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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/11/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 57/2024 RGA tra:
con il patrocinio dell'avv. Vittorio VECCHI e dell'avv. Cristina INGOGLIA Parte_1 ricorrente in riassunzione e
, , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
, , , ,
[...] CP_5 CP_6 CP_7 Controparte_8
, e CP_9 CP_10 Controparte_11 convenuti in riassunzione - contumaci
Oggetto: retribuzione - ricorso in riassunzione posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 16/10/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nell'ordinanza rescindente, “1. con sentenza del 28 febbraio 2020, la Corte d'appello di Bologna ha rigettato l'appello proposto da avverso la sentenza di primo grado, di inammissibilità del suo ricorso Parte_1 per accertamento negativo dei crediti retributivi, oggetto delle diffide emesse ai sensi CP_1 dell'art. 12 d.lgs. 124/2004 dall' di Bologna, in favore dei lavoratori indicati in epigrafe (rimasti contumaci, al contrario dell' , costituitosi nel giudizio in CP_11 cui chiamato iussu iudicis per integrazione del contraddittorio) sulla base del proprio verbale ispettivo, per carenza d'interesse della società ricorrente, a norma dell'articolo citato, in assenza di iniziative esecutive dei lavoratori beneficiari delle diffide;
2. in esito a ricostruzione sistematica dei rimedi giurisdizionali esperibili dal debitore attinto da diffide accertative, nell'ottica di effettività della garanzia costituzionale del diritto di azione, la Corte territoriale ha distinto tra diffida non pag. 1 di 5 CP_1 ancora o invece già validata dall' nel primo caso, priva di efficacia di titolo esecutivo e ben contestabile con azione di accertamento negativo;
nel secondo, come nella specie, titolo esecutivo contestabile con opposizione esecutiva a norma degli artt. 615, 617 e 618bis c.p.c., a seconda del suo oggetto (an ovvero quomodo);
3. essa ha così ribadito il difetto d'interesse della società ad un'azione di CP_1 accertamento inidonea allo scopo, ritenendo peraltro la legittimazione dell terzo chiamato in giudizio dal Tribunale, potendo ben avere il ricorso giurisdizionale avverso la diffida accertativa ad oggetto la legittimità in sé del provvedimento adottato e validato dal chiamato;
4. con atto notificato il 2 novembre 2020 la società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, illustrato da memoria ai sensi dell'art. 380bis c.p.c.; i lavoratori intimati e l' Controparte_11 non hanno svolto difese. (…) CONSIDERATO CHE 1. la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c. e 24 Cost., per il proprio interesse all'accertamento negativo dei debiti retributivi nei confronti dei sette dipendenti in CP_1 favore dei quali l' di Bologna ha emesso le diffide notificate il 10 gennaio 2017 e convalidate con provvedimento Direttoriale del 19 aprile 2017, n. 13914, in quanto non “limitabile” all'opposizione all'esecuzione (restando così in uno stato d'incertezza indefinito in ordine ad una possibile azione esecutiva loro, titolari dei suddetti titoli esecutivi), in violazione della garanzia del proprio diritto di azione. CP_1 Inoltre, essa ribadisce il difetto di legittimazione passiva dell' (unico motivo); (…)”. La Suprema Corte ha, con la richiamata ordinanza accolto il ricorso, evidenziando che “nel caso di specie, in cui non risulta alcuna manifestazione dei lavoratori – pur titolari di pretese creditorie riconosciute in titoli esecutivi stragiudiziali quali le diffide convalidate in oggetto – di agire coattivamente nei confronti della società, questa medesima, in assenza di diversi rimedi impugnatori, deve allora essere ritenuta legittimata ad esperire l'unica azione che inveri, in suo favore, l'effettività della tutela giurisdizionale, consistente nell'azione di accertamento negativo promossa. E ciò in quanto titolare dell'interesse, attuale e concreto (sia pure non implicante necessariamente l'attuale verificarsi della lesione di un diritto o di una contestazione), ad ottenere un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti: quale l'accertamento dell'inesistenza o della minore entità dei crediti stragiudizialmente accertati con le diffide convalidate (attraverso una verifica giudiziale, legittimamente esperibile dalla società, in ordine all'effettiva consistenza del proprio patrimonio, senza doverne attendere l'eventuale aggressione, foriera di evidenti conseguenze pregiudizievoli)”; ha in ogni caso “confermata la sussistenza della legittimazione passiva dell' , per la contestazione (al primo capoverso, sub Controparte_11
4 di pg. 2 della parte motiva della sentenza) della “legittimità in sé e per sé del provvedimento adottato e validato dall'Amministrazione” (al quart'ultimo capoverso di pg. 4 della parte motiva della sentenza), nella cognizione del giudice ordinario per pag. 2 di 5 l'incidenza delle diffide, per inosservanza di norme di diritto, su diritti soggettivi dei lavoratori”.
2. Ha riassunto il giudizio la che ha concluso, previo accertamento Parte_1 positivo dell'interesse ad agire in conformità con l'ordinanza rescindente della Suprema Corte, sostanzialmente riproponendo quanto richiesto fin dal primo grado. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione
3. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
4. La società ha evidenziato a suo tempo come la diffida abbia preso le mosse dal presupposto che al rapporto di lavoro fossero applicabili i criteri di quello previdenziale e che, dunque, fosse da riconoscere retribuzione superiore perché calcolata sul diverso CCNL, ritenuto più coerente e rappresentativo. Lamenta in particolare la ricorrente che “viene individuato il CCNL pulizie-multiservizi quale CCNL da applicare in concreto (in luogo del CCNL artigianato) sulla base della norma (art. 2, co. 25, L. 549/95 che ha interpretato in via autentica l'art.1 l. 389/89) che stabilisce di fare riferimento ai CCNL firmati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative nella categoria…. si provvede ad utilizzare lo strumento attuativo predisposto allo scopo (ossia la diffida ex art. 12 d.lgs 124/04) per determinare la corretta retribuzione da assoggettare a contribuzione, ricalcolando il dovuto in capo ai lavoratori che ne hanno diritto”, così errando l'ente pubblico sia quanto a individuazione del CCNL effettivamente rilevante (“la CP_13 applicava un contratto collettivo nazionale certamente siglato da organizzazioni comparativamente più rappresentative (“il CCNL pulizie artigianato è siglato da
Imprese di Pulizia;
Comunità; CP_14 Controparte_15 CP_16
; ; ) e non si poneva quindi CP_17 CP_18 CP_19 Controparte_20 la necessità di un raffronto tra i due contratti in merito alla rappresentatività delle organizzazioni stipulanti, in quanto entrambi i CCNL risultavano avere il necessario requisito della rappresentatività”), sia quanto a impropria sovrapposizione del concetto di c.d. minimo previdenziale con quello di minimo costituzionale retributivo
– in contrasto con i principi affermati dalla Suprema Corte e ormai consolidati, secondo cui “l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dall'art.1 DL n.338 del 1989, senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art.36 Cost., che sarebbero giustificate solo ove a detti contratti si dovesse ricorrere - con incidenza sul distinto rapporto di lavoro - ai fini della determinazione della giusta retribuzione” (Sezioni Unite della Cassazione 29 Luglio 2002, N. 11199). Oltre alle considerazioni in diritto, la società evidenzia ragioni di fatto contrapposte alla prospettazione dell' : “a) i minimi tabellari del CCNL multiservizi sono CP_11 errati perché ricomprendono elementi provinciali che andavano di certo esclusi come stabilito da Cass. S.U. 29 luglio 2002 n.11199 sopra richiamata. Si allega a tal pag. 3 di 5 fine la tabella ufficiale rilasciata da da cui si desumono gli importi della CP_21 contrattazione provinciale (all.16), che andavano certamente esclusi. Sono pertanto errate le retribuzioni mensili, quelle orarie ed in particolar modo la quattordicesima che è l'elemento che più “pesa” ed incrementa i già errati conteggi ispettivi. b) non sono stati correttamente considerati, valutati e decontati tutti gli elementi accessori della retribuzione (premi, straordinari forfetizzati, ecc..); d) da ultimo, ma non meno importante, si rileva che l'inquadramento contrattuale di tutti i dipendenti è stato effettuato senza alcuna indagine effettiva sulle mansioni svolte, o sulla professionalità o capacità possedute, ma solo sulla base di una riparametrazione contrattuale tra i livelli di un ccnl e quelli di un altro, secondo una tabella (contenuta nel verbale ispettivo) che non ha alcun valore vincolante, motivo per cui si contestano gli inquadramenti effettuati senza alcuna indagine effettiva. Ad esempio la suddetta riparametrazione non considera neppure che, in base al CCNL multiservizi, all'azienda è consentito inquadrare per i primi nove mesi di assunzione nel più basso livello tutti coloro che andrebbero invece inquadrati nel 2° livello, motivo per cui al primo livello doveva farsi riferimento per alcuni lavoratori come come correttamente è stato fatto nei conteggi allegati (all. 20-21)” CP_4 CP_10
[pagg. 22-23 ricorso di primo grado]. I rilievi sono fondati. La stessa prospettazione in diritto correttamente evidenzia l'errore logico in cui è incorso l' – che peraltro non ha ritenuto di coltivare nel merito la posizione, CP_11 una volta che è stato riconosciuto l'interesse ad agire della società.
5. Il ricorso deve dunque essere accolto, dichiarandosi che nulla deve la società ai lavoratori di cui alle diffide accertative meglio indicate in atti (e di cui al dispositivo). Va altresì dichiarata cessata la materia del contendere per le conciliazioni che sono intervenute medio tempore con tutti i lavoratori (qui pure non costituiti).
6. Nella regolamentazione delle spese processuali si prende atto di quanto invero apprezzabilmente ha indicato la società, allorchè ha chiesto “vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio e del giudizio di legittimità svolto avanti alla Corte di Cassazione esclusivamente nei confronti degli appellati che, nel costituirsi in giudizio, svolgano domande nei confronti della ricorrente appellante e/o espongano argomentazioni giuridiche in contrasto con quelle dalla medesima esposte”: nulla deve dunque disporsi, stante la contumacia dei convenuti in riassunzione.
pag. 4 di 5
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando nella causa tra e , , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, , , Controparte_4 CP_5 CP_6 CP_7
, , e Controparte_8 CP_9 CP_10 Controparte_11
, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o
[...] respinta, 1. dichiara che nulla è dovuto dalla società in relazione alle diffide accertative di cui appresso: BO00002/2017-60 (relativa al lavoratore - Controparte_1 CodiceFiscale_1 per € 2.026,00), BO00002/2017-29 (relativa al lavoratore - Controparte_2
per € 5.923,00), C.F._2 BO00002/2017-40 (relativa al lavoratore er € CP_3 CodiceFiscale_3 7.457,00), BO00002/2017-46 (relativa al lavoratore - Controparte_4 er € 2.207,00), C.F._4 BO00002/2017-59 (relativa al lavoratore - - CP_5 C.F._5 per € 208,00), BO00002/2017-58 (relativa al lavoratore - Persona_1 C.F._6 per € 303,00), BO00002/2017-68 (relativa al lavoratore - - CP_10 C.F._7 per € 465,00), Co emesse dall' di Bologna prot. n.208 del 4 gennaio 2017 notificate in data 10 gennaio 2017; 2. compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità e del presente di riassunzione – già compensate quelle dei precedenti gradi. Bologna, 16/10/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 57/2024 RGA tra:
con il patrocinio dell'avv. Vittorio VECCHI e dell'avv. Cristina INGOGLIA Parte_1 ricorrente in riassunzione e
, , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
, , , ,
[...] CP_5 CP_6 CP_7 Controparte_8
, e CP_9 CP_10 Controparte_11 convenuti in riassunzione - contumaci
Oggetto: retribuzione - ricorso in riassunzione posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 16/10/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nell'ordinanza rescindente, “1. con sentenza del 28 febbraio 2020, la Corte d'appello di Bologna ha rigettato l'appello proposto da avverso la sentenza di primo grado, di inammissibilità del suo ricorso Parte_1 per accertamento negativo dei crediti retributivi, oggetto delle diffide emesse ai sensi CP_1 dell'art. 12 d.lgs. 124/2004 dall' di Bologna, in favore dei lavoratori indicati in epigrafe (rimasti contumaci, al contrario dell' , costituitosi nel giudizio in CP_11 cui chiamato iussu iudicis per integrazione del contraddittorio) sulla base del proprio verbale ispettivo, per carenza d'interesse della società ricorrente, a norma dell'articolo citato, in assenza di iniziative esecutive dei lavoratori beneficiari delle diffide;
2. in esito a ricostruzione sistematica dei rimedi giurisdizionali esperibili dal debitore attinto da diffide accertative, nell'ottica di effettività della garanzia costituzionale del diritto di azione, la Corte territoriale ha distinto tra diffida non pag. 1 di 5 CP_1 ancora o invece già validata dall' nel primo caso, priva di efficacia di titolo esecutivo e ben contestabile con azione di accertamento negativo;
nel secondo, come nella specie, titolo esecutivo contestabile con opposizione esecutiva a norma degli artt. 615, 617 e 618bis c.p.c., a seconda del suo oggetto (an ovvero quomodo);
3. essa ha così ribadito il difetto d'interesse della società ad un'azione di CP_1 accertamento inidonea allo scopo, ritenendo peraltro la legittimazione dell terzo chiamato in giudizio dal Tribunale, potendo ben avere il ricorso giurisdizionale avverso la diffida accertativa ad oggetto la legittimità in sé del provvedimento adottato e validato dal chiamato;
4. con atto notificato il 2 novembre 2020 la società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, illustrato da memoria ai sensi dell'art. 380bis c.p.c.; i lavoratori intimati e l' Controparte_11 non hanno svolto difese. (…) CONSIDERATO CHE 1. la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c. e 24 Cost., per il proprio interesse all'accertamento negativo dei debiti retributivi nei confronti dei sette dipendenti in CP_1 favore dei quali l' di Bologna ha emesso le diffide notificate il 10 gennaio 2017 e convalidate con provvedimento Direttoriale del 19 aprile 2017, n. 13914, in quanto non “limitabile” all'opposizione all'esecuzione (restando così in uno stato d'incertezza indefinito in ordine ad una possibile azione esecutiva loro, titolari dei suddetti titoli esecutivi), in violazione della garanzia del proprio diritto di azione. CP_1 Inoltre, essa ribadisce il difetto di legittimazione passiva dell' (unico motivo); (…)”. La Suprema Corte ha, con la richiamata ordinanza accolto il ricorso, evidenziando che “nel caso di specie, in cui non risulta alcuna manifestazione dei lavoratori – pur titolari di pretese creditorie riconosciute in titoli esecutivi stragiudiziali quali le diffide convalidate in oggetto – di agire coattivamente nei confronti della società, questa medesima, in assenza di diversi rimedi impugnatori, deve allora essere ritenuta legittimata ad esperire l'unica azione che inveri, in suo favore, l'effettività della tutela giurisdizionale, consistente nell'azione di accertamento negativo promossa. E ciò in quanto titolare dell'interesse, attuale e concreto (sia pure non implicante necessariamente l'attuale verificarsi della lesione di un diritto o di una contestazione), ad ottenere un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti: quale l'accertamento dell'inesistenza o della minore entità dei crediti stragiudizialmente accertati con le diffide convalidate (attraverso una verifica giudiziale, legittimamente esperibile dalla società, in ordine all'effettiva consistenza del proprio patrimonio, senza doverne attendere l'eventuale aggressione, foriera di evidenti conseguenze pregiudizievoli)”; ha in ogni caso “confermata la sussistenza della legittimazione passiva dell' , per la contestazione (al primo capoverso, sub Controparte_11
4 di pg. 2 della parte motiva della sentenza) della “legittimità in sé e per sé del provvedimento adottato e validato dall'Amministrazione” (al quart'ultimo capoverso di pg. 4 della parte motiva della sentenza), nella cognizione del giudice ordinario per pag. 2 di 5 l'incidenza delle diffide, per inosservanza di norme di diritto, su diritti soggettivi dei lavoratori”.
2. Ha riassunto il giudizio la che ha concluso, previo accertamento Parte_1 positivo dell'interesse ad agire in conformità con l'ordinanza rescindente della Suprema Corte, sostanzialmente riproponendo quanto richiesto fin dal primo grado. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione
3. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
4. La società ha evidenziato a suo tempo come la diffida abbia preso le mosse dal presupposto che al rapporto di lavoro fossero applicabili i criteri di quello previdenziale e che, dunque, fosse da riconoscere retribuzione superiore perché calcolata sul diverso CCNL, ritenuto più coerente e rappresentativo. Lamenta in particolare la ricorrente che “viene individuato il CCNL pulizie-multiservizi quale CCNL da applicare in concreto (in luogo del CCNL artigianato) sulla base della norma (art. 2, co. 25, L. 549/95 che ha interpretato in via autentica l'art.1 l. 389/89) che stabilisce di fare riferimento ai CCNL firmati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative nella categoria…. si provvede ad utilizzare lo strumento attuativo predisposto allo scopo (ossia la diffida ex art. 12 d.lgs 124/04) per determinare la corretta retribuzione da assoggettare a contribuzione, ricalcolando il dovuto in capo ai lavoratori che ne hanno diritto”, così errando l'ente pubblico sia quanto a individuazione del CCNL effettivamente rilevante (“la CP_13 applicava un contratto collettivo nazionale certamente siglato da organizzazioni comparativamente più rappresentative (“il CCNL pulizie artigianato è siglato da
Imprese di Pulizia;
Comunità; CP_14 Controparte_15 CP_16
; ; ) e non si poneva quindi CP_17 CP_18 CP_19 Controparte_20 la necessità di un raffronto tra i due contratti in merito alla rappresentatività delle organizzazioni stipulanti, in quanto entrambi i CCNL risultavano avere il necessario requisito della rappresentatività”), sia quanto a impropria sovrapposizione del concetto di c.d. minimo previdenziale con quello di minimo costituzionale retributivo
– in contrasto con i principi affermati dalla Suprema Corte e ormai consolidati, secondo cui “l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dall'art.1 DL n.338 del 1989, senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art.36 Cost., che sarebbero giustificate solo ove a detti contratti si dovesse ricorrere - con incidenza sul distinto rapporto di lavoro - ai fini della determinazione della giusta retribuzione” (Sezioni Unite della Cassazione 29 Luglio 2002, N. 11199). Oltre alle considerazioni in diritto, la società evidenzia ragioni di fatto contrapposte alla prospettazione dell' : “a) i minimi tabellari del CCNL multiservizi sono CP_11 errati perché ricomprendono elementi provinciali che andavano di certo esclusi come stabilito da Cass. S.U. 29 luglio 2002 n.11199 sopra richiamata. Si allega a tal pag. 3 di 5 fine la tabella ufficiale rilasciata da da cui si desumono gli importi della CP_21 contrattazione provinciale (all.16), che andavano certamente esclusi. Sono pertanto errate le retribuzioni mensili, quelle orarie ed in particolar modo la quattordicesima che è l'elemento che più “pesa” ed incrementa i già errati conteggi ispettivi. b) non sono stati correttamente considerati, valutati e decontati tutti gli elementi accessori della retribuzione (premi, straordinari forfetizzati, ecc..); d) da ultimo, ma non meno importante, si rileva che l'inquadramento contrattuale di tutti i dipendenti è stato effettuato senza alcuna indagine effettiva sulle mansioni svolte, o sulla professionalità o capacità possedute, ma solo sulla base di una riparametrazione contrattuale tra i livelli di un ccnl e quelli di un altro, secondo una tabella (contenuta nel verbale ispettivo) che non ha alcun valore vincolante, motivo per cui si contestano gli inquadramenti effettuati senza alcuna indagine effettiva. Ad esempio la suddetta riparametrazione non considera neppure che, in base al CCNL multiservizi, all'azienda è consentito inquadrare per i primi nove mesi di assunzione nel più basso livello tutti coloro che andrebbero invece inquadrati nel 2° livello, motivo per cui al primo livello doveva farsi riferimento per alcuni lavoratori come come correttamente è stato fatto nei conteggi allegati (all. 20-21)” CP_4 CP_10
[pagg. 22-23 ricorso di primo grado]. I rilievi sono fondati. La stessa prospettazione in diritto correttamente evidenzia l'errore logico in cui è incorso l' – che peraltro non ha ritenuto di coltivare nel merito la posizione, CP_11 una volta che è stato riconosciuto l'interesse ad agire della società.
5. Il ricorso deve dunque essere accolto, dichiarandosi che nulla deve la società ai lavoratori di cui alle diffide accertative meglio indicate in atti (e di cui al dispositivo). Va altresì dichiarata cessata la materia del contendere per le conciliazioni che sono intervenute medio tempore con tutti i lavoratori (qui pure non costituiti).
6. Nella regolamentazione delle spese processuali si prende atto di quanto invero apprezzabilmente ha indicato la società, allorchè ha chiesto “vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio e del giudizio di legittimità svolto avanti alla Corte di Cassazione esclusivamente nei confronti degli appellati che, nel costituirsi in giudizio, svolgano domande nei confronti della ricorrente appellante e/o espongano argomentazioni giuridiche in contrasto con quelle dalla medesima esposte”: nulla deve dunque disporsi, stante la contumacia dei convenuti in riassunzione.
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P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando nella causa tra e , , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, , , Controparte_4 CP_5 CP_6 CP_7
, , e Controparte_8 CP_9 CP_10 Controparte_11
, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o
[...] respinta, 1. dichiara che nulla è dovuto dalla società in relazione alle diffide accertative di cui appresso: BO00002/2017-60 (relativa al lavoratore - Controparte_1 CodiceFiscale_1 per € 2.026,00), BO00002/2017-29 (relativa al lavoratore - Controparte_2
per € 5.923,00), C.F._2 BO00002/2017-40 (relativa al lavoratore er € CP_3 CodiceFiscale_3 7.457,00), BO00002/2017-46 (relativa al lavoratore - Controparte_4 er € 2.207,00), C.F._4 BO00002/2017-59 (relativa al lavoratore - - CP_5 C.F._5 per € 208,00), BO00002/2017-58 (relativa al lavoratore - Persona_1 C.F._6 per € 303,00), BO00002/2017-68 (relativa al lavoratore - - CP_10 C.F._7 per € 465,00), Co emesse dall' di Bologna prot. n.208 del 4 gennaio 2017 notificate in data 10 gennaio 2017; 2. compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità e del presente di riassunzione – già compensate quelle dei precedenti gradi. Bologna, 16/10/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
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