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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 87/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
SARTORE MARTINO, Presidente
IC GI, OR
GRECO MARIA ANTONIETTA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 234/2023 depositato il 20/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Venezia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi SP - 03341820276
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Citta' Metropolitana Di Venezia - 80008840276
Difeso da
Difensore_6 - CF_Difensore_6
Difensore_7 - CF_Difensore_7
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 0078957120220006023 DEL 10.08. TARI 2016
contro
Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi SP - 03341820276
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Citta' Metropolitana Di Venezia - 80008840276
Difeso da
Difensore_6 - CF_Difensore_6
Difensore_7 - CF_Difensore_7
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 800145936 TARI
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Citta' Metropolitana Di Venezia - 80008840276
Difeso da
Difensore_6 - CF_Difensore_6
Difensore_7 - CF_Difensore_7
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 700693083 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 601206516 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 701044222 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre
contro
V.E.R.I.T.A.S. S.p.a. avverso l'ingiunzione di pagamento n. 0078957120220006023 del 10.08.2022 riferita ai seguenti atti prodromici:
- avviso di accertamento n. 800145936 notificato il 24.11.2017;
- avviso di accertamento n. 700693083 notificato il 21.09.2018;
- avviso di accertamento n. 601206516 notificato il 12.04.2019;
- avviso di accertamento n. 701044222 notificato il 06.11.2019.
per un totale complessivo di € 13.884,68 a titolo di TARI - comprensivo di sanzioni, interessi e spese di notifica - per gli anni 2014, 2016, 2017, 2018.
E' costituita parte resistente AS che ha chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa il Comune di Venezia
e la Città Metropolitana di Venezia.
Autorizzata tale chiamata, risultano costituiti anche i terzi Comune di Venezia e Città Metropolitana di Venezia.
La causa viene all'odierna udienza per la trattazione nel merito.
Sentiti i procuratori delle parti, la Corte si ritira per decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Evidenzia il patrocinio ricorrente che:
AS S.p.a. pone a base della propria pretesa tre avvisi di accertamento dei quali non è mai stata ricevuta regolare notifica;
non essendo stato possibile esaminare la regolarità degli atti prodromici all'ingiunzione di pagamento si contestano le pretese creditorie avanzate, deducendo i seguenti vizi dell'atto impugnato:
INESISTENZA E/O NULLITA' DELLA NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO E CONSEGUENTE
INESISTENZA E/O NULLITA' DEGLI STESSI
LA (CONSEGUENTE) NULLITA' DELL'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO
SULL'INTERVENUTA DECADENZA EX ART. 1, COMMA 163, L. 296/2006
SULL'INTERVENUTA PRESCRIZIONE DELLA RE
SULLA NULLITA' DELL'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PER MANCATA CERTEZZA, ESIGIBILITA' E
LIQUIDITA' DELLA RE RI
INESISTENZA DELLA NOTIFICA DELL'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E CONSEGUENTE
INESISTENZA E/O NULLITA' DELL'INGIUNZIONE STESSA
VIOLAZIONE DELL'ART. 113, COMMA 5, LETT. C) DEL D. LGS. 267/2000; ECCESSO DI POTERE PER
DIFETTO DEL PRESUPPOSTO DEL CONTROLLO ANALOGO
SULLA NULLITA' DELL'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PER CARENZA DI MOTIVAZIONE
ILLEGITTIMITA' DELLA RE TARI IN RAGIONE DELLA
ILLEGITTIMITA' DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI
DELLA TARI
LA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA E NAZIONALE IN MATERIA DI TASSAZIONE DEI
RIFIUTI URBANI LA MANCATA APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE PUNTUALE DEI
RIFIUTI.
Parte resistente nelle proprie controdeduzioni, fa presente che:
contrariamente a quanto affermato da controparte, i predetti avvisi di accertamento sono stati tutti ritualmente notificati all'odierna ricorrente, rispettivamente, in data 12/04/2019, in data 24/11/2017, in data 21/09/2018
e in data 6/11/2019;
l'avviso n. 601206516/19 è divenuto definitivo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza della Corte adita n. 552/2020 che ha dichiarato inammissibile il ricorso di Ricorrente_1 contro il medesimo avviso, mentre gli avvisi n. 800145936/17, n.700693083/18 e n. 701044222/19 sono divenuti definitivi a seguito della mancata impugnazione;
è stata così emessa l'ingiunzione di pagamento opposta per il ricupero di quanto accertato e definito nei predetti avvisi.
In via preliminare il patrocinio resistente eccepisce l'inammissibilità del ricorso per invalidità della firma, per assenza dell'attestazione di conformità e per essere stato notificato senza allegare la procura e senza sottoscrizione digitale.
Parte resistente prende, comunque, analitica posizione sulle doglianze della controparte, pur ribadendo come esse attengano alla pretesa impositiva, - per cui il ricorso sarebbe inammissibile con riguardo ai motivi di merito relativi agli avvisi per definitività della pretesa impositiva - chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente ex art. 96 c.p.c.
Risultano costituiti in giudizio anche i terzi chiamati, ai quali la causa è comune in quanto destinatari del gettito del tributo e della relativa addizionale. Insistono il Comune di Venezia e la Città Metropolitana di
Venezia per il rigetto del ricorso.
Ritiene la Corte che vadano esaminate preliminarmente le censure dedotte dal patrocinio della parte resistente con riguardo all'ammissibilità del ricorso.
La prima eccezione attiene ad aspetti relativi alla notifica in proprio del ricorso da parte dell'avvocato.
Va segnalato l'orientamento espresso dalla Suprema Corte (Cass.18383 e 27030/2011), secondo cui, ai fini della regolare proposizione dell'appello dinanzi alle Commissioni tributarie regionali, la notifica a mezzo posta eseguita direttamente dall'avvocato ai sensi della Legge 21 gennaio 1994, n. 53 equivale in tutto e per tutto a quella effettuata a mezzo dell'ufficiale giudiziario.
Il novellato art. 16-bis del D.Lgs. n. 546/1992 ha, poi, introdotto la possibilità' di effettuare la notifica a mezzo posta elettronica certificata anche nel processo tributario, per cui è da ritenere - alla luce del suindicato orientamento favorevole di legittimità - che tale iter notificatorio possa essere seguito anche dall'avvocato in proprio.
Ciò premesso, la giurisprudenza di legittimità ha escluso la sussistenza dell'obbligo esclusivo di usare la firma digitale in formato CADES (Cass. SS.UU. n. 10266/2018).
Con riguardo all'ulteriore censura si rileva che:
è principio ormai pacifico che la notificazione di un atto di citazione e di un ricorso privo di procura alle liti non porti alla nullità se il difensore notificante dimostri che la procura è stata rilasciata in data antecedente a quella della notifica (Cass. n. 21533/2015);
il patrocinio ricorrente nulla ha dedotto, in sede di memoria di replica, alle controdeduzioni di AS circa l'assenza dell'attestazione di conformità di cui all'art. 22 del D.Lgs. 546/1992.
Orbene, rileva la Corte che qualora sussista difformità tra la copia consegnata o spedita alla parte con quella depositata presso la segreteria della Corte e in mancanza dell'attestazione di conformità il ricorso è inammissibile. Tale conclusione non muta con l'introduzione del processo telematico, ex articolo 25-bis del
Dlgs n. 546/1992: quest'ultima norma, infatti, conferma sostanzialmente il potere di attestazione di conformità dell'atto notificato a mezzo pec con quello che viene depositato in modalità telematica.
E' ben vero che l'attestazione di cui si discute è carente nel caso in questione, ma il Collegio non può non rilevare come l'eccezione dedotta sia generica non essendo stata evidenziata alcuna difformità tra quanto notificato e copia depositata.
L'eccezione di inammissibilità va, pertanto, respinta.
Entrando, pertanto, nel merito del ricorso la Corte rileva che i prodromici accertamenti risultano essere stati regolarmente notificati. Parte resistente ha fornito la prova di tali notifiche. In sede di memoria di replica il patrocinio ricorrente si è limitato ad affermare:
“ Ci si richiama a quanto dedotto nel ricorso introduttivo precisando che si prende atto dell'intervenuta pronuncia della sentenza citata in ordine al terzo avviso di accertamento.
Tuttavia v'è anche da sottolineare che l'intervento di una pronuncia comporta la sostituzione del titolo e dunque l'inammissibilità dell'emissione di una successiva ingiunzione per lo stesso importo.
In ogni caso, a tutto concedere, anche a voler supporre (ma così non è) che la notifica degli avvisi di accertamento sia da considerarsi valida ed efficace, in ogni caso il triennio di decadenza sarebbe venuto a compiersi prima della notifica dell'ingiunzione.”
Restano ferme - pertanto - le generiche censure formulate nell'atto introduttivo, pur in presenza delle prove fornite da AS in merito alla notifica dei tre avvisi d'accertamento, sostenendo il patrocinio ricorrente - pur in mancanza di annullamento dell'accertamento n.601206516, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso - una avvenuta sostituzione del titolo a base parziale dell'ingiunzione.
Le censure rivolte alla notifica degli atti prodromici non possono trovare ingresso nel presente giudizio.
Afferma in tale memoria parte ricorrente che - con riferimento agli avvisi di accertamento relativi agli anni
2014, 2016 e 2017 - l'ingiunzione di pagamento sarebbe stata notificata oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui il prodromico accertamento è divenuto definitivo.
Trattasi di argomentazione – contrariamente a quanto eccepito da parte resistente - già dedotta nel ricorso introduttivo, ove correttamente è stato esposto che:
“ ( … ) la disciplina generale della decadenza dall'attività accertativa relativi ai tributi locali è disciplinata dall'art. 1, comma 161,della L. 296/2006, il quale sancisce che <<[…] gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli
16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni>>.
Il successivo comma 163 detta, poi, la disciplina della decadenza con specifico riferimento alle ingiunzioni di pagamento, prevedendo che < deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo>>.
La disciplina generale contenuta nella norma citata, però, deve essere coordinata con la normativa emergenziale emanata durante la crisi pandemica, la quale ha previsto diverse sospensioni dei termini processuali. In particolare, la disciplina rilevante ai fini del caso di specie è quella contenuta negli artt. 67 e
68 del D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia).
L'art. 67, comma 1, prevede che < di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori […]>>.
Tale sospensione (pari ad 85 giorni) deve considerarsi applicabile anche all'attività accertativa degli enti locali, come ha chiarito la risoluzione del 15/6/2020 n. 6/DF del Dipartimento delle Finanze (doc.26) e come riconosciuto anche dalla stessa controparte.
L'art. 68, ai commi 1 e 2, come modificato dal D.L. 41/2021 (Decreto Ristori), poi, sancisce che <<
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto -legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160>>
Come si può agevolmente notare, tale norma ha previsto una sospensione pari a 542 giorni (tale è il numero di giorni intercorsi tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021) dei termini per la notifica, tra gli altri, delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 639/1910 emesse dagli enti territoriali”.
La Corte ricorda – poi - l'art. 19 comma 3 d.lgs. n. 546/1992 che stabilisce al secondo periodo che: “Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”.
L'odierna impugnazione è volta a censurare vizi attinenti al merito della pretesa tributaria, proponendosi in tale sede censure che andavano rivolte avverso gli avvisi d'accertamento che sono divenuti definitivi.
L'attuale ingiunzione è emessa e notificata dalla resistente per procedere alla riscossione.
La natura impugnatoria del processo tributario, consente al contribuente di impugnare gli atti emessi dall'amministrazione finanziaria solo per vizi “propri” e, con riguardo alla fattispecie che qui interessa, parte ricorrente fa valere le censure avverso la pretesa tributaria nei confronti di atti prodromici di cui ha avuto contezza. Trattasi di censure che non possono essere, ora, tardivamente proposte avverso l'ingiunzione che rappresenta il titolo esecutivo per dar corso alla riscossione.
La Corte limita, pertanto, il proprio esame ai vizi dedotti relativi all'atto impugnato.
Viene affermata l'inesistenza della notifica dell'ingiunzione di pagamento, in quanto in tale provvedimento non vi sarebbe alcuna indicazione di chi ha nominato il dott. Nominativo_1 quale funzionario responsabile del tributo.
L'art. 1, comma 162, della L. 296/2006, nel fissare i requisiti contenutistici degli avvisi di accertamento degli enti locali, non prevede che tali provvedimenti debbano indicare né il provvedimento di nomina del funzionario responsabile, né il nominativo di chi ha proceduto alla nomina.
L'ingiunzione opposta, omettendo tali indicazioni, non ha violato alcuna disposizione di legge, per cui è legittima.
La pretesa di cui all'ingiunzione risulta certa in quanto a base della stessa vi sono accertamenti definitivi che hanno cristallizzato la pretesa impositiva.
Il ricorso va respinto.
La Corte condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore di AS s.p.a. e dei terzi chiamati, ai quali il contenzioso è comune trattandosi degli enti impositori, che si liquidano come da dispositivo, tenendo conto che i terzi si sono avvalsi per le difese delle avvocature interne. Nulla ex art. 96 c.p.c., rientrando le doglianze di parte ricorrente, nell'ambito della dialettica processuale.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per quanto riguarda i rilievi afferenti la pretesa tirbutaria;
respinge il ricorso per il resto. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore di AS SP che si liquidano in Euro 3.500,00 oltre accessori, e a favore dei terzi chiamati Comune di Venezia e Città
Metropolitana di Venezia nel complessivo importo di Euro 2.000,00 per ciascuna parte.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
SARTORE MARTINO, Presidente
IC GI, OR
GRECO MARIA ANTONIETTA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 234/2023 depositato il 20/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Venezia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi SP - 03341820276
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Citta' Metropolitana Di Venezia - 80008840276
Difeso da
Difensore_6 - CF_Difensore_6
Difensore_7 - CF_Difensore_7
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 0078957120220006023 DEL 10.08. TARI 2016
contro
Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi SP - 03341820276
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Citta' Metropolitana Di Venezia - 80008840276
Difeso da
Difensore_6 - CF_Difensore_6
Difensore_7 - CF_Difensore_7
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 800145936 TARI
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Citta' Metropolitana Di Venezia - 80008840276
Difeso da
Difensore_6 - CF_Difensore_6
Difensore_7 - CF_Difensore_7
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 700693083 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 601206516 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 701044222 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre
contro
V.E.R.I.T.A.S. S.p.a. avverso l'ingiunzione di pagamento n. 0078957120220006023 del 10.08.2022 riferita ai seguenti atti prodromici:
- avviso di accertamento n. 800145936 notificato il 24.11.2017;
- avviso di accertamento n. 700693083 notificato il 21.09.2018;
- avviso di accertamento n. 601206516 notificato il 12.04.2019;
- avviso di accertamento n. 701044222 notificato il 06.11.2019.
per un totale complessivo di € 13.884,68 a titolo di TARI - comprensivo di sanzioni, interessi e spese di notifica - per gli anni 2014, 2016, 2017, 2018.
E' costituita parte resistente AS che ha chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa il Comune di Venezia
e la Città Metropolitana di Venezia.
Autorizzata tale chiamata, risultano costituiti anche i terzi Comune di Venezia e Città Metropolitana di Venezia.
La causa viene all'odierna udienza per la trattazione nel merito.
Sentiti i procuratori delle parti, la Corte si ritira per decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Evidenzia il patrocinio ricorrente che:
AS S.p.a. pone a base della propria pretesa tre avvisi di accertamento dei quali non è mai stata ricevuta regolare notifica;
non essendo stato possibile esaminare la regolarità degli atti prodromici all'ingiunzione di pagamento si contestano le pretese creditorie avanzate, deducendo i seguenti vizi dell'atto impugnato:
INESISTENZA E/O NULLITA' DELLA NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO E CONSEGUENTE
INESISTENZA E/O NULLITA' DEGLI STESSI
LA (CONSEGUENTE) NULLITA' DELL'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO
SULL'INTERVENUTA DECADENZA EX ART. 1, COMMA 163, L. 296/2006
SULL'INTERVENUTA PRESCRIZIONE DELLA RE
SULLA NULLITA' DELL'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PER MANCATA CERTEZZA, ESIGIBILITA' E
LIQUIDITA' DELLA RE RI
INESISTENZA DELLA NOTIFICA DELL'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E CONSEGUENTE
INESISTENZA E/O NULLITA' DELL'INGIUNZIONE STESSA
VIOLAZIONE DELL'ART. 113, COMMA 5, LETT. C) DEL D. LGS. 267/2000; ECCESSO DI POTERE PER
DIFETTO DEL PRESUPPOSTO DEL CONTROLLO ANALOGO
SULLA NULLITA' DELL'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PER CARENZA DI MOTIVAZIONE
ILLEGITTIMITA' DELLA RE TARI IN RAGIONE DELLA
ILLEGITTIMITA' DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI
DELLA TARI
LA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA E NAZIONALE IN MATERIA DI TASSAZIONE DEI
RIFIUTI URBANI LA MANCATA APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE PUNTUALE DEI
RIFIUTI.
Parte resistente nelle proprie controdeduzioni, fa presente che:
contrariamente a quanto affermato da controparte, i predetti avvisi di accertamento sono stati tutti ritualmente notificati all'odierna ricorrente, rispettivamente, in data 12/04/2019, in data 24/11/2017, in data 21/09/2018
e in data 6/11/2019;
l'avviso n. 601206516/19 è divenuto definitivo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza della Corte adita n. 552/2020 che ha dichiarato inammissibile il ricorso di Ricorrente_1 contro il medesimo avviso, mentre gli avvisi n. 800145936/17, n.700693083/18 e n. 701044222/19 sono divenuti definitivi a seguito della mancata impugnazione;
è stata così emessa l'ingiunzione di pagamento opposta per il ricupero di quanto accertato e definito nei predetti avvisi.
In via preliminare il patrocinio resistente eccepisce l'inammissibilità del ricorso per invalidità della firma, per assenza dell'attestazione di conformità e per essere stato notificato senza allegare la procura e senza sottoscrizione digitale.
Parte resistente prende, comunque, analitica posizione sulle doglianze della controparte, pur ribadendo come esse attengano alla pretesa impositiva, - per cui il ricorso sarebbe inammissibile con riguardo ai motivi di merito relativi agli avvisi per definitività della pretesa impositiva - chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente ex art. 96 c.p.c.
Risultano costituiti in giudizio anche i terzi chiamati, ai quali la causa è comune in quanto destinatari del gettito del tributo e della relativa addizionale. Insistono il Comune di Venezia e la Città Metropolitana di
Venezia per il rigetto del ricorso.
Ritiene la Corte che vadano esaminate preliminarmente le censure dedotte dal patrocinio della parte resistente con riguardo all'ammissibilità del ricorso.
La prima eccezione attiene ad aspetti relativi alla notifica in proprio del ricorso da parte dell'avvocato.
Va segnalato l'orientamento espresso dalla Suprema Corte (Cass.18383 e 27030/2011), secondo cui, ai fini della regolare proposizione dell'appello dinanzi alle Commissioni tributarie regionali, la notifica a mezzo posta eseguita direttamente dall'avvocato ai sensi della Legge 21 gennaio 1994, n. 53 equivale in tutto e per tutto a quella effettuata a mezzo dell'ufficiale giudiziario.
Il novellato art. 16-bis del D.Lgs. n. 546/1992 ha, poi, introdotto la possibilità' di effettuare la notifica a mezzo posta elettronica certificata anche nel processo tributario, per cui è da ritenere - alla luce del suindicato orientamento favorevole di legittimità - che tale iter notificatorio possa essere seguito anche dall'avvocato in proprio.
Ciò premesso, la giurisprudenza di legittimità ha escluso la sussistenza dell'obbligo esclusivo di usare la firma digitale in formato CADES (Cass. SS.UU. n. 10266/2018).
Con riguardo all'ulteriore censura si rileva che:
è principio ormai pacifico che la notificazione di un atto di citazione e di un ricorso privo di procura alle liti non porti alla nullità se il difensore notificante dimostri che la procura è stata rilasciata in data antecedente a quella della notifica (Cass. n. 21533/2015);
il patrocinio ricorrente nulla ha dedotto, in sede di memoria di replica, alle controdeduzioni di AS circa l'assenza dell'attestazione di conformità di cui all'art. 22 del D.Lgs. 546/1992.
Orbene, rileva la Corte che qualora sussista difformità tra la copia consegnata o spedita alla parte con quella depositata presso la segreteria della Corte e in mancanza dell'attestazione di conformità il ricorso è inammissibile. Tale conclusione non muta con l'introduzione del processo telematico, ex articolo 25-bis del
Dlgs n. 546/1992: quest'ultima norma, infatti, conferma sostanzialmente il potere di attestazione di conformità dell'atto notificato a mezzo pec con quello che viene depositato in modalità telematica.
E' ben vero che l'attestazione di cui si discute è carente nel caso in questione, ma il Collegio non può non rilevare come l'eccezione dedotta sia generica non essendo stata evidenziata alcuna difformità tra quanto notificato e copia depositata.
L'eccezione di inammissibilità va, pertanto, respinta.
Entrando, pertanto, nel merito del ricorso la Corte rileva che i prodromici accertamenti risultano essere stati regolarmente notificati. Parte resistente ha fornito la prova di tali notifiche. In sede di memoria di replica il patrocinio ricorrente si è limitato ad affermare:
“ Ci si richiama a quanto dedotto nel ricorso introduttivo precisando che si prende atto dell'intervenuta pronuncia della sentenza citata in ordine al terzo avviso di accertamento.
Tuttavia v'è anche da sottolineare che l'intervento di una pronuncia comporta la sostituzione del titolo e dunque l'inammissibilità dell'emissione di una successiva ingiunzione per lo stesso importo.
In ogni caso, a tutto concedere, anche a voler supporre (ma così non è) che la notifica degli avvisi di accertamento sia da considerarsi valida ed efficace, in ogni caso il triennio di decadenza sarebbe venuto a compiersi prima della notifica dell'ingiunzione.”
Restano ferme - pertanto - le generiche censure formulate nell'atto introduttivo, pur in presenza delle prove fornite da AS in merito alla notifica dei tre avvisi d'accertamento, sostenendo il patrocinio ricorrente - pur in mancanza di annullamento dell'accertamento n.601206516, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso - una avvenuta sostituzione del titolo a base parziale dell'ingiunzione.
Le censure rivolte alla notifica degli atti prodromici non possono trovare ingresso nel presente giudizio.
Afferma in tale memoria parte ricorrente che - con riferimento agli avvisi di accertamento relativi agli anni
2014, 2016 e 2017 - l'ingiunzione di pagamento sarebbe stata notificata oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui il prodromico accertamento è divenuto definitivo.
Trattasi di argomentazione – contrariamente a quanto eccepito da parte resistente - già dedotta nel ricorso introduttivo, ove correttamente è stato esposto che:
“ ( … ) la disciplina generale della decadenza dall'attività accertativa relativi ai tributi locali è disciplinata dall'art. 1, comma 161,della L. 296/2006, il quale sancisce che <<[…] gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli
16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni>>.
Il successivo comma 163 detta, poi, la disciplina della decadenza con specifico riferimento alle ingiunzioni di pagamento, prevedendo che < deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo>>.
La disciplina generale contenuta nella norma citata, però, deve essere coordinata con la normativa emergenziale emanata durante la crisi pandemica, la quale ha previsto diverse sospensioni dei termini processuali. In particolare, la disciplina rilevante ai fini del caso di specie è quella contenuta negli artt. 67 e
68 del D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia).
L'art. 67, comma 1, prevede che < di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori […]>>.
Tale sospensione (pari ad 85 giorni) deve considerarsi applicabile anche all'attività accertativa degli enti locali, come ha chiarito la risoluzione del 15/6/2020 n. 6/DF del Dipartimento delle Finanze (doc.26) e come riconosciuto anche dalla stessa controparte.
L'art. 68, ai commi 1 e 2, come modificato dal D.L. 41/2021 (Decreto Ristori), poi, sancisce che <<
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto -legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160>>
Come si può agevolmente notare, tale norma ha previsto una sospensione pari a 542 giorni (tale è il numero di giorni intercorsi tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021) dei termini per la notifica, tra gli altri, delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 639/1910 emesse dagli enti territoriali”.
La Corte ricorda – poi - l'art. 19 comma 3 d.lgs. n. 546/1992 che stabilisce al secondo periodo che: “Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”.
L'odierna impugnazione è volta a censurare vizi attinenti al merito della pretesa tributaria, proponendosi in tale sede censure che andavano rivolte avverso gli avvisi d'accertamento che sono divenuti definitivi.
L'attuale ingiunzione è emessa e notificata dalla resistente per procedere alla riscossione.
La natura impugnatoria del processo tributario, consente al contribuente di impugnare gli atti emessi dall'amministrazione finanziaria solo per vizi “propri” e, con riguardo alla fattispecie che qui interessa, parte ricorrente fa valere le censure avverso la pretesa tributaria nei confronti di atti prodromici di cui ha avuto contezza. Trattasi di censure che non possono essere, ora, tardivamente proposte avverso l'ingiunzione che rappresenta il titolo esecutivo per dar corso alla riscossione.
La Corte limita, pertanto, il proprio esame ai vizi dedotti relativi all'atto impugnato.
Viene affermata l'inesistenza della notifica dell'ingiunzione di pagamento, in quanto in tale provvedimento non vi sarebbe alcuna indicazione di chi ha nominato il dott. Nominativo_1 quale funzionario responsabile del tributo.
L'art. 1, comma 162, della L. 296/2006, nel fissare i requisiti contenutistici degli avvisi di accertamento degli enti locali, non prevede che tali provvedimenti debbano indicare né il provvedimento di nomina del funzionario responsabile, né il nominativo di chi ha proceduto alla nomina.
L'ingiunzione opposta, omettendo tali indicazioni, non ha violato alcuna disposizione di legge, per cui è legittima.
La pretesa di cui all'ingiunzione risulta certa in quanto a base della stessa vi sono accertamenti definitivi che hanno cristallizzato la pretesa impositiva.
Il ricorso va respinto.
La Corte condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore di AS s.p.a. e dei terzi chiamati, ai quali il contenzioso è comune trattandosi degli enti impositori, che si liquidano come da dispositivo, tenendo conto che i terzi si sono avvalsi per le difese delle avvocature interne. Nulla ex art. 96 c.p.c., rientrando le doglianze di parte ricorrente, nell'ambito della dialettica processuale.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per quanto riguarda i rilievi afferenti la pretesa tirbutaria;
respinge il ricorso per il resto. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore di AS SP che si liquidano in Euro 3.500,00 oltre accessori, e a favore dei terzi chiamati Comune di Venezia e Città
Metropolitana di Venezia nel complessivo importo di Euro 2.000,00 per ciascuna parte.