Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/05/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
R.G.V.G. n. 353/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro
- Presidente -
- Giudice rel./est. - Dott.ssa Cristiana Satta
Dott. Fulvio Mastro
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 353 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza cartolare del
10.04.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
,rappresentata e difesa dall'avv. Parte 1 c.f.: C.F. 1
,
Maria Antonietta Erro presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via
Camillo Guerra n. 38, giusta procura in atti;
E
C.F. 2 rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 c.f.:
Maria Antonietta Erro presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via
Camillo Guerra n. 38, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 10.04.2025, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto pronunciarsi la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 30.01.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Arzano (NA) il 10.06.2011
e che dalla loro unione era nata una figlia, minorenne, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 10.04.2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. e ribadivano la loro volontà di volersi separare, producendo dichiarazione sottoscritta con la quale dichiaravano di rinunciare alla partecipazione all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi e di separarsi alle condizioni indicate nel ricorso, come integrate con atto depositato il
27.02.2025. Quindi, il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione sul visto del PM apposto in data 3.2.25
***
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata formulata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo - come integrato nelle note depositate in data 27.02.2025 - che di seguito si trascrive:
a) Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
b) Fissare l'udienza per la comparizione personale delle parti, innanzi a sé per il tentativo di conciliazione e, in caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, emettere gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti, nell'interesse dei coniugi, in particolare:
c) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
d) Disporre l'affido condiviso della minore FI con residenza privilegiata presso la casa coniugale sita in Succivo (CE) Via Dalla Chiesa 13 da assegnarsi alla sig.ra EZ. Le
decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della bambina. Il sig. PU sarà, partecipe e sarà informato dalla sig.ra EZ di tutte le attività che la figlia intraprenderà,
scolastiche ed extra in modo paritario con la sig.ra EZ;
e) Disporre che il sig. EZ verserà la somma di euro 200,00 (duecento) a titolo di 50%
per il pagamento della rata del mutuo fino all'effettiva vendita della casa coniugale;
f) Disporre:
il diritto di visita secondo il seguente piano genitoriale:
I coniugi precisano che la piccola CH durante la settimana, starà con il padre i pomeriggi del martedì e del giovedì dalle 16.00 alle 20.00 e nei fine settimana alternati dal sabato alla domenica sera con riaccompagno presso la casa di residenza della bambina con la madre.
Per le festività natalizie da intendersi il periodo compreso tra il 23 dicembre e il 7 gennaio di ogni anno la figlia FI trascorrerà il 24, 25, 26 dicembre con un genitore e il giorno 31 dicembre, 1 e 6 gennaio con l'altro genitore ad anni alterni.
Per le festività di Pasqua e Pasquetta sempre ad anni alterni con uno o con l'altro genitore.
Le festività di compleanno della minore laddove possibile saranno trascorse insieme ad entrambi i genitori o secondo le richieste della minore stessa.
Mentre la festa della mamma e del papà con ciascun genitore nonché i compleanni dei rispettivi genitori;
Durante il periodo estivo, inteso dal 1° luglio al 31 agosto il padre continuerà
ad esercitare il diritto di visita precedentemente disciplinato fatta eccezione per la settimana nella quale la figlia starà con la madre, in questo periodo il diritto di visita per il PU è sospeso. Detta sospensione avrà pari valore per la sig.ra EZ per la settimana di pertinenza del sig. PU. In tale periodo resta inalterato l'aspetto economico. I coniugi si dovranno comunicare reciprocamente a mezzo pec il periodo di vacanza che trascorreranno con la figlia in estate entro il 30 giugno di ogni anno e successivamente gli spostamenti e il luogo.
Laddove per impedimento del PU ovvero per esigenze della minore, in entrambi i casi debitamente e tempestivamente comunicati, non potrà essere esercitato il diritto di visita lo stesso sarà recuperato in accordo tra i coniugi e tenuto sempre conto delle esigenze della minore.
I coniugi potranno prendere accordi liberamente tra loro a prescindere dal presente;
laddove non vi fosse l'accordo si richiamano alla suindicata regolamentazione.
in ordine al mantenimento quanto segue:
Disporre che il sig. PU verserà a titolo di assegno di mantenimento per la minore
FI la somma di euro 200.00 (duecento) da versarsi il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico sulle coordinate che la sig.ra EZ indicherà e dal mese successivo alla vendita della casa coniugale (così come specificato al punto 8 della premessa pag. 2 da intendersi ripetuto e trascritto) la somma di euro 300,00 (trecento) da versarsi il giorno 10
di ogni mese a mezzo bonifico sulle coordinate che la sig.ra EZ indicherà. Detto
contributo di mantenimento sarà adeguato annualmente alla stregua delle variazioni in aumento che saranno registrate dall'indice ISTAT;
I coniugi espressamente richiamano il Protocollo d'intesa del Tribunale di Napoli Nord e nello specifico si precisa che nel mantenimento ordinario debbano intendersi le seguenti spese: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero.
Per le spese straordinarie per la figlia, sempre richiamando il protocollo di intesa del
Tribunale di Napoli Nord, inerenti alle cure mediche non ricoperte dal S.S.N., quelle relative all'istruzione ed al tempo libero saranno ripartite tra i genitori nella misura del
50% a carico del sig. PU e il 50% a carico della sig.ra EZ, previo imprescindibile accordo tra i coniugi e previa presentazione dei documenti di spesa, se anticipati dalla sig.ra EZ, lo stesso varrà per il sig. PU. Tutte le spese non preventivamente concordate e non documentate, fatte salve quelle urgenti, non saranno riconosciute dalla sig.ra EZ che, pertanto, non provvederà ad alcun pagamento, lo stesso dicasi per il sig. PU. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono invitati a mettere a disposizione dell'altro, i documenti fiscali (fatture, ricevute) relative a spese deducibili.
I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, riferibili alle singole spese sostenute.
Nell'ambito delle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso documentabile nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato ed in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore che anticipa le spese opportunamente dovrà richiedere il rimborso inviando il rendiconto con i relativi giustificativi entro il giorno 28 di ogni mese al fine di consentire alla controparte il rimborso entro 30 giorni successivi, fermo ed impregiudicato il diritto di agire in sede ordinaria per la tutela del diritto di credito nei confronti del genitore inadempiente.
Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta, scontrino), con l'indicazione del codice fiscale del minore.
Inoltre si precisa che le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori sono da intendersi: le spese scolastiche di iscrizione e rette di scuole private;
iscrizioni,
rette ed eventuali spese di alloggi fuori sede di università private e di università pubbliche,
ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
le spese di natura ludica o parascolastica, quali corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car,
macchina, motorino. moto); le spese sportive, quali quelle inerenti ad attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
le spese medico-sanitarie, quali spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non coperte dal SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
g) Alcun assegno di mantenimento è previsto tra i coniugi.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della minore, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale di (c.f.: Parte 1
ai C.F. 1 ) e CP 1 (c.f.: C.F. 2
,
sensi dell'art. 151 c.p.c., con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Arzano (atto n. 13,
Parte I, Serie /, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2011) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n.
1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n. 74;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 21.5.25
Il giudice estensore dott.ssa Cristiana Satta
Il presidente dott.ssa Alessandra Tabarro