Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 23/04/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO
in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio Rispoli,
all'esito della trattazione scritta, ha pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 218/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. AMEDEO STOPPA, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
AMEDEO STOPPA
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. STEFANIA RIDENTE e dell'avv. P.IVA_1
BARI LUCA ( ) VIA FRANCESCO PETRARCA 71 C.F._2
52100 AREZZO;
, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. STEFANIA RIDENTE
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del
18.6.2009)
Parte ricorrente in epigrafe – educatore che presta la propria opera in un convitto compreso all'interno della Provincia di Arezzo - chiede che gli venga
2.3 Con specifico riguardo alla posizione del personale educativo, il c.c.n.l. Comparto Scuola 2016-2018 lo include, infatti, nell'area professionale del personale docente stabilendo, all'art. 25, che «1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1° grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2° grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili”.
“Pertanto, tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio”.
2.8 La circostanza che l'art. 398 del d.lgs. 16/04/1994, n. 297, preservi una distinzione tra i ruoli del personale docente e di quello educativo non giova a supportare la tesi del laddove si consideri che, al comma 2, articolo ult. CP_2 cit., si specifica chiaramente – con espressione lessicalmente sovrapponibile a
2 quella in precedenza adoperata dall'art. 121 del d.P.R. 31/05/1974, n. 417 – che al personale educativo «si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari». Com'è agevole constatare, trattasi di locuzione che, dove estende al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, opera un'equiparazione a tali fini fra le due categorie, e ciò per la complementarietà delle rispettive funzioni. 2.9 “Se è indubbio, poi, che la carta docente «dell'importo nominale di €. 500 annui» costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori”.
Tale essendo l'apporto della recente giurisprudenza di legittimità questo giudicante non rinviene ragioni per discostarsene. Pertanto il ricorso deve essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione dei compensi nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
2. CONDANNA il resistente al pagamento – in favore della CP_1 ricorrente – dell'importo corrispondente alle annualità (indicate in ricorso) in cui è stata omessa nei suoi confronti la corresponsione del beneficio economico di cui al punto precedente, oltre interessi dal dovuto al saldo.
3. CONDANNA la parte resistente al pagamento – in favore della ricorrente – delle spese di lite, che liquida in € 981,00 oltre aumento del 30% spese generali nella misura del 15%, contributo unificato se dovuto, Iva e Cpa come per legge, con eventuale distrazione nei confronti del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa all'esito di camera di consiglio non partecipativa conseguente a trattazione scritta del giudizio.
Arezzo, 23 aprile 2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
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