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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 12/11/2025, n. 1212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1212 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1428/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
Dr. GATTI Matteo Giudice
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]8/15 16031 BOGLIASCO ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. OLIVERI GRETA (C.F. ), che la rappresenta e la C.F._2 difende, come da procura in atti
E
, C.F. nato ad [...], il [...], CP_1 C.F._3 residente in [...] A, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv.
AN NF (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, come da C.F._4 procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 7/5/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in BOGLIASCO il 05/09/1991 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data dal (oppure) come da sentenza n. / emessa dal , e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in BOGLIASCO il 05/09/1991 dai Signori
e Parte_1 Parte_2
[...]
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
- Il signor verserà mensilmente entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario, un CP_1 assegno divorzile per il mantenimento della signora pari ad euro 200,00, rivalutabile Pt_1 annualmente secondo gli indici ISTAT;
- I signori e dichiarano di aver definito ogni questione, anche di Parte_1 CP_1 carattere economico-patrimoniale tra loro intercorsa e di non aver più nulla a pretendere e/o a richiedere l'uno dall'altro per alcun titolo e/o ragione e/o per causa anche se mai prima d'ora esplicitata e/o fatta valere, salvo quanto qui espressamente pattuito.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1991,
Numero 7, Parte I, Serie, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 31 ottobre 2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
Dr. GATTI Matteo Giudice
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]8/15 16031 BOGLIASCO ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. OLIVERI GRETA (C.F. ), che la rappresenta e la C.F._2 difende, come da procura in atti
E
, C.F. nato ad [...], il [...], CP_1 C.F._3 residente in [...] A, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv.
AN NF (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, come da C.F._4 procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 7/5/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in BOGLIASCO il 05/09/1991 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data dal (oppure) come da sentenza n. / emessa dal , e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in BOGLIASCO il 05/09/1991 dai Signori
e Parte_1 Parte_2
[...]
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
- Il signor verserà mensilmente entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario, un CP_1 assegno divorzile per il mantenimento della signora pari ad euro 200,00, rivalutabile Pt_1 annualmente secondo gli indici ISTAT;
- I signori e dichiarano di aver definito ogni questione, anche di Parte_1 CP_1 carattere economico-patrimoniale tra loro intercorsa e di non aver più nulla a pretendere e/o a richiedere l'uno dall'altro per alcun titolo e/o ragione e/o per causa anche se mai prima d'ora esplicitata e/o fatta valere, salvo quanto qui espressamente pattuito.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1991,
Numero 7, Parte I, Serie, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 31 ottobre 2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba