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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 29/09/2025, n. 4537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4537 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paolo Filippone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4812/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ), con gli avv.ti ALBERTINI MAURO e MUNARIN Parte_1 P.IVA_1
MATTEO attrice contro
- Controparte_1 [...]
- PROVVEDITORATO ALLE Controparte_2
, Controparte_3 Controparte_4
(c.f. ), con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA
[...] P.IVA_2
convenuto
CONCLUSIONI
Conclusioni dell'attrice:
In via principale: respingere le censure di inammissibilità, improponibilità e irricevibilità delle domande attoree;
condannare il
[...]
Controparte_5
pagina 1 di 9 (Cod. Fisc. ) , corrente a Controparte_2 P.IVA_2
, San Polo, 19, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a favore della CP_2
società (Cod. Fisc. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, la somma capitale di Euro 244,041,00 (oltre IVA) trattenute sul maggior importo dovuto,
o la diversa somma che sarà determinata;
In subordine ridurre l'ammontare della penale in quanto manifestamente eccessiva a fronte di nessun danno subito dal convenuto, rapportandola a quanto risulterà di giustizia;
In ogni caso: condannarsi il convenuto a pagare: gli interessi moratori ai sensi del D. Lgs. n. 231/02 e s.m.i. dal trentesimo giorno successivo all'emissione del Certificato di pagamento e fino al saldo effettivo sulle somme oggetto della condanna;
le spese, anticipazioni e competenze del presente procedimento.
Conclusioni del convenuto:
IN VIA PRINCIPALE: dichiarare in toto l'atto di citazione inammissibile, improponibile, irricevibile
e/o comunque respingere integralmente le domande tutte di parte attrice, perché infondate e/o comunque respingere ogni domanda di parte attrice, per le ragioni sopra esposte
IN OGNI CASO: condannare parte attrice al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa in favore dell'Amministrazione statale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 31.3.23, ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1
Controparte_6
[...]
chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 244.041,00,
[...]
oltre interessi, trattenuta dal convenuto sul maggior importo dovuto per i lavori di rifacimento delle pagina 2 di 9 nella laguna di aggiudicati all'attrice con provvedimento del 9.4.21 e dalla stessa Pt_2 CP_2
eseguiti.
Secondo l'assunto attoreo, in particolare:
Cont
- con provvedimento del 9.4.21 il aggiudicava a l'esecuzione dei lavori Parte_1
urgenti per il rifacimento delle briccole in ambito della Laguna Centro – Nord di per CP_2
l'importo di € 2.440.411,18 netti;
- il contratto, a misura, stabiliva il termine di completamento in 260 giorni naturali a decorrere dalla consegna dei lavori avvenuta il 2.7.21;
- l'andamento dei lavori risentì peraltro di varie situazioni imprevedibili che determinarono un allungamento dei lavori rispetto al termine contrattualmente previsto;
- i fornitori del legname comunicarono che le forniture avrebbero potuto aver luogo solo nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa per il taglio degli alberi;
quindi, l'appaltatore poté contare fino al 15 ottobre solo su forniture residuali di pali;
- in data 30.6.21 la D.L. rifiutava ingiustificatamente la lista dei natanti e dei mezzi d'opera presentata dall'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, ciò che causava un ritardo di 75 giorni;
- il 12.7.21 la D.L. chiedeva all'appaltatore di fornire ed infiggere ulteriori 6 pali presso la stazione della Guardia di Finanza;
- solo in date 27.9.21 e 14.10.21 veniva concessa l'autorizzazione del subappalto alle ditte
Co.Ge.Fo. e C.D., che l'appaltatore aveva richiesto ancora il 19.7.21, e solo in date 22.10.21 e
3.11.21 il coordinatore per la sicurezza rilasciava liberatoria per l'inizio delle opere da parte delle subappaltatrici;
- il 27.10.21 ed il 10.11.21 la D.L. ordinava nuovi monitoraggi in alcuni dei canali oggetto dei lavori;
- il 10.11.21 la committente comunicava all'appaltatore che l' aveva trasmesso ulteriore CP_7
lista di briccole che necessitavano di una valutazione finalizzata all'eventuale sostituzione;
pagina 3 di 9 - il 16.12.21 la D.L. ordinava la fornitura di materiale ulteriore e diverso rispetto a quello previsto contrattualmente, consistente in 150 pali (poi aumentati a 178) da predisporre e posare con specifico trattamento anti-teredine, con conseguente impegno della gran parte del personale dell'attrice nella relativa attività di fissaggio;
- tra il 15 ed il 25.2.21 La doveva ottemperare ad una richiesta del coordinatore per la Pt_1
sicurezza, seppure ingiustificata, di mettere a norma un natante che operava nelle lavorazioni lungo il canale San Antonio;
- l'imprevisto aumento dei costi di trasporto costrinse l'appaltatore ad una complessiva riorganizzazione dei lavori;
- il 20.4.22 La chiedeva alla stazione appaltante una proroga di 150 giorni, in ragione di Pt_1
tutte le predette situazioni che avevano determinato un allungamento dei lavori;
- il 4.5.22 la D.L. richiedeva con urgenza la messa in sicurezza del canale La Taja Grande mediante la sostituzione dei relativi gruppi di segnalamento;
- con comunicazione dell'1.6.22 il Provveditorato concedeva una proroga di soli 90 giorni;
- il 5.8.22 la D.L. richiedeva con urgenza la messa in sicurezza del canale Dese Grande mediante la sostituzione dei relativi gruppi di segnalamento;
- il 3.10.22 i lavori erano conclusi ma solo il successivo 14.11.22 l'appaltatore poté inviare formale comunicazione alla committente, non riuscendo a trovare alcuna discarica disponibile allo smaltimento dei materiali di risulta;
- il protrarsi dei lavori oltre il termine previsto contrattualmente e poi prorogato è dipeso, da un lato, dalla richiesta di ulteriori lavorazioni da parte della D.L., come di norma avviene in un appalto a misura, dall'altro, da eventi imprevisti non imputabili all'appaltatore;
- La ultimava i lavori il 3.10.22, oltre il termine contrattualmente previsto, onde Pt_1
l'appaltante applicava la penale per il ritardo nella misura del 10% del valore dell'appalto, come contrattualmente previsto;
pagina 4 di 9 - tale penale non risulta giustificata giacché: i) il contratto stipulato tra le parti, a misura, prevede la determinazione del compenso a consuntivo in relazione al numero effettivo di attività svolte che, nel caso, è risultato maggiore (per € 2.753.351,70) rispetto a quello originariamente previsto (per € 2.440.411,18), di tal che il termine di ultimazione delle opere (sul rispetto del quale si fonda la penale) non può ritenersi vincolante;
la stessa D.L., con la concessione della proroga, riconosceva che i vari imprevisti avevano determinato un prolungamento dei lavori oltre quanto ipotizzabile;
ii) i lavori sono stati modificati in modo consistente rispetto a quanto inizialmente preventivato, onde la penale per il ritardo non trova ragion d'essere ed il committente dovrà, semmai, provare che il ritardo sia imputabile all'appaltatore e l'eventuale danno subito;
iii) le altre circostanze (diverse dalle richieste della committenza) che hanno determinato un allungamento dei lavori non sono imputabili all'appaltatore;
Il si costituiva ritualmente in giudizio concludendo per il Controparte_1
rigetto delle avverse domande, siccome infondate.
Eccepiva il convenuto, in particolare, che la proroga di 90 era stata concessa non già in ragione della modifica del contenuto della prestazione ma in forza di diverse circostanze sopravvenute (epidemia covid-19, anomalo andamento del mercato delle forniture); che il contratto determinava esattamente la prestazione dovuta, il prezzo ed il termine di esecuzione;
che la minima variazione di misura in aumento, rispetto a quanto inizialmente pattuito, non era idonea a stravolgere le tempistiche delle lavorazioni.
La causa, documentalmente istruita e respinta l'istanza di Ctu formulata da parte attrice, è stata trattenuta in decisione ex art. 281-quinquies c.p.c. all'udienza del 5.6.25.
La domanda attorea risulta parzialmente fondata.
Non è contestato che i lavori siano stati consegnati il 9.11.22, con un ritardo di n. 136 giorni rispetto al termine contrattuale, come prorogato al 26.6.22 con atto del Provveditorato dell'1.6.22 (all. 11 attoreo).
pagina 5 di 9 L'attrice assume che la proroga concessa dal Provveditorato, a fronte della richiesta di 150 giorni formulata dall'impresa, risulterebbe inadeguata e, in ogni caso, che anche l'ulteriore ritardo (oltre i 150 giorni inizialmente richiesti) nel completamento dei lavori non sarebbe imputabile in ragione, da un lato, delle variazioni in termini quantitativi richieste dalla stazione appaltante in corso d'opera, dall'altro, del sopravvenire di circostanze imprevedibili.
Le allegazioni attoree, sul punto, non risultano persuasive.
Nella missiva del 27.4.22 (all. 9 attrice) La formulava richiesta di proroga del termine per la Pt_1
conclusione dei lavori in ragione delle seguenti circostanze: difficoltà di approvvigionamento delle materie prime ed incremento dei prezzi anche in conseguenza della situazione internazionale;
la revoca degli impegni assunti da parte dei fornitori e/o subappaltatori;
problemi di trasporto della merce nel territorio nazionale;
grave situazione del mercato creditizio.
Il Provveditorato, come detto, riconoscendo parzialmente la sussistenza e la fondatezza delle circostanze allegate dall'impresa (eccettuata la dedotta difficoltà di fornitura del materiale ligneo), concedeva proroga di 90 giorni a fronte dei 150 richiesti.
La difesa attorea, si osserva, non allega convincenti elementi di prova documentale né deduce altre istanze di prova costituenda idonei ad avvalorare la tesi secondo cui la proroga riconosciuta sarebbe stata inadeguata a fronte delle rappresentate circostanze ostative o comunque di rallentamento nella progressione dei lavori, limitandosi a richiedere sul punto una consulenza tecnica (per quantificare il maggior tempo richiesto per l'esecuzione dei lavori in dipendenza delle circostanze dedotte) che appare meramente esplorativa e finalizzata a supplire al difetto dell'onere probatorio.
Quanto alle richieste modifiche, in termini quantitativi, dell'oggetto della prestazione da parte della stazione appaltante, secondo quanto dedotto dalla stessa difesa attorea le varianti richieste dalla D.L. sono per la gran parte anteriori alla richiesta di proroga formulata dall'impresa nell'aprile 2022, sicché se le stesse non sono state espressamente rappresentate nella suddetta istanza di proroga ciò non può
pagina 6 di 9 che significare che esse non costituivano per l'impresa un motivo per chiedere il differimento del termine di ultimazione dei lavori.
In ogni caso, si osserva, come allegato dal convenuto (e non contestato dall'attrice), a fronte della prevista realizzazione di n. 849 briccole ne sono state eseguite n. 878 (con un incremento del 3,3%), mentre, come allegato dalla stessa attrice, il conteggio finale dell'appalto risulta pari ad € 2.753.351,70
a fronte della somma di € 2.440.411,18 inizialmente prevista nel contratto, di modo che anche per le allegate richieste aggiuntive della stazione appaltante la proroga concessa di 90 giorni (più di un terzo del termine di 260 giorni naturali inizialmente previsto) sembra più che congrua.
Ne potrebbe ragionevolmente sostenersi, anche perché l'attrice nulla specificamente deduce sul punto, che i lavori aggiuntivi richiesti dall'amministrazione successivamente alla richiesta di proroga (la messa in sicurezza del canale La Taja Grande e del canale Dese Grande mediante la sostituzione dei relativi gruppi di segnalamento) abbiano comportato uno stravolgimento dei tempi necessari per l'esecuzione dell'appalto.
La penale per il ritardo risulta, dunque, dovuta, non apparendo pertinente la giurisprudenza richiamata dall'attrice in ordine all'inapplicabilità della sanzione laddove i lavori contrattualmente previsti siano stati modificati in maniera rilevante con variazioni notevoli ed importanti del progetto giacché, come detto, tali importanti variazioni idonee a sconvolgere il piano originario dei lavori nel caso non si sono verificate.
Risulta fondata, invece, la domanda attorea di riduzione della penale siccome manifestamente eccessiva.
Parte convenuta ha eccepito la tardività della domanda ma, come precisato in giurisprudenza, il potere di riduzione della penale, attribuito al giudice a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento di assicurare l'equilibrio contrattuale, può essere esercitato anche d'ufficio purché la parte abbia allegato le circostanze rilevanti al fine di ritenere l'eccessività della penale (si vedano, in tal senso, Cass. n.
11439/20; Cass. n. 34021/19; Cass. n. 25334/17).
pagina 7 di 9 Come noto, l'art. 1384 c.c. stabilisce che l'eccessività della penale dev'essere valutata con riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento.
Secondo l'interpretazione giurisprudenziale che appare preferibile, l'interesse del creditore rilevante non è solo quello esistente al momento della stipula della clausola ma, in applicazione dei principi di correttezza e buona fede anche nella fase attutiva del rapporto, anche quello riferito al momento in cui la prestazione è stata (nel caso) tardivamente eseguita (si vedano, in tal senso, Cass. n. 11908/20; Cass.
n. 21994/12).
Se è vero che la spettanza della penale pattuita non richiede la prova del danno subito in conseguenza dell'inadempimento o del ritardo, costituendo tale sanzione una preventiva liquidazione convenzionale del danno, e che l'interesse della stazione appaltante a conseguire la regolare esecuzione della commessa secondo le tempistiche preventivate risponde ad esigenze pubblicistiche afferenti l'organizzazione delle risorse e la tutela della sicurezza, non può non assumere significato, ai fini della valutazione della congruità della penale, che l'amministrazione convenuta nulla abbia dedotto in ordine a ipotetici danni patiti, eventuali criticità fronteggiate e/o maggiori costi sostenuti per effetto del ritardo nella consegna delle opere.
Per tali motivi l'applicazione della penale nella misura contrattualmente pattuita (1 per mille per ogni giorno di ritardo) appare eccessiva e può essere equitativamente ridotta nella misura dello 0,5 per mille sull'importo contrattuale netto di € 2.440.411,18 (considerato che, secondo l'art. 113 bis d.lgs. 50/16, applicabile ratione temporis, “le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale”).
La penale dovuta sarà dunque pari alla somma complessiva di € 165.947,20 (1.220,20 X 136 giorni di ritardo) ed il convenuto dovrà versare all'attrice il maggior importo trattenuto pari ad € 78.093,80 (€
pagina 8 di 9 244.041,00 – 165.947,20), oltre iva ed interessi moratori nella misura richiesta dall'attrice nelle conclusioni.
Considerato il parziale accoglimento della domanda, le spese possono essere integralmente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
- in parziale accoglimento della domanda attorea, ridotta la penale applicata dalla stazione appaltante alla somma di € 165.947,20, condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 78.093,80, oltre iva ed interessi moratori nella misura richiesta dall'attrice nelle conclusioni
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti
Venezia, 26 settembre 2025
Il Giudice dott. Paolo Filippone
pagina 9 di 9