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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VI, sentenza 20/01/2026, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 330/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZI VA, Presidente
CO IA TT, Relatore
PERNA DANIELE, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3576/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari N.7 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9031804403 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9031804403 IVA-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9031804403 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 231/2026 depositato il
20/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: come riportato in atti
Resistente: come riportato in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, Ricorrente_1 S.r.l. impugnava l'avviso di accertamento n. TF9031804403/2024, relativo al periodo d'imposta 2018, con il quale l'Agenzia delle Entrate recuperava maggiori imposte IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni.
La società deduceva, in sintesi:
a) l'erroneità del calcolo dell'IVA indetraibile su costi promiscui, assumendo come corretta la sola quota di euro 9.798,24; b) l'illegittimità delle riprese relative alle consulenze Società_1 S.r.l., per difetto di antieconomicità e per insussistenza di elementi idonei a giustificare il disconoscimento dei costi;
c) l'infondatezza delle riprese IRES e IRAP correlate.
L'Agenzia si costituiva chiedendo la conferma integrale dell'atto e dichiarando non contestati il recupero delle perdite pregresse per euro 226.552,00 e la quota IVA ammessa dallo stesso ricorrente.
All'udienza pubblica del 21.11.2025 il Collegio udita la relazione, si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la riserva il 16.01.2026 la Corte decide di rigettare integralmente il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
1. Sulla definitività dei rilievi non contestati. Preliminarmente, si osserva che la società ricorrente non ha formulato alcuna censura avverso il recupero delle perdite pregresse indebitamente utilizzate nel 2018 per l'importo di € 226.522,00. Tale rilievo, non essendo stato oggetto di specifica impugnazione, è divenuto definitivo.
2. Sulla indeducibilità dei costi "Società_1 S.r.l." (IRES/IRAP) e indetraibilità IVA. La questione centrale riguarda il disconoscimento dei costi per consulenze (€ 208.695,09) fatturati dalla Società_1 S.r.l. e la relativa IVA (€ 45.912,92). Dagli atti emerge che il Sig. Nominativo_1, nel 2018, rivestiva contemporaneamente la carica di Amministratore Delegato della ricorrente e quella di Amministratore Unico/socio della fornitrice Società_1 S. r.l., percependo già dalla ricorrente un compenso specifico (€ 84.999,96) per la sua attività di amministratore.
Il Collegio, pur essendo a conoscenza della sentenza n. 5460/2025, ritiene che nella fattispecie vada applicato il principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, che impone una valutazione autonoma delle prove fornite per ciascuna annualità.
Nel caso di specie, relativo all'anno 2018, il Collegio ritiene, quindi, di condividere e fare propria la motivazione espressa nella sentenza n. 12/02/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Salerno, laddove ha evidenziato una "verosimile simmetria tra le attività dell'amministratore e quelle dedotte nel contratto di consulenza", configurando una "indebita ed ingiustificata duplicazione dei costi". Nonostante le difese di parte ricorrente, per l'anno 2018 non è stata fornita prova documentale analitica capace di dimostrare la diversità qualitativa delle prestazioni rese dalla Società_1 S.r.l. rispetto ai compiti istituzionali già remunerati dell'Amministratore Delegato. Il contratto di consulenza prodotto appare generico e sovrapponibile alle mansioni gestorie tipiche.
L'antieconomicità dell'operazione è palese: la società ha sostenuto un costo aggiuntivo per ottenere prestazioni che rientravano già nel mandato dell'organo amministrativo. Tale antieconomicità, come insegnato dalla Suprema Corte (Cass. n. 33568/2022), assume valore di indizio sintomatico del difetto di inerenza. Inoltre, anche ai fini IVA, tale sproporzione assume caratteri di "macroscopica antieconomicità" tali da compromettere il diritto alla detrazione (Cass. Ord. n. 16873/2024). La semplice esistenza di fatture e pagamenti non sana il difetto di inerenza quando l'operazione, nella sua sostanza economica, si risolve in una duplicazione di spesa priva di utilità aziendale distinta e separata.
3. Sul recupero dell'IVA per acquisti promiscui. Relativamente al recupero dell'IVA su acquisti generici afferenti anche all'attività esente, il ricorso non merita accoglimento. La società ha optato per la separazione delle attività (art. 36 DPR 633/72) ma, a fronte di costi sostenuti per l'uso promiscuo, l'art. 19, comma 5, del DPR
633/72 impone l'utilizzo di criteri oggettivi per determinare la quota indetraibile. L'Ufficio ha applicato il criterio del pro-quota basato sull'incidenza dell'attività esente sul volume d'affari complessivo (23,29%). La ricorrente contesta tale metodo sostenendo che i costi promiscui sarebbero limitati, ma non ha assolto all'onere probatorio. Come eccepito dall'Ufficio, la parte non ha fornito "alcuna ulteriore documentazione di dettaglio, necessaria a dimostrare l'effettiva non promiscuità dei costi individuati dall'Ufficio". A differenza di quanto accaduto per l'anno 2016 (dove la sentenza 12/02/2024 aveva accolto il motivo per genericità dell'Ufficio), nel presente giudizio per il 2018 l'Ufficio ha fornito un prospetto dettagliato (pagg. 3 e 4 dell'atto impugnato)
e rideterminato il calcolo accogliendo parzialmente le osservazioni del contribuente in fase precontenziosa.
Di contro, la società non ha prodotto una contabilità analitica idonea a vincere la presunzione di promiscuità dei costi generali di gestione.
Per tali motivi, ritenendo non superata la presunzione di legittimità dell'atto impositivo né fornita la prova contraria specifica per l'annualità 2018, il ricorso va respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno Rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Salerno, che liquida in complessivi € 5.000,00, oltre oneri accessori dovuti per legge. RELATORE PRESIDENTE
IA TT CO VA ZI
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZI VA, Presidente
CO IA TT, Relatore
PERNA DANIELE, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3576/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari N.7 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9031804403 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9031804403 IVA-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9031804403 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 231/2026 depositato il
20/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: come riportato in atti
Resistente: come riportato in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, Ricorrente_1 S.r.l. impugnava l'avviso di accertamento n. TF9031804403/2024, relativo al periodo d'imposta 2018, con il quale l'Agenzia delle Entrate recuperava maggiori imposte IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni.
La società deduceva, in sintesi:
a) l'erroneità del calcolo dell'IVA indetraibile su costi promiscui, assumendo come corretta la sola quota di euro 9.798,24; b) l'illegittimità delle riprese relative alle consulenze Società_1 S.r.l., per difetto di antieconomicità e per insussistenza di elementi idonei a giustificare il disconoscimento dei costi;
c) l'infondatezza delle riprese IRES e IRAP correlate.
L'Agenzia si costituiva chiedendo la conferma integrale dell'atto e dichiarando non contestati il recupero delle perdite pregresse per euro 226.552,00 e la quota IVA ammessa dallo stesso ricorrente.
All'udienza pubblica del 21.11.2025 il Collegio udita la relazione, si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la riserva il 16.01.2026 la Corte decide di rigettare integralmente il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
1. Sulla definitività dei rilievi non contestati. Preliminarmente, si osserva che la società ricorrente non ha formulato alcuna censura avverso il recupero delle perdite pregresse indebitamente utilizzate nel 2018 per l'importo di € 226.522,00. Tale rilievo, non essendo stato oggetto di specifica impugnazione, è divenuto definitivo.
2. Sulla indeducibilità dei costi "Società_1 S.r.l." (IRES/IRAP) e indetraibilità IVA. La questione centrale riguarda il disconoscimento dei costi per consulenze (€ 208.695,09) fatturati dalla Società_1 S.r.l. e la relativa IVA (€ 45.912,92). Dagli atti emerge che il Sig. Nominativo_1, nel 2018, rivestiva contemporaneamente la carica di Amministratore Delegato della ricorrente e quella di Amministratore Unico/socio della fornitrice Società_1 S. r.l., percependo già dalla ricorrente un compenso specifico (€ 84.999,96) per la sua attività di amministratore.
Il Collegio, pur essendo a conoscenza della sentenza n. 5460/2025, ritiene che nella fattispecie vada applicato il principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, che impone una valutazione autonoma delle prove fornite per ciascuna annualità.
Nel caso di specie, relativo all'anno 2018, il Collegio ritiene, quindi, di condividere e fare propria la motivazione espressa nella sentenza n. 12/02/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Salerno, laddove ha evidenziato una "verosimile simmetria tra le attività dell'amministratore e quelle dedotte nel contratto di consulenza", configurando una "indebita ed ingiustificata duplicazione dei costi". Nonostante le difese di parte ricorrente, per l'anno 2018 non è stata fornita prova documentale analitica capace di dimostrare la diversità qualitativa delle prestazioni rese dalla Società_1 S.r.l. rispetto ai compiti istituzionali già remunerati dell'Amministratore Delegato. Il contratto di consulenza prodotto appare generico e sovrapponibile alle mansioni gestorie tipiche.
L'antieconomicità dell'operazione è palese: la società ha sostenuto un costo aggiuntivo per ottenere prestazioni che rientravano già nel mandato dell'organo amministrativo. Tale antieconomicità, come insegnato dalla Suprema Corte (Cass. n. 33568/2022), assume valore di indizio sintomatico del difetto di inerenza. Inoltre, anche ai fini IVA, tale sproporzione assume caratteri di "macroscopica antieconomicità" tali da compromettere il diritto alla detrazione (Cass. Ord. n. 16873/2024). La semplice esistenza di fatture e pagamenti non sana il difetto di inerenza quando l'operazione, nella sua sostanza economica, si risolve in una duplicazione di spesa priva di utilità aziendale distinta e separata.
3. Sul recupero dell'IVA per acquisti promiscui. Relativamente al recupero dell'IVA su acquisti generici afferenti anche all'attività esente, il ricorso non merita accoglimento. La società ha optato per la separazione delle attività (art. 36 DPR 633/72) ma, a fronte di costi sostenuti per l'uso promiscuo, l'art. 19, comma 5, del DPR
633/72 impone l'utilizzo di criteri oggettivi per determinare la quota indetraibile. L'Ufficio ha applicato il criterio del pro-quota basato sull'incidenza dell'attività esente sul volume d'affari complessivo (23,29%). La ricorrente contesta tale metodo sostenendo che i costi promiscui sarebbero limitati, ma non ha assolto all'onere probatorio. Come eccepito dall'Ufficio, la parte non ha fornito "alcuna ulteriore documentazione di dettaglio, necessaria a dimostrare l'effettiva non promiscuità dei costi individuati dall'Ufficio". A differenza di quanto accaduto per l'anno 2016 (dove la sentenza 12/02/2024 aveva accolto il motivo per genericità dell'Ufficio), nel presente giudizio per il 2018 l'Ufficio ha fornito un prospetto dettagliato (pagg. 3 e 4 dell'atto impugnato)
e rideterminato il calcolo accogliendo parzialmente le osservazioni del contribuente in fase precontenziosa.
Di contro, la società non ha prodotto una contabilità analitica idonea a vincere la presunzione di promiscuità dei costi generali di gestione.
Per tali motivi, ritenendo non superata la presunzione di legittimità dell'atto impositivo né fornita la prova contraria specifica per l'annualità 2018, il ricorso va respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno Rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Salerno, che liquida in complessivi € 5.000,00, oltre oneri accessori dovuti per legge. RELATORE PRESIDENTE
IA TT CO VA ZI