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Sentenza 9 gennaio 2024
Sentenza 9 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/01/2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2024 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Nicola Saracino Consigliere
Dott. Biagio Roberto Cimini Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
ORDINANZA EX ART 702 BIS C.P.C
Nella causa civile in grado unico iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 381/2020 posta in deliberazione il giorno 12.7.2023
TRA
( ) Parte_1 C.F._1
Avv. DE ANGELIS CORRADO;
E
( ) Controparte_1 C.F._2
Avv. DE ANGELIS CORRADO;
E
) CP_2 P.IVA_1
Avv. FERRARO PATRIZIA
E
( CP_3 P.IVA_2
Avv. BIANCHI ADELMO CHIEPPA TERESA;
E
) CP_4 P.IVA_3
Avv. D'ALESSIO ANTONIO;
1 OGGETTO
Determinazione indennità di espropriazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
, e Controparte_5 CP_3 CP_4 [...]
centro Controparte_6 Controparte_7
- (ora incorporata da esponendo quanto segue: CP_2 CP_4
“I) gli odierni ricorrenti erano comproprietari del terreno ricadente nell'area riguardante il progetto di ampliamento e ristrutturazione del mercato ortofrutticolo di Fondi (per brevità, , sito in distinto in catasto al CP_4 CP_2
foglio 36, particella originale 729, (variazione particella 1691);
II) l'intera area nella quale è compreso il terreno del SI. e della SI.ra Pt_1
enne gravata da vincolo finalizzato all'espropriazione per pubblica utilità CP_1
con provvedimento della tramite delibera del 20/03/78 n. 1353, di CP_3
approvazione del PRG del su istanza delle Società Controparte_5 CP_6
e quest'ultima beneficiaria finale del procedimento
[...] CP_4
espropriativo;
III) decaduto e successivamente reiterato tale vincolo con provvedimento della n. 1474/1993 e con delibera del Consiglio Comunale di n. CP_3 CP_2
100/1995, tuttavia, non venne mai determinata, comunicata, e/o comunque corrisposta alcuna indennità di esproprio in favore degli odierni istanti;
IV) con provvedimento n. 375 del 21/02/1997 veniva definitivamente decretato l'esproprio del bene;
V) invano i signori e rivolgendosi alle autorità competenti Pt_1 CP_1
( , nonché ai promotori e beneficiari Organizzazione_1
dell'esproprio ( e , hanno ottenuto il pagamento della Controparte_6 CP_4
dovuta indennità di espropriazione;
VI) che da ultimo a mezzo racc. r.r. datata 01/12/2006 a firma del sottoscritto difensore veniva ulteriormente e vanamente compulsata la al fine CP_3
2 di sollecitare la corresponsione in favore dei signori e Pt_1 CP_1
dell'indennità di esproprio dovuta;
VII) atteso e verificato il persistere dell'inadempimento nel pagamento dell'indennità dovuta veniva promosso, fra l'altro, un primo giudizio innanzi al
Tribunale di Latina, recante R.G. n. 1485/99, avente ad oggetto risarcimento del danno per occupazione illegittima dei terreni in questione, definito con sentenza n. 970/09 di rigetto della domanda;
VIII) veniva ulteriormente incardinato altro giudizio civile innanzi al Tribunale di Latina (ex Sezione Distaccata di Terracina), iscritto al n. 300227/2013 R.G., conclusosi con ordinanza statuente l'incompetenza funzionale del Tribunale in favore della Corte di Appello di Roma;
IX) attesa la sancita competenza della Corte di Appello di Roma veniva consequenzialmente riassunto il giudizio innanzi all'Ecc.ma Corte, iscritto al n.
6170/2014, e tuttavia, a causa della, pur non condivisa, tardività della notifica del ricorso in riassunzione ad una delle parti, detto giudizio veniva dichiarato estinto con sentenza n. 4182/15;
X) in relazione all'odierna domanda spiegata si precisa che essa è volta esclusivamente alla determinazione ed alla quantificazione dell'indennità di esproprio relativa ai terreni in questione, e/o comunque finalizzata ad ottenere la corresponsione della medesima e che è interesse degli odierni ricorrenti, ad ogni buon conto, coltivare nuovamente il giudizio in questione al fine di sentir riconoscere e determinare l'indennità di esproprio maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi, qui stimata come da perizia in atti, nell'importo compreso nella forbice di € 217.500,00 ed € 195.000,00, spettanti al SI. Parte_1
ed alla SI.ra , quali precedenti comproprietari del terreno Controparte_1
sito nel Comune di istinto in catasto al foglio 36, particella originale 729, CP_2
variazione particella 1691, e/o comunque condannare ed ordinare il versamento della medesima indennità in favore degli odierni attori”.
3 Si sono costituiti in giudizio tutti i resistenti eccependo la il proprio CP_3
difetto di legittimazione passiva e tutti gli altri soggetti eccependo la decadenza e la prescrizione del diritto.
Disposta ed espletata ctu, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza in epigrafe.
2. La e il sono chiaramente privi di CP_3 Controparte_5
legittimazione passiva in relazione alla pretesa azionata non essendo beneficiari dell'espropriazione.
Sul punto la Corte di Cassazione ha da ultimo ribadito con la pronuncia n.
26803/2022 in parte motiva: “Questa Corte ha più volte affermato che, nell'ipotesi di concorso di più enti nella procedura espropriativa, il soggetto tenuto al pagamento dell'indennità di esproprio, e legittimato passivo dell'opposizione alla stima, deve essere, di regola, individuato nel beneficiario dell'espropriazione, come risultante dal decreto ablatorio, salvo che dal decreto stesso non emerga che ad altro soggetto, in forza di legge o di atti amministrativi e mediante figure sostitutive a rilevanza esterna (delegazione amministrativa, affidamento improprio, concessione traslativa), sia stato conferito il potere ed il compito di procedere all'acquisizione delle aree occorrenti e di curare direttamente, agendo in nome proprio e per conto dell'espropriante, le necessarie procedure espropriative, oltre che di provvedere a pagare le indennità dovute (cfr. Cass.,
Sez. 1, n. 20827 del 07/10/2010; v. in motivazione Cass., Sez. 1, Ordinanza n.
7143 del 15/03/2021)”.
Nel caso di specie, in applicazione del principio espresso dalla Suprema Corte, la e il non sono tenuti al pagamento in quanto, da CP_3 Controparte_5
un lato, non sono i beneficiari dell'espropriazione indicati nel decreto ablatorio e, dall'altro, in quanto dal decreto in questione ovvero da altri atti prodotti dalle parti non emerge che sia stato loro affidato il potere ed il compito di procedere all'acquisizione delle aree occorrenti e di curare direttamente, agendo in nome
4 proprio e per conto dell'espropriante, le necessarie procedure espropriative, oltre che di provvedere a pagare le indennità dovute.
3. Per quanto attiene alle eccezioni di prescrizione occorre preliminarmente rammentare che gli atti interruttivi della prescrizione posti in essere nei confronti di soggetti privi di legittimazione passiva non spiegano alcun effetto nei confronti degli altri soggetti di cui si assuma la legittimazione passiva.
3.1 Rispetto al – comunque carente della legittimazione passiva Controparte_5
per le ragioni esposte - il diritto è prescritto in quanto non risultano atti interruttivi della prescrizione precedenti a quello relativo alla instaurazione del giudizio dinanzi al Tribunale di Latina nel 2013, con effetto sospensivo della interruzione fino all'ordinanza dichiarativa della incompetenza funzionale in favore della
Corte di Appello di Roma e con effetto interruttivo solo istantaneo della notificazione dell'atto di riassunzione essendo poi il giudizio stato dichiarato estinto.
3.2 Rispetto a unico legittimato passivo, risulta invece utilmente CP_4
interrotta la prescrizione già nei confronti del dante causa di quest'ultima con il giudizio risarcitorio instaurato nel 1989 davanti al Tribunale di Latina con effetto sospensivo sino alla definizione di quel giudizio nel 2009, con successiva interruzione della prescrizione nel 2013, ancorché solo con effetto istantaneo e con ulteriore interruzione con l'instaurazione del presente giudizio nel 2020.
3.2.1 Per quanto attiene all'applicabilità nel caso di specie della prescrizione ordinaria questa Corte ritiene che debba trovare applicazione il principio affermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 28520/2019 che ha precisato:
“In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'espropriato per ottenere la determinazione del giusto indennizzo ex art. 16 della l. n. 865 del 1971, deve proporre opposizione alla stima nel termine breve di decadenza previsto dall'art. 19 della citata legge, quando l'indennità definitiva sia stata già calcolata da parte della , mentre qualora abbia ricevuto solo l'offerta di Organizzazione_2
un'indennità provvisoria, può agire in giudizio nell'ordinario termine
5 di prescrizione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'espropriato avesse impugnato la liquidazione dell'indennità provvisoria, tenuto conto che nel decreto di esproprio non vi era alcun riferimento al procedimento di stima della e che l'indennità era stata determinata dall'autorità Organizzazione_2
espropriante).” e 2193/2016 (“Con riferimento al termine per proporre opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, la notificazione del decreto ablativo, nel quale l'indennità venga indicata come definitiva e determinata in misura corrispondente a quella già qualificata come provvisoria, non basta a far decorrere il termine di trenta giorni per proporre opposizione da parte dei proprietari espropriati, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 865 del 1971, occorrendo anche il deposito della relazione di stima nella segreteria del comune,
l'inserzione dell'avviso di deposito nel Foglio annunci legali della provincia e la notifica agli stessi della determinazione concreta dell'indennità definitiva.”).
Infatti, nel caso di specie, non opera il breve termine di decadenza previsto dall'art. 19 della l. n. 865 del 1971 bensì l'ordinario termine di prescrizione in quanto a solo ma non ha provato di avere notificato agli CP_4 Parte_2
opponenti la determinazione dell'indennità definitiva.
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di decadenza proposta da CP_8
Per quanto attiene all'interruzione della prescrizione determinata dall'azione
[...]
risarcitoria avanzata nel 1989 occorre invece menzionare il recente indirizzo della
Corte di Cassazione che, in ragione dello stretto collegamento che sussiste tra l'azione risarcitoria e quella volta ad ottenere l'indennità in conseguenza del medesimo fatto espropriativo, ritiene che la proposizione di una delle due domande sia idonea a interrompere la prescrizione anche con riferimento all'eventuale successiva proposizione dell'altra.
In questo senso Cass. 4655/2021: “Nelle espropriazioni per pubblica utilità, quali che siano le modalità e gli istituti mediante i quali l'Amministrazione espropriante pervenga all'acquisizione dell'immobile privato, il suo obbligo di pagare un corrispettivo correlato al valore venale del bene deriva direttamente dall'art. 42,
6 comma 3, Cost.; pertanto, qualora il privato abbia promosso una prima domanda, per conseguire la declaratoria di nullità della cessione volontaria delle aree ed il risarcimento del danno dipendente dalla vicenda ablativa, azione conclusasi con esito negativo, ed abbia allora introdotto un'ulteriore domanda giudiziale, in conseguenza dell'ormai definitivamente accertata validità ed efficacia della cessione delle aree, volta a conseguire la corresponsione della differenza tra l'acconto ricevuto a la definitiva indennità di esproprio, sussiste tra le due azioni uno stretto collegamento, con la conseguenza che la domanda prioritariamente promossa è sufficiente ad interrompere la prescrizione anche rispetto al diritto invocato con la seconda, perché le due azioni sono volte entrambe a far valere il diritto al ristoro patrimoniale in ragione della medesima vicenda ablativa, senza che rilevi, a tal fine, la differenza tra il "petitum" e la "causa petendi" delle due domande.”.
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata da
[...]
CP_4
4. La richiesta di di una integrazione della ctu in ordine alle note CP_4
critiche del proprio ctp è fondata. Ritiene infatti la Corte che il ctu, come peraltro da egli stesso prospettato, debba rispondere alle osservazioni anche del ctp di in quanto anche le note degli altri cc.tt.pp. sono state trasmesse dopo il CP_4
31.7.2022, sicché il recupero dei 13 giorni di ritardo nel deposito della bozza di ctu deve valere per tutti consulenti di parte.
PQM
Definitivamente pronunziando nel rapporto processuale con la CP_3
e il rigetta il ricorso e condanna e Controparte_5 Parte_1
in solido alla rifusione delle spese di lite nei confronti della Controparte_1
e del he liquida per ciascuno di essi in CP_3 Controparte_5
€ 7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen.
Non definitivamente pronunziando nel rapporto processuale con rigetta CP_4
le eccezioni preliminari e pregiudiziale sollevate da quest'ultima.
7 Rimette la causa sul ruolo e dispone che il ctu, senza necessità di comparizione, sotto il vincolo del prestato giuramento risponda per iscritto entro il 15.10.2023 alle osservazioni del ctp di trasmesse il 13.12.2022. CP_4
Rinvia la causa per la decisione all'udienza del 18.10.2023 con termine per note sino all'udienza.
Roma, 24.7.2023
IL PRESIDENTE EST.
8
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Nicola Saracino Consigliere
Dott. Biagio Roberto Cimini Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
ORDINANZA EX ART 702 BIS C.P.C
Nella causa civile in grado unico iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 381/2020 posta in deliberazione il giorno 12.7.2023
TRA
( ) Parte_1 C.F._1
Avv. DE ANGELIS CORRADO;
E
( ) Controparte_1 C.F._2
Avv. DE ANGELIS CORRADO;
E
) CP_2 P.IVA_1
Avv. FERRARO PATRIZIA
E
( CP_3 P.IVA_2
Avv. BIANCHI ADELMO CHIEPPA TERESA;
E
) CP_4 P.IVA_3
Avv. D'ALESSIO ANTONIO;
1 OGGETTO
Determinazione indennità di espropriazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
, e Controparte_5 CP_3 CP_4 [...]
centro Controparte_6 Controparte_7
- (ora incorporata da esponendo quanto segue: CP_2 CP_4
“I) gli odierni ricorrenti erano comproprietari del terreno ricadente nell'area riguardante il progetto di ampliamento e ristrutturazione del mercato ortofrutticolo di Fondi (per brevità, , sito in distinto in catasto al CP_4 CP_2
foglio 36, particella originale 729, (variazione particella 1691);
II) l'intera area nella quale è compreso il terreno del SI. e della SI.ra Pt_1
enne gravata da vincolo finalizzato all'espropriazione per pubblica utilità CP_1
con provvedimento della tramite delibera del 20/03/78 n. 1353, di CP_3
approvazione del PRG del su istanza delle Società Controparte_5 CP_6
e quest'ultima beneficiaria finale del procedimento
[...] CP_4
espropriativo;
III) decaduto e successivamente reiterato tale vincolo con provvedimento della n. 1474/1993 e con delibera del Consiglio Comunale di n. CP_3 CP_2
100/1995, tuttavia, non venne mai determinata, comunicata, e/o comunque corrisposta alcuna indennità di esproprio in favore degli odierni istanti;
IV) con provvedimento n. 375 del 21/02/1997 veniva definitivamente decretato l'esproprio del bene;
V) invano i signori e rivolgendosi alle autorità competenti Pt_1 CP_1
( , nonché ai promotori e beneficiari Organizzazione_1
dell'esproprio ( e , hanno ottenuto il pagamento della Controparte_6 CP_4
dovuta indennità di espropriazione;
VI) che da ultimo a mezzo racc. r.r. datata 01/12/2006 a firma del sottoscritto difensore veniva ulteriormente e vanamente compulsata la al fine CP_3
2 di sollecitare la corresponsione in favore dei signori e Pt_1 CP_1
dell'indennità di esproprio dovuta;
VII) atteso e verificato il persistere dell'inadempimento nel pagamento dell'indennità dovuta veniva promosso, fra l'altro, un primo giudizio innanzi al
Tribunale di Latina, recante R.G. n. 1485/99, avente ad oggetto risarcimento del danno per occupazione illegittima dei terreni in questione, definito con sentenza n. 970/09 di rigetto della domanda;
VIII) veniva ulteriormente incardinato altro giudizio civile innanzi al Tribunale di Latina (ex Sezione Distaccata di Terracina), iscritto al n. 300227/2013 R.G., conclusosi con ordinanza statuente l'incompetenza funzionale del Tribunale in favore della Corte di Appello di Roma;
IX) attesa la sancita competenza della Corte di Appello di Roma veniva consequenzialmente riassunto il giudizio innanzi all'Ecc.ma Corte, iscritto al n.
6170/2014, e tuttavia, a causa della, pur non condivisa, tardività della notifica del ricorso in riassunzione ad una delle parti, detto giudizio veniva dichiarato estinto con sentenza n. 4182/15;
X) in relazione all'odierna domanda spiegata si precisa che essa è volta esclusivamente alla determinazione ed alla quantificazione dell'indennità di esproprio relativa ai terreni in questione, e/o comunque finalizzata ad ottenere la corresponsione della medesima e che è interesse degli odierni ricorrenti, ad ogni buon conto, coltivare nuovamente il giudizio in questione al fine di sentir riconoscere e determinare l'indennità di esproprio maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi, qui stimata come da perizia in atti, nell'importo compreso nella forbice di € 217.500,00 ed € 195.000,00, spettanti al SI. Parte_1
ed alla SI.ra , quali precedenti comproprietari del terreno Controparte_1
sito nel Comune di istinto in catasto al foglio 36, particella originale 729, CP_2
variazione particella 1691, e/o comunque condannare ed ordinare il versamento della medesima indennità in favore degli odierni attori”.
3 Si sono costituiti in giudizio tutti i resistenti eccependo la il proprio CP_3
difetto di legittimazione passiva e tutti gli altri soggetti eccependo la decadenza e la prescrizione del diritto.
Disposta ed espletata ctu, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza in epigrafe.
2. La e il sono chiaramente privi di CP_3 Controparte_5
legittimazione passiva in relazione alla pretesa azionata non essendo beneficiari dell'espropriazione.
Sul punto la Corte di Cassazione ha da ultimo ribadito con la pronuncia n.
26803/2022 in parte motiva: “Questa Corte ha più volte affermato che, nell'ipotesi di concorso di più enti nella procedura espropriativa, il soggetto tenuto al pagamento dell'indennità di esproprio, e legittimato passivo dell'opposizione alla stima, deve essere, di regola, individuato nel beneficiario dell'espropriazione, come risultante dal decreto ablatorio, salvo che dal decreto stesso non emerga che ad altro soggetto, in forza di legge o di atti amministrativi e mediante figure sostitutive a rilevanza esterna (delegazione amministrativa, affidamento improprio, concessione traslativa), sia stato conferito il potere ed il compito di procedere all'acquisizione delle aree occorrenti e di curare direttamente, agendo in nome proprio e per conto dell'espropriante, le necessarie procedure espropriative, oltre che di provvedere a pagare le indennità dovute (cfr. Cass.,
Sez. 1, n. 20827 del 07/10/2010; v. in motivazione Cass., Sez. 1, Ordinanza n.
7143 del 15/03/2021)”.
Nel caso di specie, in applicazione del principio espresso dalla Suprema Corte, la e il non sono tenuti al pagamento in quanto, da CP_3 Controparte_5
un lato, non sono i beneficiari dell'espropriazione indicati nel decreto ablatorio e, dall'altro, in quanto dal decreto in questione ovvero da altri atti prodotti dalle parti non emerge che sia stato loro affidato il potere ed il compito di procedere all'acquisizione delle aree occorrenti e di curare direttamente, agendo in nome
4 proprio e per conto dell'espropriante, le necessarie procedure espropriative, oltre che di provvedere a pagare le indennità dovute.
3. Per quanto attiene alle eccezioni di prescrizione occorre preliminarmente rammentare che gli atti interruttivi della prescrizione posti in essere nei confronti di soggetti privi di legittimazione passiva non spiegano alcun effetto nei confronti degli altri soggetti di cui si assuma la legittimazione passiva.
3.1 Rispetto al – comunque carente della legittimazione passiva Controparte_5
per le ragioni esposte - il diritto è prescritto in quanto non risultano atti interruttivi della prescrizione precedenti a quello relativo alla instaurazione del giudizio dinanzi al Tribunale di Latina nel 2013, con effetto sospensivo della interruzione fino all'ordinanza dichiarativa della incompetenza funzionale in favore della
Corte di Appello di Roma e con effetto interruttivo solo istantaneo della notificazione dell'atto di riassunzione essendo poi il giudizio stato dichiarato estinto.
3.2 Rispetto a unico legittimato passivo, risulta invece utilmente CP_4
interrotta la prescrizione già nei confronti del dante causa di quest'ultima con il giudizio risarcitorio instaurato nel 1989 davanti al Tribunale di Latina con effetto sospensivo sino alla definizione di quel giudizio nel 2009, con successiva interruzione della prescrizione nel 2013, ancorché solo con effetto istantaneo e con ulteriore interruzione con l'instaurazione del presente giudizio nel 2020.
3.2.1 Per quanto attiene all'applicabilità nel caso di specie della prescrizione ordinaria questa Corte ritiene che debba trovare applicazione il principio affermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 28520/2019 che ha precisato:
“In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'espropriato per ottenere la determinazione del giusto indennizzo ex art. 16 della l. n. 865 del 1971, deve proporre opposizione alla stima nel termine breve di decadenza previsto dall'art. 19 della citata legge, quando l'indennità definitiva sia stata già calcolata da parte della , mentre qualora abbia ricevuto solo l'offerta di Organizzazione_2
un'indennità provvisoria, può agire in giudizio nell'ordinario termine
5 di prescrizione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'espropriato avesse impugnato la liquidazione dell'indennità provvisoria, tenuto conto che nel decreto di esproprio non vi era alcun riferimento al procedimento di stima della e che l'indennità era stata determinata dall'autorità Organizzazione_2
espropriante).” e 2193/2016 (“Con riferimento al termine per proporre opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, la notificazione del decreto ablativo, nel quale l'indennità venga indicata come definitiva e determinata in misura corrispondente a quella già qualificata come provvisoria, non basta a far decorrere il termine di trenta giorni per proporre opposizione da parte dei proprietari espropriati, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 865 del 1971, occorrendo anche il deposito della relazione di stima nella segreteria del comune,
l'inserzione dell'avviso di deposito nel Foglio annunci legali della provincia e la notifica agli stessi della determinazione concreta dell'indennità definitiva.”).
Infatti, nel caso di specie, non opera il breve termine di decadenza previsto dall'art. 19 della l. n. 865 del 1971 bensì l'ordinario termine di prescrizione in quanto a solo ma non ha provato di avere notificato agli CP_4 Parte_2
opponenti la determinazione dell'indennità definitiva.
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di decadenza proposta da CP_8
Per quanto attiene all'interruzione della prescrizione determinata dall'azione
[...]
risarcitoria avanzata nel 1989 occorre invece menzionare il recente indirizzo della
Corte di Cassazione che, in ragione dello stretto collegamento che sussiste tra l'azione risarcitoria e quella volta ad ottenere l'indennità in conseguenza del medesimo fatto espropriativo, ritiene che la proposizione di una delle due domande sia idonea a interrompere la prescrizione anche con riferimento all'eventuale successiva proposizione dell'altra.
In questo senso Cass. 4655/2021: “Nelle espropriazioni per pubblica utilità, quali che siano le modalità e gli istituti mediante i quali l'Amministrazione espropriante pervenga all'acquisizione dell'immobile privato, il suo obbligo di pagare un corrispettivo correlato al valore venale del bene deriva direttamente dall'art. 42,
6 comma 3, Cost.; pertanto, qualora il privato abbia promosso una prima domanda, per conseguire la declaratoria di nullità della cessione volontaria delle aree ed il risarcimento del danno dipendente dalla vicenda ablativa, azione conclusasi con esito negativo, ed abbia allora introdotto un'ulteriore domanda giudiziale, in conseguenza dell'ormai definitivamente accertata validità ed efficacia della cessione delle aree, volta a conseguire la corresponsione della differenza tra l'acconto ricevuto a la definitiva indennità di esproprio, sussiste tra le due azioni uno stretto collegamento, con la conseguenza che la domanda prioritariamente promossa è sufficiente ad interrompere la prescrizione anche rispetto al diritto invocato con la seconda, perché le due azioni sono volte entrambe a far valere il diritto al ristoro patrimoniale in ragione della medesima vicenda ablativa, senza che rilevi, a tal fine, la differenza tra il "petitum" e la "causa petendi" delle due domande.”.
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata da
[...]
CP_4
4. La richiesta di di una integrazione della ctu in ordine alle note CP_4
critiche del proprio ctp è fondata. Ritiene infatti la Corte che il ctu, come peraltro da egli stesso prospettato, debba rispondere alle osservazioni anche del ctp di in quanto anche le note degli altri cc.tt.pp. sono state trasmesse dopo il CP_4
31.7.2022, sicché il recupero dei 13 giorni di ritardo nel deposito della bozza di ctu deve valere per tutti consulenti di parte.
PQM
Definitivamente pronunziando nel rapporto processuale con la CP_3
e il rigetta il ricorso e condanna e Controparte_5 Parte_1
in solido alla rifusione delle spese di lite nei confronti della Controparte_1
e del he liquida per ciascuno di essi in CP_3 Controparte_5
€ 7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen.
Non definitivamente pronunziando nel rapporto processuale con rigetta CP_4
le eccezioni preliminari e pregiudiziale sollevate da quest'ultima.
7 Rimette la causa sul ruolo e dispone che il ctu, senza necessità di comparizione, sotto il vincolo del prestato giuramento risponda per iscritto entro il 15.10.2023 alle osservazioni del ctp di trasmesse il 13.12.2022. CP_4
Rinvia la causa per la decisione all'udienza del 18.10.2023 con termine per note sino all'udienza.
Roma, 24.7.2023
IL PRESIDENTE EST.
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