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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/12/2025, n. 2772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2772 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8795/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
Undicesima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cristina Scarzella ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8795/2024 promossa da:
, , nata nella Città di Buenos Aires il 17.02.2000 CP_1 CP_2
CABAUD, , nato nella Città di Buenos Aires il 09.11.1994 Parte_1
, , nato nella Città di Buenos Aires il 11.09.1996 CP_1 Pt_2
OZ, , nata nella Città di Buenos Aires il 08.11.1985, in proprio e nella Per_1 qualità di genitore esercente la potestà genitoriale insieme a (nato nella Persona_2
Città di Buenos Aires il 04.11.1983) sul minore , minore, nato nella Città di Persona_3
Buenos Aires il 09.01.2020
, nato nella Città di Buenos Aires il 13.03.1984, in proprio e Persona_4 nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale insieme alla sig.ra , Per_5 Parte_3
(nata nella Città di Buenos Aires il 22.05.1987) sul minore , , nato
[...] Per_4 Per_6 nella Città di Buenos Aires il 04.09.2020
RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui Uffici, siti in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2, è legalmente domiciliato
RESISTENTE
E con l'intervento del
PM in sede
INTERVENUTO
CONCLUSIONI così come precisate negli atti introduttivi
PER LE PARTI RICORRENTI:
pag. 1 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, documentazione e difesa, emettere i seguenti provvedimenti di giustizia: in via principale e di merito: accertare e dichiarare per i motivi esposti in narrativa lo status di cittadini Italiani dei sig.ri.: , ; , ; , ; , ; CP_1 CP_2 CP_1 Parte_1 CP_1 Pt_2 Per_4 Per_1
; ; , come sopra rappresentato e Persona_3 Persona_4 Per_4 Per_6 difeso, e per l'effetto ordinare al e ad ogni altra Autorità amministrativa Controparte_3
e comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone sopra indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario, come per Legge per il presente procedimento, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
PER PARTE RESISTENTE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: rigettare integralmente la domanda avversaria. Spese per legge.”.
PER IL PM
“CHIEDE che il Tribunale di Genova riconosca e dichiari la cittadinanza italiana dei ricorrenti ed ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, con ricorso depositato in data 9.9.2024, hanno chiesto il riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della loro discendenza dal Sig. Persona_7
, nato a [...] il [...] ed emigrato in Argentina, dove ha avuto
[...] discendenza, ivi deceduto nel 1901 senza mai essere stato naturalizzato e aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana, con vittoria di spese e compensi di lite, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario.
Si è costituito, con comparsa di costituzione e risposta in data 24.11.2025, il
[...]
eccependo, in via preliminare, la nullità della procura alle liti allegata dai CP_3 ricorrenti perché sprovvista di apposita “apostille”, necessaria in quanto rilasciata all'estero, nonché il rigetto della domanda per infondatezza, evidenziando come il capostipite Sig.
, essendo nato prima del 1861, non fosse mai stato cittadino italiano Persona_7 per nascita e, per il fatto di essersi stabilito in Argentina con “animo di non più tornare”, avesse perso la cittadinanza sabauda, non potendola trasmettere ai suoi discendenti ed odierni ricorrenti;
eccepisce inoltre l'“assenza di completa probanza della documentazione ex adverso depositata” essendo ormai applicabile, per altro, la nuova disciplina in materia di cittadinanza dettata con l'art 1 D.L. n. 36/2025 che impone ai ricorrenti di “allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge” e la carenza dell'interesse ad agire sotto il profilo della medesima normativa.
pag. 2 In data 27.3.2025, è intervenuto il Pubblico , chiedendo che il Tribunale riconosca CP_3
e dichiari la cittadinanza italiana dei ricorrenti e ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza
La causa è stata istruita in via documentale e discussa all'udienza del 4.12.2025, celebrata in forma cartolare, previo deposito di note scritte autorizzate, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
***
In via preliminare in rito
In primo luogo, corretta è l'individuazione del Giudice territorialmente competente.
La competenza territoriale “diffusa” (rispetto alla precedente “concentrata” presso il Tribunale di Roma (in applicazione della regola del foro del convenuto ) Controparte_3
è stata disposta dall'art. 1, comma 36 della Legge 26 novembre 2021, n. 206 (Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata) che ha modificato i criteri di ripartizione della competenza per territorio.
Nell'ambito del Tribunale distrettuale, risultano competenti le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea con la legge 13 aprile 2017, n. 46 presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'Appello, che sono competenti per territorio, in base all'art 4 comma 5 del Decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13.
Nel caso di specie l'avo era nato, come visto in premessa, nel Comune di Sestri VA, in provincia di Genova, e da ciò discende la competenza del Tribunale di Genova, in composizione monocratica, sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale.
In secondo luogo, l'eccezione sollevata dal relativamente alla nullità Controparte_3 della procura rilasciata all'estero in quanto non munita di apposita “apostille”, non risulta fondata.
A proposito, si rileva che la sottoscrizione della procura alle liti rilasciata all'estero deve essere autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede, non potendo essere autenticata dal difensore italiano della parte (Cass., sentenza n. 16050 del 18/06/2018); tale procura, inoltre, per il disposto dell'art. 12 della legge 31 maggio 1995, n. 218, risulta disciplinata dalla legge processuale italiana, la quale richiede che il diritto straniero conosca, quantomeno, i suddetti istituti e li disciplini in maniera non contrastante con le linee fondamentali che lo caratterizzano nell'ordinamento italiano e che consistono, per la scrittura privata autenticata, nella dichiarazione del pubblico ufficiale che il documento è stato firmato in sua presenza e nel preventivo accertamento dell'identità del sottoscrittore. (Cass., ordinanza n. 26951 del pag. 3 15/11/2017). Pertanto, è valida la procura alle liti conferita per atto pubblico rogato da notaio in un paese aderente alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 – quale quello del caso in oggetto – corredato dalla cd. "apostille", contestualmente autenticata ancorché non in lingua italiana, atteso che l'art. 122, primo comma, cod. proc. civ., prescrivendone l'uso, si riferisce agli atti endoprocessuali e non anche a quelli prodromici, per i quali vige il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto (Cass., ordinanza n. 26937 del 02/12/2013).
Nel caso di specie, al contrario di quanto affermato dal resistente in sede di CP_3 comparsa di costituzione e risposta, la procura alle liti rilasciata in Stato estero (Argentina) allegata dai ricorrenti risulta effettivamente munita della cd “apostille” (pag. 14 documento denominato “Procura_alla_lite_compressed), non potendo, così, essere considerata nulla, ma correttamente conferita e rilasciata.
Infine, anche l'eccezione di carenza dell'interesse ad agire dei ricorrenti sollevata dal convenuto non è meritevole di accoglimento. CP_3
In proposito, si rileva che in materia di cittadinanza viene generalmente riconosciuto un
“doppio binario” diretto al conseguimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, tale per cui o gli interessati propongono la domanda in via amministrativa, o la propongono direttamente in sede giudiziale, trattandosi di accertare uno status soggettivo ascrivibile al novero dei diritti fondamentali della persona. Pertanto, la previa presentazione di una domanda diretta a ottenere la cittadinanza italiana alle competenti Autorità diplomatico-consolari non è richiesta ai fini della sussistenza dell'interesse ad agire in capo a discendenti per via maschile di cittadini italiani emigrati all'estero, ritenendo così sussistente l'interesse ad agire davanti a codesta sede giudiziale.
Nel merito
La domanda è fondata e deve essere accolta.
I ricorrenti agiscono iure proprio per far valere il proprio diritto all'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis sulla base della disciplina anteriore all'entrata in vigore del D.L. 36/2025 (Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza) che non può trovare applicazione retroattiva alle domande presentate in data anteriore (ex art. 11 Preleggi).
La loro legittimazione attiva (intesa come titolarità, dal punto di vista attivo, del diritto azionato) è pacifica sulla scorta dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità:
▪ “lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile.” [...] “resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia. Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro - a legislazione invariata- spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Cass. civ. 354/2022);
pag. 4 Come è noto nell'ordinamento italiano la cittadinanza italiana si trasmette per filiazione, attualmente ai sensi della legge n. 91/1992 e in precedenza ai sensi della legge n. 555/1912 e del Codice Civile del 1865.
Avuto riguardo alle difese svolte dal , quanto alla normativa di riferimento e CP_3 all'acquisto della cittadinanza in capo all'avo si evidenzia che Persona_7 antecedentemente all'entrata in vigore della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (“Nuove norme sulla cittadinanza”), la disciplina normativa che definiva il riconoscimento della cittadinanza italiana era stata regolata, nel NO di Sardegna, dal codice civile del 1837 (Codice Albertino), quindi dal Codice Civile del NO D'Italia del 25.06.1865 entrato in vigore il 1° gennaio 1866 (codice abrogato del 1865). Successivamente, in considerazione del fenomeno della migrazione della fine del secolo XIX, la disciplina veniva trasfusa – come era prassi fare – in apposite leggi e segnatamente prima nella legge sulle migrazioni del 31 gennaio 1901 n. 23, poi nella legge 17 maggio 1906 n.217. e infine nella legge n. 555 del 13 giugno 1912 tutte in linea di assoluta continuità normativa. L'impianto della disciplina della cittadinanza si è sempre fondato, come detto, sulla trasmissione jure sanguinis. In particolare, all'art. 19 del Codice Albertino si dichiarava testualmente: “il figlio nato in [...] padre godente tuttora ne' Regni Stati de' diritti civili inerenti alla qualità di suddito è pure suddito, e ne gode tutti i diritti”. Da ciò deriva che i figli dei cittadini del NO di Sardegna (cosiddetti regnicoli) nati all'estero mantenevano la cittadinanza regnicola. La circostanza della trasmissione jus sanguinis della cittadinanza veniva altresì riaffermata dall'art. 4 del Codice Civile del 1865 “E' cittadino il figlio di padre cittadino”. Considerato inoltre che il è subentrato, in qualità di Stato successore, al CP_4
, quale Stato predecessore, tutti i cittadini appartenenti al NO di Controparte_5
Sardegna hanno alla data del 17 marzo 1861 (Unità d'Italia) acquisito automaticamente la cittadinanza italiana anche in base ai principi di diritto internazionale consuetudinario (oggetto di successiva codificazione contenuta nell'art. 21 della risoluzione 63/118 adottata dall' Assemblea Generale delle Nazioni Unite l' 11 dicembre 2008 “lo Stato successore deve attribuire la propria nazionalità a tutte le persone che, alla data della successione degli Stati, possedevano la nazionalità dello Stato predecessore”). Coloro che erano nati nell'allora , dunque prima dell'unificazione Controparte_5
d'Italia, furono, dopo l'unificazione considerati automaticamente cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del NO d'Italia, non avessero perso la cittadinanza sabauda anche acquisendo una cittadinanza straniera. Un tale principio risulta confermato anche del Ministero dell'Interno nella pubblicazione
“La Cittadinanza Italiana – La Normativa, Le Procedure, Le Circolari” dove alla pagina 9 viene espressamente riportato …“Può capitare, poi, che l'ascendente dante causa, sia emigrato dall'Italia antecedentemente alla costituzione dell'unità d'Italia, con passaporto di uno Stato preunitario. Tale circostanza può ritenersi non ostativa al riconoscimento della cittadinanza italiana. Infatti, il Codice Civile del 1865, che regolava la materia della
pag. 5 cittadinanza antecedentemente alla legge 13.6.1912, n. 555, non escludeva dal possesso della cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima della costituzione del . CP_4
Tuttavia, è da sottolineare che i nati prima del 1861 ed emigrati in uno Stato estero possono essere considerati cittadini italiani soltanto dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del . Se, invece, al momento CP_4 dell'eventuale naturalizzazione straniera, o alla data del loro decesso, lo Stato preunitario di appartenenza non fosse stato ancora inglobato nel NO , costoro devono CP_4 considerarsi non aver mai conseguito la cittadinanza italiana...”. Tali concetti devono quindi ritenersi consolidati trovando il loro presupposto, come visto, nei principi del Codice Albertino del 1837 e del Codice Civile del NO d'Italia del 1865 e traendo, inoltre, la loro conferma dalla circostanza che l'art. 11 del Codice Civile del 1865, che regolava i casi di perdita di cittadinanza, non escludeva dal possesso della cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima della costituzione del . CP_4
All' opposto, se l'avo emigrato si fosse naturalizzato straniero o fosse deceduto prima del 17 marzo del 1861, lo stesso non avrebbe mai potuto trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti non avendola mai posseduta nemmeno lui;
A tal proposito, posto che, nel caso in esame, il documento prodotto sub 3 relativamente alla mancata iscrizione ai registri elettorali certificata dall'Ufficio Nazionale Elettorale sarebbe insufficiente a comprovare la mancata naturalizzazione del capostipite, in quanto deceduto prima del 1912 – data di introduzione in Argentina del suffragio universale maschile
– , si rileva tuttavia che la difesa avrebbe dovuto, secondo i criteri dell'onere della prova di cui infra, provare puntualmente l'eventuale avvenuta naturalizzazione del capostipite, non limitandosi solamente ad eccepire l'irrilevanza della documentazione prodotta da parte ricorrente. Come affermato dalla Cassazione nelle “sentenze gemelle” del 2022, “il peso della scelta ispirata ai legami di sangue (per l'appunto iure sanguinis), rispetto ad altri indici di legame tra la persona e il territorio (iure loci o, come anche si dice, iure soli, più o meno temperati da requisiti e condizioni aggiunte), ha giustificato (e tuttora in parte giustifica, nella legge n. 91 del 1992) una decisa restrizione delle possibilità di acquisto della cittadinanza di chi non vanti ascendenti italiani, ma anche una altrettanto decisa restrizione delle possibilità di ravvisare fattispecie estintive della cittadinanza degli italiani all'estero. È un fatto assolutamente ovvio, da quest'ultimo punto di vista, che l'istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero. Proprio da ciò è originato il riconoscimento dei fenomeni di doppia cittadinanza, d'altronde armonici con lo sviluppo e l'evoluzione del diritto internazionale. Fenomeni dei quali l'ordinamento attuale (con la citata l. n. 91 del 1992) tende semmai a risolvere le ipotetiche conseguenti situazioni di conflitto. Peraltro, la Cassazione ha rammentato che “della rilevanza di tali fenomeni di doppia cittadinanza abbia dato atto pure (e finanche all'epoca) la tanto evocata sentenza della Corte di cassazione di Napoli del 1907.
pag. 6 La possibilità di aversi nel tempo “una duplice nazionalità” venne già allora considerata una “conseguenza inevitabile (..) del concetto della sovranità, che include necessariamente le note di autonomia ed indipendenza di ciascuna di esse nel proprio territorio”.
I principi processuali sull'onere della prova L'onere della prova di chi richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana è, pertanto, incentrato sulla dimostrazione della linea – continua – di trasmissione, restando fatta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (conformemente a Cass. Sez. U n. 4466- 09). Ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, in base ai principi di ripartizione dell'onere della prova, spetta a lui dimostrare, soltanto, di essere (appunto) discendente di un cittadino italiano;
incombe, viceversa, sulla controparte statale, che ne abbia fatto specifica eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione. Come sinteticamente spiegato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel 2022: La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano; mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Il caso in esame Con la produzione dei certificati di nascita e matrimonio di tutti gli avi e ascendenti, nonché del certificato di morte di , nato il [...] e morto il Persona_7
6.9.1901 come da documenti allegati agli atti introduttivi, parte ricorrente ha adempiuto all'onere probatorio su di lei gravante comprovando la diretta discendenza dei ricorrenti dall'avo cittadino italiano emigrato in terra straniera. Alla luce della documentazione prodotta, pertanto, parte ricorrente ha comprovato la continuità della linea di discendenza e, quindi, di trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana come sopra richiamata nella premessa della presente decisione. Parte resistente, dal canto suo, per i motivi di cui supra, non ha specificamente contestato la ricostruzione genealogica di cui sopra e dunque la linea continua di trasmissione. La questione, infatti, può essere decisa in conformità ai principi enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenze nn. 25317 e 25318 del 24/08/2022) ove si rimarca che la perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero.
pag. 7 Nella legislazione italiana del 1865 era previsto che l'acquisto della cittadinanza straniera comportasse la perdita della cittadinanza originaria. Questa regola, fissata dall'art. 11 n. 2 del codice civile del 1865 è stata confermata, con qualche modifica, dall'art. 8 della legge n. 555/1912 la quale prevede che perde la cittadinanza chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza. Relativamente all'istituto della perdita della cittadinanza italiana disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, le Sezioni Unite hanno recentemente affermato che l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, …, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali. In questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, cod.civ. del 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia «ottenuto la cittadinanza in paese estero», sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento. (Sez. U, n. 25317 del 24.8.2022). Perde, altresì, la cittadinanza automaticamente:
1. il cittadino italiano che si arruoli volontariamente nell'esercito di uno Stato straniero o accetti un incarico pubblico presso uno Stato estero nonostante gli venga espressamente vietato dal Governo italiano (art. 12, comma 1 legge n. 91/92);
2. il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia prestato servizio militare o svolto un incarico pubblico o abbia acquistato la cittadinanza di quello Stato (art. 12, comma 2 legge n. 91/92);
3. l'adottato in caso di revoca dell'adozione per fatto a lui imputabile, a condizione che detenga o acquisti un'altra cittadinanza (art. 3, comma 3 legge n. 91/92). Nessuna allegazione specifica/principio di prova è stata sul punto fornita dall'amministrazione convenuta (cfr. in tema di riparto dell'onere della prova, Corte d'Appello Genova, sentenza 06/03/2025, n. 282), non rilevando, nel caso di specie, la nuova regola in materia di onere della prova introdotta recentemente con DL n. 36/2025, ritenendo preferibile, sulla base della necessità di assicurare una decisione “non a sorpresa” nell'ambito di un “processo giusto”, l'interpretazione secondo cui la novella legislativa operi soltanto per i processi successivi alla sua entrata in vigore (post 28 marzo 2025), con la conseguenza che nei processi instaurati precedentemente al marzo 2025 continua a gravare su parte resistente l'onere di allegare e dimostrare che tutti gli ascendenti degli odierni ricorrenti non si sono mai naturalizzati cittadini di Stato estero e hanno svolto mansioni e assunto occupazioni che non ne importano la perdita della cittadinanza ai sensi degli artt. 11 c.c. 1865 e 8 l. n. 555/1912.
pag. 8 Neppure, nel caso in esame, può invocarsi la perdita della cittadinanza a norma dell'art. 34 Codice Albertino (ventilata da parte convenuta seppure subordinatamente alle difese di mancato acquisto della cittadinanza). Ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana ai discendenti di cittadini emigrati prima dell'entrata in vigore del codice civile del 1865, come è noto occorre verificare se, dalla data di emigrazione alla data di entrata in vigore del suddetto codice, sia intervenuta la perdita della cittadinanza ai sensi della normativa ratione temporis applicabile. Per quanto riguarda Genova, prima del 1866 trovava applicazione il Codice civile albertino del 1837 e, dunque, l'art. 34, il quale prevedeva (come anticipato) che “il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito”. L'art 34 prevedeva due casi di perdita della cittadinanza: l'ipotesi di naturalizzazione in un paese straniero (ipotesi nel caso di specie non sostenuta dal Ministero e comunque smentita dal certificato negativo di naturalizzazione, allegato dai richiedenti e non contestato) e l'ipotesi del suddito che si stabilisce in un paese straniero con l'animo di non più tornare. Sul punto la Corte d'appello ha affermato, innanzitutto, che la circostanza che l'ascendente sia emigrato antecedentemente all'unità d'Italia, con passaporto di uno stato preunitario, non è automaticamente ostativa al riconoscimento della cittadinanza italiana (d'altronde, è lo stesso art. 34 del codice civile albertino che al terzo e quarto comma afferma che “il domicilio trasportato in paese straniero, qualunque ne sia la durata, non basterà da sé solo a far prova dell'intenzione di non più ritornare” e che “gli stabilimenti di commercio non potranno essere considerati come fatti con animo di non più ritornare”). L'onere di provare l'intenzione di abbandonare la propria patria con l'animo di non più ritornarvi sulla base di circostanze di fatto per sé stesse evidenti e non equivoche grava, del resto, sul (Cass. Sez. U, Sentenza n. 25317 del 24/08/2022), che, nel caso di CP_3 specie, non ha soddisfatto detto onere probatorio.
Applicando tali principi di diritto al caso di specie e verificata la documentazione depositata in atti, le allegazioni in fatto dei ricorrenti risultano provate, avendo le parti ricorrenti provato la continuità della linea trasmissiva, mentre nessuno degli elementi connotanti una fattispecie estintiva della cittadinanza italiana risulta provato dal convenuto (vds. in tal senso, Cassazione civile, Sezione I, 11 febbraio 2020 n. 3175; Cassazione Civile, Sezioni Unite, 24 agosto 2022 n. 25317) o emergono dagli atti di causa. In particolare, non risulta che i ricorrenti o i loro ascendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo, in tal modo, la catena di trasmissione genealogica (sul punto si rinvia ai certificati rilasciati dalle competenti autorità diplomatico- consolari e legalizzati, della cui genuinità non si ha motivo di dubitare).
Conclusivamente all'esito dell'istruttoria documentale si può ritenere che i soggetti indicati in grassetto sono cittadini italiani;
in particolare:
, nata a [...], Argentina il 17.02.2000, Parte_4 Parte_5
, nato a [...], Argentina in data 9.11.1994, e , nato a
[...] Parte_6
pag. 9 Buenos Aires, Argentina in data 11.9.1996, per aver acquisito la cittadinanza iure sanguinis da nato a [...], Argentina il 22.02.1962) , figlio di Persona_8 [...]
nata a [...], Santa Fe, Argentina il 20.03.1932, figlia di Persona_9 [...]
, nato a [...] il [...], figlio di nato in Persona_10 Persona_11
Argentina il 03.11.1875, figlio di nato a [...], Argentina il Parte_7
01.01.1852, figlio di , cittadino italiano, nato a [...], Persona_7
Italia, il 18.12.1824, come dall'atto di nascita depositato sub 1.
, nata a [...], Argentina il 08.11.1985, Controparte_6 Persona_4
per aver acquisito la cittadinanza italiana iure sanguinis da
[...] Persona_12 natoa a Buenos Aires, Argentina il 30.03.1961, figlia di nata a Persona_9
Rosario, Santa Fe, Argentina il 20.03.1932, figlia di , nato a Persona_10
Argentina il 16.07.1907, figlio di nato in [...] il [...], Persona_11 figlio di nato a [...], Argentina il 01.01.1852, figlio di Parte_7 [...]
, cittadino italiano, nato a [...], Italia, il 18.12.1824, come Persona_7 dall'atto di nascita depositato sub 1.
, nato a [...], Argentina il 09.01.2020, per aver acquisito la Persona_3 cittadinanza italiana iure sanguinis da nata a [...], Argentina il Controparte_6
08.11.1985, figlia di , nata a [...], Argentina il 30.03.1961, Persona_12 figlia di nata a [...], Santa Fe, Argentina il 20.03.1932, figlia Persona_9 di , nato a [...] il [...], figlio di Persona_10 Persona_11
nato in [...] il [...], figlio di nato a [...],
[...] Parte_7
Argentina il 01.01.1852, figlio di , cittadino italiano, nato a [...] Persona_7
VA (GE), Italia, il 18.12.1824, come dall'atto di nascita depositato sub 1.
, nato a [...], Argentina il 04.09.2020, per aver acquisito la Parte_8 cittadinanza italiana iure sanguinis da nato a [...], Persona_4
Argentina il 13.03.1984, figlio di , nata a [...], Argentina il Persona_12
30.03.1961, figlia di nata a [...], Santa Fe, Argentina il Persona_9
20.03.1932, figlia di , nato a [...] il [...], figlio di Persona_10
nato in [...] il [...], figlio di Persona_11 Parte_7 nato a [...], Argentina il 01.01.1852, figlio di , cittadino Persona_7 italiano, nato a [...], Italia, il 18.12.1824, come dall'atto di nascita depositato sub 1.
La documentazione, esaminata, posta a corredo della domanda, comprova infatti il diritto per come accertato. Essa si rivela completa ed esaustiva.
Viceversa, come sopra detto, parte convenuta non ha fornito la necessaria prova contraria.
La parte convenuta è infatti venuta meno all'onere probatorio non avendo depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano – essendosi limitata a difese affatto generiche e prive di fondamento documentale.
pag. 10 Attesa la natura e peculiarità della controversia, la cui decisione discende anche dall'applicazione di principi giurisprudenziali non sempre uniformi, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione, difesa: accerta e dichiara che , , nata nella Città di Buenos Aires il CP_1 CP_2
17.02.2000, , , nato nella Città di Buenos Aires il 09.11.1994, CP_1 Parte_1 Pt_6
, nato nella Città di Buenos Aires il 11.09.1996, , , nata nella Città
[...] Per_4 Per_1 di Buenos Aires il 08.11.1985, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul minore , minore, nato nella Città di Buenos Aires il 09.01.2020, Persona_3
, nato nella Città di Buenos Aires il 13.03.1984, in proprio e nella Persona_4 qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul minore , , nato nella Per_4 Per_6
Città di Buenos Aires il 04.09.2020 sono cittadini italiani;
ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_3 procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti al fine di procedere a loro volta alle dovute iscrizioni trascrizioni ed annotazioni di legge negli appositi registri dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Genova, 10/12/2025
Il Giudice dott. Maria Cristina Scarzella
pag. 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
Undicesima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cristina Scarzella ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8795/2024 promossa da:
, , nata nella Città di Buenos Aires il 17.02.2000 CP_1 CP_2
CABAUD, , nato nella Città di Buenos Aires il 09.11.1994 Parte_1
, , nato nella Città di Buenos Aires il 11.09.1996 CP_1 Pt_2
OZ, , nata nella Città di Buenos Aires il 08.11.1985, in proprio e nella Per_1 qualità di genitore esercente la potestà genitoriale insieme a (nato nella Persona_2
Città di Buenos Aires il 04.11.1983) sul minore , minore, nato nella Città di Persona_3
Buenos Aires il 09.01.2020
, nato nella Città di Buenos Aires il 13.03.1984, in proprio e Persona_4 nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale insieme alla sig.ra , Per_5 Parte_3
(nata nella Città di Buenos Aires il 22.05.1987) sul minore , , nato
[...] Per_4 Per_6 nella Città di Buenos Aires il 04.09.2020
RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui Uffici, siti in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2, è legalmente domiciliato
RESISTENTE
E con l'intervento del
PM in sede
INTERVENUTO
CONCLUSIONI così come precisate negli atti introduttivi
PER LE PARTI RICORRENTI:
pag. 1 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, documentazione e difesa, emettere i seguenti provvedimenti di giustizia: in via principale e di merito: accertare e dichiarare per i motivi esposti in narrativa lo status di cittadini Italiani dei sig.ri.: , ; , ; , ; , ; CP_1 CP_2 CP_1 Parte_1 CP_1 Pt_2 Per_4 Per_1
; ; , come sopra rappresentato e Persona_3 Persona_4 Per_4 Per_6 difeso, e per l'effetto ordinare al e ad ogni altra Autorità amministrativa Controparte_3
e comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone sopra indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario, come per Legge per il presente procedimento, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
PER PARTE RESISTENTE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: rigettare integralmente la domanda avversaria. Spese per legge.”.
PER IL PM
“CHIEDE che il Tribunale di Genova riconosca e dichiari la cittadinanza italiana dei ricorrenti ed ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, con ricorso depositato in data 9.9.2024, hanno chiesto il riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della loro discendenza dal Sig. Persona_7
, nato a [...] il [...] ed emigrato in Argentina, dove ha avuto
[...] discendenza, ivi deceduto nel 1901 senza mai essere stato naturalizzato e aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana, con vittoria di spese e compensi di lite, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario.
Si è costituito, con comparsa di costituzione e risposta in data 24.11.2025, il
[...]
eccependo, in via preliminare, la nullità della procura alle liti allegata dai CP_3 ricorrenti perché sprovvista di apposita “apostille”, necessaria in quanto rilasciata all'estero, nonché il rigetto della domanda per infondatezza, evidenziando come il capostipite Sig.
, essendo nato prima del 1861, non fosse mai stato cittadino italiano Persona_7 per nascita e, per il fatto di essersi stabilito in Argentina con “animo di non più tornare”, avesse perso la cittadinanza sabauda, non potendola trasmettere ai suoi discendenti ed odierni ricorrenti;
eccepisce inoltre l'“assenza di completa probanza della documentazione ex adverso depositata” essendo ormai applicabile, per altro, la nuova disciplina in materia di cittadinanza dettata con l'art 1 D.L. n. 36/2025 che impone ai ricorrenti di “allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge” e la carenza dell'interesse ad agire sotto il profilo della medesima normativa.
pag. 2 In data 27.3.2025, è intervenuto il Pubblico , chiedendo che il Tribunale riconosca CP_3
e dichiari la cittadinanza italiana dei ricorrenti e ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza
La causa è stata istruita in via documentale e discussa all'udienza del 4.12.2025, celebrata in forma cartolare, previo deposito di note scritte autorizzate, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
***
In via preliminare in rito
In primo luogo, corretta è l'individuazione del Giudice territorialmente competente.
La competenza territoriale “diffusa” (rispetto alla precedente “concentrata” presso il Tribunale di Roma (in applicazione della regola del foro del convenuto ) Controparte_3
è stata disposta dall'art. 1, comma 36 della Legge 26 novembre 2021, n. 206 (Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata) che ha modificato i criteri di ripartizione della competenza per territorio.
Nell'ambito del Tribunale distrettuale, risultano competenti le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea con la legge 13 aprile 2017, n. 46 presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'Appello, che sono competenti per territorio, in base all'art 4 comma 5 del Decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13.
Nel caso di specie l'avo era nato, come visto in premessa, nel Comune di Sestri VA, in provincia di Genova, e da ciò discende la competenza del Tribunale di Genova, in composizione monocratica, sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale.
In secondo luogo, l'eccezione sollevata dal relativamente alla nullità Controparte_3 della procura rilasciata all'estero in quanto non munita di apposita “apostille”, non risulta fondata.
A proposito, si rileva che la sottoscrizione della procura alle liti rilasciata all'estero deve essere autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede, non potendo essere autenticata dal difensore italiano della parte (Cass., sentenza n. 16050 del 18/06/2018); tale procura, inoltre, per il disposto dell'art. 12 della legge 31 maggio 1995, n. 218, risulta disciplinata dalla legge processuale italiana, la quale richiede che il diritto straniero conosca, quantomeno, i suddetti istituti e li disciplini in maniera non contrastante con le linee fondamentali che lo caratterizzano nell'ordinamento italiano e che consistono, per la scrittura privata autenticata, nella dichiarazione del pubblico ufficiale che il documento è stato firmato in sua presenza e nel preventivo accertamento dell'identità del sottoscrittore. (Cass., ordinanza n. 26951 del pag. 3 15/11/2017). Pertanto, è valida la procura alle liti conferita per atto pubblico rogato da notaio in un paese aderente alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 – quale quello del caso in oggetto – corredato dalla cd. "apostille", contestualmente autenticata ancorché non in lingua italiana, atteso che l'art. 122, primo comma, cod. proc. civ., prescrivendone l'uso, si riferisce agli atti endoprocessuali e non anche a quelli prodromici, per i quali vige il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto (Cass., ordinanza n. 26937 del 02/12/2013).
Nel caso di specie, al contrario di quanto affermato dal resistente in sede di CP_3 comparsa di costituzione e risposta, la procura alle liti rilasciata in Stato estero (Argentina) allegata dai ricorrenti risulta effettivamente munita della cd “apostille” (pag. 14 documento denominato “Procura_alla_lite_compressed), non potendo, così, essere considerata nulla, ma correttamente conferita e rilasciata.
Infine, anche l'eccezione di carenza dell'interesse ad agire dei ricorrenti sollevata dal convenuto non è meritevole di accoglimento. CP_3
In proposito, si rileva che in materia di cittadinanza viene generalmente riconosciuto un
“doppio binario” diretto al conseguimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, tale per cui o gli interessati propongono la domanda in via amministrativa, o la propongono direttamente in sede giudiziale, trattandosi di accertare uno status soggettivo ascrivibile al novero dei diritti fondamentali della persona. Pertanto, la previa presentazione di una domanda diretta a ottenere la cittadinanza italiana alle competenti Autorità diplomatico-consolari non è richiesta ai fini della sussistenza dell'interesse ad agire in capo a discendenti per via maschile di cittadini italiani emigrati all'estero, ritenendo così sussistente l'interesse ad agire davanti a codesta sede giudiziale.
Nel merito
La domanda è fondata e deve essere accolta.
I ricorrenti agiscono iure proprio per far valere il proprio diritto all'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis sulla base della disciplina anteriore all'entrata in vigore del D.L. 36/2025 (Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza) che non può trovare applicazione retroattiva alle domande presentate in data anteriore (ex art. 11 Preleggi).
La loro legittimazione attiva (intesa come titolarità, dal punto di vista attivo, del diritto azionato) è pacifica sulla scorta dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità:
▪ “lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile.” [...] “resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia. Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro - a legislazione invariata- spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Cass. civ. 354/2022);
pag. 4 Come è noto nell'ordinamento italiano la cittadinanza italiana si trasmette per filiazione, attualmente ai sensi della legge n. 91/1992 e in precedenza ai sensi della legge n. 555/1912 e del Codice Civile del 1865.
Avuto riguardo alle difese svolte dal , quanto alla normativa di riferimento e CP_3 all'acquisto della cittadinanza in capo all'avo si evidenzia che Persona_7 antecedentemente all'entrata in vigore della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (“Nuove norme sulla cittadinanza”), la disciplina normativa che definiva il riconoscimento della cittadinanza italiana era stata regolata, nel NO di Sardegna, dal codice civile del 1837 (Codice Albertino), quindi dal Codice Civile del NO D'Italia del 25.06.1865 entrato in vigore il 1° gennaio 1866 (codice abrogato del 1865). Successivamente, in considerazione del fenomeno della migrazione della fine del secolo XIX, la disciplina veniva trasfusa – come era prassi fare – in apposite leggi e segnatamente prima nella legge sulle migrazioni del 31 gennaio 1901 n. 23, poi nella legge 17 maggio 1906 n.217. e infine nella legge n. 555 del 13 giugno 1912 tutte in linea di assoluta continuità normativa. L'impianto della disciplina della cittadinanza si è sempre fondato, come detto, sulla trasmissione jure sanguinis. In particolare, all'art. 19 del Codice Albertino si dichiarava testualmente: “il figlio nato in [...] padre godente tuttora ne' Regni Stati de' diritti civili inerenti alla qualità di suddito è pure suddito, e ne gode tutti i diritti”. Da ciò deriva che i figli dei cittadini del NO di Sardegna (cosiddetti regnicoli) nati all'estero mantenevano la cittadinanza regnicola. La circostanza della trasmissione jus sanguinis della cittadinanza veniva altresì riaffermata dall'art. 4 del Codice Civile del 1865 “E' cittadino il figlio di padre cittadino”. Considerato inoltre che il è subentrato, in qualità di Stato successore, al CP_4
, quale Stato predecessore, tutti i cittadini appartenenti al NO di Controparte_5
Sardegna hanno alla data del 17 marzo 1861 (Unità d'Italia) acquisito automaticamente la cittadinanza italiana anche in base ai principi di diritto internazionale consuetudinario (oggetto di successiva codificazione contenuta nell'art. 21 della risoluzione 63/118 adottata dall' Assemblea Generale delle Nazioni Unite l' 11 dicembre 2008 “lo Stato successore deve attribuire la propria nazionalità a tutte le persone che, alla data della successione degli Stati, possedevano la nazionalità dello Stato predecessore”). Coloro che erano nati nell'allora , dunque prima dell'unificazione Controparte_5
d'Italia, furono, dopo l'unificazione considerati automaticamente cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del NO d'Italia, non avessero perso la cittadinanza sabauda anche acquisendo una cittadinanza straniera. Un tale principio risulta confermato anche del Ministero dell'Interno nella pubblicazione
“La Cittadinanza Italiana – La Normativa, Le Procedure, Le Circolari” dove alla pagina 9 viene espressamente riportato …“Può capitare, poi, che l'ascendente dante causa, sia emigrato dall'Italia antecedentemente alla costituzione dell'unità d'Italia, con passaporto di uno Stato preunitario. Tale circostanza può ritenersi non ostativa al riconoscimento della cittadinanza italiana. Infatti, il Codice Civile del 1865, che regolava la materia della
pag. 5 cittadinanza antecedentemente alla legge 13.6.1912, n. 555, non escludeva dal possesso della cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima della costituzione del . CP_4
Tuttavia, è da sottolineare che i nati prima del 1861 ed emigrati in uno Stato estero possono essere considerati cittadini italiani soltanto dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del . Se, invece, al momento CP_4 dell'eventuale naturalizzazione straniera, o alla data del loro decesso, lo Stato preunitario di appartenenza non fosse stato ancora inglobato nel NO , costoro devono CP_4 considerarsi non aver mai conseguito la cittadinanza italiana...”. Tali concetti devono quindi ritenersi consolidati trovando il loro presupposto, come visto, nei principi del Codice Albertino del 1837 e del Codice Civile del NO d'Italia del 1865 e traendo, inoltre, la loro conferma dalla circostanza che l'art. 11 del Codice Civile del 1865, che regolava i casi di perdita di cittadinanza, non escludeva dal possesso della cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima della costituzione del . CP_4
All' opposto, se l'avo emigrato si fosse naturalizzato straniero o fosse deceduto prima del 17 marzo del 1861, lo stesso non avrebbe mai potuto trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti non avendola mai posseduta nemmeno lui;
A tal proposito, posto che, nel caso in esame, il documento prodotto sub 3 relativamente alla mancata iscrizione ai registri elettorali certificata dall'Ufficio Nazionale Elettorale sarebbe insufficiente a comprovare la mancata naturalizzazione del capostipite, in quanto deceduto prima del 1912 – data di introduzione in Argentina del suffragio universale maschile
– , si rileva tuttavia che la difesa avrebbe dovuto, secondo i criteri dell'onere della prova di cui infra, provare puntualmente l'eventuale avvenuta naturalizzazione del capostipite, non limitandosi solamente ad eccepire l'irrilevanza della documentazione prodotta da parte ricorrente. Come affermato dalla Cassazione nelle “sentenze gemelle” del 2022, “il peso della scelta ispirata ai legami di sangue (per l'appunto iure sanguinis), rispetto ad altri indici di legame tra la persona e il territorio (iure loci o, come anche si dice, iure soli, più o meno temperati da requisiti e condizioni aggiunte), ha giustificato (e tuttora in parte giustifica, nella legge n. 91 del 1992) una decisa restrizione delle possibilità di acquisto della cittadinanza di chi non vanti ascendenti italiani, ma anche una altrettanto decisa restrizione delle possibilità di ravvisare fattispecie estintive della cittadinanza degli italiani all'estero. È un fatto assolutamente ovvio, da quest'ultimo punto di vista, che l'istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero. Proprio da ciò è originato il riconoscimento dei fenomeni di doppia cittadinanza, d'altronde armonici con lo sviluppo e l'evoluzione del diritto internazionale. Fenomeni dei quali l'ordinamento attuale (con la citata l. n. 91 del 1992) tende semmai a risolvere le ipotetiche conseguenti situazioni di conflitto. Peraltro, la Cassazione ha rammentato che “della rilevanza di tali fenomeni di doppia cittadinanza abbia dato atto pure (e finanche all'epoca) la tanto evocata sentenza della Corte di cassazione di Napoli del 1907.
pag. 6 La possibilità di aversi nel tempo “una duplice nazionalità” venne già allora considerata una “conseguenza inevitabile (..) del concetto della sovranità, che include necessariamente le note di autonomia ed indipendenza di ciascuna di esse nel proprio territorio”.
I principi processuali sull'onere della prova L'onere della prova di chi richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana è, pertanto, incentrato sulla dimostrazione della linea – continua – di trasmissione, restando fatta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (conformemente a Cass. Sez. U n. 4466- 09). Ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, in base ai principi di ripartizione dell'onere della prova, spetta a lui dimostrare, soltanto, di essere (appunto) discendente di un cittadino italiano;
incombe, viceversa, sulla controparte statale, che ne abbia fatto specifica eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione. Come sinteticamente spiegato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel 2022: La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano; mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Il caso in esame Con la produzione dei certificati di nascita e matrimonio di tutti gli avi e ascendenti, nonché del certificato di morte di , nato il [...] e morto il Persona_7
6.9.1901 come da documenti allegati agli atti introduttivi, parte ricorrente ha adempiuto all'onere probatorio su di lei gravante comprovando la diretta discendenza dei ricorrenti dall'avo cittadino italiano emigrato in terra straniera. Alla luce della documentazione prodotta, pertanto, parte ricorrente ha comprovato la continuità della linea di discendenza e, quindi, di trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana come sopra richiamata nella premessa della presente decisione. Parte resistente, dal canto suo, per i motivi di cui supra, non ha specificamente contestato la ricostruzione genealogica di cui sopra e dunque la linea continua di trasmissione. La questione, infatti, può essere decisa in conformità ai principi enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenze nn. 25317 e 25318 del 24/08/2022) ove si rimarca che la perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero.
pag. 7 Nella legislazione italiana del 1865 era previsto che l'acquisto della cittadinanza straniera comportasse la perdita della cittadinanza originaria. Questa regola, fissata dall'art. 11 n. 2 del codice civile del 1865 è stata confermata, con qualche modifica, dall'art. 8 della legge n. 555/1912 la quale prevede che perde la cittadinanza chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza. Relativamente all'istituto della perdita della cittadinanza italiana disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, le Sezioni Unite hanno recentemente affermato che l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, …, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali. In questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, cod.civ. del 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia «ottenuto la cittadinanza in paese estero», sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento. (Sez. U, n. 25317 del 24.8.2022). Perde, altresì, la cittadinanza automaticamente:
1. il cittadino italiano che si arruoli volontariamente nell'esercito di uno Stato straniero o accetti un incarico pubblico presso uno Stato estero nonostante gli venga espressamente vietato dal Governo italiano (art. 12, comma 1 legge n. 91/92);
2. il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia prestato servizio militare o svolto un incarico pubblico o abbia acquistato la cittadinanza di quello Stato (art. 12, comma 2 legge n. 91/92);
3. l'adottato in caso di revoca dell'adozione per fatto a lui imputabile, a condizione che detenga o acquisti un'altra cittadinanza (art. 3, comma 3 legge n. 91/92). Nessuna allegazione specifica/principio di prova è stata sul punto fornita dall'amministrazione convenuta (cfr. in tema di riparto dell'onere della prova, Corte d'Appello Genova, sentenza 06/03/2025, n. 282), non rilevando, nel caso di specie, la nuova regola in materia di onere della prova introdotta recentemente con DL n. 36/2025, ritenendo preferibile, sulla base della necessità di assicurare una decisione “non a sorpresa” nell'ambito di un “processo giusto”, l'interpretazione secondo cui la novella legislativa operi soltanto per i processi successivi alla sua entrata in vigore (post 28 marzo 2025), con la conseguenza che nei processi instaurati precedentemente al marzo 2025 continua a gravare su parte resistente l'onere di allegare e dimostrare che tutti gli ascendenti degli odierni ricorrenti non si sono mai naturalizzati cittadini di Stato estero e hanno svolto mansioni e assunto occupazioni che non ne importano la perdita della cittadinanza ai sensi degli artt. 11 c.c. 1865 e 8 l. n. 555/1912.
pag. 8 Neppure, nel caso in esame, può invocarsi la perdita della cittadinanza a norma dell'art. 34 Codice Albertino (ventilata da parte convenuta seppure subordinatamente alle difese di mancato acquisto della cittadinanza). Ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana ai discendenti di cittadini emigrati prima dell'entrata in vigore del codice civile del 1865, come è noto occorre verificare se, dalla data di emigrazione alla data di entrata in vigore del suddetto codice, sia intervenuta la perdita della cittadinanza ai sensi della normativa ratione temporis applicabile. Per quanto riguarda Genova, prima del 1866 trovava applicazione il Codice civile albertino del 1837 e, dunque, l'art. 34, il quale prevedeva (come anticipato) che “il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito”. L'art 34 prevedeva due casi di perdita della cittadinanza: l'ipotesi di naturalizzazione in un paese straniero (ipotesi nel caso di specie non sostenuta dal Ministero e comunque smentita dal certificato negativo di naturalizzazione, allegato dai richiedenti e non contestato) e l'ipotesi del suddito che si stabilisce in un paese straniero con l'animo di non più tornare. Sul punto la Corte d'appello ha affermato, innanzitutto, che la circostanza che l'ascendente sia emigrato antecedentemente all'unità d'Italia, con passaporto di uno stato preunitario, non è automaticamente ostativa al riconoscimento della cittadinanza italiana (d'altronde, è lo stesso art. 34 del codice civile albertino che al terzo e quarto comma afferma che “il domicilio trasportato in paese straniero, qualunque ne sia la durata, non basterà da sé solo a far prova dell'intenzione di non più ritornare” e che “gli stabilimenti di commercio non potranno essere considerati come fatti con animo di non più ritornare”). L'onere di provare l'intenzione di abbandonare la propria patria con l'animo di non più ritornarvi sulla base di circostanze di fatto per sé stesse evidenti e non equivoche grava, del resto, sul (Cass. Sez. U, Sentenza n. 25317 del 24/08/2022), che, nel caso di CP_3 specie, non ha soddisfatto detto onere probatorio.
Applicando tali principi di diritto al caso di specie e verificata la documentazione depositata in atti, le allegazioni in fatto dei ricorrenti risultano provate, avendo le parti ricorrenti provato la continuità della linea trasmissiva, mentre nessuno degli elementi connotanti una fattispecie estintiva della cittadinanza italiana risulta provato dal convenuto (vds. in tal senso, Cassazione civile, Sezione I, 11 febbraio 2020 n. 3175; Cassazione Civile, Sezioni Unite, 24 agosto 2022 n. 25317) o emergono dagli atti di causa. In particolare, non risulta che i ricorrenti o i loro ascendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo, in tal modo, la catena di trasmissione genealogica (sul punto si rinvia ai certificati rilasciati dalle competenti autorità diplomatico- consolari e legalizzati, della cui genuinità non si ha motivo di dubitare).
Conclusivamente all'esito dell'istruttoria documentale si può ritenere che i soggetti indicati in grassetto sono cittadini italiani;
in particolare:
, nata a [...], Argentina il 17.02.2000, Parte_4 Parte_5
, nato a [...], Argentina in data 9.11.1994, e , nato a
[...] Parte_6
pag. 9 Buenos Aires, Argentina in data 11.9.1996, per aver acquisito la cittadinanza iure sanguinis da nato a [...], Argentina il 22.02.1962) , figlio di Persona_8 [...]
nata a [...], Santa Fe, Argentina il 20.03.1932, figlia di Persona_9 [...]
, nato a [...] il [...], figlio di nato in Persona_10 Persona_11
Argentina il 03.11.1875, figlio di nato a [...], Argentina il Parte_7
01.01.1852, figlio di , cittadino italiano, nato a [...], Persona_7
Italia, il 18.12.1824, come dall'atto di nascita depositato sub 1.
, nata a [...], Argentina il 08.11.1985, Controparte_6 Persona_4
per aver acquisito la cittadinanza italiana iure sanguinis da
[...] Persona_12 natoa a Buenos Aires, Argentina il 30.03.1961, figlia di nata a Persona_9
Rosario, Santa Fe, Argentina il 20.03.1932, figlia di , nato a Persona_10
Argentina il 16.07.1907, figlio di nato in [...] il [...], Persona_11 figlio di nato a [...], Argentina il 01.01.1852, figlio di Parte_7 [...]
, cittadino italiano, nato a [...], Italia, il 18.12.1824, come Persona_7 dall'atto di nascita depositato sub 1.
, nato a [...], Argentina il 09.01.2020, per aver acquisito la Persona_3 cittadinanza italiana iure sanguinis da nata a [...], Argentina il Controparte_6
08.11.1985, figlia di , nata a [...], Argentina il 30.03.1961, Persona_12 figlia di nata a [...], Santa Fe, Argentina il 20.03.1932, figlia Persona_9 di , nato a [...] il [...], figlio di Persona_10 Persona_11
nato in [...] il [...], figlio di nato a [...],
[...] Parte_7
Argentina il 01.01.1852, figlio di , cittadino italiano, nato a [...] Persona_7
VA (GE), Italia, il 18.12.1824, come dall'atto di nascita depositato sub 1.
, nato a [...], Argentina il 04.09.2020, per aver acquisito la Parte_8 cittadinanza italiana iure sanguinis da nato a [...], Persona_4
Argentina il 13.03.1984, figlio di , nata a [...], Argentina il Persona_12
30.03.1961, figlia di nata a [...], Santa Fe, Argentina il Persona_9
20.03.1932, figlia di , nato a [...] il [...], figlio di Persona_10
nato in [...] il [...], figlio di Persona_11 Parte_7 nato a [...], Argentina il 01.01.1852, figlio di , cittadino Persona_7 italiano, nato a [...], Italia, il 18.12.1824, come dall'atto di nascita depositato sub 1.
La documentazione, esaminata, posta a corredo della domanda, comprova infatti il diritto per come accertato. Essa si rivela completa ed esaustiva.
Viceversa, come sopra detto, parte convenuta non ha fornito la necessaria prova contraria.
La parte convenuta è infatti venuta meno all'onere probatorio non avendo depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano – essendosi limitata a difese affatto generiche e prive di fondamento documentale.
pag. 10 Attesa la natura e peculiarità della controversia, la cui decisione discende anche dall'applicazione di principi giurisprudenziali non sempre uniformi, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione, difesa: accerta e dichiara che , , nata nella Città di Buenos Aires il CP_1 CP_2
17.02.2000, , , nato nella Città di Buenos Aires il 09.11.1994, CP_1 Parte_1 Pt_6
, nato nella Città di Buenos Aires il 11.09.1996, , , nata nella Città
[...] Per_4 Per_1 di Buenos Aires il 08.11.1985, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul minore , minore, nato nella Città di Buenos Aires il 09.01.2020, Persona_3
, nato nella Città di Buenos Aires il 13.03.1984, in proprio e nella Persona_4 qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul minore , , nato nella Per_4 Per_6
Città di Buenos Aires il 04.09.2020 sono cittadini italiani;
ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_3 procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti al fine di procedere a loro volta alle dovute iscrizioni trascrizioni ed annotazioni di legge negli appositi registri dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Genova, 10/12/2025
Il Giudice dott. Maria Cristina Scarzella
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