CGT2
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 161/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
IZ AR, Presidente MARINAI GIANMARCO, Relatore ZENO MASSIMO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 862/2024 depositato il 05/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 35/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MASSA CARRARA sez. 2 e pubblicata il 22/02/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06620229001446969000 IRPEF-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06620110012153203000 IRPEF-ALTRO 2001
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 82/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_11. propone appello avverso la sentenza n. 35/2024 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di MASSA CARRARA Sezione 2, pronunciata in data 03/07/2023 e depositata in data 22/02/2024.
1.1. Espone che aveva impugnato l'intimazione di pagamento n. 06620229001446969000 emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione direzione provinciale di Massa Carrara e notificata tramite posta raccomandata n. 695168152217 in data 11/08/2022, per l'importo totale di 491.881,00 €, eccependo: 1) Errata formazione del ruolo 204/2011 dall'ente impositore nei confronti del socio accomandante, trasfuso nella cartella n. 06620110012153203000; il ricorrente eccepisce, in particolare, l'illegittimità della pretesa tributaria nei suoi confronti, qualificato come obbligato in solido rispetto al presunto
Società_1 Società_2 Ricorrente_1debito fiscale gravante sulla società di s.a.s. (di cui il era socio accomandante titolare di una quota pari al 50%) nei confronti della AGENZIA DELLE
ENTRATE. Osserva il ricorrente che in base all'art. 2313 c.c., in una S.A.S., il socio accomandatario risponde solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali mentre il socio accomandante ne risponde nei limitati della propria quota conferita. Nel caso del Ricorrente_1, rispondere nei limiti di €
5.164,57, pari al 50 % del capitale sociale.
2) Decorso del termine di prescrizione sia del presunto credito tributario che del credito relativo agli interessi: la cartella di pagamento nr. 06620110012153203000 sottesa all'intimazione di pagamento nr.
06620229001446969000, risulta notificata in data 27/09/2011, ne consegue che la notifica in data
11/08/2022, della predetta intimazione, risulta tardiva ai fini interruttivi della prescrizione quinquennale, ex art. 2948, n. 4, codice civile degli interessi sia del termine di prescrizione decennale del credito tributario principale. Difatti, se per un verso è vero che la mancata impugnazione della cartella di pagamento comporta la definitività ed irretrattabilità di quanto in essa richiesto, per altro verso, la pretesa fiscale andava azionata nei cinque anni successivi alla notifica delle cartelle;
difatti, la cartella esattoriale non impugnata non acquista efficacia di giudicato e non converte il termine di prescrizione breve in quello decennale ex art 2953 c.c.
3) Nullità/inesistenza dell'intimazione n. 06620229001446969000 – Violazione dell'art 7 comma 2
Legge del 27/07/2000 n. 212 – Statuto del Contribuente, in quanto nell'avviso di intimazione formato dell'agente della riscossione non è indicata l'Autorità giurisdizionale presso cui ricorrere e neppure i termini e le modalità per la proposizione dell'impugnativa.
1.2. Resisteva ADER 1.3. La CGT1 respingeva il ricorso.
1.4. Con l'appello, il contribuente:
1. rilevava che la cartella di pagamento risultava irritualmente notificata ai sensi dell'art 140 c.p.c. in data 27/09/2011.
2. ribadiva che l'obbligazione tributaria è riferibile ad una società in accomandita semplice: il socio accomandante Ricorrente_1 non ha nessuna legittimazione attiva e passiva dal momento che non ha una responsabilità diretta per i debiti sociali.
3. riproponeva le eccezioni di prescrizione
1.5. Resiste l'ADER.
1.6. All'esito dell'udienza, la causa passava in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. L'appello è infondato e va respinto.
2.1. L'eccezione di nullità della notifica è inammissibile, in quanto tardiva.
Il contribuente nel ricorso ha dichiarato che “la cartella di pagamento nr. 06620110012153203000 sottesa all'intimazione di pagamento nr. 06620229001446969000, risulta notificata in data 27/09/2011”.
Solo successivamente – e senza il rispetto delle formalità (anche temporali) richieste per la presentazione di motivi aggiunti – ha eccepito l'irritualità di tale notifica. L'eccezione è anche infondata avendo l'ADER depositato la prova dell'avvenuto compimento delle formalità richieste dall'art. 140 c.p.c.
2.2. L'accertata ritualità della notifica, non essendo stata l'intimazione tempestivamente impugnata (pacifico) rende incontrovertibile la pretesa tributaria sottesa e dunque non sono ammissibili contestazioni nel merito, ma, impugnando la cartella, il contribuente è legittimato a far valere esclusivamente vizi della stessa cartella o ragioni di estinzione dell'obbligazione intervenuti successivamente alla notifica dell'intimazione del 27.9.2011.
2.3. Come emerso chiaramente nel corso del giudizio (e non contestato) l'accertamento n.
T8M02T100119/2011 sotteso alla cartella n. 06620110012153203000 è divenuto definitivo a seguito di sentenza n. 45/1/2013, sempre della CT di Massa-Carrara, passata in giudicato.
Ne consegue, come correttamente evidenziato dalla sentenza impugnata, che si applica la prescrizione decennale da actio iudicati prevista dall' art 2953 cc. per l'intera obbligazione. Se anche poi si intendesse far decorrere la prescrizione decennale dalla notifica avvenuta il
27.9.2011, la prescrizione non sarebbe maturata alla notifica dell'11.8.2022, in quanto devono essere considerati i periodi di sospensione della prescrizione dal 1.1.2014 al 15.6.2014 per effetto della Legge di Stabilità del 2014 – L. 147/2013, art. 1 c. 618/624 e dall'8/3/2020 al 31/08/2021 per effetto della normativa emergenziale Covid, periodo durante il quale al concessionario era preclusa la possibilità di notificare le cartelle.
2.4. Le ulteriori doglianze fatte valere con memoria integrativa del gennaio 2026 sono inammissibili in quanto tardive.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 1 d.m. 13 marzo 2014 n. 55, pubblicato sulla G.U. n. 77 del 2.4.2014, applicabile ex art. 28 alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Toscana – I sezione, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
• respinge l'appello e conferma la sentenza di primo grado. Condanna la parte soccombente alle spese, che liquida in € 5.000, oltre accessori di legge. Firenze, 9.2.2026.
Il Giudice relatore La Presidente
dott. Gianmarco Marinai dr.ssa Maria Cannizzaro
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
IZ AR, Presidente MARINAI GIANMARCO, Relatore ZENO MASSIMO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 862/2024 depositato il 05/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 35/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MASSA CARRARA sez. 2 e pubblicata il 22/02/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06620229001446969000 IRPEF-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06620110012153203000 IRPEF-ALTRO 2001
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 82/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_11. propone appello avverso la sentenza n. 35/2024 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di MASSA CARRARA Sezione 2, pronunciata in data 03/07/2023 e depositata in data 22/02/2024.
1.1. Espone che aveva impugnato l'intimazione di pagamento n. 06620229001446969000 emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione direzione provinciale di Massa Carrara e notificata tramite posta raccomandata n. 695168152217 in data 11/08/2022, per l'importo totale di 491.881,00 €, eccependo: 1) Errata formazione del ruolo 204/2011 dall'ente impositore nei confronti del socio accomandante, trasfuso nella cartella n. 06620110012153203000; il ricorrente eccepisce, in particolare, l'illegittimità della pretesa tributaria nei suoi confronti, qualificato come obbligato in solido rispetto al presunto
Società_1 Società_2 Ricorrente_1debito fiscale gravante sulla società di s.a.s. (di cui il era socio accomandante titolare di una quota pari al 50%) nei confronti della AGENZIA DELLE
ENTRATE. Osserva il ricorrente che in base all'art. 2313 c.c., in una S.A.S., il socio accomandatario risponde solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali mentre il socio accomandante ne risponde nei limitati della propria quota conferita. Nel caso del Ricorrente_1, rispondere nei limiti di €
5.164,57, pari al 50 % del capitale sociale.
2) Decorso del termine di prescrizione sia del presunto credito tributario che del credito relativo agli interessi: la cartella di pagamento nr. 06620110012153203000 sottesa all'intimazione di pagamento nr.
06620229001446969000, risulta notificata in data 27/09/2011, ne consegue che la notifica in data
11/08/2022, della predetta intimazione, risulta tardiva ai fini interruttivi della prescrizione quinquennale, ex art. 2948, n. 4, codice civile degli interessi sia del termine di prescrizione decennale del credito tributario principale. Difatti, se per un verso è vero che la mancata impugnazione della cartella di pagamento comporta la definitività ed irretrattabilità di quanto in essa richiesto, per altro verso, la pretesa fiscale andava azionata nei cinque anni successivi alla notifica delle cartelle;
difatti, la cartella esattoriale non impugnata non acquista efficacia di giudicato e non converte il termine di prescrizione breve in quello decennale ex art 2953 c.c.
3) Nullità/inesistenza dell'intimazione n. 06620229001446969000 – Violazione dell'art 7 comma 2
Legge del 27/07/2000 n. 212 – Statuto del Contribuente, in quanto nell'avviso di intimazione formato dell'agente della riscossione non è indicata l'Autorità giurisdizionale presso cui ricorrere e neppure i termini e le modalità per la proposizione dell'impugnativa.
1.2. Resisteva ADER 1.3. La CGT1 respingeva il ricorso.
1.4. Con l'appello, il contribuente:
1. rilevava che la cartella di pagamento risultava irritualmente notificata ai sensi dell'art 140 c.p.c. in data 27/09/2011.
2. ribadiva che l'obbligazione tributaria è riferibile ad una società in accomandita semplice: il socio accomandante Ricorrente_1 non ha nessuna legittimazione attiva e passiva dal momento che non ha una responsabilità diretta per i debiti sociali.
3. riproponeva le eccezioni di prescrizione
1.5. Resiste l'ADER.
1.6. All'esito dell'udienza, la causa passava in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. L'appello è infondato e va respinto.
2.1. L'eccezione di nullità della notifica è inammissibile, in quanto tardiva.
Il contribuente nel ricorso ha dichiarato che “la cartella di pagamento nr. 06620110012153203000 sottesa all'intimazione di pagamento nr. 06620229001446969000, risulta notificata in data 27/09/2011”.
Solo successivamente – e senza il rispetto delle formalità (anche temporali) richieste per la presentazione di motivi aggiunti – ha eccepito l'irritualità di tale notifica. L'eccezione è anche infondata avendo l'ADER depositato la prova dell'avvenuto compimento delle formalità richieste dall'art. 140 c.p.c.
2.2. L'accertata ritualità della notifica, non essendo stata l'intimazione tempestivamente impugnata (pacifico) rende incontrovertibile la pretesa tributaria sottesa e dunque non sono ammissibili contestazioni nel merito, ma, impugnando la cartella, il contribuente è legittimato a far valere esclusivamente vizi della stessa cartella o ragioni di estinzione dell'obbligazione intervenuti successivamente alla notifica dell'intimazione del 27.9.2011.
2.3. Come emerso chiaramente nel corso del giudizio (e non contestato) l'accertamento n.
T8M02T100119/2011 sotteso alla cartella n. 06620110012153203000 è divenuto definitivo a seguito di sentenza n. 45/1/2013, sempre della CT di Massa-Carrara, passata in giudicato.
Ne consegue, come correttamente evidenziato dalla sentenza impugnata, che si applica la prescrizione decennale da actio iudicati prevista dall' art 2953 cc. per l'intera obbligazione. Se anche poi si intendesse far decorrere la prescrizione decennale dalla notifica avvenuta il
27.9.2011, la prescrizione non sarebbe maturata alla notifica dell'11.8.2022, in quanto devono essere considerati i periodi di sospensione della prescrizione dal 1.1.2014 al 15.6.2014 per effetto della Legge di Stabilità del 2014 – L. 147/2013, art. 1 c. 618/624 e dall'8/3/2020 al 31/08/2021 per effetto della normativa emergenziale Covid, periodo durante il quale al concessionario era preclusa la possibilità di notificare le cartelle.
2.4. Le ulteriori doglianze fatte valere con memoria integrativa del gennaio 2026 sono inammissibili in quanto tardive.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 1 d.m. 13 marzo 2014 n. 55, pubblicato sulla G.U. n. 77 del 2.4.2014, applicabile ex art. 28 alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Toscana – I sezione, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
• respinge l'appello e conferma la sentenza di primo grado. Condanna la parte soccombente alle spese, che liquida in € 5.000, oltre accessori di legge. Firenze, 9.2.2026.
Il Giudice relatore La Presidente
dott. Gianmarco Marinai dr.ssa Maria Cannizzaro