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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/04/2025, n. 2305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2305 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Lidia Greco Presidente
dott. ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11242/2024 R.G., avente ad oggetto: divorzio
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. CHIMENTO ANGELA, presso il cui studio C.F._1
è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che nulla ha opposto.
Posta in decisione all'udienza del 07/04/2025, all'esito deli discussione orale, sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente il 30/10/2024, ha chiesto Parte_1
a questo Tribunale pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con a Catania il 29/10/1994, dalla cui unione non è nata prole. Controparte_1
Ha esposto la ricorrente di essersi separata consensualmente dal marito parti giusta decreto di omologa n. 203/2010 reso il 12/04/2010 dal Tribunale di Catania nel procedimento recante n.
14765/2009 R.G., senza che da allora i coniugi si fossero riconciliati.
Nonostante la regolarità della notifica non si è costituito in giudizio, né è Controparte_1
comparso all'udienza di comparizione del 07/04/2025, tanto che non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione.
Alla stessa udienza di comparizione, sentita la ricorrente, in difetto di istanze istruttorie né essendo necessario adottare provvedimenti temporanei e urgenti, la causa è stata rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dal procuratore di parte ricorrente (unica costituita) a seguito di discussione orale.
Tanto premesso, e preliminarmente dichiarata la contumacia del resistente – Controparte_1
come detto, non costituitosi nel giudizio, né personalmente comparso all'udienza del 07/04/2025
- deve affermarsi nel merito la sussistenza di tutte le condizioni poste dall'art. 3 n. 2 lett. b) della
L. 1/12/1970, n. 898, così come modificata dalla legge n. 55 del 6 maggio 2015, per la proponibilità
e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta, infatti, dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa n. 203/10 emesso dal Tribunale di Catania in data
2/4/10 e depositato in Cancelleria il 12/04/2010 nel procedimento recante R.G. n. 14765/09.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti può, inoltre,
fondatamente presumersi in considerazione del periodo trascorso e delle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, tutti sintomi inequivoci della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
2 Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
Nessuna ulteriore statuizione va adottata in assenza di altre specifiche domande e tenuto conto che non vi è prole minorenne o maggiorenne non economicamente autosufficiente sulla quale statuire.
Attesa la natura della controversia e la contumacia di parte resistente, le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 11242/2024 R.G., nella contumacia di : Controparte_1
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Catania il 29/10/1994 tra
[...]
, nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...];
[...]
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza (atto n. 1040, parte II, serie A, anno 1994);
dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 23.04.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Lidia Greco
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