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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/07/2025, n. 7291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7291 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Valerio Colandrea, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 10/02/2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 7189/2019 R.G.; causa pendente tra:
, in Parte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Pt_1 alla via E. Nicolardi n. 159, presso lo studio dell'avv. ERMINIO GARRUTO, dal quale
è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in alla via Cervantes Pt_1
n. 55/5, presso lo studio dell'avv. PASQUALE ALTAMURA, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
NONCHÉ
e , elettivamente domiciliati in Controparte_2 Controparte_3
alla via Cervantes n. 55/5, presso lo studio dell'avv. PASQUALE ALTAMURA, Pt_1 dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 612 c.p.c. in data 6/11/2017 il domandava procedersi nei Parte_1 confronti del all'esecuzione forzata Parte_1 CP_1 dell'obbligazione consacrata nella sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 3317 del 7/6/2017.
In particolare, il ricorrente: Parte_1
deduceva, anzitutto, come la Corte d'Appello avesse accertato la propria piena ed esclusiva proprietà di un'area indicata “in NCEU come aggraffata alla p.lla n. 5 del Fol. 20” e l'esistenza in favore dei condomini del Parte_1 resistente esclusivamente di una servitù di passaggio pedonale sull'area in questione, ordinando ai medesimi di astenersi dall'utilizzarla per il transito e la sosta dei veicoli e per ogni altro uso abusivo;
evidenziava come il resistente non avesse dato esecuzione a tale Parte_1 obbligazione ed avesse anzi continuato a far uso illegittimo dell'area in questione, posto che i condomini del detto fabbricato avevano continuato ad accedervi con auto e motocicli, ad utilizzarla per il parcheggio e per il deposito dei cassonetti della raccolta differenziata ed a collocarvi fioriere;
rilevava inoltre come, da ultimo, il resistente avesse proceduto Parte_1 alla costruzione su tale area di un impianto di ascensore e ad utilizzarla per il deposito dei materiali di risulta.
Sulla scorta di tali considerazioni, quindi, domandava determinarsi le modalità di esecuzione dell'obbligo di non fare statuito nella sentenza e, altresì, delle modalità di distruzione dell'impianto di ascensore.
Con comparsa depositata in data 23/3/2018 si costituiva il Parte_1 al , il quale:
[...] Parte_1 CP_1
in primo luogo, deduceva l'inammissibilità della domanda per carenza di un titolo esecutivo, evidenziando come la sentenza della Corte d'Appello non contenesse un obbligo di fare o non fare;
in secondo luogo, postulava di avere il possesso dell'area in questione in forza di ordinanza del Tribunale di Napoli del 22/3/2005, rilevava come fosse priva di fondamento l'affermazione secondo cui il resistente stesse Parte_1 facendo costruire un ascensore, trattandosi di impianto già costruito da tempo da parte di due condomini nella vigenza del provvedimento favorevole al Condominio e comunque insistente in massima parte su area di sedime di proprietà esclusiva del;
Parte_2
in terzo luogo, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva con specifico riguardo all'obbligo di astensione dalla sosta auto, evidenziando, sul punto, come il avrebbe dovuto agire nei confronti dei singoli Parte_1 condomini responsabili delle violazioni. Con comparsa recante la data del 19/3/2018 (ma priva di attestazione di deposito a cura della cancelleria e nemmeno “registrata” nel fascicolo telematico a cura della cancelleria) si costituivano autonomamente e Controparte_2 CP_3
quali condomini del .
[...] Controparte_1
Costoro:
in primo luogo, contestavano il diritto del ricorrente di procedere Parte_1 ad esecuzione forzata sulla scorta della sentenza della Corte d'Appello di
Napoli n. 3317 del 7/6/2017 e, sotto questo profilo, postulavano l'inesistenza di un titolo esecutivo in ragione della natura meramente dichiarativa della sentenza e dell'assenza di statuizioni consacranti un obbligo di fare o non fare;
in secondo luogo, eccepivano la carenza di legittimazione passiva del condominio esecutato con specifico riguardo all'obbligo di astensione dalla sosta auto, evidenziando, sul punto, come non fosse provata la riconducibilità dei veicoli in sosta ai condomini facenti parte di quel condominio e rilevando, in ogni caso, come l'obbligazione fosse a carico dei singoli condomini e non del
Parte_1
in terzo luogo, postulavano che la domanda esecutiva di demolizione dell'impianto ascensore non trovasse riscontro nel titolo;
sotto questo profilo, in particolare, evidenziavano come la questione fosse stata estranea all'oggetto del giudizio innanzi alla Corte d'Appello (non essendo mai stata portata all'attenzione dei giudici); rilevavano, in ogni caso ed in via subordinata, che non potesse qualificarsi l'installazione dell'impianto quale “uso abusivo”, avendo avuto luogo legittimamente a fronte della richiesta di alcune condomine in ottemperanza all'obbligo di rimozione delle barriere architettoniche e su un'area che era stata accertata nella disponibilità materiale del esecutato in forza di un'iniziale ordinanza di Parte_1 reintegrazione nel possesso pronunciata dal Tribunale di Napoli in data
22/3/2005 e della successiva sentenza n. 12761 del 2006 sempre del
Tribunale di Napoli;
deducevano, altresì, che l'installazione dell'impianto fosse necessaria per consentire l'accesso al proprio appartamento della condomina quale persona anziana affetta da invalidità e che, quindi, Controparte_4 fosse funzionale ad assicurare il diritto alla salute della stessa, con conseguente prevalenza sul diritto di proprietà; in via ulteriormente subordinata, quindi, spiegavano domanda riconvenzionale per l'accertamento dell'acquisto della proprietà ex art. 938 cod. civ. della porzione corrispondente all'area di sedime dell'impianto ascensore. Con ordinanza del 20/11/2018 pronunciata all'esito della comparizione delle parti il giudice dell'esecuzione:
anzitutto, evidenziava come l'ordinanza di reintegrazione del possesso non fosse tale da paralizzare l'efficacia del titolo esecutivo azionato, atteso che essa avrebbe riguardato esclusivamente un profilo di spoglio;
in ogni caso, poi, disattendeva tanto l'eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 612 c.p.c. per la pretesa inesistenza di un titolo (evidenziando, sul punto, come la domanda del ricorrente fosse diretta a dare Parte_1 esecuzione a quanto disposto dalla Corte d'Appello di Napoli), quanto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva (essendo il il Parte_1 soggetto nei cui confronti il titolo era stato formato);
nel procedere alla determinazione delle modalità di esecuzione, quindi, rilevava che potessero ricomprendersi nella dizione di “ogni altro uso abusivo” vietato dal titolo anche l'apposizione delle fioriere e dei cassonetti della raccolta differenziata, laddove riteneva, invece, che non potesse trovare accoglimento la domanda di rimozione dell'impianto ascensore, non potendosi ricomprendere tale opera nell'interpretazione del titolo esecutivo.
Alla luce di tali considerazioni, quindi, disponeva che l'ufficiale giudiziario curasse l'esecuzione del titolo mediante il cambio di serratura del cancello di accesso all'area e la rimozione di fioriere e cassonetti esistenti sulla stessa.
Con ricorso del 13/12/2018, il Parte_1 Parte_1
chiedeva la modifica della predetta ordinanza nella parte in cui il
[...] giudice dell'esecuzione aveva escluso la possibilità di procedere alla rimozione dell'impianto ascensore costruito sull'area; evidenziava al riguardo come l'impianto dovesse farsi rientrare negli usi abusivi dell'area vietati dal titolo esecutivo;
domandava, in ogni caso, l'assegnazione di termine per l'introduzione del giudizio di merito, richiamando in particolare l'orientamento espresso da Cass. n. 7402 del
2017.
Con ordinanza del 6/1/2019 il giudice denegava la richiesta di modifica dell'ordinanza di determinazione delle modalità di esecuzione del titolo;
assegnava, in ogni caso, termine di due mesi dalla comunicazione del medesimo provvedimento per l'eventuale introduzione del giudizio di merito a cognizione piena sull'originaria opposizione.
Con atto di citazione notificato in data 4/3/2019 il Parte_1
introduceva il giudizio di merito sull'opposizione
[...] Parte_1 asseritamente spiegata. Sotto questo profilo, in particolare, ribadiva come la costruzione senza alcuna autorizzazione dell'impianto ascensore sull'area in proprietà esclusiva integrasse gli estremi dell'uso abusivo vietato dal titolo esecutivo ed evidenziava come il titolo edilizio legittimante la costruzione fosse stato annullato con sentenza del T.A.R.
Campania.
Sulla scorta di tali considerazioni, domandava dichiararsi che l'eliminazione dell'impianto di ascensore rientrasse nell'interpretazione del titolo esecutivo;
che ogni azione diversa dall'esercizio della servitù di passaggio pedonale fosse contraria al titolo esecutivo suddetto;
che, quindi, il detto impianto ascensore fosse illegittimo e da rimuoversi.
Conseguentemente, domandava procedersi alla determinazione delle modalità di esecuzione ex art. 612 c.p.c. ricomprendendovi anche la demolizione dell'impianto in questione.
Con comparsa depositata in data 1/4/2019 si costituivano i condomini CP_2
e , i quali reiteravano le contestazioni già sollevate
[...] Controparte_3 innanzi al giudice dell'esecuzione circa la non riconducibilità al titolo esecutivo dell'attività di demolizione dell'impianto ascensore;
sotto questo profilo, in particolare, ribadivano come la questione fosse stata estranea all'oggetto del giudizio innanzi alla Corte d'Appello (non essendo mai stata portata all'attenzione dei giudici); rilevavano, in ogni caso ed in via subordinata, che non potesse qualificarsi l'installazione dell'impianto quale “uso abusivo”, avendo avuto luogo legittimamente a fronte della richiesta di alcune condomine in ottemperanza all'obbligo di rimozione delle barriere architettoniche e su un'area che era stata accertata nella disponibilità materiale del esecutato in forza di un'iniziale ordinanza di reintegrazione Parte_1 nel possesso pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 22/3/2005 e della successiva sentenza n. 12761 del 2006 sempre del Tribunale di Napoli;
deducevano, altresì, che l'installazione dell'impianto fosse necessaria per consentire l'accesso al proprio appartamento della condomina quale persona anziana Controparte_4 affetta da invalidità e che, quindi, fosse funzionale ad assicurare il diritto alla salute della stessa, con conseguente prevalenza sul diritto di proprietà; in via ulteriormente subordinata, quindi, spiegavano domanda riconvenzionale per l'accertamento dell'acquisto della proprietà ex art. 938 cod. civ. della porzione corrispondente all'area di sedime dell'impianto ascensore;
in ogni caso, postulavano l'irrilevanza della sentenza del T.A.R. Campania invocata da controparte.
Alla prima udienza di trattazione del 24/9/2019 venivano concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c.; in particolare, il
Condominio attore contestava la legittimazione degli intervenuti Controparte_2 e e l'ammissibilità della domanda riconvenzionale formulata;
sotto Controparte_3 questo profilo, postulava che il giudizio potesse riguardare esclusivamente l'accertamento della portata del titolo esecutivo e, altresì, rilevava come gli interventori si fossero illegittimamente sostituiti al Condominio in al Pt_1 [...]
nel formulare la domanda di acquisto della proprietà ex art. 938 Controparte_1 cod. civ.; in ogni caso, evidenziava l'infondatezza della domanda in questione.
Nel prosieguo, con comparsa del 22/11/2020 si costituiva altresì il
[...]
in il quale aderiva alle domande formulate da Controparte_1 Pt_1
e . Controparte_2 Controparte_3
Nell'ulteriore prosieguo ed all'esito della riserva in decisione della causa e della successiva rimessione sul ruolo per la messa in visione del fascicolo dell'esecuzione, all'udienza del 10/2/2025 le parti precisavano le conclusioni e venivano assegnati i termini ex art. 190 c.p.c.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, la domanda formulata dall'odierna parte attrice è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.
Nella ricostruzione della complessiva vicenda processuale si è visto come l'odierno giudizio sia stato introdotto dal richiamando Parte_1
l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7402 del 23 marzo 2017, pronuncia a tenore della quale “in tema di esecuzione forzata per obblighi di fare o di non fare, l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 612 c.p.c., che abbia assunto contenuto decisorio in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo ed all'ammissibilità dell'azione esecutiva, non può considerarsi – neppure quando abbia provveduto sulle spese giudiziali – come una sentenza decisiva di un'opposizione all'esecuzione (e quindi impugnabile con i rimedi all'uopo previsti), consistendo essa nel provvedimento definitivo della fase sommaria di tale opposizione, sicché la parte interessata può tutelarsi introducendo il relativo giudizio di merito ex art. 616 c.p.c.”.
Tuttavia, al di là delle critiche mosse sul punto da una parte della dottrina (la quale non ha mancato di sottolineare la possibilità di fare ricorso, piuttosto, allo strumento generale dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.) non appare fuor luogo precisare come la giurisprudenza successiva abbia chiarito come tale principio debba comunque essere coordinato con quello affermato – in special modo nelle esecuzioni per espropriazione, ma applicabile anche a quelle dirette (con gli opportuni adattamenti) – circa i rapporti tra le determinazioni del giudice dell'esecuzione a fronte di un'opposizione e quelle spettanti d'ufficio anche ai fini dell'improcedibilità. A questo proposito, infatti, Corte di Cassazione ha affermato che “in tema di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che decida in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo ed all'ammissibilità dell'azione esecutiva non è appellabile, ma reclamabile ex art. 624
c.p.c. ove tale decisione sia stata presa solo in vista della mera sospensione della procedura (che resta pendente) in attesa dell'esito del giudizio di merito da instaurare, mentre è opponibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c. ove abbia dichiarato la definitiva chiusura del processo esecutivo, con esclusione, in ogni caso, della proponibilità dell'appello” (cfr., sul punto, Cass. 24 luglio 2023, n. 22010; Cass. 28 giugno 2019,
n. 17440; Cass. 8 maggio 2018, n. 10946).
In buona sostanza, al di là del riferimento alla chiusura del processo esecutivo
(che costituisce uno dei possibili “sbocchi” delle determinazioni d'ufficio spettanti al giudice dell'esecuzione, ma non l'unico) l'assetto che si ricava è che – ferma l'impossibilità di proporre appello avverso la decisione del giudice dell'esecuzione in difetto di un atto avente vera e propria natura decisoria – occorra sempre
“rapportarsi” al contenuto del relativo provvedimento, nel senso che:
ogni qualvolta il giudice abbia inteso preso posizione su contestazioni formulate dalla parte esecutata adottando un provvedimento di natura “provvisoria” equiparabile ad una sospensione, quella decisione dovrà considerarsi come conclusiva della fase sommaria di un'opposizione esecutiva, con conseguente possibilità di introdurre il giudizio di merito nel termine assegnato dal giudice medesimo;
laddove, invece, la determinazione del giudice dell'esecuzione sia funzionale all'esercizio dei poteri che gli competono nel quadro della procedura esecutiva (anche in ordine alla verifica del titolo ed all'interpretazione della portata dello stesso) la relativa decisione si sostanzierà in un atto esecutivo suscettibile di opposizione ex art. 617 c.p.c.
Orbene, il provvedimento adottato dal giudice nel caso di specie (ovverosia,
l'ordinanza del 20/11/2018) si risolve in un “tipico” atto della procedura di esecuzione forzata in forma specifica: si tratta, cioè, dell'ordinanza con la quale il giudice ha proceduto, previa interpretazione del titolo, alla determinazione delle modalità di esecuzione ex art. 612 c.p.c.
Nel procedere in tal senso indubbiamente il giudice ha anche preso posizione su alcune sollecitazioni “oppositive” provenienti dalla parte esecutata (il riferimento è ai punti 4 e 5 dell'ordinanza con cui viene data “risposta” ai rilievi mossi dal esecutato). Parte_1 Tuttavia, non l'ha fatto con un provvedimento provvisorio avente carattere conclusivo della fase sommaria dell'opposizione, bensì al solo fine di poter adottare il successivo provvedimento ex art. 612 c.p.c.
Nel contempo, l'odierna parte attrice non ha domandato nella presente sede pronunciarsi – all'esito di un giudizio di merito a cognizione piena – sui profili effettivamente corrispondenti alle censure di cui alla comparsa del 23/3/2018 del
, bensì ha messo in discussione l'interpretazione Controparte_1 del titolo che il giudice ha prospettato al fine di individuare il contenuto delle modalità di esecuzione di quel titolo.
In buona sostanza, nel presente giudizio l'odierna parte attrice ha veicolato una censura su di un profilo – la corretta interpretazione del titolo esecutivo – che costituisce l'antecedente logico-giuridico delle determinazioni adottate dal giudice dell'esecuzione in sede di pronuncia dell'ordinanza ex art. 612 c.p.c.
Ciò è reso palese dal tenore delle conclusioni dell'atto di citazione, laddove il ha domandato, in ultima analisi, ricomprendersi nel Parte_1 provvedimento ex art. 612 c.p.c. anche l'attività di distruzione dell'impianto di ascensore sul presupposto della riconducibilità dello stesso all'interpretazione del titolo (cfr., in particolare, i punti 1, 3, 4 e 5 delle conclusioni).
In tal modo, però, appare evidente come la domanda non attenga all'oggetto dell'opposizione formulata dal Condominio esecutato, soggetto che, si badi, è quello contro il quale l'azione esecutiva è stata promossa (a differenza degli intervenuti e ) e che sarebbe l'unico legittimato a formulare Controparte_2 Controparte_3 un'opposizione ex art. 615 c.p.c., bensì investa un profilo diverso: ovverosia, quello della correttezza del provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 612 c.p.c. nel quadro dei poteri di direzione della procedura allo stesso spettanti.
In altri termini, muovendo dal presupposto di introdurre il giudizio di merito sull'opposizione promossa dal esecutato l'odierna parte attrice ha finito Parte_1 per formulare in realtà, una domanda del tutto distinta ed autonoma, censurando, a ben vedere, il merito del provvedimento ex art. 612 c.p.c. adottato dal giudice dell'esecuzione a conclusione della procedura esecutiva.
Tale constatazione giustifica allora la conclusione di inammissibilità di siffatta domanda per un duplice ordine di concorrenti ed autonome ragioni, posto che:
da un lato, la domanda non coincide con quella di opposizione ex art. 615 c.p.c. di cui alla comparsa del 23/3/2018 del Condominio esecutato;
dall'altro lato e soprattutto, quella contestazione avrebbe dovuto essere fatta valere con tempestiva opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di determinazione delle modalità di esecuzione.
§ 3. La declaratoria di inammissibilità della domanda nei termini sopra precisati comporta quindi che l'ordinanza di determinazione ex art. 612 c.p.c. resti cristallizzata nei termini delineati dal giudice dell'esecuzione con il provvedimento del 20/11/2018 (che è suscettibile di attuazione nei termini delineati dal giudice).
Nel contempo, la pronuncia di inammissibilità determina l'assorbimento della domanda riconvenzionale formulata dai convenuti e Controparte_2 CP_3
, tenuto conto del fatto che – come precisato nella memoria depositata nel
[...] primo termine ex art. 183, sesto comma, c.p.c. – trattasi di domanda avente carattere subordinato.
§ 4. Circa il regolamento delle spese, l'esito del giudizio e le incertezze giurisprudenziali esistenti sul punto non disgiunte dalla considerazione del complessivo comportamento processuale posto in essere dalle parti inducono alla compensazione integrale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA inammissibile la domanda.
COMPENSA integralmente le spese di lite del presente giudizio.
Napoli, 21/7/2025
Il giudice
Dott. Valerio Colandrea
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Valerio Colandrea, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 10/02/2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 7189/2019 R.G.; causa pendente tra:
, in Parte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Pt_1 alla via E. Nicolardi n. 159, presso lo studio dell'avv. ERMINIO GARRUTO, dal quale
è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in alla via Cervantes Pt_1
n. 55/5, presso lo studio dell'avv. PASQUALE ALTAMURA, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
NONCHÉ
e , elettivamente domiciliati in Controparte_2 Controparte_3
alla via Cervantes n. 55/5, presso lo studio dell'avv. PASQUALE ALTAMURA, Pt_1 dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 612 c.p.c. in data 6/11/2017 il domandava procedersi nei Parte_1 confronti del all'esecuzione forzata Parte_1 CP_1 dell'obbligazione consacrata nella sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 3317 del 7/6/2017.
In particolare, il ricorrente: Parte_1
deduceva, anzitutto, come la Corte d'Appello avesse accertato la propria piena ed esclusiva proprietà di un'area indicata “in NCEU come aggraffata alla p.lla n. 5 del Fol. 20” e l'esistenza in favore dei condomini del Parte_1 resistente esclusivamente di una servitù di passaggio pedonale sull'area in questione, ordinando ai medesimi di astenersi dall'utilizzarla per il transito e la sosta dei veicoli e per ogni altro uso abusivo;
evidenziava come il resistente non avesse dato esecuzione a tale Parte_1 obbligazione ed avesse anzi continuato a far uso illegittimo dell'area in questione, posto che i condomini del detto fabbricato avevano continuato ad accedervi con auto e motocicli, ad utilizzarla per il parcheggio e per il deposito dei cassonetti della raccolta differenziata ed a collocarvi fioriere;
rilevava inoltre come, da ultimo, il resistente avesse proceduto Parte_1 alla costruzione su tale area di un impianto di ascensore e ad utilizzarla per il deposito dei materiali di risulta.
Sulla scorta di tali considerazioni, quindi, domandava determinarsi le modalità di esecuzione dell'obbligo di non fare statuito nella sentenza e, altresì, delle modalità di distruzione dell'impianto di ascensore.
Con comparsa depositata in data 23/3/2018 si costituiva il Parte_1 al , il quale:
[...] Parte_1 CP_1
in primo luogo, deduceva l'inammissibilità della domanda per carenza di un titolo esecutivo, evidenziando come la sentenza della Corte d'Appello non contenesse un obbligo di fare o non fare;
in secondo luogo, postulava di avere il possesso dell'area in questione in forza di ordinanza del Tribunale di Napoli del 22/3/2005, rilevava come fosse priva di fondamento l'affermazione secondo cui il resistente stesse Parte_1 facendo costruire un ascensore, trattandosi di impianto già costruito da tempo da parte di due condomini nella vigenza del provvedimento favorevole al Condominio e comunque insistente in massima parte su area di sedime di proprietà esclusiva del;
Parte_2
in terzo luogo, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva con specifico riguardo all'obbligo di astensione dalla sosta auto, evidenziando, sul punto, come il avrebbe dovuto agire nei confronti dei singoli Parte_1 condomini responsabili delle violazioni. Con comparsa recante la data del 19/3/2018 (ma priva di attestazione di deposito a cura della cancelleria e nemmeno “registrata” nel fascicolo telematico a cura della cancelleria) si costituivano autonomamente e Controparte_2 CP_3
quali condomini del .
[...] Controparte_1
Costoro:
in primo luogo, contestavano il diritto del ricorrente di procedere Parte_1 ad esecuzione forzata sulla scorta della sentenza della Corte d'Appello di
Napoli n. 3317 del 7/6/2017 e, sotto questo profilo, postulavano l'inesistenza di un titolo esecutivo in ragione della natura meramente dichiarativa della sentenza e dell'assenza di statuizioni consacranti un obbligo di fare o non fare;
in secondo luogo, eccepivano la carenza di legittimazione passiva del condominio esecutato con specifico riguardo all'obbligo di astensione dalla sosta auto, evidenziando, sul punto, come non fosse provata la riconducibilità dei veicoli in sosta ai condomini facenti parte di quel condominio e rilevando, in ogni caso, come l'obbligazione fosse a carico dei singoli condomini e non del
Parte_1
in terzo luogo, postulavano che la domanda esecutiva di demolizione dell'impianto ascensore non trovasse riscontro nel titolo;
sotto questo profilo, in particolare, evidenziavano come la questione fosse stata estranea all'oggetto del giudizio innanzi alla Corte d'Appello (non essendo mai stata portata all'attenzione dei giudici); rilevavano, in ogni caso ed in via subordinata, che non potesse qualificarsi l'installazione dell'impianto quale “uso abusivo”, avendo avuto luogo legittimamente a fronte della richiesta di alcune condomine in ottemperanza all'obbligo di rimozione delle barriere architettoniche e su un'area che era stata accertata nella disponibilità materiale del esecutato in forza di un'iniziale ordinanza di Parte_1 reintegrazione nel possesso pronunciata dal Tribunale di Napoli in data
22/3/2005 e della successiva sentenza n. 12761 del 2006 sempre del
Tribunale di Napoli;
deducevano, altresì, che l'installazione dell'impianto fosse necessaria per consentire l'accesso al proprio appartamento della condomina quale persona anziana affetta da invalidità e che, quindi, Controparte_4 fosse funzionale ad assicurare il diritto alla salute della stessa, con conseguente prevalenza sul diritto di proprietà; in via ulteriormente subordinata, quindi, spiegavano domanda riconvenzionale per l'accertamento dell'acquisto della proprietà ex art. 938 cod. civ. della porzione corrispondente all'area di sedime dell'impianto ascensore. Con ordinanza del 20/11/2018 pronunciata all'esito della comparizione delle parti il giudice dell'esecuzione:
anzitutto, evidenziava come l'ordinanza di reintegrazione del possesso non fosse tale da paralizzare l'efficacia del titolo esecutivo azionato, atteso che essa avrebbe riguardato esclusivamente un profilo di spoglio;
in ogni caso, poi, disattendeva tanto l'eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 612 c.p.c. per la pretesa inesistenza di un titolo (evidenziando, sul punto, come la domanda del ricorrente fosse diretta a dare Parte_1 esecuzione a quanto disposto dalla Corte d'Appello di Napoli), quanto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva (essendo il il Parte_1 soggetto nei cui confronti il titolo era stato formato);
nel procedere alla determinazione delle modalità di esecuzione, quindi, rilevava che potessero ricomprendersi nella dizione di “ogni altro uso abusivo” vietato dal titolo anche l'apposizione delle fioriere e dei cassonetti della raccolta differenziata, laddove riteneva, invece, che non potesse trovare accoglimento la domanda di rimozione dell'impianto ascensore, non potendosi ricomprendere tale opera nell'interpretazione del titolo esecutivo.
Alla luce di tali considerazioni, quindi, disponeva che l'ufficiale giudiziario curasse l'esecuzione del titolo mediante il cambio di serratura del cancello di accesso all'area e la rimozione di fioriere e cassonetti esistenti sulla stessa.
Con ricorso del 13/12/2018, il Parte_1 Parte_1
chiedeva la modifica della predetta ordinanza nella parte in cui il
[...] giudice dell'esecuzione aveva escluso la possibilità di procedere alla rimozione dell'impianto ascensore costruito sull'area; evidenziava al riguardo come l'impianto dovesse farsi rientrare negli usi abusivi dell'area vietati dal titolo esecutivo;
domandava, in ogni caso, l'assegnazione di termine per l'introduzione del giudizio di merito, richiamando in particolare l'orientamento espresso da Cass. n. 7402 del
2017.
Con ordinanza del 6/1/2019 il giudice denegava la richiesta di modifica dell'ordinanza di determinazione delle modalità di esecuzione del titolo;
assegnava, in ogni caso, termine di due mesi dalla comunicazione del medesimo provvedimento per l'eventuale introduzione del giudizio di merito a cognizione piena sull'originaria opposizione.
Con atto di citazione notificato in data 4/3/2019 il Parte_1
introduceva il giudizio di merito sull'opposizione
[...] Parte_1 asseritamente spiegata. Sotto questo profilo, in particolare, ribadiva come la costruzione senza alcuna autorizzazione dell'impianto ascensore sull'area in proprietà esclusiva integrasse gli estremi dell'uso abusivo vietato dal titolo esecutivo ed evidenziava come il titolo edilizio legittimante la costruzione fosse stato annullato con sentenza del T.A.R.
Campania.
Sulla scorta di tali considerazioni, domandava dichiararsi che l'eliminazione dell'impianto di ascensore rientrasse nell'interpretazione del titolo esecutivo;
che ogni azione diversa dall'esercizio della servitù di passaggio pedonale fosse contraria al titolo esecutivo suddetto;
che, quindi, il detto impianto ascensore fosse illegittimo e da rimuoversi.
Conseguentemente, domandava procedersi alla determinazione delle modalità di esecuzione ex art. 612 c.p.c. ricomprendendovi anche la demolizione dell'impianto in questione.
Con comparsa depositata in data 1/4/2019 si costituivano i condomini CP_2
e , i quali reiteravano le contestazioni già sollevate
[...] Controparte_3 innanzi al giudice dell'esecuzione circa la non riconducibilità al titolo esecutivo dell'attività di demolizione dell'impianto ascensore;
sotto questo profilo, in particolare, ribadivano come la questione fosse stata estranea all'oggetto del giudizio innanzi alla Corte d'Appello (non essendo mai stata portata all'attenzione dei giudici); rilevavano, in ogni caso ed in via subordinata, che non potesse qualificarsi l'installazione dell'impianto quale “uso abusivo”, avendo avuto luogo legittimamente a fronte della richiesta di alcune condomine in ottemperanza all'obbligo di rimozione delle barriere architettoniche e su un'area che era stata accertata nella disponibilità materiale del esecutato in forza di un'iniziale ordinanza di reintegrazione Parte_1 nel possesso pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 22/3/2005 e della successiva sentenza n. 12761 del 2006 sempre del Tribunale di Napoli;
deducevano, altresì, che l'installazione dell'impianto fosse necessaria per consentire l'accesso al proprio appartamento della condomina quale persona anziana Controparte_4 affetta da invalidità e che, quindi, fosse funzionale ad assicurare il diritto alla salute della stessa, con conseguente prevalenza sul diritto di proprietà; in via ulteriormente subordinata, quindi, spiegavano domanda riconvenzionale per l'accertamento dell'acquisto della proprietà ex art. 938 cod. civ. della porzione corrispondente all'area di sedime dell'impianto ascensore;
in ogni caso, postulavano l'irrilevanza della sentenza del T.A.R. Campania invocata da controparte.
Alla prima udienza di trattazione del 24/9/2019 venivano concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c.; in particolare, il
Condominio attore contestava la legittimazione degli intervenuti Controparte_2 e e l'ammissibilità della domanda riconvenzionale formulata;
sotto Controparte_3 questo profilo, postulava che il giudizio potesse riguardare esclusivamente l'accertamento della portata del titolo esecutivo e, altresì, rilevava come gli interventori si fossero illegittimamente sostituiti al Condominio in al Pt_1 [...]
nel formulare la domanda di acquisto della proprietà ex art. 938 Controparte_1 cod. civ.; in ogni caso, evidenziava l'infondatezza della domanda in questione.
Nel prosieguo, con comparsa del 22/11/2020 si costituiva altresì il
[...]
in il quale aderiva alle domande formulate da Controparte_1 Pt_1
e . Controparte_2 Controparte_3
Nell'ulteriore prosieguo ed all'esito della riserva in decisione della causa e della successiva rimessione sul ruolo per la messa in visione del fascicolo dell'esecuzione, all'udienza del 10/2/2025 le parti precisavano le conclusioni e venivano assegnati i termini ex art. 190 c.p.c.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, la domanda formulata dall'odierna parte attrice è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.
Nella ricostruzione della complessiva vicenda processuale si è visto come l'odierno giudizio sia stato introdotto dal richiamando Parte_1
l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7402 del 23 marzo 2017, pronuncia a tenore della quale “in tema di esecuzione forzata per obblighi di fare o di non fare, l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 612 c.p.c., che abbia assunto contenuto decisorio in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo ed all'ammissibilità dell'azione esecutiva, non può considerarsi – neppure quando abbia provveduto sulle spese giudiziali – come una sentenza decisiva di un'opposizione all'esecuzione (e quindi impugnabile con i rimedi all'uopo previsti), consistendo essa nel provvedimento definitivo della fase sommaria di tale opposizione, sicché la parte interessata può tutelarsi introducendo il relativo giudizio di merito ex art. 616 c.p.c.”.
Tuttavia, al di là delle critiche mosse sul punto da una parte della dottrina (la quale non ha mancato di sottolineare la possibilità di fare ricorso, piuttosto, allo strumento generale dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.) non appare fuor luogo precisare come la giurisprudenza successiva abbia chiarito come tale principio debba comunque essere coordinato con quello affermato – in special modo nelle esecuzioni per espropriazione, ma applicabile anche a quelle dirette (con gli opportuni adattamenti) – circa i rapporti tra le determinazioni del giudice dell'esecuzione a fronte di un'opposizione e quelle spettanti d'ufficio anche ai fini dell'improcedibilità. A questo proposito, infatti, Corte di Cassazione ha affermato che “in tema di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che decida in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo ed all'ammissibilità dell'azione esecutiva non è appellabile, ma reclamabile ex art. 624
c.p.c. ove tale decisione sia stata presa solo in vista della mera sospensione della procedura (che resta pendente) in attesa dell'esito del giudizio di merito da instaurare, mentre è opponibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c. ove abbia dichiarato la definitiva chiusura del processo esecutivo, con esclusione, in ogni caso, della proponibilità dell'appello” (cfr., sul punto, Cass. 24 luglio 2023, n. 22010; Cass. 28 giugno 2019,
n. 17440; Cass. 8 maggio 2018, n. 10946).
In buona sostanza, al di là del riferimento alla chiusura del processo esecutivo
(che costituisce uno dei possibili “sbocchi” delle determinazioni d'ufficio spettanti al giudice dell'esecuzione, ma non l'unico) l'assetto che si ricava è che – ferma l'impossibilità di proporre appello avverso la decisione del giudice dell'esecuzione in difetto di un atto avente vera e propria natura decisoria – occorra sempre
“rapportarsi” al contenuto del relativo provvedimento, nel senso che:
ogni qualvolta il giudice abbia inteso preso posizione su contestazioni formulate dalla parte esecutata adottando un provvedimento di natura “provvisoria” equiparabile ad una sospensione, quella decisione dovrà considerarsi come conclusiva della fase sommaria di un'opposizione esecutiva, con conseguente possibilità di introdurre il giudizio di merito nel termine assegnato dal giudice medesimo;
laddove, invece, la determinazione del giudice dell'esecuzione sia funzionale all'esercizio dei poteri che gli competono nel quadro della procedura esecutiva (anche in ordine alla verifica del titolo ed all'interpretazione della portata dello stesso) la relativa decisione si sostanzierà in un atto esecutivo suscettibile di opposizione ex art. 617 c.p.c.
Orbene, il provvedimento adottato dal giudice nel caso di specie (ovverosia,
l'ordinanza del 20/11/2018) si risolve in un “tipico” atto della procedura di esecuzione forzata in forma specifica: si tratta, cioè, dell'ordinanza con la quale il giudice ha proceduto, previa interpretazione del titolo, alla determinazione delle modalità di esecuzione ex art. 612 c.p.c.
Nel procedere in tal senso indubbiamente il giudice ha anche preso posizione su alcune sollecitazioni “oppositive” provenienti dalla parte esecutata (il riferimento è ai punti 4 e 5 dell'ordinanza con cui viene data “risposta” ai rilievi mossi dal esecutato). Parte_1 Tuttavia, non l'ha fatto con un provvedimento provvisorio avente carattere conclusivo della fase sommaria dell'opposizione, bensì al solo fine di poter adottare il successivo provvedimento ex art. 612 c.p.c.
Nel contempo, l'odierna parte attrice non ha domandato nella presente sede pronunciarsi – all'esito di un giudizio di merito a cognizione piena – sui profili effettivamente corrispondenti alle censure di cui alla comparsa del 23/3/2018 del
, bensì ha messo in discussione l'interpretazione Controparte_1 del titolo che il giudice ha prospettato al fine di individuare il contenuto delle modalità di esecuzione di quel titolo.
In buona sostanza, nel presente giudizio l'odierna parte attrice ha veicolato una censura su di un profilo – la corretta interpretazione del titolo esecutivo – che costituisce l'antecedente logico-giuridico delle determinazioni adottate dal giudice dell'esecuzione in sede di pronuncia dell'ordinanza ex art. 612 c.p.c.
Ciò è reso palese dal tenore delle conclusioni dell'atto di citazione, laddove il ha domandato, in ultima analisi, ricomprendersi nel Parte_1 provvedimento ex art. 612 c.p.c. anche l'attività di distruzione dell'impianto di ascensore sul presupposto della riconducibilità dello stesso all'interpretazione del titolo (cfr., in particolare, i punti 1, 3, 4 e 5 delle conclusioni).
In tal modo, però, appare evidente come la domanda non attenga all'oggetto dell'opposizione formulata dal Condominio esecutato, soggetto che, si badi, è quello contro il quale l'azione esecutiva è stata promossa (a differenza degli intervenuti e ) e che sarebbe l'unico legittimato a formulare Controparte_2 Controparte_3 un'opposizione ex art. 615 c.p.c., bensì investa un profilo diverso: ovverosia, quello della correttezza del provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 612 c.p.c. nel quadro dei poteri di direzione della procedura allo stesso spettanti.
In altri termini, muovendo dal presupposto di introdurre il giudizio di merito sull'opposizione promossa dal esecutato l'odierna parte attrice ha finito Parte_1 per formulare in realtà, una domanda del tutto distinta ed autonoma, censurando, a ben vedere, il merito del provvedimento ex art. 612 c.p.c. adottato dal giudice dell'esecuzione a conclusione della procedura esecutiva.
Tale constatazione giustifica allora la conclusione di inammissibilità di siffatta domanda per un duplice ordine di concorrenti ed autonome ragioni, posto che:
da un lato, la domanda non coincide con quella di opposizione ex art. 615 c.p.c. di cui alla comparsa del 23/3/2018 del Condominio esecutato;
dall'altro lato e soprattutto, quella contestazione avrebbe dovuto essere fatta valere con tempestiva opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di determinazione delle modalità di esecuzione.
§ 3. La declaratoria di inammissibilità della domanda nei termini sopra precisati comporta quindi che l'ordinanza di determinazione ex art. 612 c.p.c. resti cristallizzata nei termini delineati dal giudice dell'esecuzione con il provvedimento del 20/11/2018 (che è suscettibile di attuazione nei termini delineati dal giudice).
Nel contempo, la pronuncia di inammissibilità determina l'assorbimento della domanda riconvenzionale formulata dai convenuti e Controparte_2 CP_3
, tenuto conto del fatto che – come precisato nella memoria depositata nel
[...] primo termine ex art. 183, sesto comma, c.p.c. – trattasi di domanda avente carattere subordinato.
§ 4. Circa il regolamento delle spese, l'esito del giudizio e le incertezze giurisprudenziali esistenti sul punto non disgiunte dalla considerazione del complessivo comportamento processuale posto in essere dalle parti inducono alla compensazione integrale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA inammissibile la domanda.
COMPENSA integralmente le spese di lite del presente giudizio.
Napoli, 21/7/2025
Il giudice
Dott. Valerio Colandrea