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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/10/2025, n. 1588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1588 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Il giorno 16/10/2025, alle ore 9.30 innanzi al giudice dott. Paolo Piana, nella causa n. 3206 del ruolo contenzioso degli affari civili dell'anno 2024, sono comparsi:
- l'avvocato Giuseppe CURRELI, procuratore della parte attrice, il quale:
o si riporta alle conclusioni dell'atto di citazione;
o rinuncia alla discussione orale;
- l'avvocato Stefania MURRONI, in sostituzione dell'avv. Giuseppe MACCIOTTA, procuratore della parte convenuta, la quale:
o si riporta alle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta;
o rinuncia alla discussione orale.
I procuratori delle parti chiedono congiuntamente che il giudice si limiti a leggere il dispositivo della sentenza, non potendo attendere la lettura della motivazione a causa di impegni in altre udienze.
Il Giudice
Pronuncia la sentenza che segue, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c., e da lettura del dispositivo.
Il Giudice dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3206/2024 R.A.C. Verbale udienza - pagina 1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo Piana, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3206 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giuseppe CURRELI Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), elettivamente domiciliata in via P.L. da Palestrina, 72, C.F._1
Cagliari, presso il difensore,
attrice contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giuseppe MACCIOTTA CP_1 P.IVA_2
(C.F. ), elettivamente domiciliato in via Armando Diaz, 29, Cagliari, C.F._2 presso il difensore,
convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ingiunzione n. 54757/371/2024, emessa ai sensi dell'art. 2 comma 1 R.D. 639/1910 e dell'art. 229 D.Lgs. 51/1998, gestore unico del Servizio Idrico CP_1
Integrato per la Sardegna, ha ordinato alla il pagamento di Parte_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3206/2024 R.A.C. Verbale udienza - pagina 2 29.636,89 euro, a titolo di corrispettivo per la somministrazione dell'acqua in favore dell'utenza ubicata in località Is Coras, Sestu, per le partite di cui alle fatture menzionate nell'ingiunzione (doc. 1 attrice) e precisamente:
Data Fattura Num. Fattura Num. Corrente Importo Fatturato Data
Emissione Originaria Anno/numero/rata (€) Scadenza
31/03/2015 502367086 2015/1343428/3 3.406,61 06/10/2015
31/03/2015 502367086 2015/1343428/4 3.406,61 05/12/2015
31/03/2015 502367086 2015/1343428/5 3.406,61 03/02/2016
31/03/2015 502367086 2015/1343428/6 3.406,61 04/04/2016
31/03/2015 502367086 2015/1343428/7 3.406,61 03/06/2016
31/03/2015 502367086 2015/1343428/8 3.406,61 01/08/2016
31/03/2015 502367086 2015/1343428/9 3.406,61 30/09/2016
31/03/2015 502367086 2015/1343428/10 3.406,62 29/11/2016
31/03/2015 502367086 2015/1343428/11 1.914,55 07/08/2015
17/07/2015 23163790 2015/1944176/1 147,80 22/08/2015
17/07/2015 23163790 2015/1944176/2 147,80 21/09/2015
31/03/2016 520104050 2016/650819/1 45,22 23/05/2016
31/03/2016 520104050 2016/650819/2 45,21 20/06/2016
31/03/2016 520104050 2016/650819/3 45,21 20/07/2016
17/06/2016 530223361 2016/1708818/1 33,13 05/08/2016
17/06/2016 530223361 2016/1708818/2 33,13 05/09/2016
17/06/2016 530223361 2016/1708818/3 33,13 04/10/2016
13/07/2018 963124 2018/963124/0 -61,18 28/08/2018
2. Con atto di citazione regolarmente notificato il 23.05.2024, la ha Parte_1 convenuto in giudizio l fine di opporsi all'ingiunzione di pagamento CP_1 di cui al punto che precede. Nell'atto:
a. ha esposto di aver gestito dal 2010 fino al 09.07.2014 un supermercato sito a
Sestu, località Is Coras, affiliato Eurospin e di averlo successivamente ceduto alla società che era subentrata a tutti gli effetti nell'azienda per Controparte_2 effetto di atto di scissione e di conferimento dell'azienda nella nuova società, come da verbale di assemblea del 09.07.2014, rogito notaio 9.7.2014, rep. 112000 – raccolta 7713, registrato alla CCIAA in data 16.07.2014 (doc. 3 e doc. 4 attrice);
b. ha precisato che il supermercato era inserito nel condominio Is Coras, amministrato da , il quale si occupava, tra le altre cose, della Controparte_3
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3206/2024 R.A.C. Verbale udienza - pagina 3 gestione dei reflui e consumi idrici (doc. 5 e doc. 6 attrice) e che la Parte_1 aveva rapporti col solo Condominio e mai aveva ricevuto alcuna comunicazione o fattura da parte di;
CP_1
c. ha esposto che tra le fatture indicate nell'ingiunzione di (doc.3 CP_1 attrice):
- 5 di esse riguardavano consumi successivi a luglio del 2014 e quindi relativi al periodo in cui la non aveva più in gestione il supermercato;
Parte_1
- la fattura numero 502367086 del 31.3.2015 includeva asseriti consumi che abbracciavano un arco di tempo compreso tra il 20.3.2010 e il 23.1.2015 e cioè quasi 5 anni (di cui, peraltro, una parte, ancora una volta, relativa al periodo successivo al luglio 2024);
d. ha esposto di avere eccepito la prescrizione dei crediti in via stragiudiziale ma che, nonostante ciò, aveva deciso di emettere l'ingiunzione di pagamento, CP_1 senza esperire alcun tentativo di conciliazione stragiudiziale o negoziazione assistita;
e. ha sostenuto che il comportamento di era contrario ai principi di CP_1 correttezza e buona fede, in quanto:
- non aveva mai fornito alcuna lettura al fornitore, né aveva comunicato alcuna fattura in un arco di tempo di circa 5 anni;
- aveva omesso di “verificare chi fosse il reale utilizzatore del servizio ed ha oltretutto inviato le sue fatture ad indirizzi errati, impedendo che Parte_1 potesse fare alcuna verifica dei suoi consumi”;
f. ha eccepito che i consumi successivi a luglio del 2014 non le potevano essere addebitati in quanto riferiti al beneficiario del conferimento d'azienda di cui al punto 2.a che precede, Controparte_2
g. ha eccepito la presenza di consumi anomali – causati da “un probabile mal funzionamento del contatore, verifica che risulta ormai vanificata in considerazione del lungo lasso di tempo intercorso” – in quanto i consumi marzo
2010 a gennaio 2015, per un periodo di circa 5 anni, erano pari a quasi 12.000 mc,
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3206/2024 R.A.C. Verbale udienza - pagina 4 mentre quelli indicati nelle fatture successive, riferite ad un arco di tempo di ulteriori due anni, erano pari a “poche centinaia di mc”;
h. ha eccepito la prescrizione dei crediti ai sensi dell'art. 2948 c.c., precisando che il primo atto interruttivo posto in essere da era “la diffida del 27.7.2023, CP_1 effettivamente ricevuta alla sede legale di (doc. 8), a distanza di Parte_1 oltre 8 anni dalla scadenza dell'unica fattura (la numero 502367086 del
31.3.2015) che astrattamente riguarderebbe il suo periodo di fornitura” e che, in ogni caso, “la prescrizione è maturata anche per i crediti relativi alle successive fatture”, in quanto aveva ammesso “nel suo documento CP_1 dell'11.4.2014 (doc. 9) di non avere mai recapitato prima di luglio del 2023 alcun atto interruttivo della prescrizione”;
3. Nel medesimo atto di citazione l'attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) Annullare e/o dichiarare nulla l'ingiunzione opposta di pagamento n.54757/371/2024 ai sensi del R.D. 639/1910, notificata in data 3.5.2024, in ragione dell'inesistenza della prova del credito vantato e/o per prescrizione del diritto;
2) Accertare l'inesistenza di qualsiasi debito di verso nel Parte_1 CP_1 rapporto dedotto nell'ingiunzione opposta;
3) con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre spese generali e accessori di legge e maggiorazione del 30% prevista dall'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/2014
In via pregiudiziale si chiede che il Giudice sospenda l'efficacia esecutiva dell'atto ingiuntivo, posto che è palese la fondatezza dell'eccezione di prescrizione e che in caso esecutorietà dell'ingiunzione esigerebbe l'importante somma di euro 29.636,89 CP_1 oltre interessi, sussistendo il fumus boni iuris dell'infondatezza della sua pretesa”.
4. Con comparsa di risposta depositata il 11.09.2024, si è costituita in giudizio CP_1
la quale ha esposto e sostenuto:
[...]
a. che era pacifica l'esistenza del rapporto contrattuale oggetto dell'ingiunzione;
b. che l'importo di cui all'ingiunzione di pagamento opposta era stato correttamente determinato applicando ai consumi registrati dal contatore i costi previsti dalle tariffe pubbliche del settore idrico, le spese e le imposte e decurtando la quota dei
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3206/2024 R.A.C. Verbale udienza - pagina 5 consumi di competenza della Controparte_2
c. che dalle difese dell'opponente emergeva che l'utente non aveva mai comunicato al Gestore la cessione dell'immobile a terzi, così rendendosi inadempiente degli obblighi scaturenti dal contratto di fornitura idrica e, in particolare, di quanto stabilito dall'art. B.11 del Regolamento del S.I.I., secondo cui “è fatto obbligo all'utente di comunicare al Gestore ogni modificazione, successivamente intervenuta, riferita a qualsivoglia aspetto del contratto stipulato”;
d. che, a causa di tale inadempimento, le fatture e “i numerosi solleciti di pagamento
(doc. 6), che sono stati inviati all'utente sono tutti rientrati al mittente non recapitati perché il destinatario è risultato essere sconosciuto. Guarda caso
l'unico sollecito che l'opponente ha ammesso di avere ricevuto il 27 luglio 2023 è stato inviato in Cagliari, Via Dante n. 69, luogo in cui la società risulta avere la propria sede legale (v. visura storica prodotta dalla controparte)”;
e. che, quindi, nessuna responsabilità le poteva essere attribuita per non essersi avveduta dell'avvenuto subentro di un nuovo soggetto nell'utilizzo dell'impianto idrico e che l'opponente non poteva trarre alcun vantaggio economico dal proprio inadempimento;
f. che, nel corso del rapporto, aveva emesso 11 fatture (meglio elencate CP_1 nell'estratto conto di cui al doc. 1 convenuta) che risultavano ancora insolute e ha precisato che le medesime riportavano nel dettaglio tutti i dati contrattuali necessari per verificare gli effettivi consumi, le tariffe applicate, le letture periodiche del contatore effettuate ed ogni altro elemento utile per riscontrare la correttezza degli importi addebitati;
a tal fine, ha prodotto le fotografie con le letture dei consumi idrici del contatore nei periodi indicati nelle fatture ingiunte;
g. che l'opponente non aveva fornito prova dell'anomalia dei consumi;
h. che “la prescrizione, in forza della regola generale di cui all'art. 2935 c.c., non ha iniziato decorrere perché l'odierna esponente ha sollecitato per tempo il pagamento delle fatture rimaste insolute inviando all'utente ben 12 solleciti di pagamento presso la sede legale della società a mezzo lettera raccomandata A.R.”
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3206/2024 R.A.C. Verbale udienza - pagina 6 e che “non ha accolto il reclamo presentato da CP_1 Parte_1 proprio per eccepire la prescrizione del credito relativo alle fatture ingiunte adducendo le motivazioni illustrate nella comunicazione del 11 aprile 2024 (doc.
9)”.
5. Nella medesima comparsa di costituzione e risposta la convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE
RIGETTARE, per le suesposte ragioni, l'avversa istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione dell'ingiunzione di pagamento opposta, per insussistenza dei presupposti di legge.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
RIGETTARE in toto le avverse pretese, in quanto totalmente infondate e, per l'effetto,
DICHIARARE dovuto dalla società l'importo di € 29.636,89, oggetto Parte_1 dell'ingiunzione di pagamento opposta n°54757/371/2024, oltre gli interessi di mora per il ritardato pagamento, ex art. B.22 ed Allegato D del Regolamento del S.I.I. e le spese di notifica, pari ad € 12,41 oltre IVA.
Con vittoria di spese ed onorari”.
6. Nessuna delle parti ha depositato la prima memoria prevista dall'art. 171-ter, c.p.c..
7. Con la seconda memoria prevista dall'art. 171-ter, c.p.c., depositata il 31.10.2024, la ha reiterato le proprie difese e ha prodotto nuovi documenti. CP_1
8. Con la seconda memoria prevista dall'art. 171-ter, c.p.c., depositata il 05.11.2024, la ha insistito nell'eccezione di prescrizione precisando che “il primo atto Parte_1 recettizio, col quale chiede il pagamento dei corrispettivi asseritamente maturati CP_1 nel periodo compreso tra il 2010 e il 2015, avviene nel 2023, a distanza di 8 anni dalla fattura e di 7 anni dalla comunicazione del subentro”.
9. La causa è stata istruita unicamente mediante prove documentali.
10. Nell'udienza del 27.11.2024 il Giudice si è riservato di formulare una proposta conciliativa.
11. Con ordinanza del 28.11.2024, il Giudice:
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3206/2024 R.A.C. Verbale udienza - pagina 7 a. ha sospeso l'ingiunzione di pagamento opposta;
b. ha formulato la seguente proposta conciliativa:
“a. revoca l'ingiunzione e rinuncia al credito riconoscendone la CP_1 prescrizione;
b. rimborsa all'opponente le spese processuali liquidate applicando gli CP_1 importi e tabellari minimi previsti dal decreto ministeriale numero 55/2014 e successive integrazioni e modificazioni, per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, oltre alle spese di iscrizione della causa a ruolo”;
c. ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità della domanda, per promuovere la quale era necessario esperire la procedura di mediazione obbligatoria e ha assegnato alle parti termine di 15 giorni per iniziare la procedura richiesta.
12. Nell'udienza del 13.03.2025 l'opponente ha dichiarato di aderire alla proposta conciliativa formulata dal giudice.
13. invece ha chiesto diversi rinvii (ai quali l'opponente non si è opposta) al fine CP_1 di esprimersi sull'accoglimento o meno della proposta formulata dal Giudice.
14. Nell'udienza del 29.05.2025 il difensore di ha dichiarato che la sua assistita CP_1 non si era ancora espressa in merito alla proposta conciliativa in questione e il Giudice, considerati i numerosi rinvii già richiesti in precedenza, ha fissato l'udienza del
16.10.2025 per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
15. Nell'udienza odierna le parti hanno confermato le rispettive conclusioni ed il giudice ha pronunciato la presente sentenza
****
16. L'opposizione è fondata e va accolta per i motivi che seguono.
17. L'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente – prima che venisse emessa all'ingiunzione di pagamento, non appena ricevuta la richiesta di pagamento presso la sua sede, e poi reiterata in sede di opposizione – è fondata, in quanto:
a. i crediti vantati da sono a titolo di corrispettivo per la CP_1 somministrazione dell'acqua dal 20.03.2010 al 26.09.2017;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3206/2024 R.A.C. Verbale udienza - pagina 8 b. nella somministrazione continuativa la prescrizione è quinquennale (art. 2948 n. 4 cod. civ.);
c. l'opponente non ha ricevuto alcuna richiesta di pagamento entro il 26.09.2022, data di scadenza del quinquennio relativo alle ultime partite creditorie, avendo la stessa ammesso (pagina 8 della comparsa di costituzione e risposta) che CP_1
“Anche i numerosi solleciti di pagamento (doc. 6), che sono stati inviati all'utente sono tutti rientrati al mittente non recapitati perché il destinatario è risultato essere sconosciuto”;
d. fin dal mancato recapito del primo sollecito di pagamento, sapeva che CP_1
l'utente si era trasferito e che non aveva ricevuto l'atto capace di interrompere la prescrizione ed era quindi posta in condizioni di individuare, attraverso una semplice visura camerale, la nuova sede della società cui recapitare i solleciti successivi di pagamento;
e. l'inadempimento dell'utente rispetto all'obbligo previsto dall'articolo B-11 del regolamento del servizio idrico integrato, in base al quale “è fatto obbligo all'utente di comunicare al Gestore ogni modificazione, successivamente intervenuta, riferita a qualsivoglia aspetto del contratto stipulato”, è irrilevante, in quanto non ha avuto alcuna incidenza causale rispetto al mancato recapito, dovuto esclusivamente al fatto che , pur sapendo che l'utente non aveva più CP_1 sede nel luogo indicato in occasione della stipula del contratto di somministrazione, ha seguitato a inviare la corrispondenza presso la vecchia sede e, da ultimo, nonostante tutto quanto sopra riportato ha emesso l'ingiunzione di pagamento, costringendo l'utente a promuovere la presente causa di opposizione;
f. la procedura di notificazione a mezzo posta non si è quindi perfezionata.
18. Tutti i crediti oggetto dell'ingiunzione, cosicché nulla è dovuto dall'utente al gestore del servizio idrico per la somministrazione dell'acqua nei periodi menzionati nelle fatture poste a base dell'ingiunzione
19. Le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 e seguenti c.p.c., e quindi poste a carico di non CP_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3206/2024 R.A.C. Verbale udienza - pagina 9 ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti.
20. Alla liquidazione dei compensi del difensore dell'opponente, contenuta nel dispositivo della sentenza, si perviene applicando gli importi tabellari previsti dal Decreto
Ministeriale n. 55 del 2014, come modificato dal DM 147 del 13/08/2022, in vigore dal
23/10/2022 (scaglione da 26.001 euro a 52.000 euro di valore), senza aumenti né riduzioni per quelli delle fasi di studio e introduttiva, tenuto conto del livello medio di difficoltà della questioni in fatto e in diritto trattate, e con riduzione del 50% per quelli delle fasi istruttoria, che è stata solo documentale, e decisionale, nella quale i difensori hanno rinunciato alla discussione orale e si sono limitati a confermare le rispettive conclusioni e a richiamare le argomentazioni già svolte nei precedenti atti.
PER QUESTI MOTIVI
21. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
a. revoca l'ingiunzione di pagamento n. 54757/371/2024;
b. dichiara che nulla è dovuto da a per la Parte_1 CP_1 somministrazione dell'acqua nei periodi menzionati nelle fatture poste a base dell'ingiunzione, indicate al punto 1 che precede;
c. condanna a rifondere delle spese CP_1 Parte_1 processuali, così liquidate:
€ 1.701,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 1.204,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 903,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 1.453,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 518,00 per contributo unificato;
€ 27,00 per spese di iscrizione della causa a ruolo;
€ 5.806,00 complessivi oltre spese generali 15%, CPA 4% e IVA di legge.
Il Giudice dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3206/2024 R.A.C. Verbale udienza - pagina 10
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Il giorno 16/10/2025, alle ore 9.30 innanzi al giudice dott. Paolo Piana, nella causa n. 3206 del ruolo contenzioso degli affari civili dell'anno 2024, sono comparsi:
- l'avvocato Giuseppe CURRELI, procuratore della parte attrice, il quale:
o si riporta alle conclusioni dell'atto di citazione;
o rinuncia alla discussione orale;
- l'avvocato Stefania MURRONI, in sostituzione dell'avv. Giuseppe MACCIOTTA, procuratore della parte convenuta, la quale:
o si riporta alle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta;
o rinuncia alla discussione orale.
I procuratori delle parti chiedono congiuntamente che il giudice si limiti a leggere il dispositivo della sentenza, non potendo attendere la lettura della motivazione a causa di impegni in altre udienze.
Il Giudice
Pronuncia la sentenza che segue, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c., e da lettura del dispositivo.
Il Giudice dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3206/2024 R.A.C. Verbale udienza - pagina 1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo Piana, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3206 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giuseppe CURRELI Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), elettivamente domiciliata in via P.L. da Palestrina, 72, C.F._1
Cagliari, presso il difensore,
attrice contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giuseppe MACCIOTTA CP_1 P.IVA_2
(C.F. ), elettivamente domiciliato in via Armando Diaz, 29, Cagliari, C.F._2 presso il difensore,
convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ingiunzione n. 54757/371/2024, emessa ai sensi dell'art. 2 comma 1 R.D. 639/1910 e dell'art. 229 D.Lgs. 51/1998, gestore unico del Servizio Idrico CP_1
Integrato per la Sardegna, ha ordinato alla il pagamento di Parte_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3206/2024 R.A.C. Verbale udienza - pagina 2 29.636,89 euro, a titolo di corrispettivo per la somministrazione dell'acqua in favore dell'utenza ubicata in località Is Coras, Sestu, per le partite di cui alle fatture menzionate nell'ingiunzione (doc. 1 attrice) e precisamente:
Data Fattura Num. Fattura Num. Corrente Importo Fatturato Data
Emissione Originaria Anno/numero/rata (€) Scadenza
31/03/2015 502367086 2015/1343428/3 3.406,61 06/10/2015
31/03/2015 502367086 2015/1343428/4 3.406,61 05/12/2015
31/03/2015 502367086 2015/1343428/5 3.406,61 03/02/2016
31/03/2015 502367086 2015/1343428/6 3.406,61 04/04/2016
31/03/2015 502367086 2015/1343428/7 3.406,61 03/06/2016
31/03/2015 502367086 2015/1343428/8 3.406,61 01/08/2016
31/03/2015 502367086 2015/1343428/9 3.406,61 30/09/2016
31/03/2015 502367086 2015/1343428/10 3.406,62 29/11/2016
31/03/2015 502367086 2015/1343428/11 1.914,55 07/08/2015
17/07/2015 23163790 2015/1944176/1 147,80 22/08/2015
17/07/2015 23163790 2015/1944176/2 147,80 21/09/2015
31/03/2016 520104050 2016/650819/1 45,22 23/05/2016
31/03/2016 520104050 2016/650819/2 45,21 20/06/2016
31/03/2016 520104050 2016/650819/3 45,21 20/07/2016
17/06/2016 530223361 2016/1708818/1 33,13 05/08/2016
17/06/2016 530223361 2016/1708818/2 33,13 05/09/2016
17/06/2016 530223361 2016/1708818/3 33,13 04/10/2016
13/07/2018 963124 2018/963124/0 -61,18 28/08/2018
2. Con atto di citazione regolarmente notificato il 23.05.2024, la ha Parte_1 convenuto in giudizio l fine di opporsi all'ingiunzione di pagamento CP_1 di cui al punto che precede. Nell'atto:
a. ha esposto di aver gestito dal 2010 fino al 09.07.2014 un supermercato sito a
Sestu, località Is Coras, affiliato Eurospin e di averlo successivamente ceduto alla società che era subentrata a tutti gli effetti nell'azienda per Controparte_2 effetto di atto di scissione e di conferimento dell'azienda nella nuova società, come da verbale di assemblea del 09.07.2014, rogito notaio 9.7.2014, rep. 112000 – raccolta 7713, registrato alla CCIAA in data 16.07.2014 (doc. 3 e doc. 4 attrice);
b. ha precisato che il supermercato era inserito nel condominio Is Coras, amministrato da , il quale si occupava, tra le altre cose, della Controparte_3
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3206/2024 R.A.C. Verbale udienza - pagina 3 gestione dei reflui e consumi idrici (doc. 5 e doc. 6 attrice) e che la Parte_1 aveva rapporti col solo Condominio e mai aveva ricevuto alcuna comunicazione o fattura da parte di;
CP_1
c. ha esposto che tra le fatture indicate nell'ingiunzione di (doc.3 CP_1 attrice):
- 5 di esse riguardavano consumi successivi a luglio del 2014 e quindi relativi al periodo in cui la non aveva più in gestione il supermercato;
Parte_1
- la fattura numero 502367086 del 31.3.2015 includeva asseriti consumi che abbracciavano un arco di tempo compreso tra il 20.3.2010 e il 23.1.2015 e cioè quasi 5 anni (di cui, peraltro, una parte, ancora una volta, relativa al periodo successivo al luglio 2024);
d. ha esposto di avere eccepito la prescrizione dei crediti in via stragiudiziale ma che, nonostante ciò, aveva deciso di emettere l'ingiunzione di pagamento, CP_1 senza esperire alcun tentativo di conciliazione stragiudiziale o negoziazione assistita;
e. ha sostenuto che il comportamento di era contrario ai principi di CP_1 correttezza e buona fede, in quanto:
- non aveva mai fornito alcuna lettura al fornitore, né aveva comunicato alcuna fattura in un arco di tempo di circa 5 anni;
- aveva omesso di “verificare chi fosse il reale utilizzatore del servizio ed ha oltretutto inviato le sue fatture ad indirizzi errati, impedendo che Parte_1 potesse fare alcuna verifica dei suoi consumi”;
f. ha eccepito che i consumi successivi a luglio del 2014 non le potevano essere addebitati in quanto riferiti al beneficiario del conferimento d'azienda di cui al punto 2.a che precede, Controparte_2
g. ha eccepito la presenza di consumi anomali – causati da “un probabile mal funzionamento del contatore, verifica che risulta ormai vanificata in considerazione del lungo lasso di tempo intercorso” – in quanto i consumi marzo
2010 a gennaio 2015, per un periodo di circa 5 anni, erano pari a quasi 12.000 mc,
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3206/2024 R.A.C. Verbale udienza - pagina 4 mentre quelli indicati nelle fatture successive, riferite ad un arco di tempo di ulteriori due anni, erano pari a “poche centinaia di mc”;
h. ha eccepito la prescrizione dei crediti ai sensi dell'art. 2948 c.c., precisando che il primo atto interruttivo posto in essere da era “la diffida del 27.7.2023, CP_1 effettivamente ricevuta alla sede legale di (doc. 8), a distanza di Parte_1 oltre 8 anni dalla scadenza dell'unica fattura (la numero 502367086 del
31.3.2015) che astrattamente riguarderebbe il suo periodo di fornitura” e che, in ogni caso, “la prescrizione è maturata anche per i crediti relativi alle successive fatture”, in quanto aveva ammesso “nel suo documento CP_1 dell'11.4.2014 (doc. 9) di non avere mai recapitato prima di luglio del 2023 alcun atto interruttivo della prescrizione”;
3. Nel medesimo atto di citazione l'attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) Annullare e/o dichiarare nulla l'ingiunzione opposta di pagamento n.54757/371/2024 ai sensi del R.D. 639/1910, notificata in data 3.5.2024, in ragione dell'inesistenza della prova del credito vantato e/o per prescrizione del diritto;
2) Accertare l'inesistenza di qualsiasi debito di verso nel Parte_1 CP_1 rapporto dedotto nell'ingiunzione opposta;
3) con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre spese generali e accessori di legge e maggiorazione del 30% prevista dall'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/2014
In via pregiudiziale si chiede che il Giudice sospenda l'efficacia esecutiva dell'atto ingiuntivo, posto che è palese la fondatezza dell'eccezione di prescrizione e che in caso esecutorietà dell'ingiunzione esigerebbe l'importante somma di euro 29.636,89 CP_1 oltre interessi, sussistendo il fumus boni iuris dell'infondatezza della sua pretesa”.
4. Con comparsa di risposta depositata il 11.09.2024, si è costituita in giudizio CP_1
la quale ha esposto e sostenuto:
[...]
a. che era pacifica l'esistenza del rapporto contrattuale oggetto dell'ingiunzione;
b. che l'importo di cui all'ingiunzione di pagamento opposta era stato correttamente determinato applicando ai consumi registrati dal contatore i costi previsti dalle tariffe pubbliche del settore idrico, le spese e le imposte e decurtando la quota dei
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3206/2024 R.A.C. Verbale udienza - pagina 5 consumi di competenza della Controparte_2
c. che dalle difese dell'opponente emergeva che l'utente non aveva mai comunicato al Gestore la cessione dell'immobile a terzi, così rendendosi inadempiente degli obblighi scaturenti dal contratto di fornitura idrica e, in particolare, di quanto stabilito dall'art. B.11 del Regolamento del S.I.I., secondo cui “è fatto obbligo all'utente di comunicare al Gestore ogni modificazione, successivamente intervenuta, riferita a qualsivoglia aspetto del contratto stipulato”;
d. che, a causa di tale inadempimento, le fatture e “i numerosi solleciti di pagamento
(doc. 6), che sono stati inviati all'utente sono tutti rientrati al mittente non recapitati perché il destinatario è risultato essere sconosciuto. Guarda caso
l'unico sollecito che l'opponente ha ammesso di avere ricevuto il 27 luglio 2023 è stato inviato in Cagliari, Via Dante n. 69, luogo in cui la società risulta avere la propria sede legale (v. visura storica prodotta dalla controparte)”;
e. che, quindi, nessuna responsabilità le poteva essere attribuita per non essersi avveduta dell'avvenuto subentro di un nuovo soggetto nell'utilizzo dell'impianto idrico e che l'opponente non poteva trarre alcun vantaggio economico dal proprio inadempimento;
f. che, nel corso del rapporto, aveva emesso 11 fatture (meglio elencate CP_1 nell'estratto conto di cui al doc. 1 convenuta) che risultavano ancora insolute e ha precisato che le medesime riportavano nel dettaglio tutti i dati contrattuali necessari per verificare gli effettivi consumi, le tariffe applicate, le letture periodiche del contatore effettuate ed ogni altro elemento utile per riscontrare la correttezza degli importi addebitati;
a tal fine, ha prodotto le fotografie con le letture dei consumi idrici del contatore nei periodi indicati nelle fatture ingiunte;
g. che l'opponente non aveva fornito prova dell'anomalia dei consumi;
h. che “la prescrizione, in forza della regola generale di cui all'art. 2935 c.c., non ha iniziato decorrere perché l'odierna esponente ha sollecitato per tempo il pagamento delle fatture rimaste insolute inviando all'utente ben 12 solleciti di pagamento presso la sede legale della società a mezzo lettera raccomandata A.R.”
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3206/2024 R.A.C. Verbale udienza - pagina 6 e che “non ha accolto il reclamo presentato da CP_1 Parte_1 proprio per eccepire la prescrizione del credito relativo alle fatture ingiunte adducendo le motivazioni illustrate nella comunicazione del 11 aprile 2024 (doc.
9)”.
5. Nella medesima comparsa di costituzione e risposta la convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE
RIGETTARE, per le suesposte ragioni, l'avversa istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione dell'ingiunzione di pagamento opposta, per insussistenza dei presupposti di legge.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
RIGETTARE in toto le avverse pretese, in quanto totalmente infondate e, per l'effetto,
DICHIARARE dovuto dalla società l'importo di € 29.636,89, oggetto Parte_1 dell'ingiunzione di pagamento opposta n°54757/371/2024, oltre gli interessi di mora per il ritardato pagamento, ex art. B.22 ed Allegato D del Regolamento del S.I.I. e le spese di notifica, pari ad € 12,41 oltre IVA.
Con vittoria di spese ed onorari”.
6. Nessuna delle parti ha depositato la prima memoria prevista dall'art. 171-ter, c.p.c..
7. Con la seconda memoria prevista dall'art. 171-ter, c.p.c., depositata il 31.10.2024, la ha reiterato le proprie difese e ha prodotto nuovi documenti. CP_1
8. Con la seconda memoria prevista dall'art. 171-ter, c.p.c., depositata il 05.11.2024, la ha insistito nell'eccezione di prescrizione precisando che “il primo atto Parte_1 recettizio, col quale chiede il pagamento dei corrispettivi asseritamente maturati CP_1 nel periodo compreso tra il 2010 e il 2015, avviene nel 2023, a distanza di 8 anni dalla fattura e di 7 anni dalla comunicazione del subentro”.
9. La causa è stata istruita unicamente mediante prove documentali.
10. Nell'udienza del 27.11.2024 il Giudice si è riservato di formulare una proposta conciliativa.
11. Con ordinanza del 28.11.2024, il Giudice:
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3206/2024 R.A.C. Verbale udienza - pagina 7 a. ha sospeso l'ingiunzione di pagamento opposta;
b. ha formulato la seguente proposta conciliativa:
“a. revoca l'ingiunzione e rinuncia al credito riconoscendone la CP_1 prescrizione;
b. rimborsa all'opponente le spese processuali liquidate applicando gli CP_1 importi e tabellari minimi previsti dal decreto ministeriale numero 55/2014 e successive integrazioni e modificazioni, per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, oltre alle spese di iscrizione della causa a ruolo”;
c. ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità della domanda, per promuovere la quale era necessario esperire la procedura di mediazione obbligatoria e ha assegnato alle parti termine di 15 giorni per iniziare la procedura richiesta.
12. Nell'udienza del 13.03.2025 l'opponente ha dichiarato di aderire alla proposta conciliativa formulata dal giudice.
13. invece ha chiesto diversi rinvii (ai quali l'opponente non si è opposta) al fine CP_1 di esprimersi sull'accoglimento o meno della proposta formulata dal Giudice.
14. Nell'udienza del 29.05.2025 il difensore di ha dichiarato che la sua assistita CP_1 non si era ancora espressa in merito alla proposta conciliativa in questione e il Giudice, considerati i numerosi rinvii già richiesti in precedenza, ha fissato l'udienza del
16.10.2025 per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
15. Nell'udienza odierna le parti hanno confermato le rispettive conclusioni ed il giudice ha pronunciato la presente sentenza
****
16. L'opposizione è fondata e va accolta per i motivi che seguono.
17. L'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente – prima che venisse emessa all'ingiunzione di pagamento, non appena ricevuta la richiesta di pagamento presso la sua sede, e poi reiterata in sede di opposizione – è fondata, in quanto:
a. i crediti vantati da sono a titolo di corrispettivo per la CP_1 somministrazione dell'acqua dal 20.03.2010 al 26.09.2017;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3206/2024 R.A.C. Verbale udienza - pagina 8 b. nella somministrazione continuativa la prescrizione è quinquennale (art. 2948 n. 4 cod. civ.);
c. l'opponente non ha ricevuto alcuna richiesta di pagamento entro il 26.09.2022, data di scadenza del quinquennio relativo alle ultime partite creditorie, avendo la stessa ammesso (pagina 8 della comparsa di costituzione e risposta) che CP_1
“Anche i numerosi solleciti di pagamento (doc. 6), che sono stati inviati all'utente sono tutti rientrati al mittente non recapitati perché il destinatario è risultato essere sconosciuto”;
d. fin dal mancato recapito del primo sollecito di pagamento, sapeva che CP_1
l'utente si era trasferito e che non aveva ricevuto l'atto capace di interrompere la prescrizione ed era quindi posta in condizioni di individuare, attraverso una semplice visura camerale, la nuova sede della società cui recapitare i solleciti successivi di pagamento;
e. l'inadempimento dell'utente rispetto all'obbligo previsto dall'articolo B-11 del regolamento del servizio idrico integrato, in base al quale “è fatto obbligo all'utente di comunicare al Gestore ogni modificazione, successivamente intervenuta, riferita a qualsivoglia aspetto del contratto stipulato”, è irrilevante, in quanto non ha avuto alcuna incidenza causale rispetto al mancato recapito, dovuto esclusivamente al fatto che , pur sapendo che l'utente non aveva più CP_1 sede nel luogo indicato in occasione della stipula del contratto di somministrazione, ha seguitato a inviare la corrispondenza presso la vecchia sede e, da ultimo, nonostante tutto quanto sopra riportato ha emesso l'ingiunzione di pagamento, costringendo l'utente a promuovere la presente causa di opposizione;
f. la procedura di notificazione a mezzo posta non si è quindi perfezionata.
18. Tutti i crediti oggetto dell'ingiunzione, cosicché nulla è dovuto dall'utente al gestore del servizio idrico per la somministrazione dell'acqua nei periodi menzionati nelle fatture poste a base dell'ingiunzione
19. Le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 e seguenti c.p.c., e quindi poste a carico di non CP_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3206/2024 R.A.C. Verbale udienza - pagina 9 ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti.
20. Alla liquidazione dei compensi del difensore dell'opponente, contenuta nel dispositivo della sentenza, si perviene applicando gli importi tabellari previsti dal Decreto
Ministeriale n. 55 del 2014, come modificato dal DM 147 del 13/08/2022, in vigore dal
23/10/2022 (scaglione da 26.001 euro a 52.000 euro di valore), senza aumenti né riduzioni per quelli delle fasi di studio e introduttiva, tenuto conto del livello medio di difficoltà della questioni in fatto e in diritto trattate, e con riduzione del 50% per quelli delle fasi istruttoria, che è stata solo documentale, e decisionale, nella quale i difensori hanno rinunciato alla discussione orale e si sono limitati a confermare le rispettive conclusioni e a richiamare le argomentazioni già svolte nei precedenti atti.
PER QUESTI MOTIVI
21. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
a. revoca l'ingiunzione di pagamento n. 54757/371/2024;
b. dichiara che nulla è dovuto da a per la Parte_1 CP_1 somministrazione dell'acqua nei periodi menzionati nelle fatture poste a base dell'ingiunzione, indicate al punto 1 che precede;
c. condanna a rifondere delle spese CP_1 Parte_1 processuali, così liquidate:
€ 1.701,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 1.204,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 903,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 1.453,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 518,00 per contributo unificato;
€ 27,00 per spese di iscrizione della causa a ruolo;
€ 5.806,00 complessivi oltre spese generali 15%, CPA 4% e IVA di legge.
Il Giudice dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3206/2024 R.A.C. Verbale udienza - pagina 10