Art. 1.
E' autorizzata l'erogazione, a favore del programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP), della somma di 3.600.000.000 di lire (tremiliardiseicentomilioni), quale contributo italiano al suddetto programma per l'esercizio finanziario 1976.
E' autorizzata l'erogazione, a favore del programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP), della somma di 3.600.000.000 di lire (tremiliardiseicentomilioni), quale contributo italiano al suddetto programma per l'esercizio finanziario 1976.