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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/12/2025, n. 1500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1500 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
composto dai Magistrati
Dott. LB ZZ PRESIDENTE
Dott.ssa EO OT RELATORE
Dott.ssa Francesca Cerrone COMPONENTE
pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4384 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 promossa da:
- Cod. Fisc. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA CESARE BATTISTI N.63 41121 MODENA, presso lo studio dell'avv. LI IC, rappresentato e difeso dall'avv.
LI IC
RICORRENTE
nei confronti di
Cod. Fisc. , elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in Via Vignolese n. 939 41125 MODENA, presso lo studio dell'avv. OZ SC, rappresentato e difeso dall'avv.
OZ SC
RESISTENTE
1 E con l'intervento del Pubblico Ministero
in punto a: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Conclusioni delle parti
Come da verbale di udienza del 10.12.2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.09.2025 chiedeva disporsi, Parte_1
a parziale modifica della sentenza di divorzio di questo Tribunale n.
810/2018 pubblicata il 9.05.2028, il collocamento del figlio , nato il Per_1
13.02.2009, presso di sé, al contempo revocando la pronuncia di contribuzione da parte del padre a favore della madre, ammontante ad
€.600,00 mensili (€. 400 per mantenimento oltre ad €. 200 per spese di baby sitter) e prevedendo un contributo della madre di €. 400,00 in favore del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva altresì, in ragione della prevalente collocazione di presso di sé, di poter trattenere Per_1
integralmente l'assegno unico universale corrisposto da INPS.
Deduceva che, dal gennaio 2025, si era trasferito a vivere presso di Per_1
lui; che la madre da tale momento aveva contribuito al mantenimento di corrispondendo la somma di €. 200 mensili, insufficiente alla luce Per_1
delle esigenze del figlio e del raffronto tra le condizioni economiche dei genitori.
2 Si costituiva chiedendo il rigetto delle avverse richieste, sul Controparte_1
rilievo che trascorresse un tempo paritario con il padre e la madre Per_1
e di conseguenza la previsione di un mantenimento diretto del minore nei periodi di permanenza presso ciascun genitore, con suddivisione al 50%
delle spese straordinarie;
chiedeva altresì la suddivisione al 50% dell'assegno unico universale. In subordine, si dichiarava disponibile a corrispondere un contributo mensile per il mantenimento del figlio non superiore ad €. 100.
All'udienza del 10.10.2025 venivano sentite le parti.
Si è ritenuto superfluo l'ascolto del minore che avrebbe avuto ad oggetto l'accertamento dei tempi effettivi di permanenza dello stesso presso l'uno e l'altro genitore (all'udienza il ricorrente ha dichiarato che trascorre Per_1
con la madre solo il mercoledì mentre la resistente ha continuato a sostenere che il figlio trascorre con i genitori settimane alternate), atteso che all'esito dell'udienza le parti hanno, tramite i loro procuratori, concordato sul collocamento prevalente di presso il padre con visite libere alla Per_1
madre, in ragione dell'età (16 anni).
, dunque, che pacificamente da gennaio 2025 vive col padre, d'ora Per_1
in avanti, potrà vedere la madre liberamente, accordandosi direttamente con la stessa.
Detta modifica giustifica la revoca del contributo posto a carico del padre,
, in favore del figlio minore, a far data dal mese di febbraio Parte_1
2025, avendo pacificamente cambiato la propria Parte_2
3 residenza nel mese di gennaio del corrente anno (cfr. verbale di udienza del
10.12.2025).
Quanto al contributo da porsi a carico della sig.ra si osserva che dal CP_1
raffronto delle rispettive situazioni reddituali emerge che:
per l'anno 2023 ha percepito un reddito annuo d'impresa di Parte_1
circa 5000 euro;
per l'anno 2024 di 5500 euro netti circa e nel 2025 di
20000 euro netti circa (doc. 5, 6 e 7 parte ricorrente); nonostante nel ricorso non si rinvenga alcuna allegazione al riguardo, è dunque riscontrabile un aumento dei redditi derivanti dall'attività d'impresa svolta;
è proprietario di un immobile (doc. 4) e titolare di risparmi su più conti correnti (cfr. in particolare doc. 12, titoli per circa 65000 euro);
dipendente della società “Autogrill Italia s.p.a.” ha un Controparte_1
reddito annuo netto di circa 26000 euro (cfr. docc.
5-7 parte resistente e segnatamente Modelli 730 degli ultimi tre anni); è proprietaria dell'immobile in cui vive ed ha risparmi di entità non significativa fatta eccezione per 35 Buoni Postali del valore nominale di €. 21.892,63 alla data di giugno 2023 ed una polizza Private Exclusive (doc. 28) per €. 25.000,00,
frutto in parte di un anticipo TFR per €. 15.327,60 (doc. 29).
Sussistono dunque i presupposti, a parere del Collegio, per porre a carico di quest'ultima un contributo al mantenimento per il figlio di €. 200 Per_1
mensili, somma del resto attualmente già corrisposta.
4 Si stima altresì equo disporre che l'assegno unico universale pari ad €.
130,00 mensili, sia trattenuto integralmente dal padre, , in Parte_1
quanto genitore collocatario in via prevalente, ferma la divisione al 50%
delle spese straordinarie inerenti il figlio, da individuarsi in base al
Protocollo di questo Tribunale.
Il complessivo esito del giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis 29 c.p.c.
a parziale modifica della sentenza di divorzio di questo Tribunale n.
810/2018 pubblicata il 9.05.2018, e ferme restando le altre disposizioni non confliggenti con la nuova disciplina:
-dispone che sia collocato in via prevalente presso il Parte_2
padre;
-dispone che veda la madre liberamente, accordandosi Parte_2
direttamente con il genitore;
-dispone che la sig.ra versi al sig. , in via Controparte_1 Parte_1
anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dal gennaio 2025
e detratto quanto già versato, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , l'assegno mensile di €. 200 rivalutabile Parte_2
annualmente secondo indici ISTAT, fermo il contributo 50% delle spese
5 straordinarie disciplinate come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di
Modena;
- autorizza a trattenere in via integrale l'assegno unico Parte_1
universale versato da INPS in favore del figlio minore Persona_2
[...]
-compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Modena, nella Camera di Consiglio in data 12.12.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
EO OT LB ZZ.
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
composto dai Magistrati
Dott. LB ZZ PRESIDENTE
Dott.ssa EO OT RELATORE
Dott.ssa Francesca Cerrone COMPONENTE
pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4384 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 promossa da:
- Cod. Fisc. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA CESARE BATTISTI N.63 41121 MODENA, presso lo studio dell'avv. LI IC, rappresentato e difeso dall'avv.
LI IC
RICORRENTE
nei confronti di
Cod. Fisc. , elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in Via Vignolese n. 939 41125 MODENA, presso lo studio dell'avv. OZ SC, rappresentato e difeso dall'avv.
OZ SC
RESISTENTE
1 E con l'intervento del Pubblico Ministero
in punto a: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Conclusioni delle parti
Come da verbale di udienza del 10.12.2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.09.2025 chiedeva disporsi, Parte_1
a parziale modifica della sentenza di divorzio di questo Tribunale n.
810/2018 pubblicata il 9.05.2028, il collocamento del figlio , nato il Per_1
13.02.2009, presso di sé, al contempo revocando la pronuncia di contribuzione da parte del padre a favore della madre, ammontante ad
€.600,00 mensili (€. 400 per mantenimento oltre ad €. 200 per spese di baby sitter) e prevedendo un contributo della madre di €. 400,00 in favore del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva altresì, in ragione della prevalente collocazione di presso di sé, di poter trattenere Per_1
integralmente l'assegno unico universale corrisposto da INPS.
Deduceva che, dal gennaio 2025, si era trasferito a vivere presso di Per_1
lui; che la madre da tale momento aveva contribuito al mantenimento di corrispondendo la somma di €. 200 mensili, insufficiente alla luce Per_1
delle esigenze del figlio e del raffronto tra le condizioni economiche dei genitori.
2 Si costituiva chiedendo il rigetto delle avverse richieste, sul Controparte_1
rilievo che trascorresse un tempo paritario con il padre e la madre Per_1
e di conseguenza la previsione di un mantenimento diretto del minore nei periodi di permanenza presso ciascun genitore, con suddivisione al 50%
delle spese straordinarie;
chiedeva altresì la suddivisione al 50% dell'assegno unico universale. In subordine, si dichiarava disponibile a corrispondere un contributo mensile per il mantenimento del figlio non superiore ad €. 100.
All'udienza del 10.10.2025 venivano sentite le parti.
Si è ritenuto superfluo l'ascolto del minore che avrebbe avuto ad oggetto l'accertamento dei tempi effettivi di permanenza dello stesso presso l'uno e l'altro genitore (all'udienza il ricorrente ha dichiarato che trascorre Per_1
con la madre solo il mercoledì mentre la resistente ha continuato a sostenere che il figlio trascorre con i genitori settimane alternate), atteso che all'esito dell'udienza le parti hanno, tramite i loro procuratori, concordato sul collocamento prevalente di presso il padre con visite libere alla Per_1
madre, in ragione dell'età (16 anni).
, dunque, che pacificamente da gennaio 2025 vive col padre, d'ora Per_1
in avanti, potrà vedere la madre liberamente, accordandosi direttamente con la stessa.
Detta modifica giustifica la revoca del contributo posto a carico del padre,
, in favore del figlio minore, a far data dal mese di febbraio Parte_1
2025, avendo pacificamente cambiato la propria Parte_2
3 residenza nel mese di gennaio del corrente anno (cfr. verbale di udienza del
10.12.2025).
Quanto al contributo da porsi a carico della sig.ra si osserva che dal CP_1
raffronto delle rispettive situazioni reddituali emerge che:
per l'anno 2023 ha percepito un reddito annuo d'impresa di Parte_1
circa 5000 euro;
per l'anno 2024 di 5500 euro netti circa e nel 2025 di
20000 euro netti circa (doc. 5, 6 e 7 parte ricorrente); nonostante nel ricorso non si rinvenga alcuna allegazione al riguardo, è dunque riscontrabile un aumento dei redditi derivanti dall'attività d'impresa svolta;
è proprietario di un immobile (doc. 4) e titolare di risparmi su più conti correnti (cfr. in particolare doc. 12, titoli per circa 65000 euro);
dipendente della società “Autogrill Italia s.p.a.” ha un Controparte_1
reddito annuo netto di circa 26000 euro (cfr. docc.
5-7 parte resistente e segnatamente Modelli 730 degli ultimi tre anni); è proprietaria dell'immobile in cui vive ed ha risparmi di entità non significativa fatta eccezione per 35 Buoni Postali del valore nominale di €. 21.892,63 alla data di giugno 2023 ed una polizza Private Exclusive (doc. 28) per €. 25.000,00,
frutto in parte di un anticipo TFR per €. 15.327,60 (doc. 29).
Sussistono dunque i presupposti, a parere del Collegio, per porre a carico di quest'ultima un contributo al mantenimento per il figlio di €. 200 Per_1
mensili, somma del resto attualmente già corrisposta.
4 Si stima altresì equo disporre che l'assegno unico universale pari ad €.
130,00 mensili, sia trattenuto integralmente dal padre, , in Parte_1
quanto genitore collocatario in via prevalente, ferma la divisione al 50%
delle spese straordinarie inerenti il figlio, da individuarsi in base al
Protocollo di questo Tribunale.
Il complessivo esito del giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis 29 c.p.c.
a parziale modifica della sentenza di divorzio di questo Tribunale n.
810/2018 pubblicata il 9.05.2018, e ferme restando le altre disposizioni non confliggenti con la nuova disciplina:
-dispone che sia collocato in via prevalente presso il Parte_2
padre;
-dispone che veda la madre liberamente, accordandosi Parte_2
direttamente con il genitore;
-dispone che la sig.ra versi al sig. , in via Controparte_1 Parte_1
anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dal gennaio 2025
e detratto quanto già versato, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , l'assegno mensile di €. 200 rivalutabile Parte_2
annualmente secondo indici ISTAT, fermo il contributo 50% delle spese
5 straordinarie disciplinate come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di
Modena;
- autorizza a trattenere in via integrale l'assegno unico Parte_1
universale versato da INPS in favore del figlio minore Persona_2
[...]
-compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Modena, nella Camera di Consiglio in data 12.12.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
EO OT LB ZZ.
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