Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/02/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
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R.g. n. 5746/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 5746/2023, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 19/02/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 3/08/2023 da e , Parte_1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to DI NUZZO GAETANO, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Maddaloni (CE) in data
4.01.2003 e che dalla loro unione sono nati i figli (il 05.06.2003), (il Persona_1 Per_2
Per_ 17.05.2010) e (il 16.01.2014); lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
Con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 15.12.2023 le parti chiedevano di modificare il punto n.3 dell'accordo concordando quanto segue:
La casa coniugale verrà assegnata ad entrambi i coniugi che usufruiranno della stessa a settimane alterne così da consentire che i figli continuino a rimanere del domicilio coniugale. Le spese (luce, acqua e gas) nonché quelle condominiali (pulizia scale, luce comune, spurgo previo ricevute) saranno divise tra i coniugi in parti uguali. Si concorda tra i coniugi che detto domicilio non sarà frequentato da altre persone al difuori dei ricorrenti nonché figli degli stessi non consentendo quindi alcuna presenza estranea seppur temporanea.
Il conto corrente bancario cointestato sarà estinto e l'assegno familiare per i minori percepito dalla sig.ra ” Parte_3
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rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge;
ritenuto che le pattuizioni siano conformi agli interessi dei figli minori;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nato in [...] il [...], e , nata Parte_1 Parte_2
in Maddaloni (CE) il 29/03/1980;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Maddaloni (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - atto n.3, parte II, serie A, anno 2003;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Manda la cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 19/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso