Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 04/03/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5959/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di conSIlio in data 19/2/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 27/12/2024 da
C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato MARIO DEL Parte_1 C.F._1
BIANCO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via della Caserma
n. 7, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
CESIRA ANNAMARIA TERESA TENUCCI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), viale Giusti n. 403, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. Cessazione della convivenza. I coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Assegnazione casa familiare. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Lucca, traversa Prima di Via dell'Acqucalda n.111/E, già in comproprietà di entrambi i Simoni, in considerazione anche di quanto infra pattuito, che continuerà a risiedervi con il figlio maggiorenne ma non ancora R_ economicamente indipendente che vi manterrà la sua residenza anagrafica, mentre la SI.ra in attesa di trovare una diversa sistemazione in un primo momento si trasferirà all'Isola Pt_2
d'Elba, a PO RO, presso la casa della propria madre. Il figlio ormai già R_ maggiorenne per propria scelta continuerà a vivere con il proprio padre nella residenza familiare e
1
3. Trasferimento dei diritti di nuda proprietà in favore del proprio figlio e del diritto di R_ usufrutto in favore del SI. Parte_1
I coniugi in riferimento e a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale convengono congiuntamente di impegnarsi ad effettuare nei modi e nei tempi infra descritti e senza che ciò comporti alcun corrispettivo in denaro, i trasferimenti dei diritti immobiliari di seguito descritti, riguardanti l'immobile sito nel Comune di Lucca, traversa Prima di Via dell'Acquacalda n.111/E, già adibito a casa familiare e di seguito meglio descritto, chiedendo in relazione agli stessi l'esenzione di ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 74/1987 e della sentenza della Corte
Costituzionale n. 154/1999.
DIRITTI TRASFERITI: a) trasferimento da parte della SI.ra e del SI. Parte_2 Pt_1 in favore del proprio figlio dei propri diritti di nuda proprietà sull'immobile
[...] Parte_3 infra descritto ciascuno per i diritti di ½ ed insieme per l'intero (1/1); b) trasferimento da parte della SI.ra di tutti propri diritti di usufrutto pari ad ½ sull'immobile infra descritto in Parte_2 favore del SI. All'esito dei suddetti trasferimenti si avrà la seguente situazione Parte_1 giuridica: a) il SI. sarà titolare dei diritti di 1/1 (100%) di nuda proprietà Parte_3 sull'immobile infra descritto;
b) il SI. sarà titolare dei diritti di 1/1 (100%) di Parte_1 usufrutto sull'immobile infra descritto. DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE DEL QUALE VENGONO TRASFERITI I DIRITTI SOPRA
RICHIAMATI
Appartamento per civile abitazione posto al piano terra lato ovest di un più ampio complesso immobiliare costituito da due fabbricati per un totale di otto unità a destinazione residenziale da cui si accede tramite strada privata a comune con terzi che si diparte dalla trav. I di Via dell'Acquacalda.
Detto appartamento risulta così composto: unico vano d'ingresso, soggiorno pranzo, cucina, ripostiglio, disimpegno zona notte, camera matrimoniale, bagno, camera singola, studio. Il tutto corredato da resede privata sui lati ovest, nord e sud a destinazione parte a giardino e parte a parcheggio. E' corredato inoltre, in comune con le altre unità abitative secondo la rispettiva quota di comproprietà (art. 1117 c.c.) delle tubazioni comuni ed altri servizi comuni, che non sono di uso esclusivo.
CONFINI: confinano beni , bei Granucci Luca, beni , Beni Persona_2 Persona_3
Magazzini e Molini del Tirreno spa salvo se o altri.
IDENTIFICAZIONE CATASTALE: L'appartamento è rappresentato all'Agenzia delle Entrate
Ufficio Provinciale di Lucca – Territorio Servizi Catastali, al catasto fabbricati del Comune di Lucca nel foglio di mappa 93 dal mappale 4859 sub.6, categoria A/3, classe 6, consistenza di vani 6 rendita catastale Euro 291,28; il tutto in ordine alla denuncia di cambiamento tramite tipo mappale n.118714 del 01.09.2006 ed alle planimetrie allegate alla dichiarazione di nuovo fabbricato urbano prot.
n.LU0119908 del 06.09.2006; mentre le parti comuni sono rappresentate dal mappale 4859 subalterni 9 (resede e contatori comune ai sub.1,2,3,4,5,6,7,8,) bene comune non censibile e dal mappale 4859 subalterni 1 (strada privata d'accesso comune ai sub.1,2,3,4,5,6,7,8,) bene comune non censibile. Ai soli fini della continuità storica catastale si precisa che il mappale 4859 del foglio di mappa 93 deriva dall'originario mappale 93 e 4846 di mq 1380 catastali in ordine alla denuncia di cambiamento sopracitata e dal tipo di frazionamento n. 18381 del 6.2.2006 dell'originario mappale 92 il quale ha generato il mappale 4846.
2 PROVENIENZA: i diritti di piena proprietà sul suddetto appartamento sono pervenuti ai SIg.ri e , coniugi in regime di comunione dei beni, ciascuno per i diritti di Parte_1 Parte_2
1/2, in virtù di atto di compravendita ai rogiti del Notaio del 17 novembre 2006 con atto Persona_4 di compravendita numero di repertorio 70444/14794 in Lucca trascritto presso l'Agenzia del
Territorio di Lucca in data 22.11.2006 ai numeri 14558 di RP e n. 25543 di RG dalla SI.ra
[...]
nata a [...] il [...] c.f. titolare della omonima ditta Per_2 C.F._3 individuale “ ” corrente in Altopascio Via Firenze n. 167/a c.f. e p.iva Controparte_1
. Il compendio immobiliare dove è stato realizzato l'intero complesso residenziale di P.IVA_1 cui l'immobile fa parte è pervenuto alla SI.ra nata a [...] il [...] c.f. Persona_2
titolare della omonima ditta individuale ” C.F._3 Controparte_1 corrente in Altopascio Via Firenze n. 167/a c.f. e p.iva per atto di compravendita ai P.IVA_1 rogiti del Notaio di Altopascio in data 06 giugno 2005 rep. 146618 e registrato a Lucca Per_5 al n. 3163 serie 1°T in data 09.06.2005. Successivo atto per l'acquisto di una parte di terreno a destinazione agricola con atto di compravendita ai rogiti Notaio di Altopascio in data Persona_6
2.8.2006 rep. 152.831, registrato a Lucca in data 3.8.2006 al n. 5000, ivi trascritto in data 5.8.2006 al n. 10262 reg. part.
DICHIARAZIONI URBANISTICHE: Ai fini della applicazione delle vigenti leggi le parti dichiarano che detto complesso immobiliare a destinazione residenziale è stato edificato in forza di Permesso per Costruire presentato al Comune di Lucca prot. n.
2.975 del 23 dicembre 2004, rilasciato dal
Sindaco del Comune di Lucca in data 20 giugno 2005 al n° 152 e successiva Variante in corso d'opera tramite Denuncia di Inizio Attività n.1083/2006, rilasciata. Ad oggi detti lavori hanno avuto termine perciò sono stati perfezionati tramite D.I.A con relativo Stato Finale di cui all'art.142 L.R. 1/2005 n.
2027 del 03.10.2006 e relativo certificato di conformità prot. n. 1900 del 03.10.2006, e reso abitabile tramite attestazione di abitabilità prot. gen. N. 59556 del 03.10.2006, e che successivamente non ha subito interventi che abbiano potuto comportare il rilascio di licenza, autorizzazione o concessione.
TEMPI E NOTAIO INDIVIDUATO: l'atto di trasferimento dei diritti sopra indicati sarà effettuato da un Notaio di gradimento del SI. di fronte al quale le parti si impegnano a Parte_1 comparire per le relative sottoscrizioni entro 90 gg. decorrenti dall'omologazione della separazione.
Gli oneri del notaio per l'atto che si andrà a stipulare rimarranno a carico del SI. Parte_1
Il SI. comunicherà alla SI.ra con un preavviso di 15 gg. il nome Parte_1 Parte_2 del Notaio nonché la data e orario per la stipula del rogito.
4. Mantenimento del figlio e spese straordinarie. I genitori provvederanno direttamente al mantenimento del figlio mentre le spese straordinarie saranno sostenute dal padre nella misura del
100%. Per spese straordinarie si intenderanno quelle come individuate nel Protocollo adottato dal
Tribunale di Lucca in data 07.10.2020. Dette spese saranno sostenute dal padre, che provvederà a pagare direttamente, o verranno rimborsate alla madre, con cadenza mensile e previa esibizione dei documenti giustificativi, nell'ipotesi di spese che non prevedano alcuna autorizzazione e che vengano da questa anticipate.
5. Assegno Unico Universale. Le parti concordano che l'assegno unico erogato dall' venga CP_2 percepito per intero dal SI. La SI.ra rinuncia sin d'ora alla sua quota al fine di Pt_1 Pt_2 contribuire al mantenimento del figlio.
6. Contributo al mantenimento della moglie. In considerazione del fatto che attualmente la SI.ra svolge una attività lavorativa durante l'anno limitata ai periodi di giugno, luglio e agosto Pt_2
e necessita di trovare una sistemazione abitativa, dato atto delle condizioni economico/reddituali dei
3 coniugi, il SI. si impegna e si obbliga a corrispondere a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento della SI.ra la somma di €.400,00 (quattrocento/00) mensile, importo da Pt_2 rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT-FOI a far data dal mese di dicembre 2024, da versare entro il giorno 10 del mese tramite bonifico bancario sul conto corrente a lei intestato acceso presso il Banco BPM, IBAN: IT65 L 05034 70731 000000017474.
7. Mutuo casa familiare. Il SI. in considerazione di quanto pattuito nel punto 3 del presente Pt_1 ricorso ovvero il trasferimento in proprio favore del diritto di usufrutto sull'immobile da parte della SI.ra , provvederà a pagare per intero la rata del mutuo cointestato tra i coniugi, ed Pt_2 attualmente in essere con Banco BPM, e quindi anche la quota a carico della SI.ra , Pt_2 attualmente pari a circa €. 280,00, fino alla sua estinzione. Il SI. rinuncia conseguentemente Pt_1
a qualunque azione di regresso e/o altro per il pagamento della quota del mutuo a carico della moglie
(v. docc.4,5), in adempimento a quanto convenuto nelle condizioni di separazione.
8. Mutamento delle condizioni economiche. Tutte le pattuizioni economiche sono concordate ed accettate rebus sic stantibus. Al momento in cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la SI.ra avrà un reddito proprio, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, o comunque una Pt_2 modifica delle attuali condizioni economiche, le parti si impegnano a cercare un nuovo accordo.
9. Attuazione degli accordi. Le parti concordano che con la firma del ricorso le condizioni concordate verranno attuate ed i pagamenti decoreranno dal mese di dicembre 2024».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in PO RO (LI) il 18/5/2002, dal quale è nato il figlio (nato il R_
10/7/2006), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
4 a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, uniti in matrimonio in PO RO (LI) in data 18/5/2002, debitamente trascritto
[...] nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di PO RO (LI) all'Atto Numero 3, Parte
II, Serie A, Ufficio 1, dell'Anno 2002, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di PO RO (LI) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 19/2/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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