TRIB
Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/07/2025, n. 1718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1718 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1737 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad
OGGETTO: separazione giudiziale, e vertente
T R A
nato a [...], il [...] – C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente dagli Avv.ti Salvatore Borzelleca e
Massimiliano Auricchio, unitamente ai quali elettivamente domicilia in Torre Annunziata (NA), alla Via Gino Alfani, n. 45
RICORRENTE
E
, nata a [...], l'[...], - C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa congiuntamente e/o disgiuntamente dagli Avv.ti Carlo Romano e Raffaella
Manna, unitamente ai quali elettivamente domicilia in Poggiomarino, alla Via Roma, n. 47
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 03.03.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la difesa di parte ricorrente ha concluso riportandosi ai propri scritti ed alle conclusioni ivi rassegnate, impugnando e contestando ogni avverso dedotto, prodotto ed eccepito.
La difesa di parte resistente ha concluso evidenziando in via preliminare che le risultanze della relazione dei Servizi Sociali di Boscoreale del 19.02.2025 confermano tutto quanto già dedotto nella precedente relazione, sia in ordine alla circostanza che il sig. non ha più contatti con i Pt_1
1 figli ormai da quattro anni, mostrando un totale disinteresse alla loro crescita, sia che gli stessi vivono serenamente il rapporto con la madre. Peraltro, il sig. si è reso allo stato del tutto Pt_1 irreperibile. Pertanto, nel riportarsi a tutte le proprie difese ed alla documentazione depositata, e nell'impugnare ancora una volta tutte le avverse richieste e deduzioni, ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, con l'ulteriore specificazione della richiesta di addebito della separazione a carico del sig. Parte_1
Il P.M., con parere depositato in data 23.06.2025, ha concluso chiedendo dichiararsi la separazione personale dei coniugi, disponendo l'affidamento esclusivo della prole alla madre e ponendo a carico del padre un congruo assegno di mantenimento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.03.2021 chiedeva che fosse pronunciata la Parte_1 separazione personale dal coniuge. Precisava di aver contratto matrimonio concordatario con in data 25.10.2008 in Boscoreale, e che dal rapporto con la resistente erano nati Controparte_1 due figli: (nato il [...]) e (nato il [...]). Persona_1 Persona_2
A sostegno della domanda il ricorrente deduceva che l'unione coniugale era naufragata a causa di una incompatibilità caratteriale, nonché di incomprensioni tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
deduceva, altresì, di essere disoccupato e in cerca di occupazione e di non percepire reddito.
Il ricorrente chiedeva, pertanto, di dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi, disporre l'affidamento congiunto dei figli, con collocazione prelevante presso la madre e diritto di visita del padre, nonché di porre a suo carico l'obbligo di corrispondere la somma mensile di euro 200,00, di cui euro 50,00 a titolo di contributo al mantenimento della moglie ed euro 150,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori (euro 75,00 a ciascun figlio).
Si costituiva con domanda riconvenzionale, la quale chiedeva dichiararsi la Controparte_1 separazione dal coniuge;
l'assegnazione della casa coniugale, l'affido condiviso dei figli con diritto di visita del padre e, infine, di porre a carico del un contributo mensile, a titolo di Pt_1 mantenimento dei figli, non inferiore ad euro 200,00 per ciascun figlio, nonché la somma mensile di euro 100,00 a titolo di mantenimento della moglie.
A sostegno della domanda la resistente deduceva che il rapporto coniugale era sempre stato sereno fino a che nell'ultimo anno erano sorti contrasti a causa dei comportamenti del contrari ai Pt_1 doveri familiari e culminati nell'abbandono da parte sua del tetto coniugale a partire dal mese di settembre del 2020; che il non aveva mai contribuito al mantenimento dei figli e alle spese Pt_1 della famiglia e nelle poche telefonate intercorse con i figli non aveva fatto altro che insultarla ed offenderla denigrandone l'immagine di donna e di madre;
deduceva, infine, di aver sempre svolto
2 nei soli periodi estivi il lavoro di cameriera specializzata in alberghi ma di essere, allo stato, disoccupata anche a causa della pandemia di Covid-19.
All'udienza di comparizione coniugi del 13.01.2022, il Presidente del Tribunale adottava i seguenti provvedimenti provvisori: autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
assegnava la casa coniugale alla ricorrente;
affidava i figli minori ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre;
disponeva che i figli minori trascorressero con il padre il martedì e giovedì pomeriggio, dall'uscita di scuola o, in mancanza, dalle 17 fino alle 20, oltreché a settimane alterne, dalle 10 del sabato fino alle 20 della domenica, e 15 giorni continuativi nel periodo estivo;
nonché, ad anni alterni, il periodo dal 24 al 31 dicembre, o dall'1 al 6 gennaio e la domenica di Pasqua o il lunedì in albis;
infine, poneva a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla moglie l'assegno mensile di complessivi euro 400,00, quale contributo al mantenimento dei figli (euro
200,00 per ciascuno) e la somma mensile di euro 100,00, quale contributo il mantenimento del coniuge, nonché il 50% delle spese straordinarie per i figli previamente concordate e documentate.
In sede di memoria integrativa ex art. 709 c.p.c. depositata in data 28.03.2022 la resistente ancora deduceva che il protrarsi dell'assenza improvvisa ed ingiustificata del aveva determinato Pt_1
l'insanabile frattura di ogni rapporto sentimentale tra i coniugi e che da quel momento il Pt_1 non aveva mai contribuito al mantenimento dei figli e alle spese della famiglia, anche dopo l'udienza Presidenziale;
che, invero, il ricorrente era sparito e non aveva avuto più alcun contatto, nemmeno telefonico, con i figli, contattando solo dopo molti mesi, a mezzo sms, il primogenito e comunicandogli il cambio numero di cellulare;
che proprio dal figlio era venuta a Per_1 conoscenza della nuova collocazione del presso la casa della di lui madre, la quale in più Pt_1 occasioni, aveva insultato la sig ra telefonicamente, circostanza ben conosciuta dai minori CP_1
e che il protrarsi di queste vicende avevano provocato nel primogenito un Per_1 Per_2 sentimento negativo nei confronti del padre il quale, destinatario di un provvedimento di sorveglianza speciale, non aveva mai incontrato i figli il martedì ed il giovedì pomeriggio come disposto nel provvedimento Presidenziale, sebbene la sig.ra non munita di patente di guida, CP_1 avesse più volte comunicato al sig. tramite il suo difensore, di essere disposta affinché la Pt_1 nonna paterna o la zia potessero venire a prendere i bambini. La chiedeva, pertanto, CP_1 pronunciarsi la separazione dei coniugi con addebito al marito.
All'udienza del 10.07.2023, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, il G.I. assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., rinviando all'udienza dell'17.01.2024 per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
Alla suddetta udienza, il G.I., rilevato che dalle allegazioni di parte convenuta emergeva che il non aveva contatti con i figli minori da quasi quattro anni neppure telefonicamente e Pt_1
3 ritenuta l'opportunità di acquisire informazioni da parte dei SS di Boscoreale in ordine al contesto familiare e abitativo di entrambi i genitori, nonché in ordine alla condizione psicologica dei minori in rapporto alla interruzione dei rapporti con il padre da circa quattro anni dedotta dalla madre, demandava ai predetti Servizi Sociali un monitoraggio sul nucleo familiare in oggetto, fissando per il deposito della relazione finale il termine di 10 giorni prima dell'udienza già fissata del
15.05.2024; onerava, infine, le parti di depositare copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, o certificazione negativa di reddito rilasciata dall'Agenzia delle Entrate e copia dei titoli di proprietà di beni immobili.
All'udienza suindicata, ritenuta l'opportunità di investire ancora i Servizi Sociali del Comune di
Boscoreale al fine di effettuare un monitoraggio anche in ordine al contesto abitativo, familiare e sociale del il G.I. fissava per il deposito della relazione finale il termine di 10 giorni prima Pt_1 dell'udienza già fissata del 03.03.2025 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza suindicata, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti - con decorrenza dal 18.03.2025- giorni
60 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
Disponeva trasmettersi il fascicolo al P.M. affinché rendesse le sue conclusioni.
Il P.M, con parere reso il 26.03.2025 concludeva chiedendo dichiararsi la separazione personale dei coniugi, disponendo l'affidamento esclusivo della prole alla madre e ponendo a carico del padre un congruo assegno di mantenimento.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di distacco determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, come evincibile dalla cessazione della convivenza da epoca anteriore alla celebrazione della udienza presidenziale del 13.01.2022, avendo la resistente dedotto in sede di ricorso l'allontanamento dalla casa coniugale del dal mese di settembre del 2020, e dal notevole Pt_1 periodo di tempo già trascorso senza che sia intercorsa alcuna riconciliazione.
Da ciò si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento della richiesta, deve essere pronunziata la separazione personale dei coniugi.
4 La resistente ha instato per l'addebito della separazione al marito motivando la Controparte_1 richiesta con l'abbandono del tetto coniugale del coniuge e con allegazione di condotte di disinteresse ed incuria totale del coniuge nei confronti suoi e dei figli e di assenza di sostegno economico e morale.
La domanda di addebito in esame può accogliersi per i motivi che seguono.
La pronuncia di addebito della separazione, per giurisprudenza pacifica, postula che sia provata la sussistenza di un comportamento del coniuge contrario ai doveri coniugali (art. 143 c.c.) e che a tale condotta sia causalmente ricollegabile la situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (cfr. ex multis Cass. civ. 279/2000; Cass. civ. 15223/2002; Cass. civ.
18074/2014).
Secondo la giurisprudenza della Cassazione, condivisa dal Collegio,
l'abbandono del tetto coniugale, che di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale e, conseguentemente, causa di addebito della separazione, in quanto porta alla impossibilità della convivenza, non concreta tale violazione se si provi - e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono - che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto (cfr., fra tante, Cass.
11793/2021, 12241/2020, 1451/2018, 2539/2014, 1696/2014, 27923/2013 e 10719/2013).
Nel caso di specie, è incontroverso fra le parti che il ricorrente abbia abbandonato la casa coniugale nel settembre del 2020.
Il (che ne aveva l'onere, in base alla giurisprudenza citata) non ha tuttavia dimostrato: Pt_1
- che l'abbandono della casa coniugale sia stato determinato dal comportamento della resistente;
- che l'abbandono della casa coniugale sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era già verificata, atteso che non ha depositato documenti rilevanti sotto questo profilo, né ha articolato richiesta di prova orale sul punto.
Ne segue che la responsabilità della separazione deve essere addebitata al ricorrente.
Per cui la domanda di addebito proposta da deve essere accolta. Controparte_1
In ordine alle statuizioni accessorie, in merito all'affidamento, la collocazione e la disciplina del diritto di visita dei figli minori (nato il [...]) e (nato il [...])della Per_1 Per_2 coppia si osserva quanto segue.
Il collegio, valutate le emergenze processuali nel superiore interesse dei minori, ritiene che gli stessi vadano affidati in via esclusiva alla madre.
Il principio di bigenitorialità, che informa il diritto di famiglia, impone che, in via prioritaria, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., il giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori;
5 conseguentemente, l'affido esclusivo costituisce una deroga eccezionale a tale principio ed è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza, etc. (cfr. Cass. Civ., 16953/2008,
24841/2010).
In caso di separazione, sia consensuale che giudiziale, e comunque in ipotesi di conflitto tra genitori, il tribunale ha, quindi, il dovere di valutare, prioritariamente, la possibilità dei figli, siano essi naturali o legittimi, di essere affidati ad entrambi i genitori;
l'affidamento esclusivo dei figli ad uno solo dei genitori potrà essere disposto solo qualora l'affidamento ad entrambi sia contrario all'interesse del minore stesso.
Il giudice deve valutare tutti gli elementi certi e idonei da cui possa deriva-re, in caso di affidamento condiviso, un effettivo e motivato pregiudizio al mino-re.
La dottrina e la giurisprudenza, in mancanza di previsione normativa, hanno elaborato una serie di casi in cui l'affidamento del minore risulterebbe pregiudizievole. In particolare si ritiene che si possa ricorrere a tale scelta: 1) in caso di violenza sui figli;
2) in caso di violenza sul coniuge anche in presenza del figlio o, comunque, di un atteggiamento denigratorio tenuto da uno dei genitori nei confronti dell'altro; 3) se vi sono forti carenze di un genitore sul piano affettivo (violazione degli obblighi di assistenza, irreperibilità del genitore, uso di alcool, di sostanze stupefacenti, ecc.); 4) in caso di elevata conflittualità tra i coniugi, tale da pregiudicare il benessere e la salute psico-fisica dei figli.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato, in assenza di criteri indicati dal legislatore, che il regime di affidamento ordinario risulta pregiudizievole per l'interesse del minore nel caso in cui il genitore si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori e abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (così, Cass. n. 26587/2009).
Nel caso in esame è pacifico tra le parti che i figli minori non hanno con il padre alcun rapporto, fin da quanto quest'ultimo nel settembre 2020 si è allontanato dalla casa coniugale.
Dalla relazione dei Servizi Sociali di Boscoreale pervenuta in data 02.05.2024, emerge che il minore (nato il [...]8) dichiarava che il padre, ormai da quattro anni, era scomparso Per_1 dalla sua vita, di sapere che il padre dimorava presso la nonna paterna ma che quest'ultimo non aveva tentato alcun avvicinamento ai figli;
che il minore (nato il [...]1) a Per_3
6 differenza del fratello maggiore, in relazione al padre mostra un atteggiamento alquanto triste, ricordando con timore l'ultimo periodo di convivenza tra i genitori, quando i contrasti tra gli stessi erano frequenti, e dichiarando di essere contento della separazione dei genitori, in quanto si sente più sereno lontano da tensioni familiari;
che la madre dichiara di aver tentato, anche tramite l'ausilio dei legali, di rintracciare il padre per ottenere il suo consenso alle autorizzazioni scolastiche e non necessarie per i figli, ma di non aver ottenuto alcun riscontro, con conseguente pregiudizio per i figli;
che il minore dopo l'allontanamento del padre ha seguito un Per_2 percorso di sostegno psicologico;
che i minori sono ben inseriti nell'ambiente scolastico e sociali e supportati dalla rete familiare materna;
che ad oggi dichiarano di essere sereni e sentirsi protetti nel loro ambiente familiare di riferimento, e di non sentire il bisogno di stabilire un rapporto con il padre;
che tale atteggiamento è il risultato della condotta del padre, che si è reso irreperibile disinteressandosi dei figli sotto il profilo affettivo e limitandosi a versare il loro mantenimento nella misura di euro 400,00 mensili (cfr relazione pervenuta in data 02.05.2024).
Alla luce delle risultanze della predetta relazione dei Servizi Sociali il giudice istruttore, riteneva necessario dover invitare i delegati Servizi Sociali a relazionare, come già richiesto, anche in ordine al contesto abitativo, familiare, e sociale del nonché disporre, previa valutazione della Pt_1 condizione psicologica dei minori ai quali assicurare se del caso adeguato sostegno, un intervento volto a predisporre un programma di recupero del rapporto padre-figli mediante la previsione di un incontro settimanale alla presenza del personale medesimo rimettendo alla valutazione dei Servizi
Sociali, previa verifica delle condizioni dei minori e dell'andamento del rapporto padre figli,
l'opportunità di introdurre incontri liberi in via progressiva, fermo il monitoraggio del nucleo familiare.
Da successiva relazione dei Servizi Sociali pervenuta in data 19.02.2025 risulta che la situazione è rimasta invariata, i minori non hanno riallacciato alcun rapporto con il padre, che è risultato irreperibile;
che non sussiste la necessità di supporto psicologico per i minori, ben inseriti nel contesto scolastico e sociale, e per i quali la madre rappresenta un valida risorsa, occupandosi pienamente dei figli (cfr relazione pervenuta in data 19.02.2025).
Dunque il ricorrente anche nel corso del presente giudizio, non ha modificato la propria condotta, persistendo in un atteggiamento di disinteresse per i figli, nè mostrando collaborazione con i Servizi
Sociali con i quali non ha inteso prendere alcun contatto, anche di sua iniziativa, reso edotto in quanto pate costituita nel presente giudizio del richiesto intervento dei predetti Servizi da parte del
Tribunale..
7 Tanto posto in luce, tenuto conto della pressoché totale assenza rispetto alle esigenze Parte_2 morali ed affettive dei figli si valuta conforme all'interesse dei minori e Per_1 Per_2 disporne l'affidamento in via esclusiva alla madre, con collocazione prevalente presso quest'ultima.
Con riguardo alla richiesta della casa coniugale avanzata dalla ricorrente, si ribadisce il principio consolidato che la stessa debba essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c. (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 25604 del 12/10/2018).
Se ne conferma, quindi, l'assegnazione alla genitore collocatario dei figli minori e CP_1 Per_1
Per_2
Quanto al diritto di visita dei minori, l'assenza del padre dalla sua vita fin dal settembre 2020 e il disinteresse da quest'ultimo mostrato nel corso degli anni nei loro confronti, (salvo il pagamento del mantenimento) inducono il collegio a non prevedere un calendario di visite, rimettendo ai minori, se e quando lo vorranno, di incontrare i padre con salvezza nel caso in cui il in futuro dovesse Pt_1 manifestare la seria volontà di ripristinare il proprio ruolo genitoriale e riprendere i rapporti con i figli, di attivare le iniziative necessarie per il graduale ripristino dei rapporti padre-figlio, previa verifica della condizione psicologica e della volontà dei minori rispetto a tale ripristino e della conformità dello stesso all'interesse dei medesimi minori, con monitoraggio dei competenti Servizi
Sociali sul nucleo familiare.
Per quanto riguarda i profili economici, va poi previsto a carico del genitore non Pt_1 convivente, il pagamento di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori.
In ordine all'importo dell'assegno dovuto dal padre a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, va rammentato, in diritto, che l'art. 337 ter c.c., al comma IV, prevede che salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse
8 economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Difatti, per come chiarito, anche di recente, dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, fatta propria dal Collegio, l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori è istituto che, in quanto fondato sull'esclusivo interesse del minore, non fa venir meno l'obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in relazione alle loro esigenze di vita, sulla base del contesto familiare e sociale di appartenenza, rimanendo per converso escluso che l'istituto stesso implichi, come conseguenza “automatica”, che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze
(Cass. civ. Sez. I, Sent., 01-07-2015, n. 13504).
In ordine all'entità dell'assegno a titolo di contributo nel mantenimento della prole da porsi a carico del padre, valutata ogni circostanza, e tenuto conto per un verso dell'età dei figli e Per_1 Per_4
(di anni 17 e 13) e delle loro crescenti esigenze, e per altro verso delle situazioni reddituali delle parti, il Collegio ritiene di determinare lo stesso nella somma mensile di euro 500,00, (euro 250,00 per ciascun minore) quale contributo da garantire ai minori per il loro sostentamento, tenuto conto del tempo trascorso, rispetto ai provvedimenti assunti in sede presidenziale, dell'età e delle esigenze accresciute ma anche dell'assenza di rapporti tra padre e figli e quindi dell'assenza di un mantenimento diretto degli stessi.
All'uopo, il ricorrente dichiarava di essere disoccupato e in cerca di occupazione e di non percepire reddito, risultando per tabulas un reddito esente di euro 2.890,31 per l'anno 2022 e un reddito esente di euro 2.037,15 per l'anno 2023; mentre la resistente dichiarava di aver svolto lavori saltuari come cameriera fino al 2020 e di essere da allora disoccupata a causa della pandemia da covid 19, risultando per l'anno 2021 priva di reddito ed emergendo per l'anno 2022 un reddito esente di euro
9.890,47 (come comprovato dal certificato di situazione reddituale in atti).
La somma di euro 500,00 deve, dunque, essere versata alla entro il 5 di ogni mese e deve CP_1 essere rivalutata secondo gli indici ISTAT.
A carico di ciascun genitore, inoltre, va posta la metà delle spese straordinarie per i figli, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo.
La ricorrente ha, poi, chiesto prevedersi a carico del resistente un assegno di mantenimento anche in proprio favore.
9 Sul punto preme osservare che i presupposti che devono concorrere affinché il giudice conceda l'assegno di mantenimento sono sostanzialmente tre: la non addebitabilità della separazione al coniuge a cui favore viene disposto il mantenimento, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri, la sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, dovendosi precisare che con il termine di “reddito” il legislatore ha voluto riferirsi non solo al denaro ma anche ad ogni altra diversa utilità, purché economicamente valutabili (tra le altre Cass. 4543/1998; Cass. 19291/2005;
Cass. 6769/2007; Cass. 2445/2015). La ratio della disposizione è comunemente individuata nella tutela del coniuge più debole e nell'obbligo del coniuge economicamente più dotato di assicurare, laddove consentito dai suoi redditi, la conservazione del medesimo tenore di vita goduto prima della separazione.
In particolare, in base agli insegnamenti della Suprema Corte, “il giudice di merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione”
(Cassazione civile 12.06.2006 n. 13592).
Ancora, in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva negato un contributo al mantenimento alla moglie in considerazione della sua giovane età, delle sue buone condizioni di salute, del possesso di un diploma di laurea, dell'esperienza professionale pregressa, senza, tuttavia, valutare le condizioni reddituali e patrimoniale al momento dell'accertamento della sussistenza del diritto) (ex multis Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 12121 del 02/07/2004; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18547 del 25/08/2006; Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 3502 del 13/02/2013; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6427 del 04/04/2016).
A ciò si aggiunga che il tenore di vita precedente deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali
(Cass. n. 11686/2013).
10 Tali essendo i principi giurisprudenziali regolatori della materia, fatti propri dal Collegio, la domanda avanzata dalla ricorrente non merita di essere accolta.
Difatti, dagli atti del giudizio, e per quanto dalla medesima ricorrente dichiarato, emerge che la stessa ha in passato svolto attività lavorativa come cameriera specializzata in alberghi.
Ora, sebbene detto lavoro sia cessato fin dall'anno 2020, in occasione delle vicende legate dalla pandemia da Covid, tale condizione denota l'attitudine e la capacità lavorativa della ricorrente: capacità che, nel complessivo quadro emerso, induce il collegio a ritenere cha la stessa non abbia diritto al percepimento di un assegno in proprio favore.
Difatti, se si considera, da un lato, la menzionata idoneità lavorativa della ricorrente e la circostanza che la stessa nulla ha allegato, prima ancora che dimostrato, sul tenore di vita avuto in costanza di matrimonio e sull'eventuale modifica in peius dello stesso e, dall'altro lato, dell'attuale stato di disoccupazione del non si valutano sussistenti i presupposti per riconoscere alla Pt_1 CP_1 un assegno di mantenimento.
E' noto, invero, che ai sensi dell'art. 2697 c.c., senza dubbio applicabile anche al giudizio di separazione, “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”: non avendo parte ricorrente dimostrato né quale fosse il tenore di vita avuto in costanza di convivenza matrimoniale, né la esistenza di una attuale disparità economica tra i coniugi, la domanda dalla stessa formulata non può trovare accoglimento.
Le spese di lite, attesa la natura della controversia e l'accoglimento solo parziale delle rispettive richieste, che costituisce un'ipotesi di soccombenza reciproca, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi (nato a [...], il [...]) e Parte_1
(nata a [...], l'[...]), con addebito a Controparte_1 Parte_1
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'
Ufficiale dello stato Civile del Comune di Boscoreale per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (Atto n. 57, parte II, serie A dei registri degli atti di matrimonio dell'anno 2008);
- dispone l'affido esclusivo dei minori e alla madre Per_1 Per_2 Controparte_1 presso la quale gli stessi avranno residenza privilegiata, ed alla quale assegna la casa coniugale;
-nulla dispone in ordine alla disciplina del diritto di visita dei minori da parte del padre;
11 - pone a carico di l'obbligo di corrispondere a un Parte_1 Controparte_1 assegno complessivo di euro 500,00 a titolo di mantenimento dei figli minori della coppia
(euro 250,00 per ciascun figlio), somma da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
- pone a carico di ciascun genitore, nella misura del 50%, le spese straordinarie per i figli minori purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie
(ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo;
- rigetta la domanda della ricorrente di riconoscimento di un assegno di mantenimento;
- compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata nella Camera di Consiglio del 17.06.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1737 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad
OGGETTO: separazione giudiziale, e vertente
T R A
nato a [...], il [...] – C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente dagli Avv.ti Salvatore Borzelleca e
Massimiliano Auricchio, unitamente ai quali elettivamente domicilia in Torre Annunziata (NA), alla Via Gino Alfani, n. 45
RICORRENTE
E
, nata a [...], l'[...], - C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa congiuntamente e/o disgiuntamente dagli Avv.ti Carlo Romano e Raffaella
Manna, unitamente ai quali elettivamente domicilia in Poggiomarino, alla Via Roma, n. 47
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 03.03.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la difesa di parte ricorrente ha concluso riportandosi ai propri scritti ed alle conclusioni ivi rassegnate, impugnando e contestando ogni avverso dedotto, prodotto ed eccepito.
La difesa di parte resistente ha concluso evidenziando in via preliminare che le risultanze della relazione dei Servizi Sociali di Boscoreale del 19.02.2025 confermano tutto quanto già dedotto nella precedente relazione, sia in ordine alla circostanza che il sig. non ha più contatti con i Pt_1
1 figli ormai da quattro anni, mostrando un totale disinteresse alla loro crescita, sia che gli stessi vivono serenamente il rapporto con la madre. Peraltro, il sig. si è reso allo stato del tutto Pt_1 irreperibile. Pertanto, nel riportarsi a tutte le proprie difese ed alla documentazione depositata, e nell'impugnare ancora una volta tutte le avverse richieste e deduzioni, ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, con l'ulteriore specificazione della richiesta di addebito della separazione a carico del sig. Parte_1
Il P.M., con parere depositato in data 23.06.2025, ha concluso chiedendo dichiararsi la separazione personale dei coniugi, disponendo l'affidamento esclusivo della prole alla madre e ponendo a carico del padre un congruo assegno di mantenimento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.03.2021 chiedeva che fosse pronunciata la Parte_1 separazione personale dal coniuge. Precisava di aver contratto matrimonio concordatario con in data 25.10.2008 in Boscoreale, e che dal rapporto con la resistente erano nati Controparte_1 due figli: (nato il [...]) e (nato il [...]). Persona_1 Persona_2
A sostegno della domanda il ricorrente deduceva che l'unione coniugale era naufragata a causa di una incompatibilità caratteriale, nonché di incomprensioni tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
deduceva, altresì, di essere disoccupato e in cerca di occupazione e di non percepire reddito.
Il ricorrente chiedeva, pertanto, di dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi, disporre l'affidamento congiunto dei figli, con collocazione prelevante presso la madre e diritto di visita del padre, nonché di porre a suo carico l'obbligo di corrispondere la somma mensile di euro 200,00, di cui euro 50,00 a titolo di contributo al mantenimento della moglie ed euro 150,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori (euro 75,00 a ciascun figlio).
Si costituiva con domanda riconvenzionale, la quale chiedeva dichiararsi la Controparte_1 separazione dal coniuge;
l'assegnazione della casa coniugale, l'affido condiviso dei figli con diritto di visita del padre e, infine, di porre a carico del un contributo mensile, a titolo di Pt_1 mantenimento dei figli, non inferiore ad euro 200,00 per ciascun figlio, nonché la somma mensile di euro 100,00 a titolo di mantenimento della moglie.
A sostegno della domanda la resistente deduceva che il rapporto coniugale era sempre stato sereno fino a che nell'ultimo anno erano sorti contrasti a causa dei comportamenti del contrari ai Pt_1 doveri familiari e culminati nell'abbandono da parte sua del tetto coniugale a partire dal mese di settembre del 2020; che il non aveva mai contribuito al mantenimento dei figli e alle spese Pt_1 della famiglia e nelle poche telefonate intercorse con i figli non aveva fatto altro che insultarla ed offenderla denigrandone l'immagine di donna e di madre;
deduceva, infine, di aver sempre svolto
2 nei soli periodi estivi il lavoro di cameriera specializzata in alberghi ma di essere, allo stato, disoccupata anche a causa della pandemia di Covid-19.
All'udienza di comparizione coniugi del 13.01.2022, il Presidente del Tribunale adottava i seguenti provvedimenti provvisori: autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
assegnava la casa coniugale alla ricorrente;
affidava i figli minori ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre;
disponeva che i figli minori trascorressero con il padre il martedì e giovedì pomeriggio, dall'uscita di scuola o, in mancanza, dalle 17 fino alle 20, oltreché a settimane alterne, dalle 10 del sabato fino alle 20 della domenica, e 15 giorni continuativi nel periodo estivo;
nonché, ad anni alterni, il periodo dal 24 al 31 dicembre, o dall'1 al 6 gennaio e la domenica di Pasqua o il lunedì in albis;
infine, poneva a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla moglie l'assegno mensile di complessivi euro 400,00, quale contributo al mantenimento dei figli (euro
200,00 per ciascuno) e la somma mensile di euro 100,00, quale contributo il mantenimento del coniuge, nonché il 50% delle spese straordinarie per i figli previamente concordate e documentate.
In sede di memoria integrativa ex art. 709 c.p.c. depositata in data 28.03.2022 la resistente ancora deduceva che il protrarsi dell'assenza improvvisa ed ingiustificata del aveva determinato Pt_1
l'insanabile frattura di ogni rapporto sentimentale tra i coniugi e che da quel momento il Pt_1 non aveva mai contribuito al mantenimento dei figli e alle spese della famiglia, anche dopo l'udienza Presidenziale;
che, invero, il ricorrente era sparito e non aveva avuto più alcun contatto, nemmeno telefonico, con i figli, contattando solo dopo molti mesi, a mezzo sms, il primogenito e comunicandogli il cambio numero di cellulare;
che proprio dal figlio era venuta a Per_1 conoscenza della nuova collocazione del presso la casa della di lui madre, la quale in più Pt_1 occasioni, aveva insultato la sig ra telefonicamente, circostanza ben conosciuta dai minori CP_1
e che il protrarsi di queste vicende avevano provocato nel primogenito un Per_1 Per_2 sentimento negativo nei confronti del padre il quale, destinatario di un provvedimento di sorveglianza speciale, non aveva mai incontrato i figli il martedì ed il giovedì pomeriggio come disposto nel provvedimento Presidenziale, sebbene la sig.ra non munita di patente di guida, CP_1 avesse più volte comunicato al sig. tramite il suo difensore, di essere disposta affinché la Pt_1 nonna paterna o la zia potessero venire a prendere i bambini. La chiedeva, pertanto, CP_1 pronunciarsi la separazione dei coniugi con addebito al marito.
All'udienza del 10.07.2023, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, il G.I. assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., rinviando all'udienza dell'17.01.2024 per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
Alla suddetta udienza, il G.I., rilevato che dalle allegazioni di parte convenuta emergeva che il non aveva contatti con i figli minori da quasi quattro anni neppure telefonicamente e Pt_1
3 ritenuta l'opportunità di acquisire informazioni da parte dei SS di Boscoreale in ordine al contesto familiare e abitativo di entrambi i genitori, nonché in ordine alla condizione psicologica dei minori in rapporto alla interruzione dei rapporti con il padre da circa quattro anni dedotta dalla madre, demandava ai predetti Servizi Sociali un monitoraggio sul nucleo familiare in oggetto, fissando per il deposito della relazione finale il termine di 10 giorni prima dell'udienza già fissata del
15.05.2024; onerava, infine, le parti di depositare copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, o certificazione negativa di reddito rilasciata dall'Agenzia delle Entrate e copia dei titoli di proprietà di beni immobili.
All'udienza suindicata, ritenuta l'opportunità di investire ancora i Servizi Sociali del Comune di
Boscoreale al fine di effettuare un monitoraggio anche in ordine al contesto abitativo, familiare e sociale del il G.I. fissava per il deposito della relazione finale il termine di 10 giorni prima Pt_1 dell'udienza già fissata del 03.03.2025 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza suindicata, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti - con decorrenza dal 18.03.2025- giorni
60 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
Disponeva trasmettersi il fascicolo al P.M. affinché rendesse le sue conclusioni.
Il P.M, con parere reso il 26.03.2025 concludeva chiedendo dichiararsi la separazione personale dei coniugi, disponendo l'affidamento esclusivo della prole alla madre e ponendo a carico del padre un congruo assegno di mantenimento.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di distacco determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, come evincibile dalla cessazione della convivenza da epoca anteriore alla celebrazione della udienza presidenziale del 13.01.2022, avendo la resistente dedotto in sede di ricorso l'allontanamento dalla casa coniugale del dal mese di settembre del 2020, e dal notevole Pt_1 periodo di tempo già trascorso senza che sia intercorsa alcuna riconciliazione.
Da ciò si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento della richiesta, deve essere pronunziata la separazione personale dei coniugi.
4 La resistente ha instato per l'addebito della separazione al marito motivando la Controparte_1 richiesta con l'abbandono del tetto coniugale del coniuge e con allegazione di condotte di disinteresse ed incuria totale del coniuge nei confronti suoi e dei figli e di assenza di sostegno economico e morale.
La domanda di addebito in esame può accogliersi per i motivi che seguono.
La pronuncia di addebito della separazione, per giurisprudenza pacifica, postula che sia provata la sussistenza di un comportamento del coniuge contrario ai doveri coniugali (art. 143 c.c.) e che a tale condotta sia causalmente ricollegabile la situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (cfr. ex multis Cass. civ. 279/2000; Cass. civ. 15223/2002; Cass. civ.
18074/2014).
Secondo la giurisprudenza della Cassazione, condivisa dal Collegio,
l'abbandono del tetto coniugale, che di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale e, conseguentemente, causa di addebito della separazione, in quanto porta alla impossibilità della convivenza, non concreta tale violazione se si provi - e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono - che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto (cfr., fra tante, Cass.
11793/2021, 12241/2020, 1451/2018, 2539/2014, 1696/2014, 27923/2013 e 10719/2013).
Nel caso di specie, è incontroverso fra le parti che il ricorrente abbia abbandonato la casa coniugale nel settembre del 2020.
Il (che ne aveva l'onere, in base alla giurisprudenza citata) non ha tuttavia dimostrato: Pt_1
- che l'abbandono della casa coniugale sia stato determinato dal comportamento della resistente;
- che l'abbandono della casa coniugale sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era già verificata, atteso che non ha depositato documenti rilevanti sotto questo profilo, né ha articolato richiesta di prova orale sul punto.
Ne segue che la responsabilità della separazione deve essere addebitata al ricorrente.
Per cui la domanda di addebito proposta da deve essere accolta. Controparte_1
In ordine alle statuizioni accessorie, in merito all'affidamento, la collocazione e la disciplina del diritto di visita dei figli minori (nato il [...]) e (nato il [...])della Per_1 Per_2 coppia si osserva quanto segue.
Il collegio, valutate le emergenze processuali nel superiore interesse dei minori, ritiene che gli stessi vadano affidati in via esclusiva alla madre.
Il principio di bigenitorialità, che informa il diritto di famiglia, impone che, in via prioritaria, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., il giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori;
5 conseguentemente, l'affido esclusivo costituisce una deroga eccezionale a tale principio ed è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza, etc. (cfr. Cass. Civ., 16953/2008,
24841/2010).
In caso di separazione, sia consensuale che giudiziale, e comunque in ipotesi di conflitto tra genitori, il tribunale ha, quindi, il dovere di valutare, prioritariamente, la possibilità dei figli, siano essi naturali o legittimi, di essere affidati ad entrambi i genitori;
l'affidamento esclusivo dei figli ad uno solo dei genitori potrà essere disposto solo qualora l'affidamento ad entrambi sia contrario all'interesse del minore stesso.
Il giudice deve valutare tutti gli elementi certi e idonei da cui possa deriva-re, in caso di affidamento condiviso, un effettivo e motivato pregiudizio al mino-re.
La dottrina e la giurisprudenza, in mancanza di previsione normativa, hanno elaborato una serie di casi in cui l'affidamento del minore risulterebbe pregiudizievole. In particolare si ritiene che si possa ricorrere a tale scelta: 1) in caso di violenza sui figli;
2) in caso di violenza sul coniuge anche in presenza del figlio o, comunque, di un atteggiamento denigratorio tenuto da uno dei genitori nei confronti dell'altro; 3) se vi sono forti carenze di un genitore sul piano affettivo (violazione degli obblighi di assistenza, irreperibilità del genitore, uso di alcool, di sostanze stupefacenti, ecc.); 4) in caso di elevata conflittualità tra i coniugi, tale da pregiudicare il benessere e la salute psico-fisica dei figli.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato, in assenza di criteri indicati dal legislatore, che il regime di affidamento ordinario risulta pregiudizievole per l'interesse del minore nel caso in cui il genitore si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori e abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (così, Cass. n. 26587/2009).
Nel caso in esame è pacifico tra le parti che i figli minori non hanno con il padre alcun rapporto, fin da quanto quest'ultimo nel settembre 2020 si è allontanato dalla casa coniugale.
Dalla relazione dei Servizi Sociali di Boscoreale pervenuta in data 02.05.2024, emerge che il minore (nato il [...]8) dichiarava che il padre, ormai da quattro anni, era scomparso Per_1 dalla sua vita, di sapere che il padre dimorava presso la nonna paterna ma che quest'ultimo non aveva tentato alcun avvicinamento ai figli;
che il minore (nato il [...]1) a Per_3
6 differenza del fratello maggiore, in relazione al padre mostra un atteggiamento alquanto triste, ricordando con timore l'ultimo periodo di convivenza tra i genitori, quando i contrasti tra gli stessi erano frequenti, e dichiarando di essere contento della separazione dei genitori, in quanto si sente più sereno lontano da tensioni familiari;
che la madre dichiara di aver tentato, anche tramite l'ausilio dei legali, di rintracciare il padre per ottenere il suo consenso alle autorizzazioni scolastiche e non necessarie per i figli, ma di non aver ottenuto alcun riscontro, con conseguente pregiudizio per i figli;
che il minore dopo l'allontanamento del padre ha seguito un Per_2 percorso di sostegno psicologico;
che i minori sono ben inseriti nell'ambiente scolastico e sociali e supportati dalla rete familiare materna;
che ad oggi dichiarano di essere sereni e sentirsi protetti nel loro ambiente familiare di riferimento, e di non sentire il bisogno di stabilire un rapporto con il padre;
che tale atteggiamento è il risultato della condotta del padre, che si è reso irreperibile disinteressandosi dei figli sotto il profilo affettivo e limitandosi a versare il loro mantenimento nella misura di euro 400,00 mensili (cfr relazione pervenuta in data 02.05.2024).
Alla luce delle risultanze della predetta relazione dei Servizi Sociali il giudice istruttore, riteneva necessario dover invitare i delegati Servizi Sociali a relazionare, come già richiesto, anche in ordine al contesto abitativo, familiare, e sociale del nonché disporre, previa valutazione della Pt_1 condizione psicologica dei minori ai quali assicurare se del caso adeguato sostegno, un intervento volto a predisporre un programma di recupero del rapporto padre-figli mediante la previsione di un incontro settimanale alla presenza del personale medesimo rimettendo alla valutazione dei Servizi
Sociali, previa verifica delle condizioni dei minori e dell'andamento del rapporto padre figli,
l'opportunità di introdurre incontri liberi in via progressiva, fermo il monitoraggio del nucleo familiare.
Da successiva relazione dei Servizi Sociali pervenuta in data 19.02.2025 risulta che la situazione è rimasta invariata, i minori non hanno riallacciato alcun rapporto con il padre, che è risultato irreperibile;
che non sussiste la necessità di supporto psicologico per i minori, ben inseriti nel contesto scolastico e sociale, e per i quali la madre rappresenta un valida risorsa, occupandosi pienamente dei figli (cfr relazione pervenuta in data 19.02.2025).
Dunque il ricorrente anche nel corso del presente giudizio, non ha modificato la propria condotta, persistendo in un atteggiamento di disinteresse per i figli, nè mostrando collaborazione con i Servizi
Sociali con i quali non ha inteso prendere alcun contatto, anche di sua iniziativa, reso edotto in quanto pate costituita nel presente giudizio del richiesto intervento dei predetti Servizi da parte del
Tribunale..
7 Tanto posto in luce, tenuto conto della pressoché totale assenza rispetto alle esigenze Parte_2 morali ed affettive dei figli si valuta conforme all'interesse dei minori e Per_1 Per_2 disporne l'affidamento in via esclusiva alla madre, con collocazione prevalente presso quest'ultima.
Con riguardo alla richiesta della casa coniugale avanzata dalla ricorrente, si ribadisce il principio consolidato che la stessa debba essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c. (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 25604 del 12/10/2018).
Se ne conferma, quindi, l'assegnazione alla genitore collocatario dei figli minori e CP_1 Per_1
Per_2
Quanto al diritto di visita dei minori, l'assenza del padre dalla sua vita fin dal settembre 2020 e il disinteresse da quest'ultimo mostrato nel corso degli anni nei loro confronti, (salvo il pagamento del mantenimento) inducono il collegio a non prevedere un calendario di visite, rimettendo ai minori, se e quando lo vorranno, di incontrare i padre con salvezza nel caso in cui il in futuro dovesse Pt_1 manifestare la seria volontà di ripristinare il proprio ruolo genitoriale e riprendere i rapporti con i figli, di attivare le iniziative necessarie per il graduale ripristino dei rapporti padre-figlio, previa verifica della condizione psicologica e della volontà dei minori rispetto a tale ripristino e della conformità dello stesso all'interesse dei medesimi minori, con monitoraggio dei competenti Servizi
Sociali sul nucleo familiare.
Per quanto riguarda i profili economici, va poi previsto a carico del genitore non Pt_1 convivente, il pagamento di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori.
In ordine all'importo dell'assegno dovuto dal padre a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, va rammentato, in diritto, che l'art. 337 ter c.c., al comma IV, prevede che salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse
8 economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Difatti, per come chiarito, anche di recente, dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, fatta propria dal Collegio, l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori è istituto che, in quanto fondato sull'esclusivo interesse del minore, non fa venir meno l'obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in relazione alle loro esigenze di vita, sulla base del contesto familiare e sociale di appartenenza, rimanendo per converso escluso che l'istituto stesso implichi, come conseguenza “automatica”, che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze
(Cass. civ. Sez. I, Sent., 01-07-2015, n. 13504).
In ordine all'entità dell'assegno a titolo di contributo nel mantenimento della prole da porsi a carico del padre, valutata ogni circostanza, e tenuto conto per un verso dell'età dei figli e Per_1 Per_4
(di anni 17 e 13) e delle loro crescenti esigenze, e per altro verso delle situazioni reddituali delle parti, il Collegio ritiene di determinare lo stesso nella somma mensile di euro 500,00, (euro 250,00 per ciascun minore) quale contributo da garantire ai minori per il loro sostentamento, tenuto conto del tempo trascorso, rispetto ai provvedimenti assunti in sede presidenziale, dell'età e delle esigenze accresciute ma anche dell'assenza di rapporti tra padre e figli e quindi dell'assenza di un mantenimento diretto degli stessi.
All'uopo, il ricorrente dichiarava di essere disoccupato e in cerca di occupazione e di non percepire reddito, risultando per tabulas un reddito esente di euro 2.890,31 per l'anno 2022 e un reddito esente di euro 2.037,15 per l'anno 2023; mentre la resistente dichiarava di aver svolto lavori saltuari come cameriera fino al 2020 e di essere da allora disoccupata a causa della pandemia da covid 19, risultando per l'anno 2021 priva di reddito ed emergendo per l'anno 2022 un reddito esente di euro
9.890,47 (come comprovato dal certificato di situazione reddituale in atti).
La somma di euro 500,00 deve, dunque, essere versata alla entro il 5 di ogni mese e deve CP_1 essere rivalutata secondo gli indici ISTAT.
A carico di ciascun genitore, inoltre, va posta la metà delle spese straordinarie per i figli, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo.
La ricorrente ha, poi, chiesto prevedersi a carico del resistente un assegno di mantenimento anche in proprio favore.
9 Sul punto preme osservare che i presupposti che devono concorrere affinché il giudice conceda l'assegno di mantenimento sono sostanzialmente tre: la non addebitabilità della separazione al coniuge a cui favore viene disposto il mantenimento, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri, la sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, dovendosi precisare che con il termine di “reddito” il legislatore ha voluto riferirsi non solo al denaro ma anche ad ogni altra diversa utilità, purché economicamente valutabili (tra le altre Cass. 4543/1998; Cass. 19291/2005;
Cass. 6769/2007; Cass. 2445/2015). La ratio della disposizione è comunemente individuata nella tutela del coniuge più debole e nell'obbligo del coniuge economicamente più dotato di assicurare, laddove consentito dai suoi redditi, la conservazione del medesimo tenore di vita goduto prima della separazione.
In particolare, in base agli insegnamenti della Suprema Corte, “il giudice di merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione”
(Cassazione civile 12.06.2006 n. 13592).
Ancora, in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva negato un contributo al mantenimento alla moglie in considerazione della sua giovane età, delle sue buone condizioni di salute, del possesso di un diploma di laurea, dell'esperienza professionale pregressa, senza, tuttavia, valutare le condizioni reddituali e patrimoniale al momento dell'accertamento della sussistenza del diritto) (ex multis Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 12121 del 02/07/2004; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18547 del 25/08/2006; Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 3502 del 13/02/2013; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6427 del 04/04/2016).
A ciò si aggiunga che il tenore di vita precedente deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali
(Cass. n. 11686/2013).
10 Tali essendo i principi giurisprudenziali regolatori della materia, fatti propri dal Collegio, la domanda avanzata dalla ricorrente non merita di essere accolta.
Difatti, dagli atti del giudizio, e per quanto dalla medesima ricorrente dichiarato, emerge che la stessa ha in passato svolto attività lavorativa come cameriera specializzata in alberghi.
Ora, sebbene detto lavoro sia cessato fin dall'anno 2020, in occasione delle vicende legate dalla pandemia da Covid, tale condizione denota l'attitudine e la capacità lavorativa della ricorrente: capacità che, nel complessivo quadro emerso, induce il collegio a ritenere cha la stessa non abbia diritto al percepimento di un assegno in proprio favore.
Difatti, se si considera, da un lato, la menzionata idoneità lavorativa della ricorrente e la circostanza che la stessa nulla ha allegato, prima ancora che dimostrato, sul tenore di vita avuto in costanza di matrimonio e sull'eventuale modifica in peius dello stesso e, dall'altro lato, dell'attuale stato di disoccupazione del non si valutano sussistenti i presupposti per riconoscere alla Pt_1 CP_1 un assegno di mantenimento.
E' noto, invero, che ai sensi dell'art. 2697 c.c., senza dubbio applicabile anche al giudizio di separazione, “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”: non avendo parte ricorrente dimostrato né quale fosse il tenore di vita avuto in costanza di convivenza matrimoniale, né la esistenza di una attuale disparità economica tra i coniugi, la domanda dalla stessa formulata non può trovare accoglimento.
Le spese di lite, attesa la natura della controversia e l'accoglimento solo parziale delle rispettive richieste, che costituisce un'ipotesi di soccombenza reciproca, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi (nato a [...], il [...]) e Parte_1
(nata a [...], l'[...]), con addebito a Controparte_1 Parte_1
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'
Ufficiale dello stato Civile del Comune di Boscoreale per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (Atto n. 57, parte II, serie A dei registri degli atti di matrimonio dell'anno 2008);
- dispone l'affido esclusivo dei minori e alla madre Per_1 Per_2 Controparte_1 presso la quale gli stessi avranno residenza privilegiata, ed alla quale assegna la casa coniugale;
-nulla dispone in ordine alla disciplina del diritto di visita dei minori da parte del padre;
11 - pone a carico di l'obbligo di corrispondere a un Parte_1 Controparte_1 assegno complessivo di euro 500,00 a titolo di mantenimento dei figli minori della coppia
(euro 250,00 per ciascun figlio), somma da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
- pone a carico di ciascun genitore, nella misura del 50%, le spese straordinarie per i figli minori purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie
(ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo;
- rigetta la domanda della ricorrente di riconoscimento di un assegno di mantenimento;
- compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata nella Camera di Consiglio del 17.06.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
12