Articolo 1 della Legge 8 agosto 1977, n. 607
Articolo 2
Versione
13 settembre 1977
Art. 1.
E' autorizzata l'erogazione, a favore del programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP), della somma di 3.600.000.000 di lire (tremiliardiseicentomilioni), quale contributo italiano al suddetto programma per l'esercizio finanziario 1976.
Entrata in vigore il 13 settembre 1977