TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 10/06/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati: dott. Michele Cappai Presidente dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice rel. dott. Valerio Ceccarelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4514 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 22.2.2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. per comparse conclusionali e memorie di replica, vertente
TRA
, con l'avv. Simona Varriale Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale oggetto: separazione giudiziale conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
1 FATTO E DIRITTO
1. ha domandato all'intestato Tribunale la pronuncia Parte_1
della separazione con addebito al coniuge, , con il Controparte_1
quale ha contratto matrimonio in Salcea (Romania) in data
30.08.2003, precisando che dall'unione tra le parti è nata la figlia in data 9.4.2020. Persona_1
2. non si è costituito in giudizio né è comparso Controparte_1
all'udienza presidenziale.
3. Con ordinanza in data 25.9.2023, comunicata in pari data alla parte ricorrente, il Presidente del Tribunale ha emesso l'ordinanza di cui all'art. 708 cod. proc. civ., con cui ha stabilito i provvedimenti temporanei, nominato il Giudice istruttore e assegnato “alla parte ricorrente termine di giorni 30 decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza per la notifica del presente provvedimento al convenuto non comparso”.
4. Il Giudice istruttore, con ordinanza in data 11.12.2023, “considerato che, nelle proprie note scritte, parte ricorrente chiede assegnarsi nuovo termine per la notificazione dell'ordinanza presidenziale, rappresentando come la stessa non sia stata notificata nel termine ivi assegnato;
considerato che
ai sensi dell'art.
709, primo comma, cod. proc. civ., ratione temporis applicabile al giudizio in epigrafe, “l'ordinanza con la quale il presidente fissa l'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore è notificata a cura dell'attore al convenuto non comparso nel termine perentorio stabilito nell'ordinanza stessa ed è comunicata al pubblico ministero” (sottolineato aggiunto); considerato che il suddetto termine
è dunque espressamente qualificato come perentorio”, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
5. Con ordinanza del 22.2.2025, emessa all'esito di udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., la
2 causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione del termine di venti giorni per il deposito di comparsa conclusionale e del successivo termine di venti giorni per il deposito di memoria di replica, a decorrere dalla comunicazione dell'ordinanza.
6. Orbene, il Collegio deve dichiarare l'inefficacia del ricorso stante l'omessa notificazione dell'ordinanza presidenziale al resistente non costituito in giudizio né comparso all'udienza di cui all'art. 708 cod. proc. civ..
7. Parte ricorrente ha difatti affermato di non aver notificato l'ordinanza presidenziale nel presente giudizio di separazione personale, senza asseverare un impedimento idoneo a giustificarne la rimessione in termini.
8. Ciò posto, considerato che ai sensi dell'art. 709, primo comma, cod. proc. civ., ratione temporis vigente, “l'ordinanza con la quale il presidente fissa l'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore è notificata a cura dell'attore al convenuto non comparso nel termine perentorio stabilito nell'ordinanza stessa ed è comunicata al pubblico ministero”, l'omessa notificazione dell'ordinanza nel termine perentorio ivi stabilito, inutilmente elasso, determina l'inefficacia del ricorso.
9. Il ricorso per separazione deve conclusivamente essere dichiarato inefficace.
10. Le spese sono dichiarate irripetibili stante la mancata costituzione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara inefficace il ricorso;
b) dichiara irripetibili le spese del giudizio.
3 Così deciso nella camera di consiglio del 30.5.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott. Francesco Maria Ciaralli Dott. Michele Cappai
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati: dott. Michele Cappai Presidente dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice rel. dott. Valerio Ceccarelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4514 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 22.2.2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. per comparse conclusionali e memorie di replica, vertente
TRA
, con l'avv. Simona Varriale Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale oggetto: separazione giudiziale conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
1 FATTO E DIRITTO
1. ha domandato all'intestato Tribunale la pronuncia Parte_1
della separazione con addebito al coniuge, , con il Controparte_1
quale ha contratto matrimonio in Salcea (Romania) in data
30.08.2003, precisando che dall'unione tra le parti è nata la figlia in data 9.4.2020. Persona_1
2. non si è costituito in giudizio né è comparso Controparte_1
all'udienza presidenziale.
3. Con ordinanza in data 25.9.2023, comunicata in pari data alla parte ricorrente, il Presidente del Tribunale ha emesso l'ordinanza di cui all'art. 708 cod. proc. civ., con cui ha stabilito i provvedimenti temporanei, nominato il Giudice istruttore e assegnato “alla parte ricorrente termine di giorni 30 decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza per la notifica del presente provvedimento al convenuto non comparso”.
4. Il Giudice istruttore, con ordinanza in data 11.12.2023, “considerato che, nelle proprie note scritte, parte ricorrente chiede assegnarsi nuovo termine per la notificazione dell'ordinanza presidenziale, rappresentando come la stessa non sia stata notificata nel termine ivi assegnato;
considerato che
ai sensi dell'art.
709, primo comma, cod. proc. civ., ratione temporis applicabile al giudizio in epigrafe, “l'ordinanza con la quale il presidente fissa l'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore è notificata a cura dell'attore al convenuto non comparso nel termine perentorio stabilito nell'ordinanza stessa ed è comunicata al pubblico ministero” (sottolineato aggiunto); considerato che il suddetto termine
è dunque espressamente qualificato come perentorio”, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
5. Con ordinanza del 22.2.2025, emessa all'esito di udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., la
2 causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione del termine di venti giorni per il deposito di comparsa conclusionale e del successivo termine di venti giorni per il deposito di memoria di replica, a decorrere dalla comunicazione dell'ordinanza.
6. Orbene, il Collegio deve dichiarare l'inefficacia del ricorso stante l'omessa notificazione dell'ordinanza presidenziale al resistente non costituito in giudizio né comparso all'udienza di cui all'art. 708 cod. proc. civ..
7. Parte ricorrente ha difatti affermato di non aver notificato l'ordinanza presidenziale nel presente giudizio di separazione personale, senza asseverare un impedimento idoneo a giustificarne la rimessione in termini.
8. Ciò posto, considerato che ai sensi dell'art. 709, primo comma, cod. proc. civ., ratione temporis vigente, “l'ordinanza con la quale il presidente fissa l'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore è notificata a cura dell'attore al convenuto non comparso nel termine perentorio stabilito nell'ordinanza stessa ed è comunicata al pubblico ministero”, l'omessa notificazione dell'ordinanza nel termine perentorio ivi stabilito, inutilmente elasso, determina l'inefficacia del ricorso.
9. Il ricorso per separazione deve conclusivamente essere dichiarato inefficace.
10. Le spese sono dichiarate irripetibili stante la mancata costituzione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara inefficace il ricorso;
b) dichiara irripetibili le spese del giudizio.
3 Così deciso nella camera di consiglio del 30.5.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott. Francesco Maria Ciaralli Dott. Michele Cappai
4