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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/07/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 780 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 780 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. NEBBIA LUCA (C.F. ) e dell'Avv. CANALETTI CHIARA (C.F. C.F._2
) CodiceFiscale_3
e
nato a [...] il [...] ( ) con il Parte_2 CodiceFiscale_4 patrocinio dell'Avv. ILARDI INGRID ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 22/04/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nato a [...], in data [...], il figlio Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 27.06.2025 e 2.07.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 4 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi del figlio minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i sig.ri Pt_2
e , in data 26.07.2009 a Rimini, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio
[...] Parte_1 dell'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune dell'anno 2009 all'Atto n. 126, parte II, serie A.
2. Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile, competente a mezzo di rituale comunicazione da parte della
Cancelleria, di procedere all'annotazione della sentenza.
3. Il figlio minore iene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, che conseguentemente Per_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente;
4. vrà la sua collocazione abitativa prevalente presso il padre ove si è già di fatto trasferito da Per_1 tempo per sua stessa scelta. Pertanto, leverà la sua residenza anagrafica in Rimini, Via Oberdan Per_1
De Giovanni n. 13 e le parti si faranno parte diligente affinché ciò avvenga entro 30 giorni dal deposito della sentenza di cui al presente procedimento.
5. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e cura di saranno Per_1 adottate da entrambi i genitori di comune accordo, tenendo conto delle sue capacità, della sua inclinazione naturale e delle sue aspirazioni. Quelle ordinarie continueranno ad essere assunte da ciascun genitore separatamente nei rispettivi periodi di permanenza con il minore.
6. Per la gestione di genitori concordano congiuntamente, sulla base dell'età del minore, dei Per_1 suoi impegni scolastici ed extrascolastici, nonché delle esigenze personali della madre, che gli incontri con la stessa vengano determinati fra le parti di volta in volta, senza stabilire un calendario specifico.
7. Per le Festività di maggior interesse si seguirà il criterio dell'alternanza, mentre per i periodi di vacanza correlati le parti seguiranno il principio della pariteticità, ragione per cui trascorrerà ad anni Per_1 alterni con il padre e con la madre i seguenti periodi così individuati;
pagina 2 di 4 - quanto alle festività natalizie :
primo periodo - dalla fine della scuola al 31 dicembre;
secondo periodo - dal primo Gennaio alla ripresa della scuola;
- quanto alle festività pasquali :
primo periodo - dalla fine della scuola al giorno di Pasqua;
secondo periodo - dal Lunedì di Pasqua alla ripresa della scuola;
- durante le vacanze estive, trascorrerà periodi di eguale durata con il padre e con la madre, Per_1 comunque non superiori a 7 giorni continuativi, salvo viaggi preventivamente organizzati di durata eventualmente superiore. Ciò avverrà in accordo fra le parti valutati preventivamente i desiderata del minore.
8.Tutte le predette indicazioni potranno subire le modifiche e/o gli aggiustamenti che si renderanno necessari, in ragione delle esigenze del minore, nonché degli impegni personali/ lavorativi di entrambi i genitori, avendo questi ultimi cura di far sì che, nel caso in cui non possano occuparsi personalmente del figlio, questi venga affidato all'altro genitore, al fine di garantire il più possibile la continuità dei rapporti tra d entrambe le figure genitoriali. Per_1
9. Per ciò che riguarda il mantenimento, i signori e confermano la volontà di non stabilire Pt_2 Pt_1 una somma mensile a titolo di contributo ordinario da parte di alcuno ma di suddividere meramente al
50% le spese di natura straordinaria relative al figlio.
In tal senso, le Parti si danno reciprocamente atto di espressamente richiamare i contenuti e le elencazioni del Protocollo del Tribunale di Bologna - allegato al presente ricorso - sulla gestione dei processi in materia di famiglia.
10. Le parti concordano che l'assegno unico universale relativo al figlio venga percepito al Per_1
100% dal padre, in qualità di genitore collocatario del minore, già dal mese di novembre 2024.
A tal proposito le parti si impegnano reciprocamente a consegnare e fornire la documentazione eventualmente necessaria ed a porre tempestivamente in essere tutti gli adempimenti che fossero necessari in futuro per ottenere agevolazioni/ contributi finalizzati al minore, entro 7 giorni dalla richiesta formulata dall'uno o dall'altro. Qualora la Signora continuasse a percepire l'assegno unico Pt_1 universale anche successivamente al mese di Novembre, ella ne restituirà l'intero ammontare al Sig. tramite bonifico bancario sul suo conto corrente entro dieci giorni dalla sua ricezione, vivendo Pt_2 già al padre in maniera stabile da ormai molti mesi. Per_1 pagina 3 di 4 11. I coniugi consentono il reciproco rilascio e/o il rinnovo del passaporto e/o documenti equipollenti, validi anche per l'espatrio.
12. I coniugi con l'esatto adempimento di tutti i patti di cui sopra, si danno reciprocamente atto di avere regolato e definito ogni e qualsiasi rapporto in dipendenza del matrimonio e di nulla avere a che pretendere reciprocamente l'uno dall'altra per qualsivoglia titolo e/o ragione.
13. Tutte le spese del presente giudizio di divorzio congiunto saranno integralmente compensate tra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 il 26.07.2009 in Rimini (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Parte_2 integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rimini (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 126 Parte II Serie A Anno 2009 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 10.07.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 780 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. NEBBIA LUCA (C.F. ) e dell'Avv. CANALETTI CHIARA (C.F. C.F._2
) CodiceFiscale_3
e
nato a [...] il [...] ( ) con il Parte_2 CodiceFiscale_4 patrocinio dell'Avv. ILARDI INGRID ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 22/04/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nato a [...], in data [...], il figlio Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 27.06.2025 e 2.07.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 4 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi del figlio minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i sig.ri Pt_2
e , in data 26.07.2009 a Rimini, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio
[...] Parte_1 dell'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune dell'anno 2009 all'Atto n. 126, parte II, serie A.
2. Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile, competente a mezzo di rituale comunicazione da parte della
Cancelleria, di procedere all'annotazione della sentenza.
3. Il figlio minore iene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, che conseguentemente Per_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente;
4. vrà la sua collocazione abitativa prevalente presso il padre ove si è già di fatto trasferito da Per_1 tempo per sua stessa scelta. Pertanto, leverà la sua residenza anagrafica in Rimini, Via Oberdan Per_1
De Giovanni n. 13 e le parti si faranno parte diligente affinché ciò avvenga entro 30 giorni dal deposito della sentenza di cui al presente procedimento.
5. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e cura di saranno Per_1 adottate da entrambi i genitori di comune accordo, tenendo conto delle sue capacità, della sua inclinazione naturale e delle sue aspirazioni. Quelle ordinarie continueranno ad essere assunte da ciascun genitore separatamente nei rispettivi periodi di permanenza con il minore.
6. Per la gestione di genitori concordano congiuntamente, sulla base dell'età del minore, dei Per_1 suoi impegni scolastici ed extrascolastici, nonché delle esigenze personali della madre, che gli incontri con la stessa vengano determinati fra le parti di volta in volta, senza stabilire un calendario specifico.
7. Per le Festività di maggior interesse si seguirà il criterio dell'alternanza, mentre per i periodi di vacanza correlati le parti seguiranno il principio della pariteticità, ragione per cui trascorrerà ad anni Per_1 alterni con il padre e con la madre i seguenti periodi così individuati;
pagina 2 di 4 - quanto alle festività natalizie :
primo periodo - dalla fine della scuola al 31 dicembre;
secondo periodo - dal primo Gennaio alla ripresa della scuola;
- quanto alle festività pasquali :
primo periodo - dalla fine della scuola al giorno di Pasqua;
secondo periodo - dal Lunedì di Pasqua alla ripresa della scuola;
- durante le vacanze estive, trascorrerà periodi di eguale durata con il padre e con la madre, Per_1 comunque non superiori a 7 giorni continuativi, salvo viaggi preventivamente organizzati di durata eventualmente superiore. Ciò avverrà in accordo fra le parti valutati preventivamente i desiderata del minore.
8.Tutte le predette indicazioni potranno subire le modifiche e/o gli aggiustamenti che si renderanno necessari, in ragione delle esigenze del minore, nonché degli impegni personali/ lavorativi di entrambi i genitori, avendo questi ultimi cura di far sì che, nel caso in cui non possano occuparsi personalmente del figlio, questi venga affidato all'altro genitore, al fine di garantire il più possibile la continuità dei rapporti tra d entrambe le figure genitoriali. Per_1
9. Per ciò che riguarda il mantenimento, i signori e confermano la volontà di non stabilire Pt_2 Pt_1 una somma mensile a titolo di contributo ordinario da parte di alcuno ma di suddividere meramente al
50% le spese di natura straordinaria relative al figlio.
In tal senso, le Parti si danno reciprocamente atto di espressamente richiamare i contenuti e le elencazioni del Protocollo del Tribunale di Bologna - allegato al presente ricorso - sulla gestione dei processi in materia di famiglia.
10. Le parti concordano che l'assegno unico universale relativo al figlio venga percepito al Per_1
100% dal padre, in qualità di genitore collocatario del minore, già dal mese di novembre 2024.
A tal proposito le parti si impegnano reciprocamente a consegnare e fornire la documentazione eventualmente necessaria ed a porre tempestivamente in essere tutti gli adempimenti che fossero necessari in futuro per ottenere agevolazioni/ contributi finalizzati al minore, entro 7 giorni dalla richiesta formulata dall'uno o dall'altro. Qualora la Signora continuasse a percepire l'assegno unico Pt_1 universale anche successivamente al mese di Novembre, ella ne restituirà l'intero ammontare al Sig. tramite bonifico bancario sul suo conto corrente entro dieci giorni dalla sua ricezione, vivendo Pt_2 già al padre in maniera stabile da ormai molti mesi. Per_1 pagina 3 di 4 11. I coniugi consentono il reciproco rilascio e/o il rinnovo del passaporto e/o documenti equipollenti, validi anche per l'espatrio.
12. I coniugi con l'esatto adempimento di tutti i patti di cui sopra, si danno reciprocamente atto di avere regolato e definito ogni e qualsiasi rapporto in dipendenza del matrimonio e di nulla avere a che pretendere reciprocamente l'uno dall'altra per qualsivoglia titolo e/o ragione.
13. Tutte le spese del presente giudizio di divorzio congiunto saranno integralmente compensate tra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 il 26.07.2009 in Rimini (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Parte_2 integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rimini (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 126 Parte II Serie A Anno 2009 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 10.07.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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