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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 01/04/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna, promossa da:
Parte_1 con l'avv. MATTEO ANTONIO
Ricorrente
Contro
CP_1 con l'avv. ROTUNNO DIANA ANNA
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe emarginato evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Brindisi l' , affermando di essere affetto da malattia invalidante CP_1
di cui sosteneva l'origine lavorativa, chiedendo la condanna dell' assicuratore resistente CP_2
all'indennizzo del danno biologico dalla stessa derivato, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.
Esponeva in particolare che la malattia era stata determinata, in tutto o in parte, dalle mansioni lavorative espletate, nei periodi e secondo le modalità descritte in ricorso, cui per brevità si rinvia.
Pertanto, in data 04.11.2022, il sig. presentava denuncia all' per il riconoscimento della Pt_1 CP_1 seguente malattia professionale: “discopatie con ernie cervicali e dorsali”, respinta, con provvedimento del 21.04.2023, per mancanza del nesso causale;
ed anche la successiva visita collegiale del 29.02.2024 si chiudeva in disaccordo tra le parti.
Seguiva la proposizione del presente ricorso. L' , costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'avversa domanda per infondatezza, come CP_1
meglio precisato nella memoria difensiva, affermando che parte ricorrente non aveva diritto alla prestazione richiesta, in quanto la lamentata patologia non aveva natura professionale.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, prove testimoniali e consulenza tecnica d'ufficio ed infine decisa, all'udienza odierna, all'esito della discussione, con sentenza recante contestuale motivazione.
***
Tanto premesso, la domanda è infondata e deve esser rigettata per le seguenti ragioni.
Preliminarmente giova precisare che alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs.
n. 38/00, che, all'art. 13, comma 2, prevede: 'In caso di danno biologico ndr. definita dal comma 1 come 'lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona', i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'àmbito del CP_1
sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali.
L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento
è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione'.
Ebbene, nel caso di specie il consulente nominato, dott. , dopo una dettagliata Persona_1
analisi delle condizioni di parte ricorrente, ha risposto al quesito formulatogli così, in parte, argomentando: “Il sig. ha presentato in data 04.11.2022 denuncia per il riconoscimento Pt_1
della seguente malattia professionale: discopatie con ernie cervicali e dorsali in meccanico. La documentazione agli atti mostra la presenza di una diffusa patologia discale a livello cervicale ed a livello dei primi spazi dorsali. L'anamnesi lavorativa ha mostrato che il ricorrente ha sempre svolto il lavoro di meccanico eseguendo la riparazione e manutenzione di auto eseguendo interventi di vario genere:utilizzo di chiavi o di altri utensili meccanici,lavori con macchine sollevate sul ponte,lavori nel vano motore e nell'abitacolo della vettura oltre alla movimentazione manuale di carichi come risulta dalle prove testimoniali agli atti. Una attività quindi che ha prevalentemente esposto il
ad un sovraccarico funzionale degli arti superiori con movimenti ripetuti del polso e della Pt_1
mano e con movimenti ripetuti delle spalle oltre i 90° di abduzione. Attività questa che ha portato,come ben evidenziato dalla documentazione agli atti e dall'esame obiettivo,ad una patologia
a carico delle due spalle ( fenomeni degenerativi della cuffia dei rotatori) e del nervo mediano al carpo con Stc bilaterale. Le lavorazioni riportate determinano,come detto, la comparsa di una sofferenza a carico delle strutture degli arti superiori ma non entrano nel determinismo di una patologia discale del rachide cervicale e del rachide dorsale. Anche la movimentazione manuale dei carichi che risulta anche essa tra le attività svolte durante la giornata lavorativa dal ricorrente non determina un sovraccarico funzionale del rachide cervicale e dorsale,ma di quello lombare.Patologia discale lombare che pur riportata nella documentazione strumentale agli atti non
è presente nella denuncia presentata dal . Come riportato il ha infatti presentato Pt_1 Pt_1
domanda per il riconoscimento non di una patologia discale lombare,ma per la presenza di " discopatie con ernie cervicali e dorsali".Patologia che ritengo non possa essere messa in rapporto all'attività lavorativa svolta dal ricorrente.”
Ed infine lo stesso Ctu così concludeva: “Da quanto sopra detto ritengo di poter concludere che la malattia denunciata in ricorso dal sig. non abbia origine professionale.” Parte_1
Avverso la suddetta relazione, inviata pure in bozza alle parti, in data 04.10.2024 non constano in atti osservazioni e/o note critiche delle stesse.
Ebbene, tali risultando le conclusioni medico-legali deve rilevarsi come la giurisprudenza di legittimità - al fine della valutazione della pregnanza della prova dell'origine professionale della malattia denunciata - sia passata da un giudizio di certezza, ad uno di probabilità, ed infine alla semplice compatibilità: ha, invece, sicuramente escluso la mera possibilità. Si è detto, in particolare, che la prova deve avere un grado di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'eziopatogenesi professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve non solo consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso anche ad ogni utile iniziativa ex officio diretta ad acquisire ulteriori elementi (assunzione di deposizioni testimoniali, richiesta di chiarimenti al consulente tecnico e quanto altro si appalesi opportuno) in relazione all'entità ed alla esposizione del lavoratore ai fattori di rischio (Cass. 8 gennaio 2003 n. 87;
Cass. 20 maggio 2000 n. 6592; Cass. 8 luglio 1994 n. 6434; Cass. 23 aprile 1997 n. 3523; Cass. 7 aprile 1998 n. 3602). È stato detto ancora che il ctu può giungere al giudizio di ragionevole probabilità anche in base alla compatibilità della malattia non tabellata con la noxa professionale, desunta dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti sul luogo di lavoro, della durata della prestazione lavorativa, e per l'assenza di altri fattori extra - professionali (Cass. 13 aprile 2002
n. 5352; Cass. 21 febbraio 2003 n. 2716; Cass. 24 marzo 2003 n. 4292). Si possono a tale scopo utilizzare congiuntamente anche dati epidemiologici (Cass. 24 luglio 1991, n. 8310; Cass. sez. un. 4 giugno 1992 n. 6846; Cass. 27 giugno 1998 n. 6388; Cass. 29 settembre 2000 n. 12909), per suffragare una qualificata probabilità (Cass. 5638/1991 cit.; Cass. 3 aprile 1990, n. 2684). È opportuno, però, precisare che il giudizio di compatibilità si differenzia dalla mera possibilità in quanto il primo implica, oltre l'affermazione che la noxa professionale può avere causato la malattia, anche la esclusione di ogni altro fattore extra professionale (cfr. Cass. n. 10042/2004). Orbene, applicando gli esposti principi al caso che occupa, deve rilevarsi che le conclusioni peritali depongono per l'esclusione del riconoscimento di qualsivoglia indennizzo ex D.lgs. n. 38/2000 poiché la malattia denunciata è da ritenersi comune e non di origine professionale. Alla luce degli elementi acquisiti, dunque, non ricorrono nel caso in esame elementi ragionevolmente certi che inducano all'accoglimento della domanda.
Né tantomeno elementi di prova idonei a supportare le argomentazioni difensive del ricorrente possono trarsi solo dall'istruttoria orale espletata non emergendo da tali sole prove orali la dimostrazione di un sufficiente nesso di causalità.
Deve, pertanto, ribadirsi la condivisione delle risultanze peritali che hanno escluso un nesso causale tra la malattia originaria del ricorrente e l'attività da questi espletata.
Alla luce degli elementi acquisiti, dunque, non ricorrono nel caso in esame elementi ragionevolmente certi che inducano all'accoglimento della domanda che, in assenza anche di qualsivoglia contestazione da parte dell'istante e non risultando in alcun modo provato nel presente giudizio il nesso causale tra attività lavorativa e malattia denunciata, deve essere respinta.
Spese di lite irripetibili vista la dichiarazione 152 disp.att. cpc.
Spese ctu liquidate come da separato decreto a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese di lite irripetibili;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu liquidate in separato decreto. CP_1
Brindisi, 01/04/2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio