte_2 contestato, per essere da questi integralmente garantita in caso di condanna risarcitoria. C. Si costituiva in giudizio il quale contestava ogni responsabilità a suo carico ed Controparte_2 estendeva il contraddittorio alla propria compagnia assicuratrice, l' chiedendo di Controparte_1 essere tenuto indenne e manlevato dalla stessa in ragione della stipulata polizza per la responsabilità civile verso terzi. D. Si costituiva in giudizio, infine, l' , eccependo la prescrizione dei diritti Controparte_1 assicurativi ex art. 2952, terzo comma, c.c. e, in subordine, l'inoperatività della polizza ai sensi dell'art. 16 n. 4 della stessa, per il quale, in caso di azione di rivalsa della struttura sanitaria contro il medico, la garanzia operava in primo rischio soltanto per danno provocato con colpa grave. In via ulteriormente subordinata, la compagnia assicuratrice eccepiva l'inoperatività ai sensi dell'art. 16 n. 2 e 3 della polizza e l'infondatezza dell'azione di rivalsa da parte della struttura sanitaria, in quanto tenuta a garantire il medico in ragione dell'appartenenza all'AIOP. Infine, l' rilevava che, ai sensi di polizza, non erano comunque dovute le spese Controparte_1 legali per l'assicurato. E. La causa veniva istruita tramite l'espletamento di una CTU medico-legale, affidata al Dott. Per_1
e al Dott. all'esito della quale veniva trattenuta in decisione. Per_2
F. Con la sentenza n. 1271/2021, il Tribunale di Parma accoglieva la domanda attorea e condannava 1) la al pagamento in favore del danneggiato della somma di € 11.602,61 oltre interessi Controparte_5 sulla somma devalutata e rivalutata a titolo di danno non patrimoniale;
di € 2.562,00, oltre interessi sulla somma devalutata e rivalutata a titolo di danno patrimoniale;
di € 4.835,00 per compensi oltre € 766,00 per spese non imponibili oltre accessori a titolo di spese di lite, rigettando per il resto le altre domande attoree;
2) CP_2
a tenere indenne la clinica convenuta nella misura del 50% di quanto pagato al danneggiato a titolo di
[...] pagina 2 di 7 risarcimento danni, spese legali e spese di CTU, nonché al pagamento del 50% delle spese legali della
[...]
liquidate in € 2.417,50 oltre ad € 379,50 per spese esenti, e ad oneri di legge;
3) Controparte_5
l' a tenere indenne per le somme da lui dovute alla convenuta, Controparte_1 Controparte_2 condannando, altresì, la compagnia assicuratrice a pagare le spese di lite del medico, quantificate in € 4.835,00, per onorari ed € 759,00 per spese esenti, oltre accessori per legge. G. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello l svolgendo preliminarmente Controparte_1 un'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. e, nel merito, lamentando 1) l'«erroneità ed illegittimità della pronuncia nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione del diritto assicurativo»; 2) «in subordine, erroneità ed illegittimità della pronuncia per violazione e falsa applicazione dell'art. 16 n. 4 della polizza di assicuratrice milanese, nonché' dell'art. 1372 c.c.»; 3) «in ulteriore subordine, erroneità ed illegittimità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato il Dott. marchesi al pagamento del 50% delle spese di lite della a tenerlo indenne anche per tale titolo»; 4) Controparte_7 Controparte_1
«sempre in subordine, erroneità ed illegittimità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato assicuratrice al pagamento delle spese di lite del dott. per violazione e falsa applicazione CP_1 CP_2 dell'art. 28 della polizza di assicuratrice , nonché' dell'art. 1372 c.c.». CP_1 H. Si costituiva in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito Controparte_2 da controparte, chiedendo la reiezione dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, ritenendo, nello specifico, non prescritto il proprio diritto assicurativo, essendo stato reso edotto dell'intenzione della struttura sanitaria di agire in rivalsa nei suoi confronti solo con la chiamata in giudizio svolta nel 2017. I. La e non si costituivano in giudizio, seppur Controparte_8 CP_4 regolarmente citati. L. In data 15.03.2022, la Corte rigettava l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. formulata da parte appellante con la seguente motivazione «rilevato che ad una lettura sommaria del motivo dell'appellante, a fronte del punto come trattato e deciso dal primo giudice, non ricorrono i presupposti del fumus boni iuris né del periculum in mora». M. La causa veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 14.11.2023, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. a decorrere dalla comunicazione dell'ordinanza. N. In data 19.03.2024, la Corte rimetteva la causa in istruttoria accogliendo la richiesta di parte appellante di esibizione ex art. 210 c.p.c. di «tutto lo scambio di corrispondenza intercorso tra la struttura sanitaria ed il medico successivamente ed in relazione alla richiesta risarcitoria inviata al signor e CP_4 ricevuta dalla clinica il 10.07.2014», ordinando a e alla Casa di Cura di esibire in giudizio il Controparte_2 documento. O. All'esito delle conclusioni, precisate dalle parti con note scritte per l'udienza cartolare del 17.01.2025, la Corte tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella estensione massima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, la Corte dichiara la contumacia di e della CP_4 Controparte_6
in quanto, seppur regolarmente citati, non si sono costituiti nel presente giudizio.
[...]
2. L'odierna controversia trae origine dalla domanda di risarcimento del danno, formulata da CP_4
derivante da un intervento di colecistectomia laparoscopica, prescritto a seguito di plurime coliche biliari
[...] ed eseguito in data 08.10.2013 presso la Controparte_6
2.1 Secondo la ricostruzione attorea, i danni lamentati erano stati causati da un insulto chirurgico determinato da un incongruo posizionamento della clip, con stenosi della VBP, sua lacerazione e spandimento di bile in peritoneo e formazione di fistole biliare. Conseguentemente, il paziente si vedeva costretto a sottoporsi a pagina 3 di 7 ripetuti interventi chirurgici, con posizionamento ripetuto di stent endobiliari, il cui ultimo veniva rimosso solo in data 17.04.2015, un anno e sei mesi dopo l'intervento.
2.2 Instaurato il giudizio dal danneggiato, il Tribunale di Parma accoglieva la domanda attorea, qualificando come paritaria la responsabilità della struttura sanitaria e del medico nella causazione dei danni e, dunque, condannata la prima al pagamento del risarcimento dei danni, condannava altresì il secondo a tenere indenne la clinica nella misura del 50% e la compagnia assicuratrice a tenere indenne il medico per le somme dallo stesso dovute alla convenuta.
3. L' impugna la sentenza affidando le proprie censure a quattro motivi, Controparte_1 contenenti più ragioni.
3.1 Con il primo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha respinto l'eccezione di prescrizione ex art. 2952, terzo comma, c.c. dei diritti assicurativi, sostenendo fossero trascorsi più di due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato.
3.2 Con il secondo, l'appellante critica la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha accolto la domanda di manleva del proprio assicurato, senza rilevare l'inoperatività della garanzia assicurativa, in ragione dell'art. 16, comma 4, delle condizioni generali del contratto, limitativa della copertura del danno da rivalsa al ricorrere della sola colpa professionale grave del sanitario, rammentando come l'unica domanda svolta in giudizio nei confronti del chiamante di , fosse stata quella di rivalsa promossa dalla struttura CP_2 Controparte_1 sanitaria e, pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto occuparsi del rapporto assicurativo con esclusivo riguardo all'unica domanda giudiziale svolta nei confronti del CP_2
2.3 Con il terzo, l'appellante lamenta la condanna al pagamento delle spese di lite, sostenendo come la avesse svolto in giudizio una domanda di rivalsa integrale nei confronti del Controparte_5
sulla quale era rimasta parzialmente soccombente, avendo il Tribunale riconosciuto un pari grado di CP_2 responsabilità, senza procedere ad una compensazione integrale delle spese di lite tra la clinica ed il medico in ragione della reciproca soccombenza.
2.4 Con il quarto, l'appellante lamenta altresì la condanna al rimborso delle spese processuali sostenute dal in ragione dell'operatività dell'art. 28 della polizza assicurativa e per aver l'assicurato CP_2 denunciato il sinistro oltre il termine di dodici mesi dalla cessazione del contratto.
3. L'appello è infondato in ordine al primo motivo.
4. A parer della Corte, come correttamente ritenuto dal Tribunale, l'eccezione di prescrizione formulata dall' è destituita di ogni fondamento. Controparte_1
4.1 Preliminarmente, si osserva l'erroneità di quanto sostenuto dall'appellante circa l'omessa contestazione da parte dell'appellato della circostanza dedotta per cui la clinica, nel momento in cui ha chiesto la relazione al medico per la vicenda relativa all'intervento chirurgico, avrebbe anche manifestato l'intenzione di agire nei suoi confronti in rivalsa ove fosse emersa una sua responsabilità nella causazione dei danni dubiti dal paziente. A dir dell'appellante, tale circostanza di fatto – che fonderebbe, insieme ad altre, di cui si dirà, l'eccezione di prescrizione – avrebbe dovuto esser ritenuta provata dal Giudice, in quanto non contestata ex art. 115 c.p.c. da controparte. 4.1.1 Invero, la Corte osserva come già nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. il aveva CP_2 precisato come «prima della notifica della chiamata al presente giudizio da parte della Controparte_5
nessuna richiesta di risarcimento né diretta, né in via di rivalsa/regresso» gli fosse mai pervenuta da
[...] parte del danneggiato o della struttura sanitaria (Prima memoria ex art. 183 c.c. pag. 2). Aveva CP_2 proseguito, in comparsa conclusionale, sostenendo come, «mancando ogni prova – non rispondendo a verità – che fin da allora la struttura abbia manifestato al sanitario la volontà di rivalersi, prova in ipotesi comunque gravante sull'assicuratore, il termine biennale non può che dirsi decorrere dalla notifica della chiamata nel
pagina 4 di 7 presente giudizio, prontamente denunciata, e quindi la polizza e i relativi diritti perfettamente operanti» (Comparsa conclusionale pag. 8). CP_2
4.1.2 Ciò detto, risulta evidente come il abbia in modo preclaro contestato quanto ex adverso CP_2 dedotto e, conseguentemente, non può dirsi provata l'eccezione di prescrizione sulla base dell'allegata omessa contestazione. 4.2 Prosegue l'appellante sostenendo come il diritto assicurativo del si sarebbe comunque CP_2 prescritto poiché, attinto da una lettera – nel luglio 2014 – inoltratagli dalla struttura sanitaria con la quale presumibilmente, a dir dell'appellante, sarebbe stato informato della possibile minaccia di rivalsa nei suoi confronti, avrebbe atteso più di quattro anni per denunciare il sinistro alla propria compagnia assicuratrice, in difetto del disposto normativo di cui all'art. 2952, terzo comma, c.c. 4.2.1 Tale assunto è privo di fondamento per le ragioni che seguono. 4.2.2 È, anzitutto, necessaria una breve premessa d'ordine pratico. In generale, infatti, è possibile ritenere come la lettera che il medico riceve dalla struttura sanitaria dopo l'esecuzione di un intervento chirurgico può assumere un valore probatorio differente a seconda del contenuto e dello scopo per il quale viene redatta. Il caso più frequente è quello per cui la struttura sanitaria inoltra un'informativa al medico con la quale gli chiede una relazione sull'accaduto. In tal caso la lettera non può avere alcun valore giuridico né tantomeno alcun valore di ammissione di responsabilità da parte della struttura, trattandosi piuttosto di un atto interno alla stessa di tipo amministrativo-organizzativo. Diverso è il caso in cui la lettera contenga una specifica contestazione disciplinare al medico o la formulazione di un chiaro e preciso addebito. 4.2.3 Nel caso di specie, la Corte ritiene non vi sia motivo di dubitare che il medico sia stato in qualche modo interpellato dalla struttura sanitaria in ordine all'intervento chirurgico, che ha dato origine alla causa de qua. Infatti, sebbene la lettera in questione non sia stata allegata agli atti – neppure prodotta a seguito dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. – la Corte ritiene possano ugualmente desumersene sia l'esistenza sia il contenuto dalla disamina del contenuto della lettera –questa sì allegata agli atti– che il medico, in data 25.07.2014, redigeva e indirizzava alla struttura sanitaria, avente ad oggetto la descrizione dell'intervento che iniziava con «come da accordi» (doc. 4 ), dal quale è possibile desumere come si fosse precedentemente Controparte_1 instaurato tra il medico e la struttura sanitaria una qualche interlocuzione sul punto dalla natura non ben specificata. 4.2.4 Inoltre, il tenore della lettera o comunque della richiesta, inoltrata dalla struttura sanitaria può desumersi dal tenore della risposta del medico. Dalla disamina della stessa, infatti, è possibile osservare come trattasi unicamente di una minuziosa descrizione cronologica e clinica dell'intervento chirurgico di colecistectomia e di quanto accaduto al paziente. Da ciò consegue una sola e univoca considerazione: se al medico fosse stata rivolta dalla struttura sanitaria una minaccia di rivalsa o, anche meno, la formulazione di un addebito– come vorrebbe l'assicuratore –, egli avrebbe quasi certamente tentato di discolparsi o comunque di giustificare la propria condotta ma così non è stato. 4.2.5 Per tutto quanto detto, la lettera inoltrata al medico dalla struttura sanitaria e dalla quale la compagnia assicuratrice intenderebbe far decorrere il termine per la prescrizione va considerata al massimo come mera informativa al medico di un evento di cui non era ancora nota la portata in termini di futuri obblighi risarcitori. Infatti, in disparte dalle considerazioni circa le possibili conseguenze derivanti dall'inadempimento dell'ordine di esibizione, come vorrebbe l'appellante, a parer della Corte risulta evidente come il sia CP_2 stato sì reso edotto – e quasi certamente per iscritto – di qualche perplessità sollevata dal paziente circa l'operato del medico nell'esecuzione dell'intervento di colecistectomia, ma ciò non consente di esprimersi in termini altrettanto possibilistici riguardo all'asserita minaccia di azione di rivalsa che la struttura sanitaria avrebbe rivolto al medico in caso di accertata responsabilità, in quanto al tempo non era stata ancora neppure paventata la possibilità di coinvolgere il medico – tanto che il danneggiato si era rivolto esclusivamente alla struttura sanitaria (doc. 3 ) – trattandosi di una fase primordiale della vicenda dai contorni ancora incerti. Controparte_1
pagina 5 di 7 5. Al dato fattuale, si aggiunga che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, «In tema di assicurazione contro i danni, il disposto dell'art. 2952 c.c. deve essere interpretato restrittivamente, per evitare di pregiudicare la certezza dei rapporti giuridici e l'esercizio dei diritti dell'assicurato, e, quindi, nel senso che il termine di prescrizione ivi previsto decorre solo dal momento in cui l'assicurato riceva dal danneggiato una richiesta risarcitoria dal significato univoco, per mezzo della quale il primo veda minacciato il suo patrimonio da una concreta iniziativa del secondo, con conseguente necessità di informare con urgenza l'assicuratore. Pertanto, tale termine può essere computato a decorrere dalla proposizione della domanda di merito finalizzata ad ottenere la liquidazione del danno, ma non dal compimento di attività anteriori, come la presentazione di un ricorso per consulenza tecnica preventiva o per accertamento tecnico preventivo, che mira semplicemente ad anticipare alcune attività istruttorie, senza, però, contenere la formulazione di istanze di risarcimento» [Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 2971 del 31/01/2019 (Rv. 652359 - 01)]. In un altro caso – in cui la richiesta risarcitoria era effettivamente pervenuta all'assicurato, ma era stata inviata non dal diretto danneggiato, ma da un altro soggetto, interessato a che il danneggiato venisse risarcito – la Suprema Corte ha ritenuto irrilevante la richiesta del terzo, ribadendo come l'art. 2952 c.c. vada interpretato in termini rigorosi, cioè nel senso che il termine di prescrizione decorre dalla data in cui pervenga dal danneggiato una richiesta risarcitoria dal significato univoco, tale per cui l'assicurato veda minacciato il suo patrimonio da una concreta iniziativa del danneggiato, quindi percepisca l'urgenza di darne comunicazione all'assicuratore (Cass. civ. Sez.3, 19 novembre 2013 n.25897).
5.1 La Suprema Corte ha avuto modo, dunque, di chiarire come il testo dell'art. 2952 c.c. debba essere interpretato in modo rigoroso anche in considerazione del fatto che il termine di prescrizione ivi previsto è breve, per cui risultano sconsigliabili interpretazioni della lettera della legge che connettono la decorrenza del termine a comportamenti non identificabili in modo certo, i quali possono pregiudicare ulteriormente la certezza dei rapporti e l'esercizio dei diritti spettanti all'assicurato.
6. In conclusione, essendo provato che la richiesta risarcitoria del 10.07.2014 del paziente danneggiato non fosse rivolta al ma solo alla e mancando la prova che fin da allora la CP_2 Controparte_5 struttura sanitaria avesse manifestato al medico la volontà di rivalersi, la Corte ritiene come il termine biennale di cui all'art. 2952, terzo comma, c.c. abbia cominciato a decorrere solo dalla notifica dell'atto di citazione introduttivo del primo grado, ossia dal 15.11.2017.
7. Pertanto, nel momento in cui l'assicurato ha inoltrato la formale denuncia di sinistro alla propria compagnia assicuratrice – in data 27.02.2018 – erano trascorsi solo tre mesi da quando il termine per la prescrizione aveva cominciato a decorrere. Ne consegue che l'appello sul punto è infondato e la sentenze di prime cure, la quale peraltro non si è discostata dai suddetti principi ma ne ha fatto applicazione, non può che essere confermata in parte qua. Conseguentemente la Corte dovrà decidere nel merito l'appello, esaminando l'eccezione d'inoperatività della polizza sollevata dall' e fondante il secondo motivo d'appello, Controparte_1 nonché la correlata eccezione di vessatorietà della clausola 16.4 della polizza sollevata dal sanitario..
8. In proposito, rilevati d'ufficio possibili profili di nullità della clausola di cui all'art. 16 in relazione alle contrapposte difese ed all'oggetto del contendere, la Corte ritiene necessario instaurare il contraddittorio tra le parti per le ragioni indicate nella separata ordinanza di rimessione sul ruolo.
P.Q.M.
La Corte, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ei Controparte_1 confronti di vverso la sentenza n. 1271/2021 del Tribunale di Parma: Controparte_2
-dichiara la contumacia di e della CP_4 Controparte_9
-rigetta il primo motivo d'appello e dichiara non prescritti i diritti assicurativi di x art. Controparte_2
2952, terzo comma, c.c.;
-rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza. Spese al definitivo. pagina 6 di 7 Deciso in Bologna il 28 novembre 2025
Il Consigliere relatore
Dott. Pietro Iovino
Il Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Salvadori
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA seconda sezione civile
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa Maria Cristina Salvadori Presidente Dott.ssa Mariacolomba Giuliano Consigliere Dott. Pietro Iovino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2023/2021 promossa da:
P. IVA Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Santi e Gianluca Giorgi ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, sito in Bologna, in Via Rolandino n. 2;
APPELLANTE contro
C.F. Controparte_2 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giulia Montanari ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in Parma, in Viale Mariotti n. 1;
(contumace) Controparte_3
(contumace) CP_4
APPELLATI
AD OGGETTO: ASSICURAZIONE
CONTRO
I DANNI
CONCLUSIONI:
APPELLANTE come da note scritte per l'udienza del 17.01.2025: «-in via preliminare, disporre la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata con riferimento alle parti della motivazione e del dispositivo che prevedono la condanna di;
- in via principale, in accoglimento del primo Controparte_1 motivo di appello, accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione ex art. 2952 c.c. di ogni diritto assicurativo e, per l'effetto, rigettare la domanda di manleva del dott. nei confronti di Controparte_2 CP_1
- in subordine, per il caso di mancato accoglimento del primo motivo di appello, in accoglimento del
[...] secondo motivo di appello, respingere la domanda di garanzia proposta dal dott. nei Controparte_2 pagina 1 di 7 confronti di ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 n. 4 contratto;
- in ulteriore Controparte_1 subordine, per il caso di mancato accoglimento del primo e del secondo motivo di appello, in accoglimento del terzo motivo di appello, compensare integralmente le spese di lite tra la ed il dott. Controparte_5 e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a titolo di CP_2 Controparte_1 indennizzo all'assicurato per tale voce di condanna;
- sempre in ulteriore subordine, per il caso di mancato accoglimento del primo e del secondo motivo di appello, in accoglimento del quarto motivo di appello, dichiarare».
APPELLATO come da note scritte per l'udienza del 14.11.2023: «Voglia la Corte d'Appello, contrariis reiectis, previe le declaratorie, anche incidentali, del caso e di legge, … nel merito, respingere l'appello siccome improponibile, inammissibile, infondato, non provato o come meglio e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado in ogni sua parte. Spese e compensi rifusi ai sensi dell'art. 1917, co. 3 c.c. nei rapporti con Parte_1
.
[...]
LA CORTE
Udita la relazione della causa fatta dal Consigliere relatore Dott. Pietro Iovino, letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. conveniva in giudizio la dinnanzi al Tribunale di CP_4 Controparte_6
Parma al fine di chiederne la condanna, previo accertamento della sua responsabilità contrattuale, ex artt. 1196, 1218 e 1228 c.c., od extracontrattuale, ex artt. 2043, 2049 e 2059 c.c., al risarcimento dei danni di natura iatrogena, subiti nell'intervento di colecistectomia laparoscopica, eseguito in data 8.10.2013 e prescritto a seguito di plurime coliche biliari, danni asseritamente causati da insulto chirurgico determinato da incongruo posizionamento della clip, con stenosi della VBP, sua lacerazione e spandimento di bile in peritoneo e formazione di fistole biliare. B. Si costituiva in giudizio la contestando le pretese risarcitorie Controparte_6 dell'attore e chiedendo di chiamare a manleva in qualità di primo operatore nell'intervento Controparte_2 contestato, per essere da questi integralmente garantita in caso di condanna risarcitoria. C. Si costituiva in giudizio il quale contestava ogni responsabilità a suo carico ed Controparte_2 estendeva il contraddittorio alla propria compagnia assicuratrice, l' chiedendo di Controparte_1 essere tenuto indenne e manlevato dalla stessa in ragione della stipulata polizza per la responsabilità civile verso terzi. D. Si costituiva in giudizio, infine, l' , eccependo la prescrizione dei diritti Controparte_1 assicurativi ex art. 2952, terzo comma, c.c. e, in subordine, l'inoperatività della polizza ai sensi dell'art. 16 n. 4 della stessa, per il quale, in caso di azione di rivalsa della struttura sanitaria contro il medico, la garanzia operava in primo rischio soltanto per danno provocato con colpa grave. In via ulteriormente subordinata, la compagnia assicuratrice eccepiva l'inoperatività ai sensi dell'art. 16 n. 2 e 3 della polizza e l'infondatezza dell'azione di rivalsa da parte della struttura sanitaria, in quanto tenuta a garantire il medico in ragione dell'appartenenza all'AIOP. Infine, l' rilevava che, ai sensi di polizza, non erano comunque dovute le spese Controparte_1 legali per l'assicurato. E. La causa veniva istruita tramite l'espletamento di una CTU medico-legale, affidata al Dott. Per_1
e al Dott. all'esito della quale veniva trattenuta in decisione. Per_2
F. Con la sentenza n. 1271/2021, il Tribunale di Parma accoglieva la domanda attorea e condannava 1) la al pagamento in favore del danneggiato della somma di € 11.602,61 oltre interessi Controparte_5 sulla somma devalutata e rivalutata a titolo di danno non patrimoniale;
di € 2.562,00, oltre interessi sulla somma devalutata e rivalutata a titolo di danno patrimoniale;
di € 4.835,00 per compensi oltre € 766,00 per spese non imponibili oltre accessori a titolo di spese di lite, rigettando per il resto le altre domande attoree;
2) CP_2
a tenere indenne la clinica convenuta nella misura del 50% di quanto pagato al danneggiato a titolo di
[...] pagina 2 di 7 risarcimento danni, spese legali e spese di CTU, nonché al pagamento del 50% delle spese legali della
[...]
liquidate in € 2.417,50 oltre ad € 379,50 per spese esenti, e ad oneri di legge;
3) Controparte_5
l' a tenere indenne per le somme da lui dovute alla convenuta, Controparte_1 Controparte_2 condannando, altresì, la compagnia assicuratrice a pagare le spese di lite del medico, quantificate in € 4.835,00, per onorari ed € 759,00 per spese esenti, oltre accessori per legge. G. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello l svolgendo preliminarmente Controparte_1 un'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. e, nel merito, lamentando 1) l'«erroneità ed illegittimità della pronuncia nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione del diritto assicurativo»; 2) «in subordine, erroneità ed illegittimità della pronuncia per violazione e falsa applicazione dell'art. 16 n. 4 della polizza di assicuratrice milanese, nonché' dell'art. 1372 c.c.»; 3) «in ulteriore subordine, erroneità ed illegittimità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato il Dott. marchesi al pagamento del 50% delle spese di lite della a tenerlo indenne anche per tale titolo»; 4) Controparte_7 Controparte_1
«sempre in subordine, erroneità ed illegittimità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato assicuratrice al pagamento delle spese di lite del dott. per violazione e falsa applicazione CP_1 CP_2 dell'art. 28 della polizza di assicuratrice , nonché' dell'art. 1372 c.c.». CP_1 H. Si costituiva in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito Controparte_2 da controparte, chiedendo la reiezione dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, ritenendo, nello specifico, non prescritto il proprio diritto assicurativo, essendo stato reso edotto dell'intenzione della struttura sanitaria di agire in rivalsa nei suoi confronti solo con la chiamata in giudizio svolta nel 2017. I. La e non si costituivano in giudizio, seppur Controparte_8 CP_4 regolarmente citati. L. In data 15.03.2022, la Corte rigettava l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. formulata da parte appellante con la seguente motivazione «rilevato che ad una lettura sommaria del motivo dell'appellante, a fronte del punto come trattato e deciso dal primo giudice, non ricorrono i presupposti del fumus boni iuris né del periculum in mora». M. La causa veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 14.11.2023, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. a decorrere dalla comunicazione dell'ordinanza. N. In data 19.03.2024, la Corte rimetteva la causa in istruttoria accogliendo la richiesta di parte appellante di esibizione ex art. 210 c.p.c. di «tutto lo scambio di corrispondenza intercorso tra la struttura sanitaria ed il medico successivamente ed in relazione alla richiesta risarcitoria inviata al signor e CP_4 ricevuta dalla clinica il 10.07.2014», ordinando a e alla Casa di Cura di esibire in giudizio il Controparte_2 documento. O. All'esito delle conclusioni, precisate dalle parti con note scritte per l'udienza cartolare del 17.01.2025, la Corte tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella estensione massima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, la Corte dichiara la contumacia di e della CP_4 Controparte_6
in quanto, seppur regolarmente citati, non si sono costituiti nel presente giudizio.
[...]
2. L'odierna controversia trae origine dalla domanda di risarcimento del danno, formulata da CP_4
derivante da un intervento di colecistectomia laparoscopica, prescritto a seguito di plurime coliche biliari
[...] ed eseguito in data 08.10.2013 presso la Controparte_6
2.1 Secondo la ricostruzione attorea, i danni lamentati erano stati causati da un insulto chirurgico determinato da un incongruo posizionamento della clip, con stenosi della VBP, sua lacerazione e spandimento di bile in peritoneo e formazione di fistole biliare. Conseguentemente, il paziente si vedeva costretto a sottoporsi a pagina 3 di 7 ripetuti interventi chirurgici, con posizionamento ripetuto di stent endobiliari, il cui ultimo veniva rimosso solo in data 17.04.2015, un anno e sei mesi dopo l'intervento.
2.2 Instaurato il giudizio dal danneggiato, il Tribunale di Parma accoglieva la domanda attorea, qualificando come paritaria la responsabilità della struttura sanitaria e del medico nella causazione dei danni e, dunque, condannata la prima al pagamento del risarcimento dei danni, condannava altresì il secondo a tenere indenne la clinica nella misura del 50% e la compagnia assicuratrice a tenere indenne il medico per le somme dallo stesso dovute alla convenuta.
3. L' impugna la sentenza affidando le proprie censure a quattro motivi, Controparte_1 contenenti più ragioni.
3.1 Con il primo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha respinto l'eccezione di prescrizione ex art. 2952, terzo comma, c.c. dei diritti assicurativi, sostenendo fossero trascorsi più di due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato.
3.2 Con il secondo, l'appellante critica la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha accolto la domanda di manleva del proprio assicurato, senza rilevare l'inoperatività della garanzia assicurativa, in ragione dell'art. 16, comma 4, delle condizioni generali del contratto, limitativa della copertura del danno da rivalsa al ricorrere della sola colpa professionale grave del sanitario, rammentando come l'unica domanda svolta in giudizio nei confronti del chiamante di , fosse stata quella di rivalsa promossa dalla struttura CP_2 Controparte_1 sanitaria e, pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto occuparsi del rapporto assicurativo con esclusivo riguardo all'unica domanda giudiziale svolta nei confronti del CP_2
2.3 Con il terzo, l'appellante lamenta la condanna al pagamento delle spese di lite, sostenendo come la avesse svolto in giudizio una domanda di rivalsa integrale nei confronti del Controparte_5
sulla quale era rimasta parzialmente soccombente, avendo il Tribunale riconosciuto un pari grado di CP_2 responsabilità, senza procedere ad una compensazione integrale delle spese di lite tra la clinica ed il medico in ragione della reciproca soccombenza.
2.4 Con il quarto, l'appellante lamenta altresì la condanna al rimborso delle spese processuali sostenute dal in ragione dell'operatività dell'art. 28 della polizza assicurativa e per aver l'assicurato CP_2 denunciato il sinistro oltre il termine di dodici mesi dalla cessazione del contratto.
3. L'appello è infondato in ordine al primo motivo.
4. A parer della Corte, come correttamente ritenuto dal Tribunale, l'eccezione di prescrizione formulata dall' è destituita di ogni fondamento. Controparte_1
4.1 Preliminarmente, si osserva l'erroneità di quanto sostenuto dall'appellante circa l'omessa contestazione da parte dell'appellato della circostanza dedotta per cui la clinica, nel momento in cui ha chiesto la relazione al medico per la vicenda relativa all'intervento chirurgico, avrebbe anche manifestato l'intenzione di agire nei suoi confronti in rivalsa ove fosse emersa una sua responsabilità nella causazione dei danni dubiti dal paziente. A dir dell'appellante, tale circostanza di fatto – che fonderebbe, insieme ad altre, di cui si dirà, l'eccezione di prescrizione – avrebbe dovuto esser ritenuta provata dal Giudice, in quanto non contestata ex art. 115 c.p.c. da controparte. 4.1.1 Invero, la Corte osserva come già nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. il aveva CP_2 precisato come «prima della notifica della chiamata al presente giudizio da parte della Controparte_5
nessuna richiesta di risarcimento né diretta, né in via di rivalsa/regresso» gli fosse mai pervenuta da
[...] parte del danneggiato o della struttura sanitaria (Prima memoria ex art. 183 c.c. pag. 2). Aveva CP_2 proseguito, in comparsa conclusionale, sostenendo come, «mancando ogni prova – non rispondendo a verità – che fin da allora la struttura abbia manifestato al sanitario la volontà di rivalersi, prova in ipotesi comunque gravante sull'assicuratore, il termine biennale non può che dirsi decorrere dalla notifica della chiamata nel
pagina 4 di 7 presente giudizio, prontamente denunciata, e quindi la polizza e i relativi diritti perfettamente operanti» (Comparsa conclusionale pag. 8). CP_2
4.1.2 Ciò detto, risulta evidente come il abbia in modo preclaro contestato quanto ex adverso CP_2 dedotto e, conseguentemente, non può dirsi provata l'eccezione di prescrizione sulla base dell'allegata omessa contestazione. 4.2 Prosegue l'appellante sostenendo come il diritto assicurativo del si sarebbe comunque CP_2 prescritto poiché, attinto da una lettera – nel luglio 2014 – inoltratagli dalla struttura sanitaria con la quale presumibilmente, a dir dell'appellante, sarebbe stato informato della possibile minaccia di rivalsa nei suoi confronti, avrebbe atteso più di quattro anni per denunciare il sinistro alla propria compagnia assicuratrice, in difetto del disposto normativo di cui all'art. 2952, terzo comma, c.c. 4.2.1 Tale assunto è privo di fondamento per le ragioni che seguono. 4.2.2 È, anzitutto, necessaria una breve premessa d'ordine pratico. In generale, infatti, è possibile ritenere come la lettera che il medico riceve dalla struttura sanitaria dopo l'esecuzione di un intervento chirurgico può assumere un valore probatorio differente a seconda del contenuto e dello scopo per il quale viene redatta. Il caso più frequente è quello per cui la struttura sanitaria inoltra un'informativa al medico con la quale gli chiede una relazione sull'accaduto. In tal caso la lettera non può avere alcun valore giuridico né tantomeno alcun valore di ammissione di responsabilità da parte della struttura, trattandosi piuttosto di un atto interno alla stessa di tipo amministrativo-organizzativo. Diverso è il caso in cui la lettera contenga una specifica contestazione disciplinare al medico o la formulazione di un chiaro e preciso addebito. 4.2.3 Nel caso di specie, la Corte ritiene non vi sia motivo di dubitare che il medico sia stato in qualche modo interpellato dalla struttura sanitaria in ordine all'intervento chirurgico, che ha dato origine alla causa de qua. Infatti, sebbene la lettera in questione non sia stata allegata agli atti – neppure prodotta a seguito dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. – la Corte ritiene possano ugualmente desumersene sia l'esistenza sia il contenuto dalla disamina del contenuto della lettera –questa sì allegata agli atti– che il medico, in data 25.07.2014, redigeva e indirizzava alla struttura sanitaria, avente ad oggetto la descrizione dell'intervento che iniziava con «come da accordi» (doc. 4 ), dal quale è possibile desumere come si fosse precedentemente Controparte_1 instaurato tra il medico e la struttura sanitaria una qualche interlocuzione sul punto dalla natura non ben specificata. 4.2.4 Inoltre, il tenore della lettera o comunque della richiesta, inoltrata dalla struttura sanitaria può desumersi dal tenore della risposta del medico. Dalla disamina della stessa, infatti, è possibile osservare come trattasi unicamente di una minuziosa descrizione cronologica e clinica dell'intervento chirurgico di colecistectomia e di quanto accaduto al paziente. Da ciò consegue una sola e univoca considerazione: se al medico fosse stata rivolta dalla struttura sanitaria una minaccia di rivalsa o, anche meno, la formulazione di un addebito– come vorrebbe l'assicuratore –, egli avrebbe quasi certamente tentato di discolparsi o comunque di giustificare la propria condotta ma così non è stato. 4.2.5 Per tutto quanto detto, la lettera inoltrata al medico dalla struttura sanitaria e dalla quale la compagnia assicuratrice intenderebbe far decorrere il termine per la prescrizione va considerata al massimo come mera informativa al medico di un evento di cui non era ancora nota la portata in termini di futuri obblighi risarcitori. Infatti, in disparte dalle considerazioni circa le possibili conseguenze derivanti dall'inadempimento dell'ordine di esibizione, come vorrebbe l'appellante, a parer della Corte risulta evidente come il sia CP_2 stato sì reso edotto – e quasi certamente per iscritto – di qualche perplessità sollevata dal paziente circa l'operato del medico nell'esecuzione dell'intervento di colecistectomia, ma ciò non consente di esprimersi in termini altrettanto possibilistici riguardo all'asserita minaccia di azione di rivalsa che la struttura sanitaria avrebbe rivolto al medico in caso di accertata responsabilità, in quanto al tempo non era stata ancora neppure paventata la possibilità di coinvolgere il medico – tanto che il danneggiato si era rivolto esclusivamente alla struttura sanitaria (doc. 3 ) – trattandosi di una fase primordiale della vicenda dai contorni ancora incerti. Controparte_1
pagina 5 di 7 5. Al dato fattuale, si aggiunga che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, «In tema di assicurazione contro i danni, il disposto dell'art. 2952 c.c. deve essere interpretato restrittivamente, per evitare di pregiudicare la certezza dei rapporti giuridici e l'esercizio dei diritti dell'assicurato, e, quindi, nel senso che il termine di prescrizione ivi previsto decorre solo dal momento in cui l'assicurato riceva dal danneggiato una richiesta risarcitoria dal significato univoco, per mezzo della quale il primo veda minacciato il suo patrimonio da una concreta iniziativa del secondo, con conseguente necessità di informare con urgenza l'assicuratore. Pertanto, tale termine può essere computato a decorrere dalla proposizione della domanda di merito finalizzata ad ottenere la liquidazione del danno, ma non dal compimento di attività anteriori, come la presentazione di un ricorso per consulenza tecnica preventiva o per accertamento tecnico preventivo, che mira semplicemente ad anticipare alcune attività istruttorie, senza, però, contenere la formulazione di istanze di risarcimento» [Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 2971 del 31/01/2019 (Rv. 652359 - 01)]. In un altro caso – in cui la richiesta risarcitoria era effettivamente pervenuta all'assicurato, ma era stata inviata non dal diretto danneggiato, ma da un altro soggetto, interessato a che il danneggiato venisse risarcito – la Suprema Corte ha ritenuto irrilevante la richiesta del terzo, ribadendo come l'art. 2952 c.c. vada interpretato in termini rigorosi, cioè nel senso che il termine di prescrizione decorre dalla data in cui pervenga dal danneggiato una richiesta risarcitoria dal significato univoco, tale per cui l'assicurato veda minacciato il suo patrimonio da una concreta iniziativa del danneggiato, quindi percepisca l'urgenza di darne comunicazione all'assicuratore (Cass. civ. Sez.3, 19 novembre 2013 n.25897).
5.1 La Suprema Corte ha avuto modo, dunque, di chiarire come il testo dell'art. 2952 c.c. debba essere interpretato in modo rigoroso anche in considerazione del fatto che il termine di prescrizione ivi previsto è breve, per cui risultano sconsigliabili interpretazioni della lettera della legge che connettono la decorrenza del termine a comportamenti non identificabili in modo certo, i quali possono pregiudicare ulteriormente la certezza dei rapporti e l'esercizio dei diritti spettanti all'assicurato.
6. In conclusione, essendo provato che la richiesta risarcitoria del 10.07.2014 del paziente danneggiato non fosse rivolta al ma solo alla e mancando la prova che fin da allora la CP_2 Controparte_5 struttura sanitaria avesse manifestato al medico la volontà di rivalersi, la Corte ritiene come il termine biennale di cui all'art. 2952, terzo comma, c.c. abbia cominciato a decorrere solo dalla notifica dell'atto di citazione introduttivo del primo grado, ossia dal 15.11.2017.
7. Pertanto, nel momento in cui l'assicurato ha inoltrato la formale denuncia di sinistro alla propria compagnia assicuratrice – in data 27.02.2018 – erano trascorsi solo tre mesi da quando il termine per la prescrizione aveva cominciato a decorrere. Ne consegue che l'appello sul punto è infondato e la sentenze di prime cure, la quale peraltro non si è discostata dai suddetti principi ma ne ha fatto applicazione, non può che essere confermata in parte qua. Conseguentemente la Corte dovrà decidere nel merito l'appello, esaminando l'eccezione d'inoperatività della polizza sollevata dall' e fondante il secondo motivo d'appello, Controparte_1 nonché la correlata eccezione di vessatorietà della clausola 16.4 della polizza sollevata dal sanitario..
8. In proposito, rilevati d'ufficio possibili profili di nullità della clausola di cui all'art. 16 in relazione alle contrapposte difese ed all'oggetto del contendere, la Corte ritiene necessario instaurare il contraddittorio tra le parti per le ragioni indicate nella separata ordinanza di rimessione sul ruolo.
P.Q.M.
La Corte, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ei Controparte_1 confronti di vverso la sentenza n. 1271/2021 del Tribunale di Parma: Controparte_2
-dichiara la contumacia di e della CP_4 Controparte_9
-rigetta il primo motivo d'appello e dichiara non prescritti i diritti assicurativi di x art. Controparte_2
2952, terzo comma, c.c.;
-rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza. Spese al definitivo. pagina 6 di 7 Deciso in Bologna il 28 novembre 2025
Il Consigliere relatore
Dott. Pietro Iovino
Il Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Salvadori
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