Rigetto
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 12/05/2025, n. 4038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4038 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04038/2025REG.PROV.COLL.
N. 02237/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2237 del 2023, proposto da -OMISSIS-rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Scipione, Luca Scipione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di TI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di TI (Sezione Prima) n. 00700/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di TI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2025 il Cons. Enzo Bernardini, nessuno presente per le parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierna appellante ha adito in primo grado il Tar avverso il provvedimento con cui il Questore di TI ha revocato la licenza di collezione di armi comuni da sparo.
1.1. Il provvedimento è stato adottato in esito al ritrovamento presso l’abitazione della stessa di armi da guerra e munizioni detenute illegalmente, con deferimento all’A.G. per i reati di cui all’art. 2 l. n. 895/1967 e all’art. 38 del T.U.L.P.S. e conseguente valutazione di non affidabilità nel non abusare dell’uso delle armi.
1.2. Come rappresentato dall’interessata nel gravame di primo grado le ipotesi di reato per cui era stata poi incolpata erano legate solo alla violazione dell’art. 38 cit. e dell’art. 697 c.p. (reato contravvenzionale), non riscontrandosi il contestato possesso di armi “da guerra”, come da relazione di perito balistico.
2. Il Tar ha rigettato il gravame, richiamando l’univoca giurisprudenza di settore, evidenziando che:
“ Proprio la natura cautelare del provvedimento fa sì che lo stesso ben possa fondarsi su considerazioni probabilistiche, basate su circostanze di fatto assistite da sufficiente “fumus” al momento della loro adozione (Cons. Stato, Sez. III, 12.3.20, n.1815).
Nel caso di specie, la ricorrente stessa ammette tale ampia discrezionalità e non nasconde che comunque vi sia stato un avviso di conclusione indagini che riguardava reati, se pur uno diverso da quello richiamato nel provvedimento impugnato, comunque attinenti a un non prudente uso delle armi e munizioni.
Il Collegio, poi, osserva che se l’Amministrazione ha richiamato nel provvedimento impugnato che le deduzioni difensive addotte in sede procedimentale non erano idonee a mutare la sua propensione, in primo luogo sta a significare che erano state valutate e, in secondo luogo, che non erano rilevanti, evidentemente perché la stessa ricorrente aveva correttamente ammesso di esser comunque stata sottoposta ad avviso di conclusioni indagini per reati inerenti alle armi.
Ad ogni modo, si evidenzia che la comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa in relazione a provvedimenti di carattere eminentemente cautelare ex art. 7, l. n. 241/1990, come i provvedimenti di revoca della licenza di porto d'armi, dovendo gli stessi essere inquadrati – come detto - più che in veri e propri atti di secondo grado, in misure di natura preventiva e cautelare, volte a privare del possesso delle armi soggetti ritenuti capaci, per varie ragioni e secondo un giudizio prognostico “ex ante”, di abusarne o comunque non in grado di garantirne una adeguata custodia. L'urgenza del provvedere deve, quindi, ritenersi “in re ipsa”, in quanto insita nella situazione di pericolo che si mira a prevenire riguardo alla compromissione degli interessi pubblici e alla sicurezza dei cittadini (TAR Campania, Na, Sez. V, 4.8.21, n. 5448 e TAR Marche, 6.8.20, n. 502).
Nel caso di specie, quindi, la ricorrente è stato anche agevolata nel permetterle comunque di rappresentare le sue ragioni, sia pure ritenute non plausibili nel su ricordato giudizio altamente discrezionale dell’Amministrazione, in un procedimento che non necessitava di comunicazione di avvio ”.
3. Con l’atto di appello, il legale:
- impugna la sentenza di primo grado per error in iudicando e violazione di legge;
- evidenzia che “ il provvedimento di revoca del Questore di TI è basato sulle ipotesi di reato provvisoriamente indicate con il verbale di sequestro del primo dicembre 2001, che poi sono state, perché ritenute insussistenti, riconsiderate, modificate e determinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, così come risultano dell’avviso di conclusione delle indagini del 19 marzo 2012, cioè prima del decreto di revoca della licenza di collezione impugnata. Infatti, diversamente da quanto indicato nel predetto decreto di revoca, alla ricorrente venivano solamente contestate le seguenti incolpazioni e specificamente “ a) del reato p.e.p. dall’articolo 38 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 in relazione all’art.58 R.D. 6 maggio 1940 n. 635, per aver omesso di denunciare il trasferimento del luogo di detenzione delle armi di cui al verbale di sequestro del 1 dicembre 2011 allegato al presente da Gaeta a Roma, Accertato in Roma il 1 dicembre 2011; b) della contravvenzione p.e, p. dall’art. 697 c.p. per aver detenuto munizioni in numero eccedente a quanto coperto da autorizzazione amministrativa come da verbale sequestro citato sub a ), in Roma accertato il 1 dicembre 2011. Il decreto di revoca impugnato è basato su presupposti e circostanze erronee ed il conseguente giudizio di non affidabilità uso dell’armi, che fa riferimento ai suddetti presupposti è illogico ed irrazionale, donde la evidente illegittimità del decreto di revoca. Il TAR non ha tenuto delle suddette circostanze per cui la sentenza è erronea e deve essere annullata. Infine, si fa presente che il procedimento penale è stato archiviato il 01/10/2012 e di tale circostanza il TAR non ha tenuto conto ”.
4. L’Amministrazione si è costituita con memoria in cui sostiene la piena legittimità della sentenza qui appellata e, con riferimento al provvedimento di revoca impugnato in primo grado, precisa che “ La denuncia per le violazioni in materia di armi a carico della predetta, originata dalla circostanza che aveva portato alla perquisizione domiciliare nell’abitazione in Roma era già di per sé idonea a giustificare il venir meno delle condizioni soggettive richieste dalla legge per il mantenimento di autorizzazioni in materia di armi…
Le suddette decisioni venivano inoltre, assunte rispettando quanto previsto nella circolare del Ministero dell’Interno nr. 557/PAS/10900(27)9 del 28.07.2014 che ha richiamato l’attenzione, in relazione ai “casi d’urgenza” nei quali gli agenti operanti provvedono all’immediato ritiro cautelare delle armi, sull’orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui la valutazione di inaffidabilità del soggetto è affidata all’autorità, secondo un apprezzamento discrezionale, purché congruamente motivato e avuto riguardo a circostanze di fatto specifiche.
Al riguardo, era stata effettuata una valutazione complessiva del fatto ascritto alla ricorrente, da cui non poteva assolutamente prescindersi in una materia così delicata come quella delle armi, bensì comprensibile poiché operata per tutelare interessi costituzionalmente protetti, come quello della salute e dell’incolumità fisica dei cittadini…
Alla luce di quanto premesso, si ribadisce che la ricorrente ha tenuto una condotta che dimostra come la medesima sia carente dei necessari requisiti per autorizzazioni di polizia in materia di armi e pertanto, non si conviene con le motivazioni addotte dalla ricorrente e si ritiene opportuno il mantenimento del provvedimento emesso dal Questore di TI in data 02.04.2012 ”.
5. All’udienza pubblica del 27 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è infondato e va, quindi, respinto.
2. Il legislatore in materia di armi affida all’Autorità di pubblica sicurezza la formulazione di un giudizio di natura prognostica in ordine alla possibilità di abuso delle armi, da svolgersi con riguardo alla condotta e all’affidamento che il soggetto richiedente può dare.
2.1. Il potere di rilasciare le licenze, infatti, costituisce una deroga al divieto sancito dall’art. 699 c.p. e dall’art. 4, comma 1, l. n. 110/1975. La regola generale è, pertanto, il divieto di detenzione delle armi, al quale l’autorizzazione di polizia può derogare in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, che è compito dell’Autorità di pubblica sicurezza prevenire.
2.2. La Corte Costituzionale, sin dalla sentenza del 16 dicembre 1993, n. 440, ha affermato che “ il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, una eccezione al normale divieto di portare le armi, che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse ”.
Il Giudice delle leggi ha osservato, altresì, che “ dalla eccezionale permissività del porto d’armi e dai rigidi criteri restrittivi regolatori della materia deriva che il controllo dell’autorità amministrativa deve essere più penetrante rispetto al controllo che la stessa autorità è tenuta ad effettuare con riguardo a provvedimenti permissivi di tipo diverso, talora volti a rimuovere ostacoli e situazioni giuridiche soggettive di cui sono titolari i richiedenti ”.
2.3. Proprio in ragione dell’inesistenza, nell’ordinamento costituzionale italiano, di un diritto di portare armi, il Giudice delle leggi ha aggiunto, nella sentenza del 20 marzo 2019, n. 109, che “ deve riconoscersi in linea di principio un ampio margine di discrezionalità in capo al legislatore nella regolamentazione dei presupposti in presenza dei quali può essere concessa al privato la relativa licenza, nell’ambito di bilanciamenti che - entro il limite della non manifesta irragionevolezza - mirino a contemperare l’interesse dei soggetti che richiedono la licenza di porto d’armi per moti-vi giudicati leciti dall’ordinamento e il dovere costituzionale di tutelare, da parte dello Stato, la sicurezza e l’incolumità pubblica: beni, questi ultimi, che una diffusione incontrollata di armi presso i privati potrebbe porre in grave pericolo, e che pertanto il legislatore ben può decidere di tutelare anche attraverso la previsione di requisiti soggettivi di affidabilità particolarmente rigo-rosi per chi intenda chiedere la licenza di portare armi ”.
2.4. Il giudizio che compie l’Autorità di pubblica sicurezza è, pertanto, espressione di una valutazione ampiamente discrezionale, che presuppone una analisi comparativa dell’interesse pubblico primario, degli interessi pubblici secondari, nonché degli interessi dei privati, oltre che un giudizio di completa affidabilità del soggetto istante basato su rigorosi parametri tecnici.
2.5. Nello specifico settore delle armi, tale valutazione comparativa si connota in modo peculiare rispetto al giudizio che tradizionalmente l’Amministrazione compie nell’adottare provvedimenti permissivi di tipo diverso.
La peculiarità deriva dal fatto che, stante l’assenza di un diritto assoluto al porto d’armi, nella valutazione comparativa degli interessi coinvolti assume carattere prevalente, nella scelta selettiva dell’Amministrazione, quello di rilievo pubblico, inerente alla sicurezza e all’incolumità delle persone, rispetto a quello del privato.
2.6. A tal fine, l’Amministrazione è chiamata a compiere una valutazione tecnica in ordine al pericolo di abuso delle armi, che deve essere desunta da elementi non meramente immaginari o aleatori. Il pericolo di abuso delle armi è valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere “ più probabile che non ” il pericolo di abuso delle armi.
3. Nel caso in esame, le valutazioni dell’amministrazione risultano ragionevoli, proporzionate, non manifestamente incongrue o illogiche, ben motivate e sono, come tali, insindacabili nella sede della giurisdizione di legittimità.
4. In conclusione, la sentenza di primo grado, riposando su solide basi giuridiche, ben resiste alle doglianze dell’appellante e deve essere confermata.
5. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola D'Angelo, Presidente FF
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enzo Bernardini | Nicola D'Angelo |
IL SEGRETARIO