Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 161
CGT2
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Errata formazione del ruolo e illegittimità della pretesa tributaria nei confronti del socio accomandante

    La Corte ha ritenuto che l'accertamento sotteso alla cartella sia diventato definitivo, applicandosi la prescrizione decennale. Inoltre, ha considerato la notifica della cartella avvenuta in data antecedente all'intimazione e ha ritenuto che la contestazione della legittimazione passiva fosse tardiva.

  • Rigettato
    Decorso del termine di prescrizione

    La Corte ha ritenuto applicabile la prescrizione decennale da actio iudicati, dato che l'accertamento era divenuto definitivo. Ha inoltre considerato i periodi di sospensione della prescrizione dovuti alla normativa emergenziale Covid e alla Legge di Stabilità 2014, concludendo che la prescrizione non era maturata.

  • Inammissibile
    Nullità/inesistenza dell'intimazione per violazione dello Statuto del Contribuente

    La Corte ha dichiarato inammissibili le doglianze presentate con memoria integrativa, in quanto tardive.

  • Inammissibile
    Nullità della notifica della cartella di pagamento

    La Corte ha dichiarato l'eccezione inammissibile perché tardiva e, nel merito, l'ha ritenuta infondata avendo l'ADER depositato prova delle formalità richieste.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 161
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
    Numero : 161
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo