Articolo 4 della Legge 3 dicembre 1999, n. 493
Articolo 3Articolo 5
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12 gennaio 2000
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1 gennaio 2019
Art. 4. (Sistema informativo).
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Istituto superiore di sanita' e' attivato un sistema informativo per la raccolta, nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675 , e successive modificazioni, dei dati sugli infortuni negli ambienti di civile abitazione rilevati dagli osservatori epidemiologici regionali, in collaborazione con le unita' sanitarie locali, per i seguenti obiettivi:
a) la valutazione e l'elaborazione dei predetti dati;
b) la valutazione dell'efficacia delle misure di prevenzione e di educazione sanitaria messe in atto;
c) la redazione di piani mirati ai rischi piu' gravi e diffusi per prevenire i fenomeni e rimuovere le cause di nocivita';
d) la stesura di una relazione annuale sul numero degli infortuni e sulle loro cause.
2. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) trasmette al sistema informativo i dati raccolti nella gestione dell'assicurazione di cui all'articolo 7. Il comitato amministratore di cui all'articolo 10, comma 2, trasmette annualmente al Ministro della sanita' proposte in tema di informazione, formazione e assistenza ai fini della prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione.
3. Per la fase di prima attuazione delle disposizioni del presente articolo e' stanziata la somma di lire 4 miliardi per il 1999. Il Ministro della sanita' ripartisce annualmente, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le predette risorse fra le amministrazioni centrali e le regioni.
Note all' art. 4:
- La legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), e' pubblicata nel supplemento ordinario n. 3 alla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1997.
- Il testo degli articoli 102 e 116, nonche' delle tabelle n. 1 e n. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), e' il seguente:
"Art. 102. - Ricevuto il certificato medico costatante l'esito definitivo della lesione, l'istituto assicuratore comunica immediatamente all'infortunato la data della cessazione dell'indennita' per inabilita' temporanea e se siano o no prevedibili conseguenze di carattere permanente indennizzabili ai sensi del presente titolo.
Qualora siano prevedibili dette conseguenze, l'istituto assicuratore procede agli accertamenti per determinare la specie ed il grado dell'inabilita' permanente al lavoro e, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico di cui al comma precedente, comunica all'infortunato la liquidazione della rendita di inabilita', indicando gli elementi che sono serviti di base a tale liquidazione.
Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di inabilita' permanente, l'istituto assicuratore liquida una rendita in misura provvisoria, dandone comunicazione nel termine suddetto all'interessato, con riserva di procedere a liquidazione definitiva.
Nel caso di liquidazione di rendita non accettata dall'infortunato, ove questi convenga in giudizio l'istituto assicuratore, quest'ultimo, fino all'esito del giudizio, e' tenuto a corrispondere la rendita liquidata".
"Art. 116. - Per la liquidazione delle rendite per inabilita' permanente e delle rendite ai superstiti, quando non ricorra l'applicazione dell'art. 118, e' assunta quale retribuzione annua la retribuzione effettiva che e' stata corrisposta all'infortunato sia in danaro, sia in natura durante i dodici mesi trascorsi prima dell'infortunio.
Qualora l'infortunato non abbia prestato la sua opera durante il detto periodo in modo continuativo, oppure non l'abbia prestata presso uno stesso datore di lavoro e non sia possibile determinare il cumulo delle retribuzioni percepite nel periodo medesimo, la retribuzione annua si valuta eguale a trecento volte la retribuzione giornaliera.
A questo effetto, si considera retribuzione giornaliera la sesta parte della somma che si ottiene rapportando alla durata oraria normale della settimana di lavoro nell'azienda per la categoria a cui appartiene l'infortunato il guadagno medio orario percepito dall'infortunato stesso anche presso successivi datori di lavoro fino al giorno dell'infortunio nel periodo, non superiore ai dodici mesi, per il quale sia possibile l'accertamento dei guadagni percepiti.
In ogni caso la retribuzione annua e' computata da un minimo corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera diminuita del trenta per cento ad un massimo corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera aumentata del trenta per cento. A questo effetto, la retribuzione media giornaliera e' fissata per ogni triennio, a partire dal 1° luglio 1965, non oltre i tre mesi dalla scadenza del triennio stesso, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sulle retribuzioni assunte a base della liquidazione dell'indennita' per inabilita' temporanea assoluta da infortuni sul lavoro avvenuti e da malattie professionali manifestatesi nell'esercizio precedente e definiti nell'esercizio stesso.
Ove sia intervenuta, rispetto alla retribuzione media giornaliera precedentemente fissata, una variazione in misura non inferiore al dieci per cento, il decreto interministeriale determina la nuova retribuzione media giornaliera per gli effetti di cui al precedente comma e indica, per gli effetti di cui al penultimo comma del presente articolo, i coefficienti annui di variazione per il periodo di tempo considerato.
La variazione inferiore al dieci per cento, intervenuta nel triennio, si computa con quelle verificatesi nei trienni successivi per la determinazione della retribuzione media giornaliera.
Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima la retribuzione massima risultante dal terzo comma del presente articolo e' aumentata del quarantaquattro per cento per i comandanti e per i capi macchinisti, del ventidue per cento per i primi ufficiali di coperta e di macchina e dell'undici per cento per gli altri ufficiali.
Le rendite in corso di godimento alla data di inizio del triennio, per il quale ha effetto il decreto interministeriale di cui al quarto comma del presente articolo, sono riliquidate, con effetto da tale data e a norma del presente decreto, su retribuzioni variate in relazione alle accertate variazioni salariali considerate dal decreto stesso.
Per il triennio dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1965 i limiti della retribuzione annua di cui al presente articolo sono, nel massimale, di lire seicentottantacinquemila e, del minimale, di lire trecentosettantamila".



"Allegato 1 TABELLA DELLE VALUTAZIONI DEL GRADO PERCENTUALE DI
INVALIDITA' PERMANENTE
Industria Descrizione Percent. D. Percent. Percent. S. Sordità completa di un orecchio 15 Sordità completa bilaterale 60 Perdita totale della facoltà visiva di un occhio 35 Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi 40 Altre menomazioni della facoltà visiva (vedasi relativa tabella) Stenosi nasale assoluta unilaterale 8 Stenosi nasale assoluta bilaterale 18 Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria: a) con possibilità di applicazione di protesi efficace 11 b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace 30 Perdita di un rene con integrità del rene superstite 25 Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica 15 Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio 5 Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola 50 40 Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola 40 30 Perdita del braccio: a) per disarticolazione scapolo-omerale 85 75 b) per amputazione al terzo superiore 80 70 Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio 75 65 Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano 70 60 Perdita di tutte le dita della mano 65 55 Perdita del pollice e del primo metacarpo 35 30 Perdita totale del pollice 28 23 Perdita totale dell'indice 15 13 Perdita totale del medio 12 Perdita totale dell'anulare 8 Perdita totale del mignolo 12 Perdita della falange ungueale del pollice 15 12 Perdita della falange ungueale dell'indice 7 6 Perdita della falange ugneale del medio 5 Perdita della falange ungueale dell'anulare 3 Perdita della falange ungueale del mignolo 5 Perdita delle due ultime falangi dell'indice 11 9 Perdita delle due ultime falangi del medio 8 Perdita delle due ultime falangi dell'anulare 6 Perdita delle due ultime falangi del mignolo 8 Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110°-75°: a) in semipronazione 30 25 b) in pronazione 35 30 c) in supinazione 45 40 d) quando l'anchilosi sia totale da permettere i movimenti di pronosupinazione Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in flessione massima o quasi 25 20 Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi: 55 50 a) in semipronazione 40 35 b) in pronazione 45 40 c) in supinazione 55 50 d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione 35 30 Anchilosi completa dell'articolazione radio-carpica in estensione rettilinea 18 15 Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione: a) in semipronazione 22 18 b) in pronazione 25 22 c) in supinazione 35 30 Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole 45 Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi 80 Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto 70 Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato 65 Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato 55 Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede 50 Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso 30 Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso 16 Perdita totale del solo alluce 7 Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il 3 Anchilosi completa rettilinea del ginocchio 35 Anchilosi tibio-tarsica ad angelo retto 20
N.B. - In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell'attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e quelle del sinistro al destro.
(Segue tabella delle valutazioni del grado percentuale dl invalidita' permanente - industria).



TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE MENOMAZIONI
DELL'ACUTEZZA VISIVA Visus perduto Visus residuo Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore) indennizzo dell'occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore) 1/10 9/10 1% 2% 2/10 8/10 3% 6% 3/10 7/10 6% 12% 4/10 6/10 10% 19% 5/10 5/10 14% 26% 6/10 4/10 18% 34% 7/10 3/10 23% 42% 8/10 2/10 27% 50% 9/10 1/10 31% 58%
Note: 1. In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
2. La valutazione e' riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione e' riferita al visus naturale.
3. Nei casi in cui la valutazione e' riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di inabilita' permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell'entita' del vizio di rifrazione.
4. La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altro normale, e' valutata il 16% se ai tratta di infortunio agricolo.
5. In caso di afachia monolaterale:
a) con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 15%
con visus corretto di 7/10 18%
con visus corretto di 6/10 21%
con visus corretto di 5/10 24%
con visus corretto di 4/10 28%
con visus corretto di 3/10 32%
con visus corretto inferiore a 3/10 35%
6. In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica e' pressoche' uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo".



"Allegato 7 ALIQUOTE PERCENTUALI BASE DI RETRIBUZIONE PER IL
CALCOLO DELLE RENDITE E RENDITA BASE ANNUA PER
OGNI MILLE LIRE DI RETRIBUZIONE

(In vigore dal 1° luglio 1965) Grado di inabilità Aliquota percentuale base Rendita base annua per 1000 lire di retribuzione annua Grado di inabilità Aliquota percentuale base Rendita base annua per 1000 lire di retribuzione annua 11 50 - 55 56 82 - 459 12 50,20 60 57 84 - 479 13 50,40 66 58 86 - 499 14 50,60 71 59 88 - 519 15 50,80 76 60 90 - 540 16 51 - 82 61 92 - 581 17 51,2 0 87 62 94 - 583 18 51,40 90 63 96 - 605 19 51,60 98 64 98 - 627 20 51,80 104 65 100 - 650 21 52 - 109 66 100 - 660 22 52,20 115 67 100 - 670 23 52,40 121 68 100 - 680 24 52,60 126 69 100 - 690 25 52,80 1 32 70 100 - 700 26 53 - 138 71 100 - 710 27 53,20 144 72 100 - 720 28 53,40 150 73 1 00 - 730 29 53,60 155 74 100 - 740 30 54 - 162 75 100 - 750 31 54,50 169 76 100 - 76 0 32 55 - 176 77 100 - 770 33 55,50 183 78 100 - 780 34 56 - 190 79 100 - 790 35 56,50 198 80 100 - 800 36 57 - 205 81 100 - 810 37 57,50 213 82 100 - 820 38 58 - 220 83 100 - 830 39 59 - 230 84 100 - 840 40 60 - 240 85 100 - 850 41 61 - 250 86 100 - 860 42 62 - 260 87 100 - 870 43 63 - 271 88 100 - 880 44 64 - 282 89 100 - 890 45 65 - 292 90 100 - 900 46 66 - 304 91 100 - 910 47 67 - 315 92 100 - 920 48 68 - 328 93 100 - 930 49 69 - 338 94 100 - 940 50 70 - 350 95 100 - 950 51 72 - 367 96 100 - 960 52 74 - 385 97 100 - 970 53 76 - 403 98 100 - 980 54 78 - 421 99 100 - 990
Entrata in vigore il 1 gennaio 2019
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