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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17216 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 1802/2025 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Maria Cristina De Andreis
nei confronti di
C.F. Controparte_1 C.F._2
avv. Emanuela Cascianelli
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le conformi note depositate in data 21.11.2025,
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed i procuratori hanno concluso in conformità: “cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra la signora e il signor in Roma, il Parte_1 Controparte_1
28.5.2013, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
- ciascuna delle parti provvederà al proprio mantenimento;
- i figli saranno affidati ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni dell'affidamento condiviso, con collocazione presso la madre, in Roma, Via Michelangelo Tilli, 50B; - il padre potrà tenere con sé i figli nelle giornate del giovedì e del venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola fino alle 19,30, nonché i fine settimana alterni, dal sabato dalle 15,00 alla domenica alle 19,00 – salvo diverso accordo tra le parti – e tenendo conto delle esigenze dei figli, avendo cura di riaccompagnarli presso la casa materna. Nei giorni di propria spettanza, ciascun genitore dovrà occuparsi di far svolgere i compiti ai figli, nonché di accompagnarli a riprenderli alle attività extrascolastiche. Ciascun genitore trascorrerà con i figli 15 giorni (anche non consecutivi) nel periodo estivo, con sospensione del diritto di visita dall'altro genitore. - sotto il profilo economico, ai fini del mantenimento in favore della prole, il signor corrisponderà, a titolo di concorso nel mantenimento dei due figli, la somma mensile di CP_1
Euro 650,00 (Euro 325,00 per ciascun figlio) che dovrà da versare alla signora entro e Parte_1 non oltre il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario. Tale importo dovrà essere rivalutato annualmente, secondo gli indici Istat le spese straordinarie mediche, medico-specialistiche, ludico- ricreative, scolastiche, saranno opportunamente concordate, documentate e suddivise nella misura del 50% tra i coniugi da corrispondersi, a chi le abbia correttamente anticipate, secondo le determinazioni ed i criteri fissati nel Protocollo del Tribunale di Roma del 17.12.2024 e successive modifiche e/o integrazioni. Le spese di vestiario e d'uso necessario e quotidiano dei minori, nel periodo di convivenza con ciascun genitore, resteranno a carico di colui che le anticiperà. Tutte le spese (straordinarie) divise al 50% tra i genitori dovranno essere rimborsate al genitore che ha sostenuto la spesa entro 15 giorni;
- sulle spese straordinarie i genitori concordano sin d'ora che i figli facciano uno sport ognuno sicché tutte le spese relative saranno ripartite al 50%; i genitori concordano sin d'ora le spese odontoiatriche per i figli precisando che la scelta del professionista dovrà essere effettuata entro e non oltre il 31 gennaio 2026, in caso di mancato accordo entro tale data, verrà scelto quello che propone il prezzo inferiore tra quelli considerati e le spese ripartite al
50%; i genitori confermano la volontà che il figlio prosegua il Liceo Scientifico Pacinotti Per_1
– Archimede con indirizzo Cambridge, e ne divideranno al 50% le relative spese quelle dell'iscrizione annuale di Euro 350,00, e quelle del viaggio collegato al progetto Cambridge. - per tutto quanto non disposto nel presente accordo valgono le condizioni di separazione di cui all'accordo di negoziazione sottoscritto in data 19.12.2018; - con compensazione delle spese di lite e rinuncia alla solidarietà professionale” che il Tribunale ritiene congrue e conformi alle esigenze della prole, cosi provvedendo come da dispositivo;
ritenuto che
l'esito del giudizio consenta la compensazione delle spese;
P.Q.M.
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Roma il
28.5.2011, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n.00150, parte
2, serie A04, anno 2011, alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva;
2) compensa le spese.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 24.11.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 1802/2025 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Maria Cristina De Andreis
nei confronti di
C.F. Controparte_1 C.F._2
avv. Emanuela Cascianelli
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le conformi note depositate in data 21.11.2025,
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed i procuratori hanno concluso in conformità: “cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra la signora e il signor in Roma, il Parte_1 Controparte_1
28.5.2013, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
- ciascuna delle parti provvederà al proprio mantenimento;
- i figli saranno affidati ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni dell'affidamento condiviso, con collocazione presso la madre, in Roma, Via Michelangelo Tilli, 50B; - il padre potrà tenere con sé i figli nelle giornate del giovedì e del venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola fino alle 19,30, nonché i fine settimana alterni, dal sabato dalle 15,00 alla domenica alle 19,00 – salvo diverso accordo tra le parti – e tenendo conto delle esigenze dei figli, avendo cura di riaccompagnarli presso la casa materna. Nei giorni di propria spettanza, ciascun genitore dovrà occuparsi di far svolgere i compiti ai figli, nonché di accompagnarli a riprenderli alle attività extrascolastiche. Ciascun genitore trascorrerà con i figli 15 giorni (anche non consecutivi) nel periodo estivo, con sospensione del diritto di visita dall'altro genitore. - sotto il profilo economico, ai fini del mantenimento in favore della prole, il signor corrisponderà, a titolo di concorso nel mantenimento dei due figli, la somma mensile di CP_1
Euro 650,00 (Euro 325,00 per ciascun figlio) che dovrà da versare alla signora entro e Parte_1 non oltre il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario. Tale importo dovrà essere rivalutato annualmente, secondo gli indici Istat le spese straordinarie mediche, medico-specialistiche, ludico- ricreative, scolastiche, saranno opportunamente concordate, documentate e suddivise nella misura del 50% tra i coniugi da corrispondersi, a chi le abbia correttamente anticipate, secondo le determinazioni ed i criteri fissati nel Protocollo del Tribunale di Roma del 17.12.2024 e successive modifiche e/o integrazioni. Le spese di vestiario e d'uso necessario e quotidiano dei minori, nel periodo di convivenza con ciascun genitore, resteranno a carico di colui che le anticiperà. Tutte le spese (straordinarie) divise al 50% tra i genitori dovranno essere rimborsate al genitore che ha sostenuto la spesa entro 15 giorni;
- sulle spese straordinarie i genitori concordano sin d'ora che i figli facciano uno sport ognuno sicché tutte le spese relative saranno ripartite al 50%; i genitori concordano sin d'ora le spese odontoiatriche per i figli precisando che la scelta del professionista dovrà essere effettuata entro e non oltre il 31 gennaio 2026, in caso di mancato accordo entro tale data, verrà scelto quello che propone il prezzo inferiore tra quelli considerati e le spese ripartite al
50%; i genitori confermano la volontà che il figlio prosegua il Liceo Scientifico Pacinotti Per_1
– Archimede con indirizzo Cambridge, e ne divideranno al 50% le relative spese quelle dell'iscrizione annuale di Euro 350,00, e quelle del viaggio collegato al progetto Cambridge. - per tutto quanto non disposto nel presente accordo valgono le condizioni di separazione di cui all'accordo di negoziazione sottoscritto in data 19.12.2018; - con compensazione delle spese di lite e rinuncia alla solidarietà professionale” che il Tribunale ritiene congrue e conformi alle esigenze della prole, cosi provvedendo come da dispositivo;
ritenuto che
l'esito del giudizio consenta la compensazione delle spese;
P.Q.M.
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Roma il
28.5.2011, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n.00150, parte
2, serie A04, anno 2011, alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva;
2) compensa le spese.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 24.11.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi