Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 10/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Brindisi
n. 296 del 21.2.2024 Oggetto: rideterminaione delle spese processuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone Parte_1
Appellante
e
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Controparte_1
Stato- Lecce
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato il 6.6.2024, ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
indicata in epigrafe, con cui il Tribunale di Brindisi -adito per l'accertamento del diritto a percepire la Retribuzione Professionale Docenti per gli incarichi di supplenza svolti tra il 16.3.2028 ed il
23.6.2020, accoglieva integralmente il ricorso con compensazione delle spese di lite, motivando tale capo di domanda con mere clausole di stile quale la novità della questione. Evidenziava in realtà il consolidato orientamento giurisprudenziale che riconosceva la prestazione in parola anche ai docenti precari sin dall'anno 2018 (tra tutte ord. Cass 20015 del 27.7.2018), ben oltre 4 anni prima del deposito del ricorso di primo grado. Lamentava pertanto l'illegittimità della statuizione sulle spese di lite non sussistendo nessuna delle ipotesi previste dal comma 2 dell'art 92 cpc legittimante
Ha concluso, in parziale riforma della sentenza impugnata, per la condanna dell'amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali del doppio rado di giudizio, con distrazione.
Si è costituito in giudizio il che ha contestato gli avversi assunti evidenziando l'ampia CP_2
discrezionalità del giudice nel disporre la compensazione delle spese di lite anche tenuto conto dell'elevata serialità della controversia e delle difficoltà organizzative connesse ad un elevato numero di controversie;
concludeva pertanto per il rigetto del ricorso in appello ed in subordine per la liquidazione dei compensi nella misura minima.
All'udienza del 10.01.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Come è noto, in seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale n 77/2018 è stato ampliato l'ambito delle previsioni che consentono, ex art 92 comma 2 cpc, la compensazione delle spese di lite.
Pertanto in tema di spese giudiziali civili, il giudice, in caso di soccombenza totale di una parte, può compensare le spese di giudizio, parzialmente o per intero, non solo nelle ipotesi di soccombenza reciproca, di "assoluta novità della questione trattata" o di "mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti", ma anche quando sussistono "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni".
In particolare le "altre gravi ed eccezionali ragioni" che possono giustificare la compensazione delle spese di lite “integrano una nozione elastica e comprendono situazioni come l'obiettiva incertezza sul diritto controverso, la novità delle questioni di fatto o di diritto, la mancanza di un orientamento giurisprudenziale univoco e consolidato, modifiche normative, pronunce della Corte costituzionale o della Corte di giustizia dell'UE” (in tal senso Cass. civ., Sez. V, Ordinanza,
27/08/2024, n. 23134).
In ogni caso nella motivazione delle anzidette ipotesi di compensazione il giudice non può limitarsi a clausole di stile ma è tenuto a fornire una motivazione dettagliata e concreta delle stesse (in tal senso ex multis Cass 23051/24). Costituisce poi un consolidato principio della Suprema Corte (ex multis Cass. 20889/24) che
“l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c.”
Pertanto "in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di
Cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti
e) massimi fissati dalle tabelle vigenti” (Cass. n. 19613/2017).
Nella specie il Tribunale, nonostante l'accoglimento integrale della domanda, ha disposto la compensazione delle spese in ragione “della natura e valore della controversia, nonché della novità delle questioni trattate”, senza in realtà fornire una motivazione concreta e dettagliata delle ragioni sottese a tale decisione.
Si è pertanto in presenza di una motivazione meramente apparente che rende nullo il relativo capo di sentenza per violazione dell'art 92 comma 2 cpc, vieppiù considerando il consolidato orientamento della giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, favorevole alla tesi del ricorrente espresso sin dall'anno 2018 (Cass 20015/18), cui sono seguite molteplici pronunce di analogo tenore sia della Cassazione (ex multis Cass. 6293/20) sia dei Giudici di merito, pronunce tutte anteriori al deposito del ricorso davanti al Tribunale.
Pertanto non sussistendo nessuna delle ragioni che, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., possano giustificare la compensazione totale o parziale delle spese di lite (soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti), e non ricorrendo neppure "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" idonee -per come statuito dalla sentenza della Corte Cost. n. 77/2018- a giustificare la compensazione delle spese, la sentenza impugnata deve essere riformata limitatamente al capo relativo alla regolamentazione delle spese processuali, che devono essere liquidate -avuto riguardo al secondo scaglione di valore di cui al D.M. n. 55/2014- nella misura minima di cui in dispositivo, in considerazione della natura seriale della controversia.
Anche le spese di questo grado devono essere regolate secondo il principio della soccombenza, e vanno quantificate come da dispositivo, tenuto conto che quando un giudizio prosegue nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado (cfr. Cass.
n. 6345/2020, n. 19014/2007).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce- Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 6.6.2024 da nei confronti del Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza del 21.2.2024 n. 296 del Tribunale di Brindisi, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, ridetermina l'importo delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in € 1.030,00, oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Giannuzzi Cardone Gianluigi.
Condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di questo grado, liquidate in € 247,00, oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Giannuzzi Cardone Gianluigi.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 10.01.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Donatella De Giorgi Dott.ssa Caterina Mainolfi